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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 21/07/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2763/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa congiuntamente promossa da , nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
ed , nato a [...], l'[...], C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. Simona Donati C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto pronuncia di separazione personale e scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto del 23.07.2024 nonché come da note di trattazione scritta del 19.06.2025 per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 63/2024 il Tribunale di Biella ha omologato le condizioni di separazione congiuntamente proposte dalle parti.
Con istanza dep. in data 18.3.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente sentenza di separazione passata in giudicato e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022). Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene il Collegio che possano poi essere omologate le condizioni, peraltro già oggetto di provvedimento conforme in sede di separazione.
Le pattuizioni concordemente raggiunte in ordine all'affidamento, mantenimento e collocazione del figlio minore appaiono infatti rispondenti all'interesse del minore e a un equilibrato esercizio Per_1
delle responsabilità genitoriali.
Non si è proceduto all'audizione del minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma, c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Viverone (BI) in data 08/10/2021 fra
[...]
, nata a [...], il [...], C.F. ed , Pt_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], l'[...], C.F. ; C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Viverone (BI) di procedere alle incombenze di legge (matrimonio iscritto nei registri dello stato civile al n. 3, parte I, anno 2021); omologa/prende atto delle condizioni concordemente raggiunte dalle parti e per l'effetto: dispone che il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute;
dispone che il minore avrà la residenza anagrafica e collocazione presso la madre e vedrà il padre secondo la propria volontà; prende atto che l'ex casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Viverone, via Casale Pt_1
Masseria n. 40, rimarrà di proprietà della stessa;
prende atto che il sig. si accolla la somma residua del mutuo sottoscritto dalla sig.ra
Pt_2 Pt_1 presso Banca Sella e garantito con fideiussione personale dal sig. L'importo della rata mensile
Pt_2 dovrà essere versato dal sig. ul conto corrente della sig.ra entro il 25 di ogni mese;
Pt_2 Pt_1 prende atto il sig. si impegna a saldare le bollette arretrate relative all'immobile costituente
Pt_2
l'ex casa coniugale;
prende atto che il sig. si impegna ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra Pt_2 Pt_1 dell'immobile sito in Santhià, Via Colombo n. 20, entro un anno dalla sottoscrizione delle presenti condizioni corrispondendo la somma equivalente alla metà del prezzo di acquisto;
dispone che ciascun genitore manterrà il figlio quando lo avrà presso di sé; Per_1 dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio , la somma mensile di euro 500,00 entro il 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione Per_1
ISTAT;
prende atto che il sig. i farà carico del 100% delle spese straordinarie relative ad entrambi i Pt_2 figli come previste dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino nonché ogni altra spesa relativa alla vita personale degli stessi (a mero titolo esemplificativo autovettura, patente di guida, sport, hobby, cellulare, vacanze, viaggi, abbigliamento …);
prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito le questioni economiche derivanti dal rapporto di coniugio;
prende atto che la sig.ra si impegna a non intraprendere una nuova convivenza nell'ex casa Pt_1 coniugale sintanto che vi rimarranno i figli;
prende atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente est.
Emanuele Migliore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei magistrati dott. Emanuele Migliore Presidente rel. est. dott. Enrico Chemollo Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa congiuntamente promossa da , nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
ed , nato a [...], l'[...], C.F. C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. Simona Donati C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto pronuncia di separazione personale e scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto del 23.07.2024 nonché come da note di trattazione scritta del 19.06.2025 per il P.M.: nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 63/2024 il Tribunale di Biella ha omologato le condizioni di separazione congiuntamente proposte dalle parti.
Con istanza dep. in data 18.3.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio e di omologare/prendere atto delle condizioni ivi riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente sentenza di separazione passata in giudicato e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n. 898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022). Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile, ad ogni conseguente effetto.
Ritiene il Collegio che possano poi essere omologate le condizioni, peraltro già oggetto di provvedimento conforme in sede di separazione.
Le pattuizioni concordemente raggiunte in ordine all'affidamento, mantenimento e collocazione del figlio minore appaiono infatti rispondenti all'interesse del minore e a un equilibrato esercizio Per_1
delle responsabilità genitoriali.
Non si è proceduto all'audizione del minore perché non necessario ex art. 473 bis.4, ult. comma, c.p.c. in ragione degli accordi raggiunti.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Viverone (BI) in data 08/10/2021 fra
[...]
, nata a [...], il [...], C.F. ed , Pt_1 C.F._1 Parte_2 nato a [...], l'[...], C.F. ; C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Viverone (BI) di procedere alle incombenze di legge (matrimonio iscritto nei registri dello stato civile al n. 3, parte I, anno 2021); omologa/prende atto delle condizioni concordemente raggiunte dalle parti e per l'effetto: dispone che il figlio minore sarà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere concordemente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute;
dispone che il minore avrà la residenza anagrafica e collocazione presso la madre e vedrà il padre secondo la propria volontà; prende atto che l'ex casa coniugale di proprietà della sig.ra sita in Viverone, via Casale Pt_1
Masseria n. 40, rimarrà di proprietà della stessa;
prende atto che il sig. si accolla la somma residua del mutuo sottoscritto dalla sig.ra
Pt_2 Pt_1 presso Banca Sella e garantito con fideiussione personale dal sig. L'importo della rata mensile
Pt_2 dovrà essere versato dal sig. ul conto corrente della sig.ra entro il 25 di ogni mese;
Pt_2 Pt_1 prende atto il sig. si impegna a saldare le bollette arretrate relative all'immobile costituente
Pt_2
l'ex casa coniugale;
prende atto che il sig. si impegna ad acquistare la quota di proprietà della sig.ra Pt_2 Pt_1 dell'immobile sito in Santhià, Via Colombo n. 20, entro un anno dalla sottoscrizione delle presenti condizioni corrispondendo la somma equivalente alla metà del prezzo di acquisto;
dispone che ciascun genitore manterrà il figlio quando lo avrà presso di sé; Per_1 dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_2 Pt_1 figlio , la somma mensile di euro 500,00 entro il 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione Per_1
ISTAT;
prende atto che il sig. i farà carico del 100% delle spese straordinarie relative ad entrambi i Pt_2 figli come previste dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino nonché ogni altra spesa relativa alla vita personale degli stessi (a mero titolo esemplificativo autovettura, patente di guida, sport, hobby, cellulare, vacanze, viaggi, abbigliamento …);
prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver definito le questioni economiche derivanti dal rapporto di coniugio;
prende atto che la sig.ra si impegna a non intraprendere una nuova convivenza nell'ex casa Pt_1 coniugale sintanto che vi rimarranno i figli;
prende atto che i coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 16.7.2025.
Il Presidente est.
Emanuele Migliore