Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2019, n. 08311
CASS
Sentenza 25 marzo 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore (eccesso di potere giurisdizionale) è configurabile solo qualora il giudice amministrativo abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.

L'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi o neghi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione. Nel contempo , in riferimento ai limiti esterni alla giurisdizione non è consentita la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti un'interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto implicitamente attribuito, all'amministrazione comunale, il potere di localizzazione temporanea alternativa delle attività commerciali sulla base dell' interpretazione delle norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 42/2004 e, in particolare, della norma attributiva del potere di revoca, e di tale operazione ermeneutica ha formulato adeguata motivazione nella sentenza impugnata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore (eccesso di potere giurisdizionale) è configurabile solo qualora il giudice amministrativo abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete.

L'eccesso di potere giudiziario, denunziabile con il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi o neghi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all'amministrazione. Nel contempo , in riferimento ai limiti esterni alla giurisdizione non è consentita la censura di sentenze con le quali il giudice amministrativo o contabile adotti un'interpretazione di una norma processuale o sostanziale tale da impedire la piena conoscibilità del merito della domanda. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto implicitamente attribuito, all'amministrazione comunale, il potere di localizzazione temporanea alternativa delle attività commerciali sulla base dell' interpretazione delle norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 42/2004 e, in particolare, della norma attributiva del potere di revoca, e di tale operazione ermeneutica ha formulato adeguata motivazione nella sentenza impugnata.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè i presupposti e i limiti del ricorso ex art. 111, comma 8, Cost.- il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento "abnorme o anomalo" ovvero abbia comportato uno "stravolgimento" delle "norme di riferimento", atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un "error in iudicando", ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Commentari6

Mostra tutto (6)
  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 5218 del 17
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. un., 17/02/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 17/02/2022), n.5218 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. – Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. – Dott. MANZON Enrico – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 38267/2019 proposto da: AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A., in proprio e quale Capogruppo mandataria dell'ATI con …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA A seguito di segnalazioni e accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, alla ricorrente, dipendente del Comune di Torino, furono contestate condotte disciplinarmente rilevanti per aver svolto tra il 2008 e il 2016 attività extraistituzionali, in parte senza autorizzazione, in parte neppure autorizzabili, perché incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico. Con atto del 31 ottobre 2019 la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte convenne la odierna ricorrente per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, al pagamento dell'importo di euro 441.190,00, corrispondente al mancato riversamento in favore …

     Leggi di più…

  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 5219 del 17
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. un., 17/02/2022, (ud. 09/11/2021, dep. 17/02/2022), n.5219 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. – Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. – Dott. MANZON Enrico – Consigliere – Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere – Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 38272/2019 proposto da: AMERICAN LAUNDRY OSPEDALIERA S.P.A., in proprio e quale Capogruppo mandataria dell'ATI con …

     Leggi di più…

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19 dicembre 2013, n. 2262 ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di lodo arbitrale, proposta in via principale dall'A.t.i. CIME s.r.l.-STIM s.r.l. avverso la Orion soc. coop. a r.l., rilevandone d'ufficio la tardività, in quanto proposta oltre il c.d. termine lungo per l'impugnazione del lodo decorrente dalla data dell'ultima sottoscrizione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del 2006; ha ritenuto altresì la questione, di natura esclusivamente processuale, rilevabile d'ufficio, senza la necessità di sottoporla al contraddittorio delle parti; ha, infine, ritenuto …

     Leggi di più…

  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 28 aprile 2025

    FATTI DI CAUSA A seguito di segnalazioni e accertamenti eseguiti dalla Guardia di finanza, alla ricorrente, dipendente del Comune di Torino, furono contestate condotte disciplinarmente rilevanti per aver svolto tra il 2008 e il 2016 attività extraistituzionali, in parte senza autorizzazione, in parte neppure autorizzabili, perché incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico. Con atto del 31 ottobre 2019 la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte convenne la odierna ricorrente per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, al pagamento dell'importo di euro 441.190,00, corrispondente al mancato riversamento in favore …

     Leggi di più…
Mostra tutto (6)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/03/2019, n. 08311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8311
Data del deposito : 25 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo