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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 819/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 819/22
R.G.C., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. art. 1, co. 51 e segg., L.92/12, mediante deposito, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Ceccarelli ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Ponzelli sito a Macerata, via G. B. Velluti, n.
19, come da procura allegata al ricorso;
OPPONENTE
E con sede in Civitanova Marche, via Silvio Pellico n. 8, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calafiore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guglielmo Borgiani, sito a Macerata,
Morbiducci, n. 21, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositatya il 3-3-2020 nel proc. n. 65/20 R.G.C;
OPPOSTA
Oggetto: impugnazione licenziamento ritorsivo e insussistenza giustificato motivo oggettivo.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1 co. 48 L. n. 92/12 depositato in data 31-1-2020 Parte_1 conveniva in giudizio la dinanzi all'intestato Tribunale per ottenere: in Controparte_1
accoglimento dell'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla l'1-8-2019, in via principale l'accertamento e la Controparte_1
declaratoria ex art. 18, co. 1, St. lav., della nullità del licenziamento perché determinato da un
1 motivo illecito determinante o perché discriminatorio e, per l'effetto, la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €
1.665,57, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità; il tutto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo ed oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
in via subordinata l'accertamento e la dichiarazione, ex art. 8 L. n. 604/66, dell'illegittimità del licenziamento de quo per insussistenza e mancanza di effettività del giustificato motivo oggettivo addotto e comunque non ricorrendone gli estremi e, per l'effetto, la condanna della datrice di lavoro a riassumerla entro il termine di tre giorni o, in mancanza,
a risarcire il danno versandole un'indennità nella misura massima di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.665,57, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite (per complessivi € 636,64 di cui € 256,00 per contributo unificato ed € 380,64 per compenso del consulente del lavoro); la ricorrente aveva dedotto: -
l costituita e gestita dai soci , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, e era un'azienda operante nel settore della CP_3 Controparte_4 Controparte_5
rivendita, riparazione ed assistenza tecnica di macchinari e attrezzature per negozi, strutturata in due reparti (amministrativo e tecnico), che al 30-9-2019 occupava 7 dipendenti;
la Pt_1
era stata assunta da detta società con contratto a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) del 13-1-2009 e decorrenza dal 14-1-2009, per lo svolgimento di mansioni di impiegata amministrativa, con qualifica di impiegata ed inquadramento al 4° livello del
C.C.N.L. Artigiani Metalmeccanici;
il 9-1-2017 il rapporto di lavoro era stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno (40 ore settimanali); la ricorrente era stata assegnata al reparto amministrativo, in cui lavorava come unica dipendente insieme solo al socio con CP_4
mansioni consistenti, tra l'altro, nel caricamento sul software aziendale delle fatture dei fornitori e dei rapporti di intervento (c.d. buoni di lavoro) consegnati dai tecnici, nella registrazione in prima nota degli incassi in contanti, nella compilazione delle ricevute bancarie, nella preparazione delle fatture per i clienti, nella predisposizione delle bolle di consegna e delle fatture di consegna per i prodotti venduti;
nel 2017 la lavoratrice aveva iniziato, infatti, a prendersi cura di un bambino di origini cinesi, ospitato per un periodo in una comunità per minori disagiati, a causa delle problematiche a carico della di lui madre, bisognevole di un supporto nella gestione genitoriale;
la ricorrente si era offerta di collaborare,
2 rendendosi disponibile ad accudire il bambino nelle occasioni in cui la madre lavorava;
stante l'aggravarsi delle problematiche relative a quest'ultima, si era reso necessario incrementare il sostegno prestatole, tanto che, all'incirca da giugno 2018, il bambino aveva iniziato a vivere pressoché stabilmente a casa della ricorrente, che lo teneva con sé dal tardo pomeriggio, cioè dall'uscita dal lavoro, facendolo cenare e pernottare da lei, fino alla mattina seguente, quando lo accompagnava a scuola;
tra i due era sorto un forte legame, di natura materno-filiale; nel febbraio 2019, l'operatrice incaricata di relazionare ai Servizi Sociali aveva segnalato alla che occorreva garantire al minore una presenza quotidiana più assidua al di fuori Pt_1
dell'orario scolastico, in particolare nei pomeriggi, poiché probabilmente lo stesso sarebbe stato tolto alle cure della madre, potendo la confidare nella possibilità di divenire Pt_1
affidataria del bambino;
infatti la stessa recentemente era stata nominata con provvedimento giudiziario tutore del minore, in virtù dello stretto legame affettivo tuttora in essere tra i due;
nel febbraio 2019, subito dopo il predetto colloquio con l'operatrice della cooperativa, la ricorrente aveva parlato con il socio già a conoscenza, come gli altri soci, della CP_4
vicenda, della possibilità di svolgere la prestazione a tempo parziale (con orario settimanale di 22,30 ore, dalle 8,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì) rappresentandogli questa sua precisa necessità di assolvere all'impegno di accudimento pomeridiano del minore;
il le aveva CP_4
espresso la piena disponibilità dell'azienda ad accogliere la sua richiesta di part time, tanto che dall'1-3-2019 alla dipendente era stato assegnato l'orario ridotto (solo mattutino), in attesa della formalizzazione del contratto;
il 5-3-2019, il le aveva consegnato, per la CP_4
firma, un testo negoziale che la medesima, fidandosi, aveva sottoscritto d'impulso, senza una preventiva attenta lettura;
solo dopo aver firmato, la ricorrente si era accorta, con stupore, che nel contratto era prevista la “disponibilità” della lavoratrice “a svolgere eventuale lavoro supplementare nei termini del CCNL applicato all'azienda e a variare la collocazione dell'orario di lavoro (clausola elastica) nei termini e nei modi indicati dal CCNL e nel rispetto della legislazione vigente (D. lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni)”, clausola non concordata con la dipendente malgrado quanto disposto dall'art. 24 del CCNL di categoria, e quindi nulla per mancanza di accordo, in palese contrasto con la specifica esigenza chiaramente espressa dalla medesima in sede di richiesta di part time; la ricorrente, amareggiata per la scorrettezza subita, aveva chiesto al socio la restituzione CP_4
del contratto da lei firmato per errore, cosa che aveva ottenuto;
nei giorni seguenti la lavoratrice proseguiva, su indicazione datoriale, ad effettuare l'orario ridotto (mattutino),
3 continuando a confrontarsi sulla questione con il portavoce per tutti i soci;
la vicenda CP_4
era culminata in un'accesa discussione tra la ed i soci e Pt_1 CP_4 Parte_2 CP_3
avvenuta la mattina del 13-3-2019, all'esito della quale la medesima non era riuscita, purtroppo, ad ottenere dall'azienda l'eliminazione della clausola “incriminata” e la formalizzazione del contratto part time; infatti, pur avendo la lavoratrice effettuato l'orario ridotto mattutino dall'1 al 13 marzo 2019, tale periodo era stato poi convertito in giorni di ferie;
il medesimo 13-3-2019, la dipendente, sentendosi male a causa dello stress emotivo seguito alla situazione di tensione, aveva comunicato a mezzo PEC all'azienda di essere impossibilitata a presentarsi al lavoro di pomeriggio essendo costretta a recarsi dal medico di base per una visita;
quest'ultimo le aveva diagnosticato una “sindrome ansiosa”, come da certificato di malattia per il periodo dal 13-3-2019 al 16-3-2019; con PEC del 16-3-2019 la società, nel prendere atto dello stato di malattia della ricorrente, le aveva comunicato: “in considerazione delle sue richieste verbali di voler trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale in data 4 marzo le abbiamo inoltrato la proposta di modifica da noi sottoscritta. Alla data attuale non ci ha ancora restituito la proposta sottoscritta in segno di ricevuta ed accettazione. Nulla ricevendo entro e non oltre il 22 marzo 2019, dovrà essere considerata annullata e priva di ogni effetto”, cosa poi accaduta;
la lavoratrice aveva sofferto dal 5-3-2019 di forte ansia con perdita del sonno, considerato che, a causa della mancata formalizzazione del contratto part time, si era inaspettatamente ritrovata di fronte all'impossibilità di attendere al compito di accudimento assegnatole, ed, in prospettiva, all'impossibilità di ricoprire il ruolo di eventuale affidataria del minore, con ripercussione sul proprio stato psico-fisico, che l'aveva costretta a ricorrere alla terapia farmacologica prescrittale e ad assentarsi dal lavoro per malattia fino al 31-7-2019; a fronte del prolungamento dello stato di malattia della l'azienda era stata costretta ad assumere, Pt_1
in sua sostituzione, un altro lavoratore di nome che risultava ancora in servizio presso Per_1
l ; l'1-8-2019, primo giorno di rientro al lavoro dalla malattia, appena la CP_1 Pt_1
si era presentata in azienda, era stata immediatamente notiziata dai soci , Parte_2
e del proprio licenziamento per presunto “giustificato motivo CP_3 Controparte_4 oggettivo” riconducibile alla asserita “decisione di esternalizzare parte delle attività amministrative che verranno affidate allo studio di consulenza che ci assiste” e contestuale pretesa necessità di “attivare un processo di riassetto riorganizzativo della medesima azienda
… che ns. malgrado prevede una riduzione di personale nel reparto amministrativo che La
4 coinvolge”; nel corso di tale discussione, che la ricorrente era riuscita a registrare, era stato esplicitato il vero ed unico motivo (diverso da quello apparente, indicato nella lettera) sotteso al licenziamento, chiaramente riconducibile alla prolungata assenza per malattia della lavoratrice;
a seguito di tale traumatico evento, implicante nuovamente un intenso stress emotivo, la ricorrente aveva accusato recidiva della sintomatologia psichica, tanto da essere costretta a sottoporsi a nuova visita specialistica neurologica, all'esito della quale le era stato diagnosticato un “disturbo dell'adattamento secondario a condizione di stress” con prescrizione di nuova terapia farmacologica;
con lettera inviata a mezzo PEC il 7-8-2019, la ricorrente aveva impugnato il licenziamento;
costituitasi in giudizio nella fase sommaria,
l aveva concluso chiedendo in via principale rigettarsi tutte le domande Controparte_1
avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie contenersi al minimo di legge le somme e le indennità richieste, con vittoria delle spese di lite;
alla prima udienza del 24-7-2020, la ricorrente aveva contestato il contenuto della comparsa avversaria, replicando analiticamente alle nuove allegazioni sul giustificato motivo oggettivo non contenute nella lettera di licenziamento e deducendo tra l'altro che: la convenuta, richiamando strumentalmente il contratto part time dell'1-3-2019, prodotto dalla stessa ricorrente soltanto per dimostrarne il contenuto comprensivo della clausola “incriminata”, ma ritenuto in concreto da entrambe le parti come mai stipulato, aveva, contro l'evidenza documentale, fatto credere, nel tentativo di indurre in errore il giudicante, che tale contratto fosse stato concordato in toto e perfezionato tra le stesse parti e che avesse esplicato la sua efficacia, mentre, in realtà, tale fantasiosa illazione era smentita per tabulas (buste paga della da gennaio 2018 ad agosto 2019 - Pt_1
dalle quali era ricavabile che la dipendente aveva sempre percepito in busta paga un importo netto di circa € 1.200,00, anche in pendenza dei primi 3 mesi di malattia, implicanti un'integrazione del 100% a carico del datore di lavoro, continuando pertanto a beneficiare di uno stipendio rapportato al tempo pieno); il disconoscimento del file audio contenente la registrazione della conversazione intervenuta la mattina dell'1-8-2019 presso la sede aziendale tra la ricorrente ed i soci e avente ad oggetto la Parte_2 CP_3 CP_4
comunicazione del licenziamento, prodotto unitamente alla relativa trascrizione, operato dalla resistente ex art. 2712 c.c., era pretestuoso ed inefficace, difettando dei requisiti necessari, non avendo la resistente allegato una diversa ricostruzione dei fatti, né quindi fornito alcun elemento dal quale si potesse ricavare una divergenza rispetto a quanto risultante dalla
5 registrazione stessa, essendo in concreto la realtà fattuale perfettamente coincidente con quella riprodotta;
la conferma da parte del datore di lavoro della piena corrispondenza tra le due realtà era ricavabile dalla PEC dell'1-8-2019 delle ore 10:15 inviata dalla società alla nella quale si dava atto dell'intervenuto colloquio e si rappresentavano i medesimi Pt_1 fatti riprodotti nella registrazione, con espresso riconoscimento da parte dell'azienda stessa di data, luogo e identità dei soggetti della conversazione registrata, a nulla rilevando, in concreto, la riconducibilità della singola affermazione all'uno o all'altro socio, trattandosi sempre di espressione della volontà datoriale;
nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto efficace il disconoscimento, la ricorrente chiedeva di provare le circostanze mediante prova testimoniale;
la difesa dalla ex datrice aveva altresì sostenuto che l'azienda aveva assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per svolgere la mansione di CP_6
“Impiegato tecnico addetto al magazzino”, “con attività riguardanti anche la organizzazione dello stesso magazzino nonché della merce ivi stoccata in entrata ed in uscita”, asseritamente
“diversa rispetto a quella di “Impiegata amministrativa” già di competenza della ricorrente, volendo far credere che si trattasse di nuove mansioni, mai espletate prima da nessuno, quando invece l'azienda aveva sempre avuto un magazzino e quindi l'esigenza di organizzarlo, per il tramite del personale amministrativo, cioè della la quale, oltre a svolgere le mansioni Pt_1
indicate in ricorso a mero titolo esemplificativo, si era sempre occupata anche di caricare quotidianamente sul software aziendale (non limitato alla sola contabilità, ma comprendente anche i c.d. carichi e scarichi di magazzino) gli articoli in entrata, a fronte del documento di trasporto, e la merce in uscita, a fronte della fattura di vendita, nonché di aggiornare in tempo reale l'inventario dei beni stoccati, come comprovato dalle stampe dei movimenti magazzino alla data del 4-9-2017 e del 22-11-2018 e stampa inventario magazzino del 25-8-2017, tutte contenenti appunti a mano della ricorrente, scritte e conservate previa concessione datoriale al fine di espletare correttamente tali mansioni, acquisite poi agli atti su autorizzazione del giudice;
comunque, risultava integrata una palese violazione dell'obbligo di repéchage, stante la pacifica possibilità di reimpiego della lavoratrice, tenuto conto che le mansioni indicate nel contratto del erano sempre riferibili ad un impiegato di 4° livello, proprio come la CP_6
ammesse le prove testimoniali formulate dalle parti ed autorizzata la ricorrente al Pt_1
deposito telematico dei documenti di cui sopra, erano stati escussi i testi , Testimone_1 dipendente dell' con mansioni di operaio tecnico, , socio CP_1 Controparte_4
dell' addetto al reparto amministrativo, dottore CP_1 Controparte_7
6 commercialista, consulente dell' , e , dipendenti CP_1 Testimone_2 Testimone_3
dell' con mansioni di operaio tecnico;
la ricorrente aveva prodotto CP_1 documentazione del Centro per l'Impiego aggiornata ad aprile 2022 a riprova del proprio perdurante stato di disoccupazione;
assegnata nelle more la trattazione del procedimento ad altro magistrato, rivolta alle parti la proposta di conciliazione avente ad oggetto il versamento alla ricorrente di € 6.000,00, oltre un contributo per spese legali oltre accessori, rifiutata da entrambe le parti, la ricorrente aveva prodotto attestazione del Centro per l' Pt_3
aggiornata al 6-10-2022 relativa al proprio incolpevole perdurante stato di disoccupazione;
era stato quindi escusso il TE , dimessosi dall' nel settembre 2021, CP_6 CP_1
mentre la richiesta di ordine, da impartirsi alla resistente, di esibizione della documentazione attestante nuove assunzioni per lo svolgimento di mansioni amministrative al fine di dimostrare che successivamente al già sostituto della si era resa necessaria CP_6 Pt_1
una sua sostituzione, era stata respinta dal giudicante, in quanto ritenuta superflua;
con ordinanza del 18-11-2022, il giudice designato aveva respinto il ricorso avente all'impugnativa del licenziamento e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente, pagate, per complessivi € 2.392,00, il 28-11-2022, con espressa riserva di ripetizione all'esito di opposizione.
A parere della opponente l'ordinanza de qua era illegittima ed infondata e quindi da riformarsi per i seguenti motivi: A) - in via principale: nullità del licenziamento per ritorsione o rappresaglia, censurabilità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva accolto tale domanda ritenendo non provato il carattere ritorsivo del licenziamento;
ribadiva allo scopo: secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, il carattere ritorsivo del licenziamento determinava la nullità del provvedimento stesso, in quanto nullo, perché illecito, era il motivo determinante posto alla base dello stesso, ex artt. 1345 c.c. e
1418 c.c.; il licenziamento intimato dalla l'1-8-2019 al momento del rientro Controparte_1
al lavoro della dalla lunga malattia sofferta (dal pomeriggio del 13-3-2019) era da Pt_1
ritenersi nullo in quanto determinato in modo esclusivo da motivo di ritorsione o rappresaglia, costituendo una ingiusta ed arbitraria reazione datoriale legata all'esercizio di un diritto da parte della dipendente;
quanto al nesso tra comportamento lecito del lavoratore e provvedimento vendicativo del datore, il cui onere probatorio era a carico del lavoratore, la giurisprudenza valorizzava il ruolo delle presunzioni nel raggiungimento della prova della ritorsione, la quale, in caso contrario, non era altrimenti dimostrabile;
con riferimento alla
7 fattispecie in esame, doveva riconoscersi come il carattere ritorsivo del licenziamento fosse pacificamente dimostrato: - dalla contestualità temporale tra rientro dalla malattia della e intimazione del recesso datoriale;
- dal contenuto del colloquio registrato occorso Pt_1
l'1-8-2019 avente ad oggetto la comunicazione del licenziamento, da cui emergeva in maniera inequivocabile la volontà dei soci di rappresaglia per la prolungata assenza per malattia della ricorrente;
- dalla manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, solo formalmente addotto;
nella ordinanza di rigetto, il giudice aveva erroneamente ritenuto che “gli indizi indicati dalla ricorrente” fossero non “conducenti alla tesi sostenuta del carattere ritorsivo
o discriminatorio del licenziamento”, trascurando in maniera illegittima l'indubbia significativa rilevanza probatoria del file audio prodotti dalla opponente, posto che l aveva “dimostrato un riassetto organizzativo”, essendo il giudicante incorso CP_1
in un totale travisamento delle risultanze istruttorie, rivelatesi invece decisive in favore dell'odierna opponente;
B) - in via subordinata: illegittimità del licenziamento per insussistenza e mancanza di effettività del motivo addotto e comunque violazione dell'obbligo di repechage, censurabilità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva accolto tale domanda ritenendo provato il riassetto organizzativo invocato dalla datrice di lavoro ed omettendo di pronunciarsi sulla violazione dell'obbligo di repechage; ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, erano infatti richiesti la soppressione del settore lavorativo e del posto cui era stato addetto il dipendente, la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sull'organizzazione dell'impresa,
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse;
nella presente fattispecie, la motivazione del licenziamento addotta dalla datrice era consistita nell'attivazione di un
“processo di riassetto organizzativo” dell'azienda e, nello specifico, nella “decisione di esternalizzare parte delle attività amministrative che verranno affidate allo studio di consulenza che ci assiste” con conseguente “riduzione di personale nel reparto amministrativo che La coinvolge”, come da lettera di licenziamento;
nella fase sommaria
(proc. n. 65/2020 R.G.C), a dimostrazione dell'insussistenza di tale esternalizzazione e, comunque, dell'insussistenza della necessità di riduzione di personale nel reparto amministrativo, si era rappresentato che, secondo quanto risultante alla in pendenza Pt_1
del periodo di malattia della medesima, unica dipendente addetta al reparto amministrativo, in cui lavorava soltanto con il socio l'azienda era stata costretta ad assumere, in sua CP_4
sostituzione, un nuovo lavoratore di nome che aveva continuato a ricoprire il posto della Per_1
8 ricorrente anche dopo il licenziamento della stessa;
poiché la nella fase CP_1
sommaria aveva precisato per la prima volta che: - prima di procedere al recesso, l'azienda aveva “più volte comunicato verbalmente alla signora la necessità di Parte_1
provvedere ad un riassetto organizzativo aziendale anche nel reparto amministrativo di pertinenza della medesima”, circostanza di cui la opponente sottolineava la falsità, considerato peraltro che non era dato comprendere in quali occasioni sarebbero intervenute tali comunicazioni, considerata la lunga assenza per malattia della ricorrente intercorsa tra la discussione sul contratto part time, non più formalizzato, e la comunicazione del licenziamento;
- l'esternalizzazione in questione aveva riguardato parte delle mansioni amministrative assegnate alla ricorrente, in particolare quelle “relative al controllo di bilancio ed esame/verifica della contabilità aziendale (…) affidate allo Controparte_8
…”; - la presunta residua parte delle mansioni svolte dalla ricorrente (“concernenti
[...]
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caricamento su software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna, redazione fatture per i clienti finali etc.”) era stata affidata al socio già addetto al settore amministrativo;
- detta CP_4
riorganizzazione aziendale, che aveva determinato la soppressione del posto di lavoro della e costretto il ad occuparsi in via esclusiva del reparto amministrativo, si era Pt_1 CP_4
resa necessaria in forza del “repentino cambiamento del mercato/settore in cui opera la società resistente”, implicante “un maggior utilizzo di manodopera specializzata nel settore tecnico”; - l' aveva assunto con contratto del 30-5-2019, CP_1 CP_6
asseritamente non per sostituire la allora ancora assente per malattia, bensì per Pt_1 adibirlo alla mansione di “Impiegato tecnico addetto al magazzino”, che era “certamente diversa rispetto a quella di “Impiegata amministrativa” già di competenza della ricorrente”, ricostruzione dei fatti falsa ed infondata, e in ogni caso, anche ipotizzando che le mansioni assegnate al fossero state diverse da quelle svolte dalla sarebbe stata integrata CP_6 Pt_1 la violazione dell'obbligo di repéchage, trattandosi comunque di mansioni equivalenti di 4° livello;
affermando che all'esito dell'istruttoria orale espletata nella fase sommaria era emersa la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla ex datrice, in quanto:
- le mansioni asseritamente esternalizzate allo relative al controllo Controparte_8
di bilancio, implicanti un elevato grado di professionalità riferibile a commercialisti ed esperti contabili e non ad un'impiegata di 4° livello, non erano mai state svolte dalla ma Pt_1
sempre e già prima dell'1-8-2019 dal dott. che si occupava anche di redigere il CP_8
9 bilancio, come confermato dai testimoni e - parimenti, le mansioni CP_4 CP_8
asseritamente esternalizzate allo relative all'esame/verifica della Controparte_8 contabilità aziendale, anch'esse implicanti un elevato grado di professionalità, non erano mai state svolte dalla ma da sempre dal socio che difatti predisponeva il Pt_1 CP_4
brogliaccio da inviare al commercialista per la redazione del bilancio, rimasto ad espletare tali mansioni anche dopo la malattia ed il licenziamento della ricorrente, avvalendosi di una collaborazione più stretta con il predetto consulente, come confermato dai medesimi due testimoni;
- l'asserita esternalizzazione era solo fittizia ed insussistente, non riconducibile in alcun modo alla soppressione del posto di lavoro, con evidente mancanza di nesso di causalità tra l'esigenza aziendale ed il licenziamento;
- inoltre, la presunta residua parte delle mansioni amministrative svolte dalla ricorrente non era stata affidata al socio in via esclusiva, CP_4
bensì in condivisione con circostanza che era emersa dalla deposizione dei CP_6
testimoni e al quale erano state assegnate mansioni proprie del reparto CP_4 CP_6
amministrativo e non di quello tecnico, mansioni amministrative alle quali era prima adibita la ricorrente, unica dipendente del reparto amministrativo, e non certamente nuove mansioni mai espletate prima da nessuno;
pertanto il era stato assunto in pendenza della CP_6 malattia della per sostituirla nel posto di lavoro, tutt'altro che soppresso, come Pt_1
riconosciuto anche dal TE che aveva riferito di una più stretta collaborazione con CP_8
l'azienda contingente e provvisoria, smentendo che si fosse trattato di una definitiva esternalizzazione, nonché dal conseguentemente la resistente non aveva affatto CP_6
dimostrato un riassetto organizzativo né mediante la produzione di contratti di assunzione di personale con mansioni diverse da quelle della ricorrente, né attraverso le prove testimoniali;
il giudice della fase sommaria era incorso in errore laddove aveva ritenuto dimostrato il presunto riassetto organizzativo tramite la produzione di contratti di assunzione di personale con mansioni diverse da quelle della ricorrente, comprovante semmai un aumento di organico nel reparto tecnico, cui doveva inevitabilmente conseguire un incremento di mole del lavoro amministrativo (considerati ad es. il maggior numero dei rapporti di intervento da caricare sul software aziendale e di fatture da preparare per i clienti ecc.), così come in concreto accaduto, stante la stretta correlazione tra i due unici reparti aziendali, amministrativo e tecnico;
come emerso dall'istruttoria, a fronte dell'intervenuta triplicazione dell'organico dei tecnici passati da 2 ( e ) a 6, con inserimento di ulteriori 4 unità ( Testimone_1 Persona_2 Per_3
assunto il 27-2-2019 ; , assunto l'1-3-2019; , assunto
[...] Testimone_2 Testimone_3
10 il 3-6-2019, , tirocinante ospitato presso l' dal 20-12-2019), si Controparte_9 CP_1
era resa necessaria l'assunzione del in sostituzione della ricorrente assente per CP_6
malattia, essendo il socio impossibilitato ad occuparsi da solo del reparto CP_4
amministrativo.
Pertanto il presunto riassetto organizzativo non era stato dimostrato: il giudice della fase sommaria aveva travisato sia il contenuto della deposizione di (il quale aveva reso, CP_8 tra l'altro, la decisiva dichiarazione, sulla volontà aziendale di assumere una persona per la sostituzione della sia il contenuto della deposizione di il quale, lungi Pt_1 CP_6
dall'aver svolto mansioni diverse rispetto a quelle di impiegato amministrativo, aveva invece indicato come proprie le mansioni prima assegnate alla ricorrente), aveva valorizzato indebitamente la deposizione di , dipendente dell' dal Testimone_1 CP_1
dicembre 2014, rivelatasi inattendibile (non essendo stato il TE in grado di sapere se il svolgeva le mansioni prima espletate dalla né di ricordare, seppur a fronte di CP_6 Pt_1 un organico aziendale estremamente ridotto, in quale posizione il che “a volte … CP_6 stava in ufficio”, si trovasse fisicamente all'interno degli uffici, o, in concreto, nella postazione di lavoro della , aveva omesso di valutare la significativa deposizione del Pt_1
socio , dimostratasi ben più attendibile di quella del dipendente , aveva Controparte_4 Tes_1
omesso la pronuncia in merito alla lamentata violazione dell'obbligo di repéchage tempestivamente eccepita alla prima udienza (in replica all'assunto della resistente secondo cui le mansioni assegnate al in forza del contratto dalla stessa prodotto sarebbero state CP_6
diverse da quelle ricoperte dalla;
infatti, pur volendosi ipotizzare la fondatezza del Pt_1
predetto assunto avversario, le mansioni indicate nel contratto del erano in ogni caso CP_6
pur sempre riferibili ad un impiegato di 4° livello, come la quindi mansioni Pt_1
equivalenti che la società avrebbe dovuto comunque offrire alla lavoratrice, con anzianità lavorativa decennale, evitandole il licenziamento, esperibile solo come extrema ratio; pertanto vi era stata una palese violazione dell'obbligo di repéchage, stante la pacifica possibilità di reimpiego della stessa, essendo l'impossibilità di repechage del dipendente requisito di legittimità del recesso datoriale, quindi elemento costitutivo del legittimo esercizio del potere di recesso, al pari della sussistenza delle ragioni inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Quanto alla misura dell'indennità, la opponente ribadiva che l'ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente ammontava ad € 1.665,57, come da conteggio del consulente del lavoro
11 già allegato in fase sommaria, non contestato dalla resistente, se non genericamente, cosicché il conteggio doveva ritenersi accertato in via definitiva;
in ipotesi di accoglimento della domanda principale di nullità del licenziamento, l'odierna opposta doveva essere condannata, ex art. 18 co. 1 St. lav., alla reintegrazione dell'opponente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come sopra quantificata, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo ed oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
in via subordinata, si era invocata l'illegittimità del licenziamento, con conseguente richiesta di condanna della datrice di lavoro, ex art. 8 L.
n. 604/66, a riassumere l'opponente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità nella misura massima di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come quantificata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali;
a sostegno del riconoscimento della misura massima dell'indennità prevista per legge, la evidenziava nuovamente le seguenti circostanze: Pt_1
il repentino aumento, nel 2019, del numero di dipendenti occupati e la progressiva espansione dell'attività aziendale;
la propria anzianità di servizio decennale;
le modalità brutali e scorrette con le quali era stato intimato il licenziamento;
l'incolpevole perdurante situazione di disoccupazione dell'opponente, malgrado la continua ricerca di un nuovo lavoro, come da documentazione già prodotta, e come da nuova attestazione del Centro per l'Impiego, aggiornata al 6-10-2022 ed esibita all'udienza dell'11-10-2022, di cui chiedeva ulteriormente l'autorizzazione alla produzione.
La rassegnava quindi le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, in totale riforma dell'ordinanza opposta di cui si chiede la revoca e/o nullità e/o inefficacia ed in accoglimento dei motivi indicati in narrativa:
“- In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav., la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla Sig.ra in Parte_1
data 1 agosto 2019 dalla perché determinato da un motivo illecito Controparte_1 determinante o perché discriminatorio e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione dell'opponente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.665,57, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
il tutto oltre al
12 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo ed oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
“- In via subordinata accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 8 Legge n. 604/1966, l'illegittimità del licenziamento de quo per insussistenza e mancanza di effettività del giustificato motivo oggettivo addotto o per violazione dell'obbligo di repéchage e comunque perché non ne ricorrono gli estremi e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a riassumere l'opponente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità nella misura massima di
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.665,57, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
“- In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite sia della fase di lite sia della fase sommaria (queste ultime spese ammontanti a complessivi € 636,64 di cui € 256,00 per contributo unificato ed
€ 380,64 per compenso del consulente del lavoro, come da fattura che della presente fase di opposizione e con condanna di controparte alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € 2.392,00 (v. doc. A).”.
Si costituiva ritualmente la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
la quale dava atto di essersi costituita nel procedimento n. 65/20 R.G.C, con comparsa di costituzione e risposta del 3-3-2020 chiedendo in via principale respingersi tutte le domande della ricorrente ed in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, contenersi al minimo di legge le somme e le indennità richieste;
all'esito dell'ordinanza che aveva respinto le domande della nella presente sede di Pt_1
opposizione, la società opposta contestava integralmente le domande di parte opponente siccome infondate ed evidenziava: l'ordinanza impugnata presentava i caratteri della decisività e definitività in quanto il giudice aveva formato il proprio convincimento all'esito di una cognizione piena ed esauriente, in quanto pronunciata all'esito di un giudizio caratterizzato da un'ampia e rigorosa attività istruttoria consistita nella produzione di numerosi documenti e nell'escussione di sei testimoni;
l'odierna opponente aveva nel presente giudizio proposto le medesime domande già formulate con i propri scritti difensivi nella precedente fase sommaria senza offrire nuove prove a sostegno dei propri erronei assunti e quindi senza formulare nuove richieste istruttorie rispetto alla fase precedente;
pertanto l'odierna opposta aveva già dimostrato la legittimità del licenziamento de quo, così come
13 correttamente cristallizzato dal precedente giudicante nella ordinanza oggetto della presente opposizione;
comunque, al fine di sconfessare le erronee tesi difensive avversarie, peraltro incapaci di fornire puntuale riscontro rispetto all'asserito carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento impugnato, e di ricostruire sistematicamente i fatti, ribadiva: il 4-1-2009 era stata assunta alle dipendenze della con contratto a tempo Parte_1 Controparte_1
indeterminato, con la qualifica di impiegato, inquadramento al 4° livello del C.C.N.L.
Artigiani Metalmeccanici e orario di lavoro di 20 ore settimanali;
il 9-1-2017 le parti avevano sottoscritto un accordo di modifica del suddetto contratto con il quale avevano pattuito, tra l'altro: “… il rapporto di lavoro instaurato a tempo parziale, viene trasformato a tempo pieno con lo svolgimento dell'orario contrattuale attuato presso l'azienda”; alla fine del febbraio
2019 la aveva comunicato alla datrice la propria volontà di trasformare il rapporto di Pt_1
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, richiesta prontamente accolta dalla opposta;
le parti in data 1-3-2019 avevano sottoscritto un accordo di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno in part time; quindi, dall'1-3-2019 la per stessa ammissione avversaria, Pt_1
aveva svolto la propria attività lavorativa con orario ridotto così come voluto, richiesto ed ottenuto dalla stessa ricorrente;
il 13-3-2019 la aveva comunicato alla datrice di essere Pt_1
“… impossibilitata a recarmi a lavoro in quanto non mi sento bene”; la lavoratrice era rimasta assente per un periodo di malattia continuativo fino al 31-7-2019; l'1-8-2019 la CP_1
[... le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con comportamento corretto;
al contrario la opposta intendeva addebitare il proprio malessere psico-fisico
(iniziato il 13/03/2019 e continuato per oltre quattro mesi sino al 31-7-2019) ad inadempienze o addirittura a presunte liti tra i soci della società opposta di cui nessuna prova era stata fornita agli atti di causa;
la aveva richiesto ed ottenuto dalla società datrice a far data dall'1- Pt_1
3-2019 la riduzione del proprio orario di lavoro, e detta riduzione dell'orario di lavoro era stata concordemente formalizzata mediante la congiunta sottoscrizione del relativo accordo, ma la opponente tentava inutilmente di far credere, ma senza fornirne alcuna rigorosa prova, che dopo aver sottoscritto tale accordo la stessa si era accorta “con grande stupore” della presenza della c.d. “clausola elastica” sentendosi pertanto “… profondamente sfiduciata e amareggiata per la scorrettezza subita”; in realtà ella era stata perfettamente edotta dell'integrale contenuto dell'accordo de quo al momento della relativa sottoscrizione nonché conscia della presenza della stessa clausola anche nel contratto “originario” di assunzione, con la conseguenza che andava escluso qualsiasi nesso causale tra la presenza di tale clausola
14 e la malattia sofferta;
inoltre le asserite discussioni e/o diatribe e/o divergenze e/o tensioni avvenute tra i soci della opposta non erano riscontrate e risultavano comunque inconferenti rispetto al licenziamento intimato, ed eventualmente riferibili a rapporti interni tra i soci della opposta;
ancora, come già dichiarato negli scritti difensivi del precedente proc. n. 65/2020
R.G.C, la opposta confermava il disconoscimento di tutte le riproduzioni cartacee prodotte dalla opponente riguardanti screenshot di presunte conversazioni a mezzo chat tra la ricorrente e che non fornivano alcuna prova circa i reali interlocutori Controparte_5
nelle medesime chat né erano riferite e/o riferibili alle odierne parti e, comunque, prive di data certa e inconferenti rispetto al caso in esame;
ed infine anche la registrazione della conversazione che era, a suo dire, avvenuta l'1-8-2019, nel primo giorno di rientro al lavoro dalla malattia, non consentiva di accertare l'effettiva identità dei soggetti coinvolti e quindi la provenienza delle relative singole affermazioni, il luogo e l'effettiva data di registrazione, tanto che la allegata trascrizione cartacea della medesima registrazione nulla provava in ordine alle argomentazioni avversarie, essendo, peraltro, detta trascrizione priva di ogni certificazione relativamente al soggetto trascrittore;
anche in tal caso la opposta confermava il disconoscimento della medesima registrazione rispetto ai fatti asseriti, richiamando recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di registrazioni su nastro magnetico di conversazioni può costituire fonte di prova, ex articolo 2712 c.c., utilizzabili soltanto se colui contro il quale la registrazione era prodotta non contestasse che la conversazione fosse realmente avvenuta, con la conseguenza che le registrazioni fonografiche potevano assurgere a fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale erano prodotte non contestasse che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendevano a provare, fossero realmente accadute;
comunque, precisava che, contrariamente a quanto affermato dalla opponente, nella suddetta conversazione non veniva “… esplicitato il vero ed unico motivo (diverso da quello apparente, indicato nella lettera) sotteso al licenziamento chiaramente riconducibile alla prolungata assenza per malattia della lavoratrice”; infatti le presunte affermazioni pronunciate da , Controparte_4 CP_3
e poste a fondamento della arbitraria tesi difensiva avversaria, oltre alla Parte_2
carenza di prova circa la loro effettiva riconducibilità a questi ultimi, non rivelavano nulla in merito alla assenza per malattia della ricorrente né circa il presunto nesso causale tra la malattia ed il licenziamento in esame, tanto che , sempre secondo la Controparte_4
trascrizione avversaria del colloquio, si era dispiaciuto per le condizioni di salute della
15 ancora, l'odierna opponente voleva far credere che durante tale presunta Pt_1
conversazione fosse “in preda all'ansia” e “profondamente scossa”, circostanza sconfessata proprio dalla avversa narrazione dei fatti, in quanto la con totale lucidità e cognizione, Pt_1
oltre ad essersi premunita registrando la asserita conversazione, aveva chiesto più volte ai propri interlocutori la concessione di un giorno di ferie per iscritto e dichiarato di voler telefonare ad un consulente di propria fiducia prima di sottoscrivere la lettera di licenziamento
(peraltro al solo fine di “presa visione” come spiegato da ), tanto da affermare CP_3
che non avrebbe preso visione di niente;
anzi, la stessa ricorrente aveva inviato alle ore 9:30 dal suo cellulare una comunicazione PEC all'azienda contenente richiesta di ferie per i giorni
1 e 2 agosto 2019, circostanza che confermava come la fosse perfettamente cosciente Pt_1
e reattiva rispetto agli eventi;
tuttavia dette circostanze non trovavano riscontro negli atti del precedente procedimento n. 65/20 R.G.C e non erano mai state confutate dalla opponente.
Circa la asserita nullità del licenziamento per rappresaglia, la società opposta esponeva: la sosteneva, in modo pretestuoso, erroneo e non provato, la nullità del licenziamento Pt_1 per ritorsione o rappresaglia, in particolare che il licenziamento sarebbe stato “… una ingiusta ed arbitraria reazione datoriale legata all'esercizio di un diritto da parte della stessa ricorrente”; rammentato che il licenziamento poteva considerarsi ritorsivo soltanto nel caso in cui il motivo ritorsivo costituisse l'unica effettiva ragione del recesso;
senza inversione dell'onere della prova, che spettava al lavoratore, il licenziamento de quo era stato intimato per la presenza di un giustificato motivo oggettivo, ossia il riassetto organizzativo aziendale che aveva coinvolto il settore di pertinenza della ex dipendente, la quale tentava ancora una volta, senza riuscirci, di adempiere il proprio onere probatorio mediante il riferimento a generiche, pretestuose ed infondate presunzioni che non avevano trovato riscontro nella fase sommaria;
la opposta ribadiva che secondo la erronea tesi avversaria il carattere ritorsivo del licenziamento era “pacificamente dimostrato” da tre circostanze: 1) dalla “contestualità temporale tra il rientro dalla malattia della e intimazione di recesso datoriale”, ma Pt_1
la decisione di procedere al licenziamento della era maturata tra i soci della resistente Pt_1
già a partire dai mesi precedenti la effettiva comunicazione dello stesso licenziamento alla dipendente, cosicché, tenuto conto del lungo periodo di malattia della (oltre quattro Pt_1
mesi) e della diagnosi riportata nei vari certificati medici in possesso della società datrice, quest'ultima aveva ritenuto opportuno comunicare e intimare il licenziamento soltanto al momento dell'avvenuta guarigione della opponente anche al fine di non aggravare la
16 deficitaria situazione psicologica palesata dalla stessa fino al 31-7-2019; la società opposta, prima di procedere al licenziamento, aveva già più volte comunicato verbalmente alla Pt_1
la necessità di provvedere ad un riassetto organizzativo aziendale anche nel reparto amministrativo di pertinenza della dipendente;
quindi nulla dimostrava la asserita contestualità temporale tra il rientro dalla malattia ed il relativo licenziamento;
2) dal
“contenuto del colloquio occorso il 1 agosto 2019 avente ad oggetto la comunicazione del licenziamento … da cui emerge in maniera inequivocabile la volontà dei soci di rappresaglia per la prolungata assenza per malattia della ricorrente”, circostanza non vera per quanto già esposto in relazione alla regolarità e/o valenza della registrazione prodotta dalla opponente;
inoltre, anche ove si fosse voluta prendere in considerazione la trascrizione della conversazione fornita dalla risultava palese l'assenza di ogni riferimento, espresso o Pt_1
sotteso, da parte degli interlocutori della medesima al periodo di assenza per malattia della stessa (se non la solidarietà espressa da ), tanto che il socio Controparte_4 Parte_2
già dalle primissime battute comunicava la vera causa del licenziamento,
[...] consistente nell'avviamento del riassetto aziendale: “noi ci siamo organizzati , “… Pt_1
abbiamo portato del lavoro fuori …”; 3) dalla “insussistenza del giustificato motivo oggettivo” ; alla luce di quanto sopra, nessuna ritorsione e/o rappresaglia e/o discriminazione poteva ravvisarsi, tanto che, come affermato dal giudice nell'ordinanza oggetto della presente opposizione, gli indizi indicati dalla si erano rivelati non conducenti alla tesi della Pt_1
natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento.
Quanto al giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato, la società opposta precisava che nessuna carenza di tale motivo poteva ravvisarsi nel licenziamento de quo, al contrario i motivi posti a fondamento del licenziamento per g.m.o. intimato nei confronti della lavoratrice, oltre ad essere legittimi, trovavano già puntuale riscontro sia nella documentazione prodotta agli atti della fase sommaria sia nella prova orale in essa espletata;
in particolare il riassetto organizzativo dell'azienda che aveva coinvolto il settore di riferimento della cioè quello amministrativo;
la nella precedente fase Pt_1 Controparte_1 sommaria, come riconosciuto nella ordinanza oggetto della presente opposizione “… ha dimostrato un riassetto organizzativo sia tramite la produzione di contratti di assunzione di personale con mansioni diverse da quelle della ricorrente … sia per testi”.; il repentino cambiamento del mercato/settore in cui detta società operava, anche in forza delle modifiche in tema di normativa fiscale, aveva reso necessaria una riorganizzazione aziendale ed un
17 maggiore utilizzo di manodopera specializzata nel settore tecnico al fine di soddisfare le richieste dei relativi clienti finali, cosicché la stessa aveva operato la legittima scelta di ridurre il personale addetto alle mansioni amministrative, composto dalla opponente e dal socio della
; pertanto il posto cui era addetta la era stato soppresso, con Controparte_4 Pt_1 conseguente licenziamento di quest'ultima, ed erano state esternalizzate seppure parzialmente le relative mansioni;
quindi alcune delle mansioni amministrative svolte dalla Pt_1
concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caricamento su software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna, redazione fatture per i clienti finali ecc., erano state affidate al socio , già addetto allo stesso Controparte_4
settore, mentre le mansioni amministrative relative al controllo di bilancio ed esame/verifica della contabilità aziendale erano state esternalizzate e, quindi, affidate allo Controparte_8
di Civitanova Marche;
ciò aveva trovato puntuale riscontro nella espletata fase
[...]
istruttoria del procedimento n. 65/20 R.G.C ed in particolare nelle dichiarazioni rese all'udienza del 10-3-2022 dai testi e dott. ; precisamente il Controparte_4 Controparte_7
TE aveva riferito che il riassetto del settore amministrativo era iniziato dal febbraio- CP_4
marzo 2019, quando, con l'entrata in funzione dei registratori di cassa telematici, la società aveva avuto necessità di assumere dei tecnici e, considerato ciò, aveva ritenuto di demandare maggiormente l'attività amministrativa a soggetti esterni, in particolare il commercialista il quale aveva iniziato a lavorare anche da remoto e a volte in presenza presso l'ufficio della opposta aiutando il nella redazione della prima nota e di altre scritture contabili;
CP_4 quest'ultimo ed il dott. avevano, tra l'altro, confermato che: 1) durante la Controparte_7
vigenza del rapporto lavorativo tra la e la le mansioni amministrative Controparte_1 Pt_1
erano state svolte da quest'ultima e dal 2) dall'1-8-2019 le attività amministrative CP_4
concernenti caricamento nel software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna e redazione fatture per i clienti finali erano state svolte esclusivamente dal già addetto allo stesso settore della opponente;
3) lo CP_4 [...]
nella persona del commercialista dott. aveva Controparte_8 Controparte_7 dichiarato, tra l'altro, che, dall'1-8-2019, aveva svolto anche le attività amministrative concernenti la contabilità aziendale per conto della oltre a quelle, da sempre Controparte_1
svolte, relative al bilancio della società, tanto che il giudice della fase sommaria aveva correttamente rilevato che lo stesso “… dal mese di agosto 2019 Controparte_8
si occupa direttamente della tenuta della contabilità a differenza del periodo precedente
18 quando si occupava solo della redazione dei bilanci e del controllo contabile”; infatti controparte tentava inutilmente di ingenerare dubbi nel giudicante affermando pretestuosamente che “… le mansioni asseritamente esternalizzate allo CP_8 CP_8
relative all'esame/verifica della contabilità aziendale … non sono, in realtà, mai
[...] state svolte dalla ma sempre dal socio ; la stessa affermazione avversaria Pt_1 CP_4
non era rilevante nella presente fattispecie poiché il riassetto organizzativo operato dalla aveva riguardato l'intero settore amministrativo, composto dalla opponente Controparte_1
e dal socio della opposta;
le relative mansioni, comprese quelle svolte dalla Controparte_4
erano state in parte affidate/accentrate al e, per la restante parte (contabilità Pt_1 CP_4
aziendale), esternalizzate allo;
la condotta tenuta dalla opposta era quindi Controparte_8
stata corretta;
inoltre, secondo la erronea tesi avversaria, il era stato assunto in CP_6
pendenza della malattia della per sostituirla nel posto di lavoro, mantenuto e non Pt_1
soppresso; nessun altro dipendente, neppure era stato assunto dalla CP_6
in sostituzione della opponente;
la società opposta ribadiva: Controparte_1 CP_6
assunto il 30-5-2019 con contratto di apprendistato professionalizzante con durata di cinque anni, svolgeva la mansione di “impiegato tecnico” addetto al magazzino, diversa da quella di
“impiegato amministrativo” già di competenza della ricorrente;
tanto che lo stesso CP_6
escusso quale testimone nel giudizio n. 65/20 R.G.C all'udienza del 11-10-2022, aveva dichiarato, tra l'altro, di aver svolto alle dipendenze della le attività di scarico CP_1
merce e relativa sistemazione in magazzino, etichettatura della merce e relativa preparazione su indicazione dei tecnici, preparazione dei colli, contatti con gli spedizionieri ecc., attività mai state svolte dalla nel corso del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società Pt_1
opposta; peraltro la circostanza ricordata dalla opponente secondo cui il si sarebbe CP_6
occupato come la anche delle bolle di acquisto e delle relative fatture era irrilevante, Pt_1
in quanto dette attività non erano di per sé sufficienti a provare l'asserita assunzione del in sostituzione della opponente;
il aveva svolto mansioni diverse rispetto a CP_6 CP_6
quelle di impiegato amministrativo, circostanza confermata nella fase sommaria dal TE di parte ricorrente/opponente ; infine a nulla rilevava l'affermazione del TE Testimone_1
dott. secondo cui da quando la era rimasta assente la società gli Controparte_7 Pt_1
aveva chiesto se poteva garantire una presenza più frequente presso la sede aziendale “almeno fino a quando non avessero assunto una persona per la sostituzione della , Pt_1
19 dichiarazione che non confermava la presunta “sostituzione” della mai avvenuta Pt_1
neanche attraverso il CP_6
In relazione ai “nuovi” dipendenti assunti per le esigenze dettate dal cambiamento del mercato, la società opposta confermava che dette assunzioni avevano interessato il settore tecnico e non quello amministrativo;
sia la documentazione prodotta, consistente nei contratti di lavoro, agli atti del procedimento n. 65/20 R.G.C dalla resistente/opposta, sia le dichiarazioni rese dai testi e avevano confermato la Testimone_2 Testimone_3
fondatezza della tesi difensiva della;
risultavano arbitrarie, temerarie, CP_1
pretestuose, prive di riscontri e di pregio giuridico le affermazioni della opponente secondo cui: all'aumento di organico nel reparto tecnico sarebbe era inevitabilmente conseguito un incremento di mole del lavoro amministrativo, per la stretta correlazione tra i due unici reparti aziendali, amministrativo e tecnico e, a fronte dell'intervenuta triplicazione dell'organico dei tecnici, si era resa necessaria l'assunzione del in sostituzione della assente CP_6 Pt_1
per malattia, essendo il socio impossibilitato ad occuparsi da solo del reparto CP_4
amministrativo.
Per quanto risultante agli atti del procedimento n. 65/20 R.G.C era manifesta la correttezza e legittimità della condotta posta in essere dalla e l'infondatezza delle pretese Controparte_1
della opponente;
la riorganizzazione di cui sopra si era resa necessaria per garantire una migliore efficienza gestionale attraverso la riduzione dei costi aziendali nel settore amministrativo;
di conseguenza l'effettiva incidenza della riorganizzazione dello stesso reparto amministrativo sui costi aziendali poteva essere valutata soltanto con i bilanci relativi all'anno in corso e a quelli futuri, tanto che risultavano inconferenti i bilanci di esercizio prodotti dalla opposta in quanto non dimostravano nulla circa la migliore efficienza gestionale perseguita dalla odierna resistente e l'effettiva necessità di ridurre i costi aziendali rispetto in particolare al settore amministrativo;
riguardo alla asserita violazione dell'obbligo di repechage, la società opposta già nella fase sommaria aveva ribadito la legittima soppressione della posizione cui era adibita la lavoratrice con successiva ripartizione delle relative mansioni tra il socio e lo l'impossibilità di ricollocare Controparte_4 Controparte_10
la derivava dalla necessità aziendale di un maggiore utilizzo di manodopera Pt_1
specializzata nel settore tecnico al fine di soddisfare le richieste dei relativi clienti finali e dalla conseguente razionalizzazione dei costi aziendali;
ne era conseguita l'impossibilità di assegnare la a dette mansioni tecniche che, rispetto al bagaglio professionale di Pt_1
20 quest'ultima, necessitavano di adeguata e specifica formazione con conseguenti ingenti costi a carico del datore di lavoro;
contrariamente a quanto affermato dalla opposta, la posizione del non era rilevante, essendo stato quest'ultimo assunto dalla società opposta con la CP_6
qualifica di apprendista e la mansione di impiegato tecnico;
infine, ai fini dell'eventuale determinazione dell'indennità, la opposta sottolineava: nel corso del 2019 il numero medio dei dipendenti della era stato pari a sei;
le piccole dimensioni della società Controparte_1
il comportamento corretto tenuto dalla opposta in relazione alle richieste Controparte_1
avanzate dalla e al periodo di malattia;
nessuna modalità brutale e scorretta poteva Pt_1
ricondursi alla società opposta nell'intimazione di licenziamento;
quindi, nella denegata ipotesi in cui si fossero ritenuti insussistenti gli estremi del giustificato motivo oggettivo, le indennità richieste dalla opponente dovevano essere contenute nella misura minima di legge.
La concludeva quindi chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
“In via principale: respingere tutte le domande formulate dalla signora nei Parte_1
confronti della società con il ricorso in opposizione introduttivo del presente Controparte_1
giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni e causali compiutamente esposte in narrativa;
“In via subordinata: nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie contenere al minimo di legge le somme e le indennità ex adverso richieste per tutte le casuali ampiamente esposte in narrativa.
“In ogni caso confermare integralmente la ordinanza n. cronol. 2379/2022 emessa in data
18/11/2022 dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Luigi Reale, a definizione del giudizio rubricato al n. 65/2020 R.G.C .
“Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento n. 65/20 R.G.C, all'udienza del 10-9-2024, all'esito della discussione orale, era trattenuta per la decisione, ai sensi dell'art. 1, 57° co., L.
n. 92/12.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la natura ritorsiva del licenziamento intimato.
Con lettera raccomandata a mani in data 1-8-2019, alla odierna opponente è stato intimato il licenziamento con la seguente motivazione: “… in considerazione delle decisioni di
21 esternalizzare parte delle attività amministrative che verranno affidate allo studio di consulenza che ci assiste, è necessario attivare un processo di riassetto organizzativo della medesima azienda anche al fine di una più economica gestione della stessa impresa, riassetto che ns. malgrado prevede una riduzione di personale nel reparto amministrativo che La coinvolge.
“Pertanto il suo rapporto di lavoro terminerà il 1 agosto 2019 da intendersi quale suo ultimo giorno di lavoro e con l'occasione le specifichiamo che provvederemo ad indennizzarle il periodo di preavviso non lavorato. …”.
Le prove testimoniali espletate hanno escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla datrice a motivazione del recesso intimato alla Pt_1
Il TE , dipendente della opposta dal 2014, ha confermato l'assunzione di Testimone_1
da parte della nel periodo compreso tra il 13-3-2019 e il 31-7- CP_6 Controparte_1
2019 per lo svolgimento di attività sia di ufficio, amministrative, sia di magazzino e la prosecuzione di detto rapporto di lavoro anche successivamente al licenziamento della Pt_1
(si veda il verbale dell'udienza del 10-3-2022).
Il TE , socio della opposta, ha riferito che, nel febbraio-marzo 2019: “con Controparte_4
l'entrata in funzione dei registratori di cassa telematici la società aveva intenzione e necessità di assumere dei tecnici e considerato ciò si è ritenuto di demandare maggiormente l'attività amministrativa a dei soggetti esterni e in particolare il commercialista il quale iniziò a lavorare anche da remoto collegandosi ai nostri dati e a volte veniva fisicamente in ufficio aiutandomi nella redazione della prima nota e altre scritture contabili.”; nel corso del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, “sia io che la ci occupavamo di registrare Pt_1
le uscite ed entrate relative al magazzino”, confermando anche tutte le altre attività di cui al capitolo: “il caricamento su software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna e redazione fatture per i clienti finali”; dall'1-8-2019
“per le ricevute bancarie e delle fatture per i fornitori mi occupavo io mentre per le bolle di consegna e le fatture ai clienti finali si occupava rientrando ciò nel suo compito CP_6
e soltanto ove lui fosse occupato in altro me ne occupavo anche io. Delle attività di cui al capitolo riferite a me mi occupavo anche nel periodo precedente all'1-8-2019.”; da tale ultima data lo nella persona del dott. svolgeva Controparte_8 Controparte_7
le attività amministrative concernenti il controllo di bilancio ed esame/verifica della contabilità aziendale per conto della società opposta, precisando tuttavia il testimone: “della
22 redazione del bilancio si occupava anche in precedenza, ma da quella data ha iniziato a darmi una mano per la contabilità con le modalità” già riferite, “lo studio redigeva il bilancio dopo aver controllato il brogliaccio che inviavo io”; i neoassunti avevano rispettivamente mansioni di impiegato tecnico il e di operai tecnici il e l' (si veda il CP_6 Tes_2 Tes_3 verbale dell'udienza del 10-3-2022).
Il TE , commercialista della società opposta, ha riferito: “… Da quando Controparte_7
la è rimasta assente la società mi ha chiesto se potevo garantire una presenza più Pt_1
frequente presso la sede aziendale almeno fino a quando non avessero assunto una persona per la sostituzione della e sicuramente per tutta la seconda metà del 2019 mi recavo Pt_1 presso l'azienda con una media settimanale o quindicinale e negli intervalli collegandomi da remoto”, aggiungendo: “Mi sono sempre occupato del controllo e redazione del bilancio mentre dall'agosto 19 in poi mi sono occupato anche dell'inserimento dei dati relativi alla contabilità” (si veda il verbale dell'udienza del 10-3-2022).
e hanno riferito di effettuare “riparazioni ed installazione di Testimone_2 Testimone_3
registratori di cassa, bilance e altri macchinari utilizzati in punti vendita”, “apparecchi di misurazione fiscale …” (si veda il verbale dell'udienza del 10-3-2022). ha dichiarato: “… sono stato alle dipendenze della dal maggio CP_6 CP_1
2019 a settembre 2021 quando mi sono dimesso perché trasferito altrove … sono stato assunto con mansioni di impiegato di magazzino;
non ricordo se nel contratto fossero indicate specificamente le mie mansioni e non ricordo che mi fosse stato dato anche un mansionario;
all'arrivo del corriere provvedevo a scaricare la merce … e la sistemavo nel magazzino … etichettavo la merce;
inserivo nel programma gestionale le bolle di acquisto;
su indicazione dei tecnici preparavo la merce loro necessaria ed anche la documentazione
(bolle e fatture accompagnatorie) che sistemavo per ciascun tecnico;
mi occupavo delle bolle in uscita (resi, riparazioni) anche perché ero l'unico impiegato che provvedeva all'incombente; per le spedizioni, preparavo il collo e contattavo lo spedizioniere, registravo
a sistema gli ordini dei clienti e facevo front office per clienti e telefonate;
non so chi si occupasse delle dette mansioni prima di me.” (si veda il verbale dell'11-10-2022).
Quindi, alla luce dell'istruttoria sia orale sia documentale, la soppressione delle mansioni già assegnate alla ricorrente e la loro esternalizzazione non risulta affatto dimostrata;
anzi, semmai le attività amministrative risultano nel tempo aumentate, in considerazione dell'ulteriore settore in cui la datrice aveva inteso di espandere la propria attività produttiva;
23 l'attività svolta dallo studio commerciale era identica a quella precedente quanto al controllo e redazione del bilancio, attività certamente non assegnata, né in precedenza né successivamente, ad un/a impiegato/a di 4° livello del CCNL di settore;
soltanto nell'immediato dell'assenza della per malattia il commercialista esterno aveva Pt_1 collaborato anche per l'inserimento dei dati relativi alla contabilità; il fatto, riferito dal socio che lo studio redigesse il bilancio dopo aver controllato il brogliaccio che inviava il CP_4
non costituiva alcuna modifica rispetto al passato. CP_4
Il fatto che, “su indicazione dei tecnici” il preparasse “la merce loro necessaria ed CP_6
anche la documentazione (bolle e fatture accompagnatorie),” si occupasse “delle bolle in uscita (resi, riparazioni) anche perché” egli era “l'unico impiegato che provvedeva all'incombente”, “per le spedizioni” preparasse il collo e contattasse lo spedizioniere, registrasse “a sistema gli ordini dei clienti” e facesse “front office per clienti e telefonate” conferma che il medesimo fosse stato designato per lo svolgimento delle mansioni già espletate dalla ricorrente, la quale, nel periodo di assenza per malattia, poteva e doveva certamente essere sostituita ma da dipendente assunto con contratto di lavoro a termine.
Quindi alcuna riorganizzazione che interessasse l'attività amministrativa risulta essere stata operata, le mansioni amministrative non sono state soppresse all'interno dell'organizzazione aziendale, né le stesse sono state esternalizzate, come da motivo comunicato nell'intimazione di licenziamento, motivo che, come da principio pacifico in materia, risulta immodificabile nel prosieguo.
La soppressione del reparto/posto di lavoro/mansione peraltro deve costituire la causa del licenziamento, e non invece l'effetto, dovendosi innanzitutto accertare l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato;
nel caso concreto, è accaduto eventualmente il contrario: la è stata licenziata perché per lo svolgimento delle Pt_1
mansioni già a lei assegnate è stato assunto altro dipendente, non a tempo determinato, per la sua sostituzione nel periodo della sua assenza per malattia, ma invece a tempo indeterminato;
a tacer d'altro, infine, il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato il 30-5-2019 con il e prodotto dalla opposta non contiene alcuna CP_6
previsione circa il percorso formativo, interno o esterno all'azienda, alternando lavoro e studio, che l'apprendista dovesse seguire (doc. 6 del fascicolo di parte opposta); il progetto formativo individuale prodotto dalla medesima (al doc. 11 del proprio fascicolo di parte)
24 è relativo al tirocinio di altro soggetto, , nel periodo dal 20-12-2019 al Controparte_9
19-6-2020; nel periodo interessato il numero dei dipendenti è aumentato (a n. 11) come risultante dalla visura della CCIAA delle Marche relativa alla società opposta aggiornata al 15-1-2020 (prodotta al doc. 1 del fascicolo di parte opponente).
Peraltro, poiché il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L.
n. 604/66 è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto quel determinato lavoratore, con la conseguenza che, ai fini della legittimità
del licenziamento ai sensi della norma predetta, non basta che il datore di lavoro provi la necessità di una ristrutturazione aziendale, ma occorre altresì che egli dimostri oltre che la conseguente soppressione del posto di lavoro e delle mansioni affidate al lavoratore licenziato, l'impossibilità di adibire il medesimo in altro settore della azienda,
anche con attribuzione di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, ove pure il g.m.o. si ritenesse sussistente, non risulterebbe dimostrata nella presente fattispecie l'osservanza da parte della datrice dell'obbligo di repechage, proprio sulla base dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta dal non rilevando CP_6
allo scopo la qualifica di apprendista del medesimo.
Inoltre, come risulta dai documenti prodotti dalla opponente denominati “Stampa
Inventario di Magazzino” e corredati di appunti e annotazioni aggiunte a mano dalla circostanza non contestata dalla ex datrice, essi confermano che anche della Pt_1
attività di registrazione dei relativi dati si occupava la Pt_1
Quindi anche l'esame della documentazione allegata non consente di ritenere dimostrato il g.m.o. di cui alla lettera di licenziamento.
A questo punto, insussistente il giustificato motivo oggettivo di recesso addotto dalla ex datrice, deve farsi applicazione dei principi stabiliti in materia dalla Corte di legittimità:
“… 6.1. Occorre premettere che, quanto al carattere ritorsivo del licenziamento - e quindi alla domanda di accertamento della nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito -, per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce
a fronte di tale violazione, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia
determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato
25 motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle
riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011). L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può
essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del
2010).
“6.2. Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (primo comma dell'art.
18 I. 300/70, come novellato dalla legge n. 92/2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato
determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o un giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e
determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente
addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni
poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 I. n. 300/70. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo
carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito
ex art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo
26 addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass. n. 9468 del
2019).
“6.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché ha esaminato la domanda incentrata sulla natura ritorsiva del licenziamento dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo
oggettivo addotto da parte datoriale a fondamento del recesso. Ha poi posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, affermando che si trattava di "... valutare complessivamente la vicenda ..." e di applicare le "regole di esperienza poste a
base del ragionamento presuntivo", per cui il licenziamento del reclamante, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, non presentava altra spiegazione che il collegamento causale con l'assenza per malattia.
“6.4. E' stato spiegato come i suddetti elementi, in una valutazione globale, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra rientro dalla malattia e intimazione del recesso, rendessero evidente il carattere pretestuoso del motivo addotto, sì da portare a ritenere - secondo una valutazione dell'id quod plerumque accidit - che l'iniziativa
datoriale non trovasse altra plausibile e ragionevole spiegazione del licenziamento se non la rappresaglia per la lunga malattia.
“7. Seppure il licenziamento illegittimo e il licenziamento ritorsivo siano fattispecie giuridicamente distinte, tuttavia ben può il giudice di merito valorizzare, ai fini della
valutazione della ritorsività, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale
consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.
“7.1. Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a
consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. 16728 del 2006, n.
1216 del 2006, n. 3874 del 2002, n.12422 del 2000; v. pure tra le più recenti, Cass. 4241 del 2016).
27 “8. Il terzo motivo è inammissibile, poiché tende ad ottenere un riesame delle risultanze istruttorie valutate dai giudici di merito … .
“10.1. Orbene, se è vero che lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i
suoi effetti dal momento della cessazione della malattia (Cass. n. 23063 del 2013),
l'argomento perde di decisività una volta escluso che la circostanza della concomitanza temporale tra rientro dalla malattia e intimazione del recesso abbia costituito l'unico elemento valorizzato dalla Corte di appello ai fini del decidere. … .” (Cass. Sez. Lav. n.
23583 del 23-9-2019).
Nel caso qui in esame la è stata licenziata l'1-8-2019, primo giorno di lavoro al Pt_1
rientro da diversi mesi di assenza per malattia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione sanitaria prodotta.
L'intento ritorsivo del recesso intimatole, motivato esclusivamente, in assenza del g.m.o., appare dimostrato sia dalla riscontrata concomitanza temporale nonché dalle dichiarazioni in tale occasione rese dai soci della datrice, come risultanti dalle registrazioni fonografiche prodotte dalla medesima (doc. 5: file audio e doc. 16: trascrizione della Pt_1
conversazione registrata tra la ricorrente, da un lato, , Parte_2 CP_3
e , dall'altro) appena arrivata in ufficio la mattina dell'1-8-2019: il motivo Controparte_4
del licenziamento appare costituito dalla volontà della società datrice di punire la condotta della dipendente che, per il proprio stato di malattia certificato, era rimasta assente dal lavoro dal 13-3-2019 al 31-7-2019, espressa, tra l'altro, con le seguenti frasi: “Non vogliamo essere presi in giro.”, “Ti sei comportata bene?”, “Tu lo sai quello che hai fatto”: le affermazioni, se non anticipassero un licenziamento in tronco, sembrerebbero tali da precedere una contestazione disciplinare nei confronti della dipendente, in cui la condotta disciplinarmente rilevante risulterebbe essere l'assenza per malattia.
Quanto all'asserito disconoscimento della provenienza e del contenuto della conversazione registrata, vanno rammentati i principi inerenti i requisiti del disconoscimento, che “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”, essendo “necessaria la produzione di elementi che dimostrino - a conferma e a
28 sostegno del disconoscimento - l'effettiva divergenza e/o difformità tra ciò che si sostiene e ciò che risulta dalle riproduzioni” (Cass. civ., sez. III, n. 1250/18; ma si vedano anche Cass. civ. n. 10430/2007; n. 2117/2011; n. 9526/2010; Cass. Sez. Lav. n. 17526/2016).
“Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale
e realtà riprodotta) …” (Cass. civ. Sez. III, n. 9526 del 22-4-2010).
Ancora, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 11445 del 6-9-2001, ha chiarito: “L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che
i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare … . Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di documenti informatici. … La distinzione fondamentale operata dal
Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod. civ., e ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell'art.2702 cod. civ.; b) documenti informatici, …privi di firma digitale, i quali hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod. civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
“Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo quale il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod. civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura
29 privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche;
Cass.
26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche;
Cass.
22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni;
Cass.
8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafici;
Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).
“Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).
“… il ricorrente interessato a far valere nel giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice “a quo” alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione - disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all'originale, ecc. - nonché del modo e dell'occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).
“Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni dei giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici
(Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558 ...; Cass. 20 gennaio 1998
n. 476, …). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che
30 sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori
(Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
“Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul documento informatico risultante dall'elaborato centrale, … ma su una serie di circostanze esterne di riscontro riferite da numerosi testi … .
“La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del sistema informatico centrale della società … e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso e motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art.2712 cod. civ., e dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 11445 del 6-9-2001).
“L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare, siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo “disconoscimento” - che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta)
e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, …” (Cass. Lav. n. 8998 del 3-7-2001).
31 “… le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute” (Cass. Lav. n. 12715 del 18-
12-1998) o/e “… che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse” (Cass. Lav. n. 1862 dell'8-3-1996).
Nel caso qui esaminato la opposta non contesta che le conversazioni siano realmente avvenute ovvero che i fatti si siano verificati in modo diverso da quello rappresentato dalle registrazioni;
al contrario la stessa PEC inviata dalla società opposta alla dipendente nella medesima mattina dell'1-8-2019, alle ore 10,15, in risposta alla richiesta di 2 giorni di ferie da parte della da fruire l'1 ed il Pt_1
2 agosto 2019, dalla stessa trasmessa alla datrice sempre via PEC, fa riferimento proprio al precedente colloquio in presenza, svoltosi nelle prime ore del mattino, considerato che comunica alla “Le ribadiamo la ns. intenzione di Pt_1
procedere al Suo licenziamento in data odierna. Questa mattina alle ore 8.00 Le
è stata notificata brevi manu la lettera di licenziamento con effetto dal
01/08/2019, lettera che le rimettiamo in allegato alla presente pec e che Lei si è rifiutata di ritirare. Le confermiamo pertanto la ns. autorizzazione alla giornata di ferie per il 01/08/2019 e la autorizziamo sin da subito ad allontanarsi dal posto di lavoro. Per quanto riguarda invece la sua richiesta relativa alla giornata del
02/08/2019, la stessa non potrà essere presa in considerazione dalla scrivente in quanto il Suo rapporto di lavoro risulta cessato a tutti gli effetti di legge e contrattuali dalla data odierna (01/08/2019).” (docc. 18 fasc. opponente e 5 fasc. opposta) circostanze tutte (richiesta di ferie da parte della per avere il Pt_1
tempo di far visionare l'intimazione di licenziamento a persona di sua fiducia, e volontà di non concederle da parte della datrice, oltre al rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere per ricevuta l'intimazione stessa che la datrice tentava di consegnarle) coincidenti con quelle effettivamente emergenti dal tenore delle
32 conversazioni registrate e di cui al file audio prodotto (doc. 15 fasc. opponente), frasi di cui alle conversazioni alle quali, infine, non è possibile attribuire significato diverso rispetto a quello di esplicitare una sanzione nei confronti della lavoratrice per la condotta asseritamente scorretta dalla stessa tenuta restando assente dal lavoro per 4 mesi e mezzo per malattia, emergendo chiaramente dall'ascolto del colloquio l'intento ritorsivo espresso dalla datrice.
L'istruttoria espletata ha, per quanto sopra esposto, dimostrato la sussistenza di un licenziamento nullo, in quanto ritorsivo, e pertanto soggetto alla medesima disciplina di quello discriminatorio.
La domanda principale proposta dalla ricorrente, di cui all'art. 18, 1° e 2° co., L.
n. 300/70, va pertanto accolta, con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria dallo stesso disciplinata, a prescindere dal numero di dipendenti, inferiore a 15, occupati dalla datrice di lavoro resistente, con condanna della opposta alla restituzione delle spese di lite relative alla precedente fase sommaria, mentre le ulteriori domande relative al recesso, in quanto subordinate, restano assorbite.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (il cui importo è stato determinato con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata, ed operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- visti gli artt. 1, commi 48 e segg., L. n. 92/12 e successive modd., 18 L. n.
300/70 e succ. modd.,
1) in accoglimento del ricorso, accertata la natura ritorsiva del recesso, dichiara nullo il licenziamento intimato l'1-8-2019 nei confronti della opponente;
33 2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro già occupato;
3) condanna la medesima società, come sopra rappresentata, al risarcimento del danno subito dalla commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto Pt_1
maturata dalla stessa dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
4) condanna la società opposta, come sopra rappresentata, alla restituzione di €
2.392,00 oltre interessi come per legge in favore della opponente;
5) condanna la società opposta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore della opponente delle spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 3.688,00 per compenso professionale, € 379,50 per rimborso delle spese vive sostenute nel presente giudizio ed € 636,64 sostenute nella fase sommaria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Macerata il 17-2-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 819/22
R.G.C., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. art. 1, co. 51 e segg., L.92/12, mediante deposito, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Ceccarelli ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Ponzelli sito a Macerata, via G. B. Velluti, n.
19, come da procura allegata al ricorso;
OPPONENTE
E con sede in Civitanova Marche, via Silvio Pellico n. 8, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calafiore ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Guglielmo Borgiani, sito a Macerata,
Morbiducci, n. 21, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositatya il 3-3-2020 nel proc. n. 65/20 R.G.C;
OPPOSTA
Oggetto: impugnazione licenziamento ritorsivo e insussistenza giustificato motivo oggettivo.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 1 co. 48 L. n. 92/12 depositato in data 31-1-2020 Parte_1 conveniva in giudizio la dinanzi all'intestato Tribunale per ottenere: in Controparte_1
accoglimento dell'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla l'1-8-2019, in via principale l'accertamento e la Controparte_1
declaratoria ex art. 18, co. 1, St. lav., della nullità del licenziamento perché determinato da un
1 motivo illecito determinante o perché discriminatorio e, per l'effetto, la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a €
1.665,57, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità; il tutto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo ed oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
in via subordinata l'accertamento e la dichiarazione, ex art. 8 L. n. 604/66, dell'illegittimità del licenziamento de quo per insussistenza e mancanza di effettività del giustificato motivo oggettivo addotto e comunque non ricorrendone gli estremi e, per l'effetto, la condanna della datrice di lavoro a riassumerla entro il termine di tre giorni o, in mancanza,
a risarcire il danno versandole un'indennità nella misura massima di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.665,57, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
con vittoria delle spese di lite (per complessivi € 636,64 di cui € 256,00 per contributo unificato ed € 380,64 per compenso del consulente del lavoro); la ricorrente aveva dedotto: -
l costituita e gestita dai soci , , Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, e era un'azienda operante nel settore della CP_3 Controparte_4 Controparte_5
rivendita, riparazione ed assistenza tecnica di macchinari e attrezzature per negozi, strutturata in due reparti (amministrativo e tecnico), che al 30-9-2019 occupava 7 dipendenti;
la Pt_1
era stata assunta da detta società con contratto a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) del 13-1-2009 e decorrenza dal 14-1-2009, per lo svolgimento di mansioni di impiegata amministrativa, con qualifica di impiegata ed inquadramento al 4° livello del
C.C.N.L. Artigiani Metalmeccanici;
il 9-1-2017 il rapporto di lavoro era stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno (40 ore settimanali); la ricorrente era stata assegnata al reparto amministrativo, in cui lavorava come unica dipendente insieme solo al socio con CP_4
mansioni consistenti, tra l'altro, nel caricamento sul software aziendale delle fatture dei fornitori e dei rapporti di intervento (c.d. buoni di lavoro) consegnati dai tecnici, nella registrazione in prima nota degli incassi in contanti, nella compilazione delle ricevute bancarie, nella preparazione delle fatture per i clienti, nella predisposizione delle bolle di consegna e delle fatture di consegna per i prodotti venduti;
nel 2017 la lavoratrice aveva iniziato, infatti, a prendersi cura di un bambino di origini cinesi, ospitato per un periodo in una comunità per minori disagiati, a causa delle problematiche a carico della di lui madre, bisognevole di un supporto nella gestione genitoriale;
la ricorrente si era offerta di collaborare,
2 rendendosi disponibile ad accudire il bambino nelle occasioni in cui la madre lavorava;
stante l'aggravarsi delle problematiche relative a quest'ultima, si era reso necessario incrementare il sostegno prestatole, tanto che, all'incirca da giugno 2018, il bambino aveva iniziato a vivere pressoché stabilmente a casa della ricorrente, che lo teneva con sé dal tardo pomeriggio, cioè dall'uscita dal lavoro, facendolo cenare e pernottare da lei, fino alla mattina seguente, quando lo accompagnava a scuola;
tra i due era sorto un forte legame, di natura materno-filiale; nel febbraio 2019, l'operatrice incaricata di relazionare ai Servizi Sociali aveva segnalato alla che occorreva garantire al minore una presenza quotidiana più assidua al di fuori Pt_1
dell'orario scolastico, in particolare nei pomeriggi, poiché probabilmente lo stesso sarebbe stato tolto alle cure della madre, potendo la confidare nella possibilità di divenire Pt_1
affidataria del bambino;
infatti la stessa recentemente era stata nominata con provvedimento giudiziario tutore del minore, in virtù dello stretto legame affettivo tuttora in essere tra i due;
nel febbraio 2019, subito dopo il predetto colloquio con l'operatrice della cooperativa, la ricorrente aveva parlato con il socio già a conoscenza, come gli altri soci, della CP_4
vicenda, della possibilità di svolgere la prestazione a tempo parziale (con orario settimanale di 22,30 ore, dalle 8,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì) rappresentandogli questa sua precisa necessità di assolvere all'impegno di accudimento pomeridiano del minore;
il le aveva CP_4
espresso la piena disponibilità dell'azienda ad accogliere la sua richiesta di part time, tanto che dall'1-3-2019 alla dipendente era stato assegnato l'orario ridotto (solo mattutino), in attesa della formalizzazione del contratto;
il 5-3-2019, il le aveva consegnato, per la CP_4
firma, un testo negoziale che la medesima, fidandosi, aveva sottoscritto d'impulso, senza una preventiva attenta lettura;
solo dopo aver firmato, la ricorrente si era accorta, con stupore, che nel contratto era prevista la “disponibilità” della lavoratrice “a svolgere eventuale lavoro supplementare nei termini del CCNL applicato all'azienda e a variare la collocazione dell'orario di lavoro (clausola elastica) nei termini e nei modi indicati dal CCNL e nel rispetto della legislazione vigente (D. lgs. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni)”, clausola non concordata con la dipendente malgrado quanto disposto dall'art. 24 del CCNL di categoria, e quindi nulla per mancanza di accordo, in palese contrasto con la specifica esigenza chiaramente espressa dalla medesima in sede di richiesta di part time; la ricorrente, amareggiata per la scorrettezza subita, aveva chiesto al socio la restituzione CP_4
del contratto da lei firmato per errore, cosa che aveva ottenuto;
nei giorni seguenti la lavoratrice proseguiva, su indicazione datoriale, ad effettuare l'orario ridotto (mattutino),
3 continuando a confrontarsi sulla questione con il portavoce per tutti i soci;
la vicenda CP_4
era culminata in un'accesa discussione tra la ed i soci e Pt_1 CP_4 Parte_2 CP_3
avvenuta la mattina del 13-3-2019, all'esito della quale la medesima non era riuscita, purtroppo, ad ottenere dall'azienda l'eliminazione della clausola “incriminata” e la formalizzazione del contratto part time; infatti, pur avendo la lavoratrice effettuato l'orario ridotto mattutino dall'1 al 13 marzo 2019, tale periodo era stato poi convertito in giorni di ferie;
il medesimo 13-3-2019, la dipendente, sentendosi male a causa dello stress emotivo seguito alla situazione di tensione, aveva comunicato a mezzo PEC all'azienda di essere impossibilitata a presentarsi al lavoro di pomeriggio essendo costretta a recarsi dal medico di base per una visita;
quest'ultimo le aveva diagnosticato una “sindrome ansiosa”, come da certificato di malattia per il periodo dal 13-3-2019 al 16-3-2019; con PEC del 16-3-2019 la società, nel prendere atto dello stato di malattia della ricorrente, le aveva comunicato: “in considerazione delle sue richieste verbali di voler trasformare il contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale in data 4 marzo le abbiamo inoltrato la proposta di modifica da noi sottoscritta. Alla data attuale non ci ha ancora restituito la proposta sottoscritta in segno di ricevuta ed accettazione. Nulla ricevendo entro e non oltre il 22 marzo 2019, dovrà essere considerata annullata e priva di ogni effetto”, cosa poi accaduta;
la lavoratrice aveva sofferto dal 5-3-2019 di forte ansia con perdita del sonno, considerato che, a causa della mancata formalizzazione del contratto part time, si era inaspettatamente ritrovata di fronte all'impossibilità di attendere al compito di accudimento assegnatole, ed, in prospettiva, all'impossibilità di ricoprire il ruolo di eventuale affidataria del minore, con ripercussione sul proprio stato psico-fisico, che l'aveva costretta a ricorrere alla terapia farmacologica prescrittale e ad assentarsi dal lavoro per malattia fino al 31-7-2019; a fronte del prolungamento dello stato di malattia della l'azienda era stata costretta ad assumere, Pt_1
in sua sostituzione, un altro lavoratore di nome che risultava ancora in servizio presso Per_1
l ; l'1-8-2019, primo giorno di rientro al lavoro dalla malattia, appena la CP_1 Pt_1
si era presentata in azienda, era stata immediatamente notiziata dai soci , Parte_2
e del proprio licenziamento per presunto “giustificato motivo CP_3 Controparte_4 oggettivo” riconducibile alla asserita “decisione di esternalizzare parte delle attività amministrative che verranno affidate allo studio di consulenza che ci assiste” e contestuale pretesa necessità di “attivare un processo di riassetto riorganizzativo della medesima azienda
… che ns. malgrado prevede una riduzione di personale nel reparto amministrativo che La
4 coinvolge”; nel corso di tale discussione, che la ricorrente era riuscita a registrare, era stato esplicitato il vero ed unico motivo (diverso da quello apparente, indicato nella lettera) sotteso al licenziamento, chiaramente riconducibile alla prolungata assenza per malattia della lavoratrice;
a seguito di tale traumatico evento, implicante nuovamente un intenso stress emotivo, la ricorrente aveva accusato recidiva della sintomatologia psichica, tanto da essere costretta a sottoporsi a nuova visita specialistica neurologica, all'esito della quale le era stato diagnosticato un “disturbo dell'adattamento secondario a condizione di stress” con prescrizione di nuova terapia farmacologica;
con lettera inviata a mezzo PEC il 7-8-2019, la ricorrente aveva impugnato il licenziamento;
costituitasi in giudizio nella fase sommaria,
l aveva concluso chiedendo in via principale rigettarsi tutte le domande Controparte_1
avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto, in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie contenersi al minimo di legge le somme e le indennità richieste, con vittoria delle spese di lite;
alla prima udienza del 24-7-2020, la ricorrente aveva contestato il contenuto della comparsa avversaria, replicando analiticamente alle nuove allegazioni sul giustificato motivo oggettivo non contenute nella lettera di licenziamento e deducendo tra l'altro che: la convenuta, richiamando strumentalmente il contratto part time dell'1-3-2019, prodotto dalla stessa ricorrente soltanto per dimostrarne il contenuto comprensivo della clausola “incriminata”, ma ritenuto in concreto da entrambe le parti come mai stipulato, aveva, contro l'evidenza documentale, fatto credere, nel tentativo di indurre in errore il giudicante, che tale contratto fosse stato concordato in toto e perfezionato tra le stesse parti e che avesse esplicato la sua efficacia, mentre, in realtà, tale fantasiosa illazione era smentita per tabulas (buste paga della da gennaio 2018 ad agosto 2019 - Pt_1
dalle quali era ricavabile che la dipendente aveva sempre percepito in busta paga un importo netto di circa € 1.200,00, anche in pendenza dei primi 3 mesi di malattia, implicanti un'integrazione del 100% a carico del datore di lavoro, continuando pertanto a beneficiare di uno stipendio rapportato al tempo pieno); il disconoscimento del file audio contenente la registrazione della conversazione intervenuta la mattina dell'1-8-2019 presso la sede aziendale tra la ricorrente ed i soci e avente ad oggetto la Parte_2 CP_3 CP_4
comunicazione del licenziamento, prodotto unitamente alla relativa trascrizione, operato dalla resistente ex art. 2712 c.c., era pretestuoso ed inefficace, difettando dei requisiti necessari, non avendo la resistente allegato una diversa ricostruzione dei fatti, né quindi fornito alcun elemento dal quale si potesse ricavare una divergenza rispetto a quanto risultante dalla
5 registrazione stessa, essendo in concreto la realtà fattuale perfettamente coincidente con quella riprodotta;
la conferma da parte del datore di lavoro della piena corrispondenza tra le due realtà era ricavabile dalla PEC dell'1-8-2019 delle ore 10:15 inviata dalla società alla nella quale si dava atto dell'intervenuto colloquio e si rappresentavano i medesimi Pt_1 fatti riprodotti nella registrazione, con espresso riconoscimento da parte dell'azienda stessa di data, luogo e identità dei soggetti della conversazione registrata, a nulla rilevando, in concreto, la riconducibilità della singola affermazione all'uno o all'altro socio, trattandosi sempre di espressione della volontà datoriale;
nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto efficace il disconoscimento, la ricorrente chiedeva di provare le circostanze mediante prova testimoniale;
la difesa dalla ex datrice aveva altresì sostenuto che l'azienda aveva assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per svolgere la mansione di CP_6
“Impiegato tecnico addetto al magazzino”, “con attività riguardanti anche la organizzazione dello stesso magazzino nonché della merce ivi stoccata in entrata ed in uscita”, asseritamente
“diversa rispetto a quella di “Impiegata amministrativa” già di competenza della ricorrente, volendo far credere che si trattasse di nuove mansioni, mai espletate prima da nessuno, quando invece l'azienda aveva sempre avuto un magazzino e quindi l'esigenza di organizzarlo, per il tramite del personale amministrativo, cioè della la quale, oltre a svolgere le mansioni Pt_1
indicate in ricorso a mero titolo esemplificativo, si era sempre occupata anche di caricare quotidianamente sul software aziendale (non limitato alla sola contabilità, ma comprendente anche i c.d. carichi e scarichi di magazzino) gli articoli in entrata, a fronte del documento di trasporto, e la merce in uscita, a fronte della fattura di vendita, nonché di aggiornare in tempo reale l'inventario dei beni stoccati, come comprovato dalle stampe dei movimenti magazzino alla data del 4-9-2017 e del 22-11-2018 e stampa inventario magazzino del 25-8-2017, tutte contenenti appunti a mano della ricorrente, scritte e conservate previa concessione datoriale al fine di espletare correttamente tali mansioni, acquisite poi agli atti su autorizzazione del giudice;
comunque, risultava integrata una palese violazione dell'obbligo di repéchage, stante la pacifica possibilità di reimpiego della lavoratrice, tenuto conto che le mansioni indicate nel contratto del erano sempre riferibili ad un impiegato di 4° livello, proprio come la CP_6
ammesse le prove testimoniali formulate dalle parti ed autorizzata la ricorrente al Pt_1
deposito telematico dei documenti di cui sopra, erano stati escussi i testi , Testimone_1 dipendente dell' con mansioni di operaio tecnico, , socio CP_1 Controparte_4
dell' addetto al reparto amministrativo, dottore CP_1 Controparte_7
6 commercialista, consulente dell' , e , dipendenti CP_1 Testimone_2 Testimone_3
dell' con mansioni di operaio tecnico;
la ricorrente aveva prodotto CP_1 documentazione del Centro per l'Impiego aggiornata ad aprile 2022 a riprova del proprio perdurante stato di disoccupazione;
assegnata nelle more la trattazione del procedimento ad altro magistrato, rivolta alle parti la proposta di conciliazione avente ad oggetto il versamento alla ricorrente di € 6.000,00, oltre un contributo per spese legali oltre accessori, rifiutata da entrambe le parti, la ricorrente aveva prodotto attestazione del Centro per l' Pt_3
aggiornata al 6-10-2022 relativa al proprio incolpevole perdurante stato di disoccupazione;
era stato quindi escusso il TE , dimessosi dall' nel settembre 2021, CP_6 CP_1
mentre la richiesta di ordine, da impartirsi alla resistente, di esibizione della documentazione attestante nuove assunzioni per lo svolgimento di mansioni amministrative al fine di dimostrare che successivamente al già sostituto della si era resa necessaria CP_6 Pt_1
una sua sostituzione, era stata respinta dal giudicante, in quanto ritenuta superflua;
con ordinanza del 18-11-2022, il giudice designato aveva respinto il ricorso avente all'impugnativa del licenziamento e condannato la ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della resistente, pagate, per complessivi € 2.392,00, il 28-11-2022, con espressa riserva di ripetizione all'esito di opposizione.
A parere della opponente l'ordinanza de qua era illegittima ed infondata e quindi da riformarsi per i seguenti motivi: A) - in via principale: nullità del licenziamento per ritorsione o rappresaglia, censurabilità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva accolto tale domanda ritenendo non provato il carattere ritorsivo del licenziamento;
ribadiva allo scopo: secondo l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità, il carattere ritorsivo del licenziamento determinava la nullità del provvedimento stesso, in quanto nullo, perché illecito, era il motivo determinante posto alla base dello stesso, ex artt. 1345 c.c. e
1418 c.c.; il licenziamento intimato dalla l'1-8-2019 al momento del rientro Controparte_1
al lavoro della dalla lunga malattia sofferta (dal pomeriggio del 13-3-2019) era da Pt_1
ritenersi nullo in quanto determinato in modo esclusivo da motivo di ritorsione o rappresaglia, costituendo una ingiusta ed arbitraria reazione datoriale legata all'esercizio di un diritto da parte della dipendente;
quanto al nesso tra comportamento lecito del lavoratore e provvedimento vendicativo del datore, il cui onere probatorio era a carico del lavoratore, la giurisprudenza valorizzava il ruolo delle presunzioni nel raggiungimento della prova della ritorsione, la quale, in caso contrario, non era altrimenti dimostrabile;
con riferimento alla
7 fattispecie in esame, doveva riconoscersi come il carattere ritorsivo del licenziamento fosse pacificamente dimostrato: - dalla contestualità temporale tra rientro dalla malattia della e intimazione del recesso datoriale;
- dal contenuto del colloquio registrato occorso Pt_1
l'1-8-2019 avente ad oggetto la comunicazione del licenziamento, da cui emergeva in maniera inequivocabile la volontà dei soci di rappresaglia per la prolungata assenza per malattia della ricorrente;
- dalla manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo, solo formalmente addotto;
nella ordinanza di rigetto, il giudice aveva erroneamente ritenuto che “gli indizi indicati dalla ricorrente” fossero non “conducenti alla tesi sostenuta del carattere ritorsivo
o discriminatorio del licenziamento”, trascurando in maniera illegittima l'indubbia significativa rilevanza probatoria del file audio prodotti dalla opponente, posto che l aveva “dimostrato un riassetto organizzativo”, essendo il giudicante incorso CP_1
in un totale travisamento delle risultanze istruttorie, rivelatesi invece decisive in favore dell'odierna opponente;
B) - in via subordinata: illegittimità del licenziamento per insussistenza e mancanza di effettività del motivo addotto e comunque violazione dell'obbligo di repechage, censurabilità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui non aveva accolto tale domanda ritenendo provato il riassetto organizzativo invocato dalla datrice di lavoro ed omettendo di pronunciarsi sulla violazione dell'obbligo di repechage; ai fini del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, erano infatti richiesti la soppressione del settore lavorativo e del posto cui era stato addetto il dipendente, la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sull'organizzazione dell'impresa,
l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse;
nella presente fattispecie, la motivazione del licenziamento addotta dalla datrice era consistita nell'attivazione di un
“processo di riassetto organizzativo” dell'azienda e, nello specifico, nella “decisione di esternalizzare parte delle attività amministrative che verranno affidate allo studio di consulenza che ci assiste” con conseguente “riduzione di personale nel reparto amministrativo che La coinvolge”, come da lettera di licenziamento;
nella fase sommaria
(proc. n. 65/2020 R.G.C), a dimostrazione dell'insussistenza di tale esternalizzazione e, comunque, dell'insussistenza della necessità di riduzione di personale nel reparto amministrativo, si era rappresentato che, secondo quanto risultante alla in pendenza Pt_1
del periodo di malattia della medesima, unica dipendente addetta al reparto amministrativo, in cui lavorava soltanto con il socio l'azienda era stata costretta ad assumere, in sua CP_4
sostituzione, un nuovo lavoratore di nome che aveva continuato a ricoprire il posto della Per_1
8 ricorrente anche dopo il licenziamento della stessa;
poiché la nella fase CP_1
sommaria aveva precisato per la prima volta che: - prima di procedere al recesso, l'azienda aveva “più volte comunicato verbalmente alla signora la necessità di Parte_1
provvedere ad un riassetto organizzativo aziendale anche nel reparto amministrativo di pertinenza della medesima”, circostanza di cui la opponente sottolineava la falsità, considerato peraltro che non era dato comprendere in quali occasioni sarebbero intervenute tali comunicazioni, considerata la lunga assenza per malattia della ricorrente intercorsa tra la discussione sul contratto part time, non più formalizzato, e la comunicazione del licenziamento;
- l'esternalizzazione in questione aveva riguardato parte delle mansioni amministrative assegnate alla ricorrente, in particolare quelle “relative al controllo di bilancio ed esame/verifica della contabilità aziendale (…) affidate allo Controparte_8
…”; - la presunta residua parte delle mansioni svolte dalla ricorrente (“concernenti
[...]
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caricamento su software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna, redazione fatture per i clienti finali etc.”) era stata affidata al socio già addetto al settore amministrativo;
- detta CP_4
riorganizzazione aziendale, che aveva determinato la soppressione del posto di lavoro della e costretto il ad occuparsi in via esclusiva del reparto amministrativo, si era Pt_1 CP_4
resa necessaria in forza del “repentino cambiamento del mercato/settore in cui opera la società resistente”, implicante “un maggior utilizzo di manodopera specializzata nel settore tecnico”; - l' aveva assunto con contratto del 30-5-2019, CP_1 CP_6
asseritamente non per sostituire la allora ancora assente per malattia, bensì per Pt_1 adibirlo alla mansione di “Impiegato tecnico addetto al magazzino”, che era “certamente diversa rispetto a quella di “Impiegata amministrativa” già di competenza della ricorrente”, ricostruzione dei fatti falsa ed infondata, e in ogni caso, anche ipotizzando che le mansioni assegnate al fossero state diverse da quelle svolte dalla sarebbe stata integrata CP_6 Pt_1 la violazione dell'obbligo di repéchage, trattandosi comunque di mansioni equivalenti di 4° livello;
affermando che all'esito dell'istruttoria orale espletata nella fase sommaria era emersa la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla ex datrice, in quanto:
- le mansioni asseritamente esternalizzate allo relative al controllo Controparte_8
di bilancio, implicanti un elevato grado di professionalità riferibile a commercialisti ed esperti contabili e non ad un'impiegata di 4° livello, non erano mai state svolte dalla ma Pt_1
sempre e già prima dell'1-8-2019 dal dott. che si occupava anche di redigere il CP_8
9 bilancio, come confermato dai testimoni e - parimenti, le mansioni CP_4 CP_8
asseritamente esternalizzate allo relative all'esame/verifica della Controparte_8 contabilità aziendale, anch'esse implicanti un elevato grado di professionalità, non erano mai state svolte dalla ma da sempre dal socio che difatti predisponeva il Pt_1 CP_4
brogliaccio da inviare al commercialista per la redazione del bilancio, rimasto ad espletare tali mansioni anche dopo la malattia ed il licenziamento della ricorrente, avvalendosi di una collaborazione più stretta con il predetto consulente, come confermato dai medesimi due testimoni;
- l'asserita esternalizzazione era solo fittizia ed insussistente, non riconducibile in alcun modo alla soppressione del posto di lavoro, con evidente mancanza di nesso di causalità tra l'esigenza aziendale ed il licenziamento;
- inoltre, la presunta residua parte delle mansioni amministrative svolte dalla ricorrente non era stata affidata al socio in via esclusiva, CP_4
bensì in condivisione con circostanza che era emersa dalla deposizione dei CP_6
testimoni e al quale erano state assegnate mansioni proprie del reparto CP_4 CP_6
amministrativo e non di quello tecnico, mansioni amministrative alle quali era prima adibita la ricorrente, unica dipendente del reparto amministrativo, e non certamente nuove mansioni mai espletate prima da nessuno;
pertanto il era stato assunto in pendenza della CP_6 malattia della per sostituirla nel posto di lavoro, tutt'altro che soppresso, come Pt_1
riconosciuto anche dal TE che aveva riferito di una più stretta collaborazione con CP_8
l'azienda contingente e provvisoria, smentendo che si fosse trattato di una definitiva esternalizzazione, nonché dal conseguentemente la resistente non aveva affatto CP_6
dimostrato un riassetto organizzativo né mediante la produzione di contratti di assunzione di personale con mansioni diverse da quelle della ricorrente, né attraverso le prove testimoniali;
il giudice della fase sommaria era incorso in errore laddove aveva ritenuto dimostrato il presunto riassetto organizzativo tramite la produzione di contratti di assunzione di personale con mansioni diverse da quelle della ricorrente, comprovante semmai un aumento di organico nel reparto tecnico, cui doveva inevitabilmente conseguire un incremento di mole del lavoro amministrativo (considerati ad es. il maggior numero dei rapporti di intervento da caricare sul software aziendale e di fatture da preparare per i clienti ecc.), così come in concreto accaduto, stante la stretta correlazione tra i due unici reparti aziendali, amministrativo e tecnico;
come emerso dall'istruttoria, a fronte dell'intervenuta triplicazione dell'organico dei tecnici passati da 2 ( e ) a 6, con inserimento di ulteriori 4 unità ( Testimone_1 Persona_2 Per_3
assunto il 27-2-2019 ; , assunto l'1-3-2019; , assunto
[...] Testimone_2 Testimone_3
10 il 3-6-2019, , tirocinante ospitato presso l' dal 20-12-2019), si Controparte_9 CP_1
era resa necessaria l'assunzione del in sostituzione della ricorrente assente per CP_6
malattia, essendo il socio impossibilitato ad occuparsi da solo del reparto CP_4
amministrativo.
Pertanto il presunto riassetto organizzativo non era stato dimostrato: il giudice della fase sommaria aveva travisato sia il contenuto della deposizione di (il quale aveva reso, CP_8 tra l'altro, la decisiva dichiarazione, sulla volontà aziendale di assumere una persona per la sostituzione della sia il contenuto della deposizione di il quale, lungi Pt_1 CP_6
dall'aver svolto mansioni diverse rispetto a quelle di impiegato amministrativo, aveva invece indicato come proprie le mansioni prima assegnate alla ricorrente), aveva valorizzato indebitamente la deposizione di , dipendente dell' dal Testimone_1 CP_1
dicembre 2014, rivelatasi inattendibile (non essendo stato il TE in grado di sapere se il svolgeva le mansioni prima espletate dalla né di ricordare, seppur a fronte di CP_6 Pt_1 un organico aziendale estremamente ridotto, in quale posizione il che “a volte … CP_6 stava in ufficio”, si trovasse fisicamente all'interno degli uffici, o, in concreto, nella postazione di lavoro della , aveva omesso di valutare la significativa deposizione del Pt_1
socio , dimostratasi ben più attendibile di quella del dipendente , aveva Controparte_4 Tes_1
omesso la pronuncia in merito alla lamentata violazione dell'obbligo di repéchage tempestivamente eccepita alla prima udienza (in replica all'assunto della resistente secondo cui le mansioni assegnate al in forza del contratto dalla stessa prodotto sarebbero state CP_6
diverse da quelle ricoperte dalla;
infatti, pur volendosi ipotizzare la fondatezza del Pt_1
predetto assunto avversario, le mansioni indicate nel contratto del erano in ogni caso CP_6
pur sempre riferibili ad un impiegato di 4° livello, come la quindi mansioni Pt_1
equivalenti che la società avrebbe dovuto comunque offrire alla lavoratrice, con anzianità lavorativa decennale, evitandole il licenziamento, esperibile solo come extrema ratio; pertanto vi era stata una palese violazione dell'obbligo di repéchage, stante la pacifica possibilità di reimpiego della stessa, essendo l'impossibilità di repechage del dipendente requisito di legittimità del recesso datoriale, quindi elemento costitutivo del legittimo esercizio del potere di recesso, al pari della sussistenza delle ragioni inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Quanto alla misura dell'indennità, la opponente ribadiva che l'ultima retribuzione globale di fatto della ricorrente ammontava ad € 1.665,57, come da conteggio del consulente del lavoro
11 già allegato in fase sommaria, non contestato dalla resistente, se non genericamente, cosicché il conteggio doveva ritenersi accertato in via definitiva;
in ipotesi di accoglimento della domanda principale di nullità del licenziamento, l'odierna opposta doveva essere condannata, ex art. 18 co. 1 St. lav., alla reintegrazione dell'opponente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come sopra quantificata, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo ed oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
in via subordinata, si era invocata l'illegittimità del licenziamento, con conseguente richiesta di condanna della datrice di lavoro, ex art. 8 L.
n. 604/66, a riassumere l'opponente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità nella misura massima di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto come quantificata, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali;
a sostegno del riconoscimento della misura massima dell'indennità prevista per legge, la evidenziava nuovamente le seguenti circostanze: Pt_1
il repentino aumento, nel 2019, del numero di dipendenti occupati e la progressiva espansione dell'attività aziendale;
la propria anzianità di servizio decennale;
le modalità brutali e scorrette con le quali era stato intimato il licenziamento;
l'incolpevole perdurante situazione di disoccupazione dell'opponente, malgrado la continua ricerca di un nuovo lavoro, come da documentazione già prodotta, e come da nuova attestazione del Centro per l'Impiego, aggiornata al 6-10-2022 ed esibita all'udienza dell'11-10-2022, di cui chiedeva ulteriormente l'autorizzazione alla produzione.
La rassegnava quindi le seguenti conclusioni: Pt_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, in totale riforma dell'ordinanza opposta di cui si chiede la revoca e/o nullità e/o inefficacia ed in accoglimento dei motivi indicati in narrativa:
“- In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. lav., la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato alla Sig.ra in Parte_1
data 1 agosto 2019 dalla perché determinato da un motivo illecito Controparte_1 determinante o perché discriminatorio e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro alla reintegrazione dell'opponente nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.665,57, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
il tutto oltre al
12 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo ed oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
“- In via subordinata accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 8 Legge n. 604/1966, l'illegittimità del licenziamento de quo per insussistenza e mancanza di effettività del giustificato motivo oggettivo addotto o per violazione dell'obbligo di repéchage e comunque perché non ne ricorrono gli estremi e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a riassumere l'opponente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandole un'indennità nella misura massima di
6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, pari a € 1.665,57, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi legali come per legge.
“- In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite sia della fase di lite sia della fase sommaria (queste ultime spese ammontanti a complessivi € 636,64 di cui € 256,00 per contributo unificato ed
€ 380,64 per compenso del consulente del lavoro, come da fattura che della presente fase di opposizione e con condanna di controparte alla restituzione in favore dell'opponente dell'importo di € 2.392,00 (v. doc. A).”.
Si costituiva ritualmente la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
la quale dava atto di essersi costituita nel procedimento n. 65/20 R.G.C, con comparsa di costituzione e risposta del 3-3-2020 chiedendo in via principale respingersi tutte le domande della ricorrente ed in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, contenersi al minimo di legge le somme e le indennità richieste;
all'esito dell'ordinanza che aveva respinto le domande della nella presente sede di Pt_1
opposizione, la società opposta contestava integralmente le domande di parte opponente siccome infondate ed evidenziava: l'ordinanza impugnata presentava i caratteri della decisività e definitività in quanto il giudice aveva formato il proprio convincimento all'esito di una cognizione piena ed esauriente, in quanto pronunciata all'esito di un giudizio caratterizzato da un'ampia e rigorosa attività istruttoria consistita nella produzione di numerosi documenti e nell'escussione di sei testimoni;
l'odierna opponente aveva nel presente giudizio proposto le medesime domande già formulate con i propri scritti difensivi nella precedente fase sommaria senza offrire nuove prove a sostegno dei propri erronei assunti e quindi senza formulare nuove richieste istruttorie rispetto alla fase precedente;
pertanto l'odierna opposta aveva già dimostrato la legittimità del licenziamento de quo, così come
13 correttamente cristallizzato dal precedente giudicante nella ordinanza oggetto della presente opposizione;
comunque, al fine di sconfessare le erronee tesi difensive avversarie, peraltro incapaci di fornire puntuale riscontro rispetto all'asserito carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento impugnato, e di ricostruire sistematicamente i fatti, ribadiva: il 4-1-2009 era stata assunta alle dipendenze della con contratto a tempo Parte_1 Controparte_1
indeterminato, con la qualifica di impiegato, inquadramento al 4° livello del C.C.N.L.
Artigiani Metalmeccanici e orario di lavoro di 20 ore settimanali;
il 9-1-2017 le parti avevano sottoscritto un accordo di modifica del suddetto contratto con il quale avevano pattuito, tra l'altro: “… il rapporto di lavoro instaurato a tempo parziale, viene trasformato a tempo pieno con lo svolgimento dell'orario contrattuale attuato presso l'azienda”; alla fine del febbraio
2019 la aveva comunicato alla datrice la propria volontà di trasformare il rapporto di Pt_1
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, richiesta prontamente accolta dalla opposta;
le parti in data 1-3-2019 avevano sottoscritto un accordo di trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno in part time; quindi, dall'1-3-2019 la per stessa ammissione avversaria, Pt_1
aveva svolto la propria attività lavorativa con orario ridotto così come voluto, richiesto ed ottenuto dalla stessa ricorrente;
il 13-3-2019 la aveva comunicato alla datrice di essere Pt_1
“… impossibilitata a recarmi a lavoro in quanto non mi sento bene”; la lavoratrice era rimasta assente per un periodo di malattia continuativo fino al 31-7-2019; l'1-8-2019 la CP_1
[... le aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con comportamento corretto;
al contrario la opposta intendeva addebitare il proprio malessere psico-fisico
(iniziato il 13/03/2019 e continuato per oltre quattro mesi sino al 31-7-2019) ad inadempienze o addirittura a presunte liti tra i soci della società opposta di cui nessuna prova era stata fornita agli atti di causa;
la aveva richiesto ed ottenuto dalla società datrice a far data dall'1- Pt_1
3-2019 la riduzione del proprio orario di lavoro, e detta riduzione dell'orario di lavoro era stata concordemente formalizzata mediante la congiunta sottoscrizione del relativo accordo, ma la opponente tentava inutilmente di far credere, ma senza fornirne alcuna rigorosa prova, che dopo aver sottoscritto tale accordo la stessa si era accorta “con grande stupore” della presenza della c.d. “clausola elastica” sentendosi pertanto “… profondamente sfiduciata e amareggiata per la scorrettezza subita”; in realtà ella era stata perfettamente edotta dell'integrale contenuto dell'accordo de quo al momento della relativa sottoscrizione nonché conscia della presenza della stessa clausola anche nel contratto “originario” di assunzione, con la conseguenza che andava escluso qualsiasi nesso causale tra la presenza di tale clausola
14 e la malattia sofferta;
inoltre le asserite discussioni e/o diatribe e/o divergenze e/o tensioni avvenute tra i soci della opposta non erano riscontrate e risultavano comunque inconferenti rispetto al licenziamento intimato, ed eventualmente riferibili a rapporti interni tra i soci della opposta;
ancora, come già dichiarato negli scritti difensivi del precedente proc. n. 65/2020
R.G.C, la opposta confermava il disconoscimento di tutte le riproduzioni cartacee prodotte dalla opponente riguardanti screenshot di presunte conversazioni a mezzo chat tra la ricorrente e che non fornivano alcuna prova circa i reali interlocutori Controparte_5
nelle medesime chat né erano riferite e/o riferibili alle odierne parti e, comunque, prive di data certa e inconferenti rispetto al caso in esame;
ed infine anche la registrazione della conversazione che era, a suo dire, avvenuta l'1-8-2019, nel primo giorno di rientro al lavoro dalla malattia, non consentiva di accertare l'effettiva identità dei soggetti coinvolti e quindi la provenienza delle relative singole affermazioni, il luogo e l'effettiva data di registrazione, tanto che la allegata trascrizione cartacea della medesima registrazione nulla provava in ordine alle argomentazioni avversarie, essendo, peraltro, detta trascrizione priva di ogni certificazione relativamente al soggetto trascrittore;
anche in tal caso la opposta confermava il disconoscimento della medesima registrazione rispetto ai fatti asseriti, richiamando recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di registrazioni su nastro magnetico di conversazioni può costituire fonte di prova, ex articolo 2712 c.c., utilizzabili soltanto se colui contro il quale la registrazione era prodotta non contestasse che la conversazione fosse realmente avvenuta, con la conseguenza che le registrazioni fonografiche potevano assurgere a fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale erano prodotte non contestasse che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendevano a provare, fossero realmente accadute;
comunque, precisava che, contrariamente a quanto affermato dalla opponente, nella suddetta conversazione non veniva “… esplicitato il vero ed unico motivo (diverso da quello apparente, indicato nella lettera) sotteso al licenziamento chiaramente riconducibile alla prolungata assenza per malattia della lavoratrice”; infatti le presunte affermazioni pronunciate da , Controparte_4 CP_3
e poste a fondamento della arbitraria tesi difensiva avversaria, oltre alla Parte_2
carenza di prova circa la loro effettiva riconducibilità a questi ultimi, non rivelavano nulla in merito alla assenza per malattia della ricorrente né circa il presunto nesso causale tra la malattia ed il licenziamento in esame, tanto che , sempre secondo la Controparte_4
trascrizione avversaria del colloquio, si era dispiaciuto per le condizioni di salute della
15 ancora, l'odierna opponente voleva far credere che durante tale presunta Pt_1
conversazione fosse “in preda all'ansia” e “profondamente scossa”, circostanza sconfessata proprio dalla avversa narrazione dei fatti, in quanto la con totale lucidità e cognizione, Pt_1
oltre ad essersi premunita registrando la asserita conversazione, aveva chiesto più volte ai propri interlocutori la concessione di un giorno di ferie per iscritto e dichiarato di voler telefonare ad un consulente di propria fiducia prima di sottoscrivere la lettera di licenziamento
(peraltro al solo fine di “presa visione” come spiegato da ), tanto da affermare CP_3
che non avrebbe preso visione di niente;
anzi, la stessa ricorrente aveva inviato alle ore 9:30 dal suo cellulare una comunicazione PEC all'azienda contenente richiesta di ferie per i giorni
1 e 2 agosto 2019, circostanza che confermava come la fosse perfettamente cosciente Pt_1
e reattiva rispetto agli eventi;
tuttavia dette circostanze non trovavano riscontro negli atti del precedente procedimento n. 65/20 R.G.C e non erano mai state confutate dalla opponente.
Circa la asserita nullità del licenziamento per rappresaglia, la società opposta esponeva: la sosteneva, in modo pretestuoso, erroneo e non provato, la nullità del licenziamento Pt_1 per ritorsione o rappresaglia, in particolare che il licenziamento sarebbe stato “… una ingiusta ed arbitraria reazione datoriale legata all'esercizio di un diritto da parte della stessa ricorrente”; rammentato che il licenziamento poteva considerarsi ritorsivo soltanto nel caso in cui il motivo ritorsivo costituisse l'unica effettiva ragione del recesso;
senza inversione dell'onere della prova, che spettava al lavoratore, il licenziamento de quo era stato intimato per la presenza di un giustificato motivo oggettivo, ossia il riassetto organizzativo aziendale che aveva coinvolto il settore di pertinenza della ex dipendente, la quale tentava ancora una volta, senza riuscirci, di adempiere il proprio onere probatorio mediante il riferimento a generiche, pretestuose ed infondate presunzioni che non avevano trovato riscontro nella fase sommaria;
la opposta ribadiva che secondo la erronea tesi avversaria il carattere ritorsivo del licenziamento era “pacificamente dimostrato” da tre circostanze: 1) dalla “contestualità temporale tra il rientro dalla malattia della e intimazione di recesso datoriale”, ma Pt_1
la decisione di procedere al licenziamento della era maturata tra i soci della resistente Pt_1
già a partire dai mesi precedenti la effettiva comunicazione dello stesso licenziamento alla dipendente, cosicché, tenuto conto del lungo periodo di malattia della (oltre quattro Pt_1
mesi) e della diagnosi riportata nei vari certificati medici in possesso della società datrice, quest'ultima aveva ritenuto opportuno comunicare e intimare il licenziamento soltanto al momento dell'avvenuta guarigione della opponente anche al fine di non aggravare la
16 deficitaria situazione psicologica palesata dalla stessa fino al 31-7-2019; la società opposta, prima di procedere al licenziamento, aveva già più volte comunicato verbalmente alla Pt_1
la necessità di provvedere ad un riassetto organizzativo aziendale anche nel reparto amministrativo di pertinenza della dipendente;
quindi nulla dimostrava la asserita contestualità temporale tra il rientro dalla malattia ed il relativo licenziamento;
2) dal
“contenuto del colloquio occorso il 1 agosto 2019 avente ad oggetto la comunicazione del licenziamento … da cui emerge in maniera inequivocabile la volontà dei soci di rappresaglia per la prolungata assenza per malattia della ricorrente”, circostanza non vera per quanto già esposto in relazione alla regolarità e/o valenza della registrazione prodotta dalla opponente;
inoltre, anche ove si fosse voluta prendere in considerazione la trascrizione della conversazione fornita dalla risultava palese l'assenza di ogni riferimento, espresso o Pt_1
sotteso, da parte degli interlocutori della medesima al periodo di assenza per malattia della stessa (se non la solidarietà espressa da ), tanto che il socio Controparte_4 Parte_2
già dalle primissime battute comunicava la vera causa del licenziamento,
[...] consistente nell'avviamento del riassetto aziendale: “noi ci siamo organizzati , “… Pt_1
abbiamo portato del lavoro fuori …”; 3) dalla “insussistenza del giustificato motivo oggettivo” ; alla luce di quanto sopra, nessuna ritorsione e/o rappresaglia e/o discriminazione poteva ravvisarsi, tanto che, come affermato dal giudice nell'ordinanza oggetto della presente opposizione, gli indizi indicati dalla si erano rivelati non conducenti alla tesi della Pt_1
natura ritorsiva o discriminatoria del licenziamento.
Quanto al giustificato motivo oggettivo del licenziamento intimato, la società opposta precisava che nessuna carenza di tale motivo poteva ravvisarsi nel licenziamento de quo, al contrario i motivi posti a fondamento del licenziamento per g.m.o. intimato nei confronti della lavoratrice, oltre ad essere legittimi, trovavano già puntuale riscontro sia nella documentazione prodotta agli atti della fase sommaria sia nella prova orale in essa espletata;
in particolare il riassetto organizzativo dell'azienda che aveva coinvolto il settore di riferimento della cioè quello amministrativo;
la nella precedente fase Pt_1 Controparte_1 sommaria, come riconosciuto nella ordinanza oggetto della presente opposizione “… ha dimostrato un riassetto organizzativo sia tramite la produzione di contratti di assunzione di personale con mansioni diverse da quelle della ricorrente … sia per testi”.; il repentino cambiamento del mercato/settore in cui detta società operava, anche in forza delle modifiche in tema di normativa fiscale, aveva reso necessaria una riorganizzazione aziendale ed un
17 maggiore utilizzo di manodopera specializzata nel settore tecnico al fine di soddisfare le richieste dei relativi clienti finali, cosicché la stessa aveva operato la legittima scelta di ridurre il personale addetto alle mansioni amministrative, composto dalla opponente e dal socio della
; pertanto il posto cui era addetta la era stato soppresso, con Controparte_4 Pt_1 conseguente licenziamento di quest'ultima, ed erano state esternalizzate seppure parzialmente le relative mansioni;
quindi alcune delle mansioni amministrative svolte dalla Pt_1
concernenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il caricamento su software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna, redazione fatture per i clienti finali ecc., erano state affidate al socio , già addetto allo stesso Controparte_4
settore, mentre le mansioni amministrative relative al controllo di bilancio ed esame/verifica della contabilità aziendale erano state esternalizzate e, quindi, affidate allo Controparte_8
di Civitanova Marche;
ciò aveva trovato puntuale riscontro nella espletata fase
[...]
istruttoria del procedimento n. 65/20 R.G.C ed in particolare nelle dichiarazioni rese all'udienza del 10-3-2022 dai testi e dott. ; precisamente il Controparte_4 Controparte_7
TE aveva riferito che il riassetto del settore amministrativo era iniziato dal febbraio- CP_4
marzo 2019, quando, con l'entrata in funzione dei registratori di cassa telematici, la società aveva avuto necessità di assumere dei tecnici e, considerato ciò, aveva ritenuto di demandare maggiormente l'attività amministrativa a soggetti esterni, in particolare il commercialista il quale aveva iniziato a lavorare anche da remoto e a volte in presenza presso l'ufficio della opposta aiutando il nella redazione della prima nota e di altre scritture contabili;
CP_4 quest'ultimo ed il dott. avevano, tra l'altro, confermato che: 1) durante la Controparte_7
vigenza del rapporto lavorativo tra la e la le mansioni amministrative Controparte_1 Pt_1
erano state svolte da quest'ultima e dal 2) dall'1-8-2019 le attività amministrative CP_4
concernenti caricamento nel software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna e redazione fatture per i clienti finali erano state svolte esclusivamente dal già addetto allo stesso settore della opponente;
3) lo CP_4 [...]
nella persona del commercialista dott. aveva Controparte_8 Controparte_7 dichiarato, tra l'altro, che, dall'1-8-2019, aveva svolto anche le attività amministrative concernenti la contabilità aziendale per conto della oltre a quelle, da sempre Controparte_1
svolte, relative al bilancio della società, tanto che il giudice della fase sommaria aveva correttamente rilevato che lo stesso “… dal mese di agosto 2019 Controparte_8
si occupa direttamente della tenuta della contabilità a differenza del periodo precedente
18 quando si occupava solo della redazione dei bilanci e del controllo contabile”; infatti controparte tentava inutilmente di ingenerare dubbi nel giudicante affermando pretestuosamente che “… le mansioni asseritamente esternalizzate allo CP_8 CP_8
relative all'esame/verifica della contabilità aziendale … non sono, in realtà, mai
[...] state svolte dalla ma sempre dal socio ; la stessa affermazione avversaria Pt_1 CP_4
non era rilevante nella presente fattispecie poiché il riassetto organizzativo operato dalla aveva riguardato l'intero settore amministrativo, composto dalla opponente Controparte_1
e dal socio della opposta;
le relative mansioni, comprese quelle svolte dalla Controparte_4
erano state in parte affidate/accentrate al e, per la restante parte (contabilità Pt_1 CP_4
aziendale), esternalizzate allo;
la condotta tenuta dalla opposta era quindi Controparte_8
stata corretta;
inoltre, secondo la erronea tesi avversaria, il era stato assunto in CP_6
pendenza della malattia della per sostituirla nel posto di lavoro, mantenuto e non Pt_1
soppresso; nessun altro dipendente, neppure era stato assunto dalla CP_6
in sostituzione della opponente;
la società opposta ribadiva: Controparte_1 CP_6
assunto il 30-5-2019 con contratto di apprendistato professionalizzante con durata di cinque anni, svolgeva la mansione di “impiegato tecnico” addetto al magazzino, diversa da quella di
“impiegato amministrativo” già di competenza della ricorrente;
tanto che lo stesso CP_6
escusso quale testimone nel giudizio n. 65/20 R.G.C all'udienza del 11-10-2022, aveva dichiarato, tra l'altro, di aver svolto alle dipendenze della le attività di scarico CP_1
merce e relativa sistemazione in magazzino, etichettatura della merce e relativa preparazione su indicazione dei tecnici, preparazione dei colli, contatti con gli spedizionieri ecc., attività mai state svolte dalla nel corso del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società Pt_1
opposta; peraltro la circostanza ricordata dalla opponente secondo cui il si sarebbe CP_6
occupato come la anche delle bolle di acquisto e delle relative fatture era irrilevante, Pt_1
in quanto dette attività non erano di per sé sufficienti a provare l'asserita assunzione del in sostituzione della opponente;
il aveva svolto mansioni diverse rispetto a CP_6 CP_6
quelle di impiegato amministrativo, circostanza confermata nella fase sommaria dal TE di parte ricorrente/opponente ; infine a nulla rilevava l'affermazione del TE Testimone_1
dott. secondo cui da quando la era rimasta assente la società gli Controparte_7 Pt_1
aveva chiesto se poteva garantire una presenza più frequente presso la sede aziendale “almeno fino a quando non avessero assunto una persona per la sostituzione della , Pt_1
19 dichiarazione che non confermava la presunta “sostituzione” della mai avvenuta Pt_1
neanche attraverso il CP_6
In relazione ai “nuovi” dipendenti assunti per le esigenze dettate dal cambiamento del mercato, la società opposta confermava che dette assunzioni avevano interessato il settore tecnico e non quello amministrativo;
sia la documentazione prodotta, consistente nei contratti di lavoro, agli atti del procedimento n. 65/20 R.G.C dalla resistente/opposta, sia le dichiarazioni rese dai testi e avevano confermato la Testimone_2 Testimone_3
fondatezza della tesi difensiva della;
risultavano arbitrarie, temerarie, CP_1
pretestuose, prive di riscontri e di pregio giuridico le affermazioni della opponente secondo cui: all'aumento di organico nel reparto tecnico sarebbe era inevitabilmente conseguito un incremento di mole del lavoro amministrativo, per la stretta correlazione tra i due unici reparti aziendali, amministrativo e tecnico e, a fronte dell'intervenuta triplicazione dell'organico dei tecnici, si era resa necessaria l'assunzione del in sostituzione della assente CP_6 Pt_1
per malattia, essendo il socio impossibilitato ad occuparsi da solo del reparto CP_4
amministrativo.
Per quanto risultante agli atti del procedimento n. 65/20 R.G.C era manifesta la correttezza e legittimità della condotta posta in essere dalla e l'infondatezza delle pretese Controparte_1
della opponente;
la riorganizzazione di cui sopra si era resa necessaria per garantire una migliore efficienza gestionale attraverso la riduzione dei costi aziendali nel settore amministrativo;
di conseguenza l'effettiva incidenza della riorganizzazione dello stesso reparto amministrativo sui costi aziendali poteva essere valutata soltanto con i bilanci relativi all'anno in corso e a quelli futuri, tanto che risultavano inconferenti i bilanci di esercizio prodotti dalla opposta in quanto non dimostravano nulla circa la migliore efficienza gestionale perseguita dalla odierna resistente e l'effettiva necessità di ridurre i costi aziendali rispetto in particolare al settore amministrativo;
riguardo alla asserita violazione dell'obbligo di repechage, la società opposta già nella fase sommaria aveva ribadito la legittima soppressione della posizione cui era adibita la lavoratrice con successiva ripartizione delle relative mansioni tra il socio e lo l'impossibilità di ricollocare Controparte_4 Controparte_10
la derivava dalla necessità aziendale di un maggiore utilizzo di manodopera Pt_1
specializzata nel settore tecnico al fine di soddisfare le richieste dei relativi clienti finali e dalla conseguente razionalizzazione dei costi aziendali;
ne era conseguita l'impossibilità di assegnare la a dette mansioni tecniche che, rispetto al bagaglio professionale di Pt_1
20 quest'ultima, necessitavano di adeguata e specifica formazione con conseguenti ingenti costi a carico del datore di lavoro;
contrariamente a quanto affermato dalla opposta, la posizione del non era rilevante, essendo stato quest'ultimo assunto dalla società opposta con la CP_6
qualifica di apprendista e la mansione di impiegato tecnico;
infine, ai fini dell'eventuale determinazione dell'indennità, la opposta sottolineava: nel corso del 2019 il numero medio dei dipendenti della era stato pari a sei;
le piccole dimensioni della società Controparte_1
il comportamento corretto tenuto dalla opposta in relazione alle richieste Controparte_1
avanzate dalla e al periodo di malattia;
nessuna modalità brutale e scorretta poteva Pt_1
ricondursi alla società opposta nell'intimazione di licenziamento;
quindi, nella denegata ipotesi in cui si fossero ritenuti insussistenti gli estremi del giustificato motivo oggettivo, le indennità richieste dalla opponente dovevano essere contenute nella misura minima di legge.
La concludeva quindi chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
“In via principale: respingere tutte le domande formulate dalla signora nei Parte_1
confronti della società con il ricorso in opposizione introduttivo del presente Controparte_1
giudizio siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni e causali compiutamente esposte in narrativa;
“In via subordinata: nella denegata e non concessa ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie contenere al minimo di legge le somme e le indennità ex adverso richieste per tutte le casuali ampiamente esposte in narrativa.
“In ogni caso confermare integralmente la ordinanza n. cronol. 2379/2022 emessa in data
18/11/2022 dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Luigi Reale, a definizione del giudizio rubricato al n. 65/2020 R.G.C .
“Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento n. 65/20 R.G.C, all'udienza del 10-9-2024, all'esito della discussione orale, era trattenuta per la decisione, ai sensi dell'art. 1, 57° co., L.
n. 92/12.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la natura ritorsiva del licenziamento intimato.
Con lettera raccomandata a mani in data 1-8-2019, alla odierna opponente è stato intimato il licenziamento con la seguente motivazione: “… in considerazione delle decisioni di
21 esternalizzare parte delle attività amministrative che verranno affidate allo studio di consulenza che ci assiste, è necessario attivare un processo di riassetto organizzativo della medesima azienda anche al fine di una più economica gestione della stessa impresa, riassetto che ns. malgrado prevede una riduzione di personale nel reparto amministrativo che La coinvolge.
“Pertanto il suo rapporto di lavoro terminerà il 1 agosto 2019 da intendersi quale suo ultimo giorno di lavoro e con l'occasione le specifichiamo che provvederemo ad indennizzarle il periodo di preavviso non lavorato. …”.
Le prove testimoniali espletate hanno escluso la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla datrice a motivazione del recesso intimato alla Pt_1
Il TE , dipendente della opposta dal 2014, ha confermato l'assunzione di Testimone_1
da parte della nel periodo compreso tra il 13-3-2019 e il 31-7- CP_6 Controparte_1
2019 per lo svolgimento di attività sia di ufficio, amministrative, sia di magazzino e la prosecuzione di detto rapporto di lavoro anche successivamente al licenziamento della Pt_1
(si veda il verbale dell'udienza del 10-3-2022).
Il TE , socio della opposta, ha riferito che, nel febbraio-marzo 2019: “con Controparte_4
l'entrata in funzione dei registratori di cassa telematici la società aveva intenzione e necessità di assumere dei tecnici e considerato ciò si è ritenuto di demandare maggiormente l'attività amministrativa a dei soggetti esterni e in particolare il commercialista il quale iniziò a lavorare anche da remoto collegandosi ai nostri dati e a volte veniva fisicamente in ufficio aiutandomi nella redazione della prima nota e altre scritture contabili.”; nel corso del rapporto di lavoro instaurato tra le parti, “sia io che la ci occupavamo di registrare Pt_1
le uscite ed entrate relative al magazzino”, confermando anche tutte le altre attività di cui al capitolo: “il caricamento su software delle fatture dei fornitori, compilazione ricevute bancarie, redazione bolle di consegna e redazione fatture per i clienti finali”; dall'1-8-2019
“per le ricevute bancarie e delle fatture per i fornitori mi occupavo io mentre per le bolle di consegna e le fatture ai clienti finali si occupava rientrando ciò nel suo compito CP_6
e soltanto ove lui fosse occupato in altro me ne occupavo anche io. Delle attività di cui al capitolo riferite a me mi occupavo anche nel periodo precedente all'1-8-2019.”; da tale ultima data lo nella persona del dott. svolgeva Controparte_8 Controparte_7
le attività amministrative concernenti il controllo di bilancio ed esame/verifica della contabilità aziendale per conto della società opposta, precisando tuttavia il testimone: “della
22 redazione del bilancio si occupava anche in precedenza, ma da quella data ha iniziato a darmi una mano per la contabilità con le modalità” già riferite, “lo studio redigeva il bilancio dopo aver controllato il brogliaccio che inviavo io”; i neoassunti avevano rispettivamente mansioni di impiegato tecnico il e di operai tecnici il e l' (si veda il CP_6 Tes_2 Tes_3 verbale dell'udienza del 10-3-2022).
Il TE , commercialista della società opposta, ha riferito: “… Da quando Controparte_7
la è rimasta assente la società mi ha chiesto se potevo garantire una presenza più Pt_1
frequente presso la sede aziendale almeno fino a quando non avessero assunto una persona per la sostituzione della e sicuramente per tutta la seconda metà del 2019 mi recavo Pt_1 presso l'azienda con una media settimanale o quindicinale e negli intervalli collegandomi da remoto”, aggiungendo: “Mi sono sempre occupato del controllo e redazione del bilancio mentre dall'agosto 19 in poi mi sono occupato anche dell'inserimento dei dati relativi alla contabilità” (si veda il verbale dell'udienza del 10-3-2022).
e hanno riferito di effettuare “riparazioni ed installazione di Testimone_2 Testimone_3
registratori di cassa, bilance e altri macchinari utilizzati in punti vendita”, “apparecchi di misurazione fiscale …” (si veda il verbale dell'udienza del 10-3-2022). ha dichiarato: “… sono stato alle dipendenze della dal maggio CP_6 CP_1
2019 a settembre 2021 quando mi sono dimesso perché trasferito altrove … sono stato assunto con mansioni di impiegato di magazzino;
non ricordo se nel contratto fossero indicate specificamente le mie mansioni e non ricordo che mi fosse stato dato anche un mansionario;
all'arrivo del corriere provvedevo a scaricare la merce … e la sistemavo nel magazzino … etichettavo la merce;
inserivo nel programma gestionale le bolle di acquisto;
su indicazione dei tecnici preparavo la merce loro necessaria ed anche la documentazione
(bolle e fatture accompagnatorie) che sistemavo per ciascun tecnico;
mi occupavo delle bolle in uscita (resi, riparazioni) anche perché ero l'unico impiegato che provvedeva all'incombente; per le spedizioni, preparavo il collo e contattavo lo spedizioniere, registravo
a sistema gli ordini dei clienti e facevo front office per clienti e telefonate;
non so chi si occupasse delle dette mansioni prima di me.” (si veda il verbale dell'11-10-2022).
Quindi, alla luce dell'istruttoria sia orale sia documentale, la soppressione delle mansioni già assegnate alla ricorrente e la loro esternalizzazione non risulta affatto dimostrata;
anzi, semmai le attività amministrative risultano nel tempo aumentate, in considerazione dell'ulteriore settore in cui la datrice aveva inteso di espandere la propria attività produttiva;
23 l'attività svolta dallo studio commerciale era identica a quella precedente quanto al controllo e redazione del bilancio, attività certamente non assegnata, né in precedenza né successivamente, ad un/a impiegato/a di 4° livello del CCNL di settore;
soltanto nell'immediato dell'assenza della per malattia il commercialista esterno aveva Pt_1 collaborato anche per l'inserimento dei dati relativi alla contabilità; il fatto, riferito dal socio che lo studio redigesse il bilancio dopo aver controllato il brogliaccio che inviava il CP_4
non costituiva alcuna modifica rispetto al passato. CP_4
Il fatto che, “su indicazione dei tecnici” il preparasse “la merce loro necessaria ed CP_6
anche la documentazione (bolle e fatture accompagnatorie),” si occupasse “delle bolle in uscita (resi, riparazioni) anche perché” egli era “l'unico impiegato che provvedeva all'incombente”, “per le spedizioni” preparasse il collo e contattasse lo spedizioniere, registrasse “a sistema gli ordini dei clienti” e facesse “front office per clienti e telefonate” conferma che il medesimo fosse stato designato per lo svolgimento delle mansioni già espletate dalla ricorrente, la quale, nel periodo di assenza per malattia, poteva e doveva certamente essere sostituita ma da dipendente assunto con contratto di lavoro a termine.
Quindi alcuna riorganizzazione che interessasse l'attività amministrativa risulta essere stata operata, le mansioni amministrative non sono state soppresse all'interno dell'organizzazione aziendale, né le stesse sono state esternalizzate, come da motivo comunicato nell'intimazione di licenziamento, motivo che, come da principio pacifico in materia, risulta immodificabile nel prosieguo.
La soppressione del reparto/posto di lavoro/mansione peraltro deve costituire la causa del licenziamento, e non invece l'effetto, dovendosi innanzitutto accertare l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato;
nel caso concreto, è accaduto eventualmente il contrario: la è stata licenziata perché per lo svolgimento delle Pt_1
mansioni già a lei assegnate è stato assunto altro dipendente, non a tempo determinato, per la sua sostituzione nel periodo della sua assenza per malattia, ma invece a tempo indeterminato;
a tacer d'altro, infine, il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato il 30-5-2019 con il e prodotto dalla opposta non contiene alcuna CP_6
previsione circa il percorso formativo, interno o esterno all'azienda, alternando lavoro e studio, che l'apprendista dovesse seguire (doc. 6 del fascicolo di parte opposta); il progetto formativo individuale prodotto dalla medesima (al doc. 11 del proprio fascicolo di parte)
24 è relativo al tirocinio di altro soggetto, , nel periodo dal 20-12-2019 al Controparte_9
19-6-2020; nel periodo interessato il numero dei dipendenti è aumentato (a n. 11) come risultante dalla visura della CCIAA delle Marche relativa alla società opposta aggiornata al 15-1-2020 (prodotta al doc. 1 del fascicolo di parte opponente).
Peraltro, poiché il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L.
n. 604/66 è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto quel determinato lavoratore, con la conseguenza che, ai fini della legittimità
del licenziamento ai sensi della norma predetta, non basta che il datore di lavoro provi la necessità di una ristrutturazione aziendale, ma occorre altresì che egli dimostri oltre che la conseguente soppressione del posto di lavoro e delle mansioni affidate al lavoratore licenziato, l'impossibilità di adibire il medesimo in altro settore della azienda,
anche con attribuzione di mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, ove pure il g.m.o. si ritenesse sussistente, non risulterebbe dimostrata nella presente fattispecie l'osservanza da parte della datrice dell'obbligo di repechage, proprio sulla base dell'accertamento dell'attività lavorativa concretamente svolta dal non rilevando CP_6
allo scopo la qualifica di apprendista del medesimo.
Inoltre, come risulta dai documenti prodotti dalla opponente denominati “Stampa
Inventario di Magazzino” e corredati di appunti e annotazioni aggiunte a mano dalla circostanza non contestata dalla ex datrice, essi confermano che anche della Pt_1
attività di registrazione dei relativi dati si occupava la Pt_1
Quindi anche l'esame della documentazione allegata non consente di ritenere dimostrato il g.m.o. di cui alla lettera di licenziamento.
A questo punto, insussistente il giustificato motivo oggettivo di recesso addotto dalla ex datrice, deve farsi applicazione dei principi stabiliti in materia dalla Corte di legittimità:
“… 6.1. Occorre premettere che, quanto al carattere ritorsivo del licenziamento - e quindi alla domanda di accertamento della nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito -, per accordare la tutela che l'ordinamento riconosce
a fronte di tale violazione, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia
determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato
25 motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle
riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011). L'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può
essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, dovendo tale intento aver avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro (cfr. Cass. nn. 10047 del 2004, 18283 del
2010).
“6.2. Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (primo comma dell'art.
18 I. 300/70, come novellato dalla legge n. 92/2012), perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 cod. civ., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato
determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o un giustificato motivo (ex art. 3 legge n. 604 del 1966). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e
determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente
addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni
poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dal primo comma dell'art. 18 I. n. 300/70. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo
carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito
ex art. 1345 cod. civ. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo
26 addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente (Cass. n. 9468 del
2019).
“6.3. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, poiché ha esaminato la domanda incentrata sulla natura ritorsiva del licenziamento dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo
oggettivo addotto da parte datoriale a fondamento del recesso. Ha poi posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, affermando che si trattava di "... valutare complessivamente la vicenda ..." e di applicare le "regole di esperienza poste a
base del ragionamento presuntivo", per cui il licenziamento del reclamante, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, non presentava altra spiegazione che il collegamento causale con l'assenza per malattia.
“6.4. E' stato spiegato come i suddetti elementi, in una valutazione globale, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra rientro dalla malattia e intimazione del recesso, rendessero evidente il carattere pretestuoso del motivo addotto, sì da portare a ritenere - secondo una valutazione dell'id quod plerumque accidit - che l'iniziativa
datoriale non trovasse altra plausibile e ragionevole spiegazione del licenziamento se non la rappresaglia per la lunga malattia.
“7. Seppure il licenziamento illegittimo e il licenziamento ritorsivo siano fattispecie giuridicamente distinte, tuttavia ben può il giudice di merito valorizzare, ai fini della
valutazione della ritorsività, tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi inclusi quelli già valutati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale
consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.
“7.1. Rientra nei compiti del giudice di merito il giudizio circa l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e circa l'idoneità degli stessi elementi presuntivi a
consentire illazioni che ne discendano secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. 16728 del 2006, n.
1216 del 2006, n. 3874 del 2002, n.12422 del 2000; v. pure tra le più recenti, Cass. 4241 del 2016).
27 “8. Il terzo motivo è inammissibile, poiché tende ad ottenere un riesame delle risultanze istruttorie valutate dai giudici di merito … .
“10.1. Orbene, se è vero che lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratti di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, che tuttavia, ove intimato, non è invalido ma solo inefficace e produce i
suoi effetti dal momento della cessazione della malattia (Cass. n. 23063 del 2013),
l'argomento perde di decisività una volta escluso che la circostanza della concomitanza temporale tra rientro dalla malattia e intimazione del recesso abbia costituito l'unico elemento valorizzato dalla Corte di appello ai fini del decidere. … .” (Cass. Sez. Lav. n.
23583 del 23-9-2019).
Nel caso qui in esame la è stata licenziata l'1-8-2019, primo giorno di lavoro al Pt_1
rientro da diversi mesi di assenza per malattia, come ampiamente dimostrato dalla documentazione sanitaria prodotta.
L'intento ritorsivo del recesso intimatole, motivato esclusivamente, in assenza del g.m.o., appare dimostrato sia dalla riscontrata concomitanza temporale nonché dalle dichiarazioni in tale occasione rese dai soci della datrice, come risultanti dalle registrazioni fonografiche prodotte dalla medesima (doc. 5: file audio e doc. 16: trascrizione della Pt_1
conversazione registrata tra la ricorrente, da un lato, , Parte_2 CP_3
e , dall'altro) appena arrivata in ufficio la mattina dell'1-8-2019: il motivo Controparte_4
del licenziamento appare costituito dalla volontà della società datrice di punire la condotta della dipendente che, per il proprio stato di malattia certificato, era rimasta assente dal lavoro dal 13-3-2019 al 31-7-2019, espressa, tra l'altro, con le seguenti frasi: “Non vogliamo essere presi in giro.”, “Ti sei comportata bene?”, “Tu lo sai quello che hai fatto”: le affermazioni, se non anticipassero un licenziamento in tronco, sembrerebbero tali da precedere una contestazione disciplinare nei confronti della dipendente, in cui la condotta disciplinarmente rilevante risulterebbe essere l'assenza per malattia.
Quanto all'asserito disconoscimento della provenienza e del contenuto della conversazione registrata, vanno rammentati i principi inerenti i requisiti del disconoscimento, che “deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta”, essendo “necessaria la produzione di elementi che dimostrino - a conferma e a
28 sostegno del disconoscimento - l'effettiva divergenza e/o difformità tra ciò che si sostiene e ciò che risulta dalle riproduzioni” (Cass. civ., sez. III, n. 1250/18; ma si vedano anche Cass. civ. n. 10430/2007; n. 2117/2011; n. 9526/2010; Cass. Sez. Lav. n. 17526/2016).
“Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale
e realtà riprodotta) …” (Cass. civ. Sez. III, n. 9526 del 22-4-2010).
Ancora, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 11445 del 6-9-2001, ha chiarito: “L'art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, e che
i criteri e le modalità di applicazione di tale nuova norma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare … . Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato su tale base, ha disciplinato la valenza formale e probatoria dei vari tipi di documenti informatici. … La distinzione fondamentale operata dal
Regolamento citato, ai fini della presente causa, è tra: a) documento informatico sottoscritto con firma digitale a doppia chiave asimmetrica (artt. 4, 5, 10), il quale integra il requisito legale della forma scritta, anche ai fini dell'art. 1325 n. 4 e 1351 cod. civ., e ha conseguentemente l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell'art.2702 cod. civ.; b) documenti informatici, …privi di firma digitale, i quali hanno l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 cod. civ. (art. 5, comma 2), come già ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nel senso che essi vanno ricondotti tra le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere ogni altra rappresentazione meccanica (ed ora elettronica) di fatti e di cose, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
“Nella interpretazione ed applicazione di tale norma, occorre tenere presente il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo quale il disconoscimento della conformità di una delle riproduzioni menzionate nell'art. 2712 cod. civ. ai fatti rappresentati non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., della scrittura
29 privata, perché, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 12 maggio 2000 n. 6090, in tema di copie fotostatiche;
Cass.
26 gennaio 2000 n. 866 e Cass. 5 febbraio 1996 n. 940, in tema di copie fotografiche;
Cass.
22 dicembre 1997 n. 12949 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni;
Cass.
8 luglio 1994 n. 6437 in tema di dischi cronotachigrafici;
Cass. 10 settembre 1997 n. 8901 sugli oneri probatori dell'utente che contesti la corrispondenza al proprio traffico telefonico delle risultanze del misuratore di centrale).
“Questa Corte ha altresì precisato che le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (Cass. 25.1.1999 n. 659).
“… il ricorrente interessato a far valere nel giudizio di Cassazione la violazione di dette norme ha l'onere di indicare dettagliatamente gli elementi necessari per la valutazione delle censure mosse al riguardo, specificando il contenuto delle prove poste dal giudice “a quo” alla base della sentenza impugnata e i motivi della loro inidoneità legale a fornire il supporto probatorio alla decisione adottata, specificando le ragioni della contestazione - disconoscimento della sottoscrizione, contestazione della conformità della copia all'originale, ecc. - nonché del modo e dell'occasione della medesima, ai fini della valutazione della sua fondatezza, ritualità e tempestività (Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247).
“Questa Corte ha più volte ritenuto corrette le decisioni dei giudici di merito, affermative della legittimità del licenziamento disciplinare di lavoratori dipendenti, che presupponevano, in maniera espressa o implicita, la questione della valenza probatoria di sistemi informatici
(Cass. 24 maggio 1999 n. 5042 e Cass. 11 febbraio 2000 n. 1558 ...; Cass. 20 gennaio 1998
n. 476, …). In tali occasioni questa Corte ha ribadito il proprio insegnamento secondo cui la prova per presunzioni è dalla legge considerata come prova completa, ed è utilizzabile anche per considerare assolto l'onere probatorio in tema di motivi del licenziamento, sempre che
30 sia fondata su un fatto notorio ovvero acquisito alla causa con i normali mezzi istruttori
(Cass. 20 gennaio 1998 n. 476 cit., 2428/1971, 419/1983, 3198/1987, 1843/1995).
“Nel caso di specie il Tribunale non ha basato la propria decisione solo sul documento informatico risultante dall'elaborato centrale, … ma su una serie di circostanze esterne di riscontro riferite da numerosi testi … .
“La scrupolosa istruttoria (con puntigliosa ricostruzione del modo di funzionamento del sistema informatico centrale della società … e con audizione di numerosi testi su di esso e sulle circostanze esterne ad esso e motivazione del giudice del merito non merita le generiche censure del ricorrente (vedi Cass. 4 febbraio 2000 n. 1247 cit. supra) e va confermata, perché coerente con il principio di diritto enunciato nel corso della motivazione, e che si può riassumere nei seguenti termini: in tema di licenziamento per giusta causa, i dati forniti da un sistema computerizzato di rilevazione e documentazione possono costituire, ai sensi dell'art.2712 cod. civ., e dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513, prova del fatto contestato, ove sia accertata la funzionalità del sistema informatico e le risultanze di esso possano assurgere a prova presuntiva congiuntamente a circostanze esterne ad esso, altrimenti provate.” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 11445 del 6-9-2001).
“L'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. è subordinata - in ragione della loro formazione al di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso - all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione che i fatti, che tali riproduzioni tendono a provare, siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il relativo “disconoscimento” - che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite - pur non essendo soggetto ai limiti ed alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta)
e deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, …” (Cass. Lav. n. 8998 del 3-7-2001).
31 “… le registrazioni fonografiche possono assurgere a dignità di fonte di prova limitatamente all'ipotesi in cui la parte contro la quale sono prodotte non contesti che le conversazioni o le dichiarazioni, con il tenore che le suddette registrazioni tendono a comprovare, siano realmente accadute” (Cass. Lav. n. 12715 del 18-
12-1998) o/e “… che i fatti che tali riproduzioni tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse” (Cass. Lav. n. 1862 dell'8-3-1996).
Nel caso qui esaminato la opposta non contesta che le conversazioni siano realmente avvenute ovvero che i fatti si siano verificati in modo diverso da quello rappresentato dalle registrazioni;
al contrario la stessa PEC inviata dalla società opposta alla dipendente nella medesima mattina dell'1-8-2019, alle ore 10,15, in risposta alla richiesta di 2 giorni di ferie da parte della da fruire l'1 ed il Pt_1
2 agosto 2019, dalla stessa trasmessa alla datrice sempre via PEC, fa riferimento proprio al precedente colloquio in presenza, svoltosi nelle prime ore del mattino, considerato che comunica alla “Le ribadiamo la ns. intenzione di Pt_1
procedere al Suo licenziamento in data odierna. Questa mattina alle ore 8.00 Le
è stata notificata brevi manu la lettera di licenziamento con effetto dal
01/08/2019, lettera che le rimettiamo in allegato alla presente pec e che Lei si è rifiutata di ritirare. Le confermiamo pertanto la ns. autorizzazione alla giornata di ferie per il 01/08/2019 e la autorizziamo sin da subito ad allontanarsi dal posto di lavoro. Per quanto riguarda invece la sua richiesta relativa alla giornata del
02/08/2019, la stessa non potrà essere presa in considerazione dalla scrivente in quanto il Suo rapporto di lavoro risulta cessato a tutti gli effetti di legge e contrattuali dalla data odierna (01/08/2019).” (docc. 18 fasc. opponente e 5 fasc. opposta) circostanze tutte (richiesta di ferie da parte della per avere il Pt_1
tempo di far visionare l'intimazione di licenziamento a persona di sua fiducia, e volontà di non concederle da parte della datrice, oltre al rifiuto della lavoratrice di sottoscrivere per ricevuta l'intimazione stessa che la datrice tentava di consegnarle) coincidenti con quelle effettivamente emergenti dal tenore delle
32 conversazioni registrate e di cui al file audio prodotto (doc. 15 fasc. opponente), frasi di cui alle conversazioni alle quali, infine, non è possibile attribuire significato diverso rispetto a quello di esplicitare una sanzione nei confronti della lavoratrice per la condotta asseritamente scorretta dalla stessa tenuta restando assente dal lavoro per 4 mesi e mezzo per malattia, emergendo chiaramente dall'ascolto del colloquio l'intento ritorsivo espresso dalla datrice.
L'istruttoria espletata ha, per quanto sopra esposto, dimostrato la sussistenza di un licenziamento nullo, in quanto ritorsivo, e pertanto soggetto alla medesima disciplina di quello discriminatorio.
La domanda principale proposta dalla ricorrente, di cui all'art. 18, 1° e 2° co., L.
n. 300/70, va pertanto accolta, con applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria dallo stesso disciplinata, a prescindere dal numero di dipendenti, inferiore a 15, occupati dalla datrice di lavoro resistente, con condanna della opposta alla restituzione delle spese di lite relative alla precedente fase sommaria, mentre le ulteriori domande relative al recesso, in quanto subordinate, restano assorbite.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (il cui importo è stato determinato con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria, attività non espletata, ed operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- visti gli artt. 1, commi 48 e segg., L. n. 92/12 e successive modd., 18 L. n.
300/70 e succ. modd.,
1) in accoglimento del ricorso, accertata la natura ritorsiva del recesso, dichiara nullo il licenziamento intimato l'1-8-2019 nei confronti della opponente;
33 2) condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro già occupato;
3) condanna la medesima società, come sopra rappresentata, al risarcimento del danno subito dalla commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto Pt_1
maturata dalla stessa dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate dalla data del licenziamento al saldo effettivo, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;
4) condanna la società opposta, come sopra rappresentata, alla restituzione di €
2.392,00 oltre interessi come per legge in favore della opponente;
5) condanna la società opposta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore della opponente delle spese di lite sostenute, liquidate in complessivi € 3.688,00 per compenso professionale, € 379,50 per rimborso delle spese vive sostenute nel presente giudizio ed € 636,64 sostenute nella fase sommaria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge.
Così deciso in Macerata il 17-2-2025 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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