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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/02/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5544/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Mazzeo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento o, in subordine, pensione inabilità 100%
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 21.08.2019 aveva inoltrato domanda all' per essere sottoposta a visita medica per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% con necessità di accompagnamento;
- che con provvedimento del 18.10.2019 la competente Commissione Medica aveva riconosciuto alla ricorrente un'invalidità pari al 100%, con revisione a settembre 2020, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 784/2020, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento aveva ritenuto la ricorrente soggetto “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) medio grave 67-99%” dichiarando, pertanto, l'assenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento del diritto richiesto;
1 - che la ricorrente aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali a cui era pervenuto il ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della ctu medico-legale, di ritenere e dichiarare che la ricorrente
è affetta da un complesso quadro patologico ed è persona invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e comunque in via subordinata, riconfermare che è persona totalmente inabile dalla data della domanda amministrativa e/o da altra data eventualmente successiva. Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari relativi al presente giudizio, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio per accertamento tecnico preventivo, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 23.04.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 17.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità atteso che già con il verbale della Commissione Medica del 18.10.2019 era CP_1 stata già riconosciuta invalida al 100%.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di ottenere Parte_1 il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 784/2020 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “Cod. 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 70%; Cod. 7010 IL DE LO 40%” precisando che “Utilizzando le formule di legge per il calcolo riduzionistico delle infermità il risultato ottenuto è pari al 82%”.
In conclusione, il consulente aveva ritenuto che la ricorrente era invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) medio- grave 67-99% e che alla stessa non spettava il diritto all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento;
in via subordinata chiede di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari al fine del riconoscimento della pensione di inabilità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo del ctu ed il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “Cod. 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 70%; cod. 7010 IL DE LO 40%; cod. 8201 Ano iliaco sx 41%; cod.
9329 Lupus eritematoso sistemico 41%; cod. 2205 Sindrome depressiva 25%”, precisando che: “Utilizzando le formule di legge per il calcolo riduzionistico delle infermità, tenuto conto della variazione attribuibile alla significativa incidenza sulle attitudini e capacità del soggetto che determinano le due patologie neoplastiche il risultato ottenuto è pari al 100%”.
Inoltre il ctu ha concluso che non vi sono affezioni che determinano difficoltà deambulatoria e la ricorrente è grado di deambulare, vestirsi, lavarsi, alimentarsi, avere cura della propria persona, usare il telefono, fare la spesa, utilizzare mezzi di trasporto, assumere farmaci, di compiere quindi in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita.
Alla luce delle conclusioni del ctu che si condividono il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 17.02.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5544/2023 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Mazzeo;
CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria Cammaroto.
Oggetto: indennità di accompagnamento o, in subordine, pensione inabilità 100%
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 esponeva: Parte_1
CP_
- che in data 21.08.2019 aveva inoltrato domanda all' per essere sottoposta a visita medica per il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 100% con necessità di accompagnamento;
- che con provvedimento del 18.10.2019 la competente Commissione Medica aveva riconosciuto alla ricorrente un'invalidità pari al 100%, con revisione a settembre 2020, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
- che, avverso tali valutazioni la ricorrente, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al R.g. n. 784/2020, aveva richiesto che venisse disposto accertamento tecnico preventivo al fine di accertare la sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il ctu nominato nel suddetto procedimento aveva ritenuto la ricorrente soggetto “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) medio grave 67-99%” dichiarando, pertanto, l'assenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento del diritto richiesto;
1 - che la ricorrente aveva provveduto al deposito in cancelleria della dichiarazione di dissenso dalle conclusioni medico-legali a cui era pervenuto il ctu.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della ctu medico-legale, di ritenere e dichiarare che la ricorrente
è affetta da un complesso quadro patologico ed è persona invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e/o impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, e comunque in via subordinata, riconfermare che è persona totalmente inabile dalla data della domanda amministrativa e/o da altra data eventualmente successiva. Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari relativi al presente giudizio, nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio per accertamento tecnico preventivo, oltre C.P.A., I.V.A. e spese generali da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' costituitosi in giudizio con memoria del 23.04.2024, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria CP_1 di spese e compensi.
L'udienza del 17.02.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili alla pensione di inabilità atteso che già con il verbale della Commissione Medica del 18.10.2019 era CP_1 stata già riconosciuta invalida al 100%.
Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da al fine di ottenere Parte_1 il riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. R.G. 784/2020 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che la ricorrente era affetta da: “Cod. 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 70%; Cod. 7010 IL DE LO 40%” precisando che “Utilizzando le formule di legge per il calcolo riduzionistico delle infermità il risultato ottenuto è pari al 82%”.
In conclusione, il consulente aveva ritenuto che la ricorrente era invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88, 124/98) medio- grave 67-99% e che alla stessa non spettava il diritto all'indennità di accompagnamento.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento;
in via subordinata chiede di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari al fine del riconoscimento della pensione di inabilità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma
2 primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente è stato disposto il richiamo del ctu ed il consulente ha affermato che la ricorrente è affetta da “Cod. 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale 70%; cod. 7010 IL DE LO 40%; cod. 8201 Ano iliaco sx 41%; cod.
9329 Lupus eritematoso sistemico 41%; cod. 2205 Sindrome depressiva 25%”, precisando che: “Utilizzando le formule di legge per il calcolo riduzionistico delle infermità, tenuto conto della variazione attribuibile alla significativa incidenza sulle attitudini e capacità del soggetto che determinano le due patologie neoplastiche il risultato ottenuto è pari al 100%”.
Inoltre il ctu ha concluso che non vi sono affezioni che determinano difficoltà deambulatoria e la ricorrente è grado di deambulare, vestirsi, lavarsi, alimentarsi, avere cura della propria persona, usare il telefono, fare la spesa, utilizzare mezzi di trasporto, assumere farmaci, di compiere quindi in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita.
Alla luce delle conclusioni del ctu che si condividono il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
Le spese di ctu sono poste a carico dell' così come liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte così provvede:
− rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite.
- pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell CP_1
Messina, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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