Sentenza 27 aprile 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è ostativa alla consegna a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stata sottoposta in Italia la persona richiesta sia superiore al termine di durata della misura cautelare predeterminato nel provvedimento cautelare dello Stato di emissione. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo "a termine" emesso dall'autorità' giudiziaria romena).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeo, 15 anni di giurisprudenza di cassazione sul MAE (Cass., 12/2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2010, n. 16544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16544 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2010 |
Testo completo
мн е
O S C U R A T A S.N. 1 10 (Cressivere) Sentenza n. 688 Registro generale n. 13958 del 2010
Udienza in Camera di consiglio del 27 aprile 2010 (n. 10 del ruolo)
In caso di diffusione del
I TALI A N A presente provvedimento REPUBBLI CA omettere le ponevalità e
In nome del Popolo Italiano gli altri dat ificativi,
a norme art. 52
d.lgs. 196/ quanto: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE disposto d'ufficio Sezione sesta penale
☐ a richiesta di parte
☑ imposto dalla legge
Composta dai Signori:
Presidente Antonio S. Agrò
Consigliere Arturo Cortese
Consigliere Luigi Lanza
Consigliere Giovanni Conti
Consigliere Anna Maria Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
T.V. n. a (omissis)
avverso la sentenza in data 24 marzo 2010 della Corte di appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica di
Romania di nei cui confronti la Pretura di Bucarest T.V. '
(Settore ☑) data 13 febbraio 2009 emesso mandato di aveva in arresto europeo (MAE) fondato SU un ordine cautelare custodiale adottato dalla medesima a.g. in data 8 settembre 2008 in ordine ai reati di stupro e di violazione di domicilio commessi in (omissis) in data (omissis) яя
Rilevava la Corte di appello che il provvedimento cautelare conteneva una completa descrizione dei fatti con la indicazione delle relative fonti di prova, che non sussistevano condizioni ostative alla consegna.
Ricorre per cassazione il consegnando, a mezzo del difensore, avv. Paolo Roberto Risotti, che denuncia, formalmente con due motivi, la violazione dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n.
69 e il relativo vizio di motivazione, rappresentando che il provvedimento cautelare disponeva l'arresto del T. per la durata di trenta giorni dalla esecuzione della misura, termine che doveva ritenersi decorso, dovendo computarsi a far capo dal giorno dell'arresto avvenuto in (omissis) in data 13 febbraio 2010, in forza del principio della computabilità della custodia cautelare sofferta all'estero espresso dalla norma sopra richiamata.
In subordine si chiede che la consegna sia condizionata all'assicurazione che la Repubblica di Romania fornisca assicurazioni circa il diritto del ad essere scarcerato T. decorso il termine di trenta giorni dalla consegna E che il medesimo possa chiedere un nuovo processo se questo venisse celebrato in sua assenza.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Va in primo luogo osservato, in adesione a Cass., sez. VI, 17 aprile 2009, Ilinca, che, mentre deve considerarsi rientrare tra i diritti fondamentali della persona (desumibili dagli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea di Estradizione) la garanzia della computabilità della custodia cautelare sofferta dall'estradando (o consegnando) nella pena da scontare (in base al risalente principio carcer passus in poenam cedit: ex plurimis, Cass., sez. VI, 17 V.
settembre 2004, Iute), non può, invece, affermarsi che analoga computabilità debba intercorrere tra la custodia cautelare subita a fini estradizionali e quella cui il soggetto può essere sottoposto in base all'ordinamento del Paese richiedente.
essereUn simile meccanismo computativo potrebbe in ipotesi prospettato ove si rinvenissero, nell'ordinamento processuale del
Paese richiedente, indici normativi che mostrassero di prevederlo.
Ma, sulla base degli atti E delle norme del codice di procedura rumeno ivi richiamate, appare che il termine di durata della custodia cautelare fissato nell'ordinanza applicativa (nella specie, di trenta giorni) sia funzionale al contatto tra l'imputato e l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento e alla esplicazione dei diritti di difesa (habeas corpus), e decorra,
एक O S C U R A T A
dunque, dal momento in cui il soggetto sia stato messo a disposizione del giudice ove il processo deve svolgersi.
Ciò del resto è reso esplicito dal provvedimento cautelare di cui si tratta, essendo in esso stabilito che "l'amministrazione del luogo di detenzione riceverà e riterrà l'imputato T.V. per 30 giorni, a partire dalla data di messa in esecuzione del mandato".
In ogni caso, dato che detto provvedimento cautelare è stato legittimamente posto a base del MAE, non rientra nei compiti dell'a.g. dello Stato di esecuzione stabilire, in assenza di inequivoche indicazioni provenienti dall'a.g. dello Stato emittente, quale ne sia il regime giuridico e la sfera temporale di efficacia;
e per tale considerazione non può essere accolta neppure la subordinata richiesta del ricorrente di apposizione di clausola espressa di una consegna subordinata alla scarcerazione una volta decorso il termine di trenta giorni decorrente dalla consegna medesima.
Quanto alla ulteriore richiesta di subordinare la consegna alla condizione che al T. sia assicurato il diritto di ottenere un nuovo processo nel caso in cui egli sia giudicato in absentia, essa appare inammissibile, trattandosi nella specie di un MAE processuale e non fondato su una sentenza di condanna.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della legge22 aprile 2005, n. 69.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 della legge22 aprile 2005, n. 69.
Così deciso addì 27 aprile 2010. at Hy Il Consigliere estensore
Фик DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 28 APR 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Se le