Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 10054
CASS
Sentenza 26 febbraio 2013

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Il mandato di arresto europeo emesso dalle autorità dello Stato estero che richiede la cooperazione non è direttamente impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.

In tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, l'interessato deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis". Ne consegue che, in tale fase, perde di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il rigetto di sostituzione della misura coercitiva.

In tema di mandato di arresto europeo, il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare estera posta a fondamento del m.a.e. decorre dal momento in cui la persona richiesta in consegna venga posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dalle autorità polacche per l'esecuzione di un provvedimento di arresto temporaneo della durata di quattordici giorni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2013, n. 10054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10054
Data del deposito : 26 febbraio 2013

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