Sentenza 21 agosto 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, legge n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 21/08/2012, n. 32964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32964 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2012 |
Testo completo
нае MODELLO N. 8 SEZIONI SEMPLICI 329 64/12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE Sent. n. sez. 46/2012 Composta da: Antonio Agrò - Presidente - CC-21/08/2012 Pietro Dubolino R.G.N. 31090/2012 Luigi Marini Anna Petruzzellis Relatore- Piera Maria Severina Caprioglio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HE AN, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Montagna, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La difesa di HE AN propone ricorso avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte d'appello di Bari con la quale è stata disposta la consegna dell'interessato all'autorità giudiziaria rumena per l'esecuzione di sentenza definitiva di condanna emessa dalla Iudecatoria Oravia Local Court del 02/06/2008, in relazione al reato di giuda senza patente, ed ha contestualmente disposto la custodia in carcere. Nel ricorso si eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, rilevando che la decisione è intervenuta oltre il termine di sessanta giorni dall'arresto fissato dall'art. 17 comma 2 1. 22 aprile 2005 n. 69, situazione che non avrebbe consentito la pronuncia della decisione di consegna, con conseguente motivo di nullità della sentenza impugnata.
2. Si rileva inoltre che il giorno dell'udienza l'interessato era astretto nella casa circondariale di Foggia, per altra causa, e quindi impossibilitato presenziare all'udienza, sicché la pronuncia impugnata deve ritenersi viziata da nullità, per intervenuta violazione del diritto di difesa.
3. Si eccepisce da ultimo illogicità della motivazione, in relazione all'emissione del provvedimento cautelare, disposto in assenza di verifica delle esigenze cautelari, la cui assenza era stata attestata dalla medesima autorità nel precedente provvedimento che aveva escluso l'emissione della misura successivamente all'arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Come è stato ripetutamente affermato da questa Corte, sulla base della espressa dizione di cui all'art. 17 comma 2 I. 22 aprile 2005 n. 69 il decorso del termine ivi previsto si riferisce all'efficacia della misura cautelare eventualmente disposta, e la sua incidenza è limitata alla necessità di disporre la scarcerazione dell'interessato, ove ancora in atto alla scadenza del termine, quando non sia intervenuta sentenza, impregiudicato l'obbligo per l'autorità richiesta di pronunciarsi sulla consegna (per tutte, da ultimo Sez. 6, n. 28140 del 16/07/2010 - 19/07/2010, Ros, Rv. 247831). Nella specie il decorso del termine massimo dalla data dell'arresto è del tutto irrilevante, in quanto, come osservato dallo stesso richiedente ad altro fine, dopo l'arresto non venne emessa la misura cautelare, sicché l'interessato è stato sottoposto a giudizio in stato di libertà.
2. Insussistente risulta il profilo di nullità sollevato riguardo alla violazione del diritto di difesa;
risulta dall'esame degli atti che AN ha ricevuto regolare convocazione dinanzi alla Corte d'appello per l'udienza del 17/07/2012 nel corso della udienza tenutasi il 05/07/2012, alla quale ha assistito, sicché l'assenza dell'interessato dal procedimento non può che rapportarsi ad un'omessa comunicazione della sua impossibilità a comparire, che non produce violazione del diritto di difesa, il cui concreto esercizio, in casi quale quello verificatosi nella specie, esige la collaborazione dell'interessato.
3. Da ultimo in fondate sono le richieste in tema di limitazione della libertà personale. Come già chiarito da numerose pronunce di questa Corte, successivamente all'emissione del provvedimento di consegna deve essere applicata misura restrittiva che non ha più natura cautelare, ma meramente esecutiva della sentenza, al fine di assicurarne l'effettività, posto che il trasferimento deve essere garantito in tempi rispetti dalla data di sua definitività. Il principio, già stabilito in tema di estradizione dall'art. 704 comma 3 cod. proc. pen. e condizionato in quel caso dalla presenza di una richiesta 2 Cassazione VI sez. pen 31090/2012 dell'autorità di governo in tal senso, nel caso del mandato d'arresto europeo risulta ancora più cogente, poiché la decisione giudiziale costituisce l'unico presupposto per la consegna, che prelude solo ad una fase esecutiva, in relazione alla quale non ha fondamento parlare di misure cautelari, e, conseguentemente, di esigenze cautelari quali presupposto della restrizione della libertà. Conseguentemente nessuna contraddizione può ravvisarsi tra l'ordinanza che non dispose la misura cautelare dopo l'arresto ed il provvedimento restrittivo contestuale alla sentenza, differenti essendone le finalità ed i presupposti giustificativi.
2. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado. La Cancelleria è tenuta alle comunicazioni di cui all'art.22 comma 5 1. 22 aprile 2005 n. 69.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 l. 22 aprile 2005 n. 69. Così deciso il 21/08/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 AGO 2012 14 CANNELLIE Claudia Pianelli Cassazione VI sez. pen 31090/2012 3