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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 25/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Sez. Civile
RG 1640/2024
Verbale di udienza
Oggi, all'udienza del 25.03.2025, alle ore 12:00, sono presenti: per gli attori l'avv. Fabrizio Biale i sostituzione dell'avv. Taramasso, il quale insiste come in atti e per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi.
Per la convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice, letti gli atti e le note depositate dalle parti, letto l'art. 281sexies c.p.c., sentite le parti e le rispettive conclusioni, alle ore 10:20 dà lettura delle motivazioni e del dispositivo della sentenza dando atto che essa viene emessa unitamente al verbale depositato in forma telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 1640/2024 tra le seguenti parti:
- , nato a [...] il [...] e residente a [...]
34/5 (C.F. ), così come rappresentato e difeso dall'avv. Clara Taramasso, C.F._1 come da procura in atti;
- ricorrente/attore – contro
- , nata a [...] il [...] e residente a[...] Aprile n. Controparte_1
8/3 (C.F. ) CodiceFiscale_2
- convenuta/resistente contumace –
Le parti hanno concluso come da note conclusive autorizzate e successiva discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo il ricorrente asseriva e documentava di esser proprietario dell'immobile sito a Savona in via Costacavalli, n. 34/5, in cui risiede (docc. nn. 1 e 2), e di averlo concesso in comodato alla resistente durante una sua trasferta fuori sede, per sole due notti (1 e 2 giugno 2024) Controparte_1 insieme al figlio OR Terminati i due giorni di pernottamento, la non solo non Parte_2 CP_1 ha riconsegnato l'immobile, ma ha dimostrato l'intenzione di continuare ad occuparlo, così come tuttora lo occupa, manomettendo il nottolino della porta d'ingresso per impedire al proprietario di entrarvi, costringendo quest'ultimo a farsi ospitare dai propri genitori residenti a Bra (CN), circostanza che veniva denunciata ai Carabinieri. Fra l'altro, il ricorrente asseriva che, medio tempore, la resistente si rendeva protagonista di attività non consone al buon costume e a continui litigi con il figlio, circostanze che turbavano il quieto vivere del condominio. Per tali motivi, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la condanna della resistente all'immediato rilascio del bene immobile abusivamente occupato e al risarcimento di tutti i danni subiti in virtù di siffatta occupazione illegittima, da quantificarsi in via equitativa.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, decideva di rimanere contumace.
Premesso quanto appena esposto, si ritiene provata l'occupazione della resistente, la quale, in realtà, non appare in concreto “sine titulo” – circostanza che manleva l'attore dall'onere della probatio diabolica in capo a sé (cfr. Cass. n. 25052 del 10/10/2018) – bensì supportata da una concessione e da una tolleranza parificabile ad un comodato verbale, poi venuto meno, la cui omessa registrazione non ha rilevanza ai fini della validità del contratto ma solo ai fini fiscali (cfr. Corte App. Firenze, sez. III, sent. 26/07/2022, n.1243).
Che l'iniziale concessione sia poi venuta meno appare dimostrata non solo dalla documentazione presente agli atti di causa, di per sé meramente indiziaria, ma anche nelle dichiarazioni del testimone
, vicina di casa, la quale – fornendo dichiarazioni molto precise, ritenute perciò Testimone_1 attendibili – ha dichiarato: “premetto che il mio appartamento è all'interno 4 di Via Costacavalli 34 mentre quello del ricorrente è all'interno 5: siamo sullo stesso pianerottolo, vicini di porta;
sugli accordi tra e la non ero Pt_1 CP_1 informata;
il giorno 12 giugno 2024 ho peraltro trovato la mia serratura manomessa;
dai primi di giugno avevo anche notato la presenza di una signora sconosciuta nel condominio e l'avevo anche vista toccare la porta dell'interno 6 che è pure sullo stesso pianerottolo tanto che mi ero anche rivolta a lei per dirle che lì abitava un'altra persona;
alla fine ho chiesto notizie a che mi ha riferito dell'accordo ma per soli due giorni, 1 e 2 giugno;
gli segnalai che nella porta del suo Pt_1 appartamento mancava il coprinottolino in ottone mentre il mio era un po' staccato, storto e rigato e la chiave sforzava;
ho anche telefonato al 112 ma il poliziotto mi disse che se la chiave entrava non era il caso di intervenire e che sarebbe intervenuto se avessi notato qualcosa di più grave;
aggiungo che il giorno dopo comunque ho depositato denuncia-querela che peraltro non potei fare se non contro ignoti considerato che il nominativo della signora non lo conoscevo; […] confermo che la signora tutt'ora occupa l'appartamento all'interno 5” (cfr. verbale del 27.01.2025);
La pacifica riferibilità ad un comodato non scritto, dedotto dallo stesso ricorrente, non appare ostativo all'accoglimento della domanda, in quanto, sia nei rapporti di comodato che finanche nel caso di locazione nulla per assenza della forma scritta prevista per legge, il proprietario ha comunque diritto ad ottenere la restituzione dell'immobile una volta venuto meno il titolo sussistente fra le parti. La domanda principale merita quindi accoglimento.
Appare peraltro necessario fissare un termine per la restituzione dell'immobile, in quanto il resistente deve avere il tempo materiale di trasferire i suoi effetti personali altrove;
in giurisprudenza è pacifica l'applicabilità della disposizione di cui alla seconda parte del comma 1 dell'art. 1183 c.c. ai casi come quello in esame, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti sul punto, deve stabilire il termine per la restituzione della cosa, almeno quando ciò sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di immobile concesso ad uso di abitazione, (cfr. ad es. Cassazione civile sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12655;
Cassazione civile, sez. III, 10 agosto 1988 n. 4921). Nel caso in esame, alla luce del tempo trascorso e del comportamento poco collaborativo della resistente, appare equo stabilire ex art. 1183 c.c. il termine del 31.04.2025 per la restituzione dell'immobile per cui vi è causa.
Quanto alla domanda relativa al risarcimento del danno, occorre premettere che – sulla questione se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa – sono recentemente intervenute le Sezioni Unite (Cass. civ. S.U., sent. n. 33645/2022), chiamate a pronunciarsi per dirimere un contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposti due orientamenti di legittimità. Come rilevato dalle stesse Sezioni Unite, il punto di divergenza fra i due orientamenti riguardava non il mancato guadagno, bensì la perdita subita a seguito della occupazione sine titulo dell'immobile. Entrambi gli indirizzi giurisprudenziali, infatti, escludevano che un danno in re ipsa fosse configurabile in relazione al lucro cessante, dovendo - le occasioni di guadagno perse – essere oggetto di specifica prova. La problematica del danno in re ipsa, dunque, sorgeva in relazione alla facoltà di godimento del proprietario del bene occupato illegittimamente, creando divergenze tra un orientamento più restrittivo ed uno maggiormente “elastico”.
Il primo, avallato soprattutto dalla Terza Sezione Civile della Corte, è ispirato alla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile al soggetto titolare del diritto non è dato dalla lesione della situazione giuridica, bensì dal danno-conseguenza derivato dall'evento di danno che corrisponde alla predetta lesione. Quindi, ciò che rileva è il nesso di causalità giuridica fra l'evento dannoso e le conseguenze pregiudizievoli meritevoli di risarcimento. Muovendo da questa premessa, si è consolidato
– nella giurisprudenza di legittimità – un indirizzo secondo cui “il danno conseguente all'impossessamento sine titulo, in quanto danno conseguenza, deve essere allegato e provato, anche a mezzo di presunzioni, per essere risarcito, e non può essere confuso con l'evento di danno rappresentato dalla mancata disponibilità dell'immobile a causa dell'abusiva occupazione” (S.U., sent. n. 33645/2022; ibidem Cass. civ., n. 7280/2021; Cass. civ., n. 26331/2021; Cass. civ., n. 14268/2021; Cass. civ., n. 27126/2021; Cass. civ., n. 11203/2019; Cass. civ., n. 31233/2018;
Cass.civ.,sez.3, n. 13071/2018; Cass. civ., sez.3, n. 1511/2013). Dunque, il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno, per mancato godimento dell'immobile, è tenuto a provare di aver subito una effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto metterlo a frutto o per aver patito altre situazioni pregiudizievoli.
Il secondo orientamento, che fa da sfondo alla giurisprudenza della Seconda Sezione Civile della
Suprema Corte, ad oggi maggioritaria, è invece portavoce della teoria normativa del danno, per cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato. Di conseguenza, il titolare del diritto leso subisce un pregiudizio per il solo fatto della violazione del diritto medesimo, il danno è in re ipsa perché immanente alla violazione del diritto (cfr. S.U., sent. n. 33645/2022). In base a questo secondo filone giurisprudenziale, dunque, deve riconoscersi la sussistenza del danno in re ipsa nell'ipotesi dell'occupazione abusiva di immobile, perciò il danno subito dal proprietario del bene risiede nella perdita della disponibilità dello stesso e nell'impossibilità del dominus di conseguire l'utilità di regola ricavabile dal bene medesimo, in base alla natura normalmente fruttifera di esso (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 6359/2022; Cass. civ., n. 20708/2019; Cass. civ., 20708/2019; Cass. civ., Sez. II, n. 20545/2018;
Cass. civ., n. 21239). In quest'ultimo senso, la quantificazione del risarcimento può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, mediante ricorso al cosiddetto “danno figurativo”
e, quindi, avendo riguardo al valore locativo del cespite (cfr. Cass. civ.
9.10.2020 n. 21835, oltre a Cass. civ., sez. III, 12.7.2019, n. 18740; Cass. civ. Sez. II 6.8.2018 n. 20545; Cass. civ. Sez. II 28.8.2018 n.
21239; Cass. Sez. II, Sentenza n. 10870 del 25/05/2016).
È però necessario precisare come, proprio all'interno di questo stesso orientamento, sia emersa una più recente tendenza secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” andrebbe sostituita con quella di
“danno normale” o “danno presunto”, con la conseguenza che anche il danno c.d. “figurativo” richieda, in realtà, una prova per presunzioni – ricavate dai fatti noti della condotta non iure dell'occupante e della tipologia del bene destinato ad impiego fruttifero - e non sia, invece, un danno automaticamente riconoscibile in astratto, frequentemente definito “in re ipsa”. Ai fini del riconoscimento del predetto danno, quindi, resta fermo, in capo all'attore, l'onere di allegazione e - ove siano i fatti stessi così come esposti a smentire, non solo la perdita di concrete chances di sfruttamento economico dello stesso (così come la perdita della possibilità di godimento ad uso personale), ma anche solo l'intenzione seria del ricorrente di voler sfruttare economicamente il bene, tale danno non può essere riconosciuto. In questi termini, in particolare, si era già espressa la Cassazione civile con l'ordinanza n. 39/2021, la quale - pur aderendo all'orientamento più elastico, ritenendo che la nozione di danno in re ipsa potesse trovare riconoscimento nel nostro ordinamento, atteso che il danno da occupazione "sine titulo” può risultare particolarmente evidente e può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, con conseguente “alleggerimento” dell'onere probatorio – ha precisato che ciò, tuttavia, non può includere anche l'esonero dalla allegazione specifica dei fatti che devono essere accertati, concretandosi questi nell'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
Sulle orme della citata ordinanza, le Sezioni Unite hanno recentemente confermato quest'ultima impostazione, precisando che il contrasto (sulla questione relativa al danno da occupazione) debba essere risolto perseguendo una linea che crei un punto di mediazione tra la teoria normativa del danno e la teoria causale del danno. L'intersezione tra i due orientamenti può configurarsi solo allorché – nel caso del danno da occupazione abusiva – la locuzione “danno in re ipsa” venga sostituita da quella di
“danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. In altre parole, nella fattispecie di occupazione abusiva di immobile, è richiesta, all'attore, l'allegazione della concreta possibilità del diritto di godimento che è andata persa, e tale onere di allegazione può essere assolto “anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”. Nel caso specifico della presunzione – precisano le S.U. – l'attore ha l'onere di allegare “il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa” ( SS.UU. cit., 4.9). A conclusione del proprio iter logico-interpretativo, le Sezioni Unite hanno quindi sposato la linea della necessaria allegazione probatoria, sia nell'ipotesi del danno derivante da perdita subita, sia in quella del danno provocato da un mancato guadagno, prevedendo che l'onere probatorio, in entrambi i casi, possa essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ovvero tramite presunzioni semplici. In particolare, dai principi di diritto enunciati con la Sentenza 33645/2022 si evince che il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta, mentre il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Pertanto, alla luce della evoluzione giurisprudenziale citata, il richiedente non dovrà necessariamente provare il pregiudizio economico specificamente patito nella propria sfera giuridico-patrimoniale (ad esempio, rimanendo sul caso di specie, gli esborsi sopportati per parcheggiare altrove) ma dovrà allegare e provare quelle circostanze fattuali e quegli indici presuntivi, chiari, precisi e concordanti, dai quali poter ricavare il pregiudizio patito.
Ebbene, nel caso di specie l'attore – al netto di alcuni turbamenti arrecati al e ai vicini CP_2 di casa – non ha allegato circostanze specifiche dalle quali poter ricavare, anche solo in via presuntiva, siffatto pregiudizio. Ed anzi, il ricorrente ha dedotto di esser stato costretto ad alloggiare presso i propri genitori, circostanza che, di per sé, non appare espressiva di una perdita patrimoniale.
In virtù dell'accoglimento della domanda principale, si ritiene che la convenuta debba essere comunque condannato al pagamento delle spese di lite sopportate dall'attore, spese che qui si liquidano mediante i parametri di cui al D.M. 147/2022 (tabella 2, fascia indeterminabile bassa, tutte le fasi al valori medi della tariffa) in € 3.808,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, nonché rimborso forfettario per spese generali pari al 15% degli onorari di causa.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande così proposte e reietta ogni contraria istanza o eccezione.
P.Q.M.
- ACCOGLIE la domanda principale formulata da e, per l'effetto, CONDANNA la Parte_1 resistente a rilasciare l'immobile sito in Savona, via Costacavalli, n. 34/5, di proprietà Controparte_1 del ricorrente, libero da persone o cose, entro e non oltre la data del 30.04.2025.
- RIGETTA l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupazione abusiva formulata dall'attore;
- CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che qui si liquidano in € 3.808.00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute, come per legge, e rimborso forfettario spese generali al 15% sui soli onorari.
- MANDA alla Cancelleria per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, per gli eventuali accertamenti ritenuti opportuni.
Così è deciso.
Savona, lì 25.03.2025
il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi