Articolo 8 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 7Articolo 9
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14 maggio 2005
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20 febbraio 2021
Art. 8. (Consegna obbligatoria). (( 1. In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo e' eseguito indipendentemente dalla doppia punibilita' per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale pari o superiore a tre anni. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 10)) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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