Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, in base alla disciplina transitoria delineata dall'art. 40, comma terzo, legge n. 69 del 2005, le disposizioni di cui all'art. 8 della medesima legge, che escludono il controllo della doppia incriminazione relativamente ad un ampio catalogo di reati soggetti alla consegna obbligatoria, si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge, con la conseguenza che per i fatti commessi anteriormente l'autorità giudiziaria italiana deve procedere alla verifica della sussistenza del requisito della previsione bilaterale degli stessi.
In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso con riferimento ad una misura cautelare "a termine". (Fattispecie relativa a mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia con efficacia limitata a soli quattordici giorni, finalizzato allo svolgimento di attività processuali richiedenti la partecipazione necessaria dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 13545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13545 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 05/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 601
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 11023/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SL AS RC N. IL 26/03/1979;
avverso la sentenza n. 2/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del 02/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cesqui Elisabetta che ha chiesto l'annullamento;
Udito il difensore avv. Alfonso Michele, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 2 marzo 2012 la Corte d'appello di Salerno ha disposto la consegna di SL AS RC al Governo della Polonia, in esecuzione dei mandato d'arresto Europeo emesso in data 20 aprile 2009 dal Tribunale Circoscrizionale di Cracovia, in relazione ai reati di truffa ed uso di documento contraffatto, di cui agli artt. 286 e 297 c.p. polacco, commessi in Proszowice (Polonia) il 18 marzo 2003 ed il 18 febbraio 2003. 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia del SL in data 9 marzo 2012, deducendo i seguenti motivi:
erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, artt. 8, 18 e 40, comma 3, poiché in base alla norma transitoria prevista da quest'ultima disposizione, i fatti non possono essere oggetto di valutazione per l'esecuzione del mandato di arresto Europeo;
violazione ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), in quanto la documentazione allegata dallo Stato emittente non ha indicato i limiti massimi della carcerazione preventiva, non consentendo al Giudice italiano di verificare il rispetto di tale condizione;
- violazione dell'art. 18, lett. n), della legge sopra indicata, poiché in base alla legge italiana i reati contestati sarebbero estinti nel periodo massimo di anni 7 e mesi 6, considerati i termini massimi fissati dalle previgenti norme sulla prescrizione;
improcedibilità dell'azione penale per estinzione del termine di detenzione previsto nella richiesta dell'autorità giudiziaria polacca, in quanto sarebbe ormai scaduto il termine di quattordici giorni fissato nella richiesta di arresto cautelare del Tribunale Circoscrizionale di Cracovia, stante la sostituzione in data 7 febbraio 2012 della misura degli arresti domiciliari - applicata dalla Corte d'appello in data 25 gennaio 2012 - con quella della presentazione agli uffici di Polizia giudiziaria;
omessa motivazione della richiesta detto Stato emittente e violazione dell'art. 17, comma 4, della legge sopra citata, in quanto il provvedimento del Tribunale di Cracovia risulterebbe del tutto omissivo nella parte relativa alla gravità degli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, ai fini di una corretta decisione sulla richiesta di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In ordine al primo motivo di doglianza, deve ritenersi corretta la valutazione espressa dalla Corte territoriale in merito alla sussistenza del requisito della doppia incriminazione. In base alla disciplina transitoria delineata dalla L. n. 69 del 2005, art. 40, comma 3, le disposizioni di cui all'art. 8 citata legge, che escludono il controllo della doppia incriminazione relativamente ad un ampio catalogo di reati soggetti alla consegna obbligatoria, nel quale figurano anche i titoli di reato oggetto della richiesta di consegna in esame, si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che, in tali ipotesi, trattandosi di fatti commessi anteriormente, l'autorità giudiziaria italiana deve procedere alla verifica della sussistenza del requisito della previsione bilaterale del fatto, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 7, commi 1 e 3, verifica che, come si è già rilevato, è stata correttamente svolta nell'impugnata sentenza, trattandosi di fattispecie incriminatrici (truffa e uso di documento contraffatto) previste come reato anche dalla legge nazionale, sanzionabili nello Stato di emissione con pene, rispettivamente, di anni otto e anni cinque di reclusione.
3. Quanto alle doglianze di cui al secondo e quarto motivo di gravame, inerenti all'asserita assenza di limiti massimi della custodia cautelare nell'ordinamento polacco, le stesse si mostrano in concreto immeritevoli di attenzione, avuto riguardo all'oggettiva, pregiudiziale, limitazione temporale del mandato di arresto Europeo, emesso nei confronti del SL per la sola durata di quattordici giorni, finalizzati allo svolgimento di attività processuale con la necessaria partecipazione dell'imputato.
Deve, pertanto, escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), - che impone il rifiuto della consegna quando la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva - in relazione ad un mandato di arresto Europeo emesso con riferimento ad una misura cautelare programmata "a termine" (v. Sez. 6, n. 17810 del 27/04/2007, dep. 09/05/2007, Rv. 236586, pronunciatasi riguardo ad una fattispecie del tutto analoga, avente ad oggetto un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia, la cui efficacia era destinata a cessare decorsi tre mesi dell'avvenuta consegna).
3.1. Alla base della richiesta di consegna, invero, è posto un provvedimento restrittivo della libertà personale del ricorrente, che è finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento del processo e a soddisfare l'esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di fuga, reso concreto dalla condotta dal predetto tenuta, si come dettagliatamente illustrata nella motivazione dello stesso provvedimento. L'efficacia temporalmente limitata, a quest'ultimo attribuita dall'autorità giudiziaria estera, non può certo ritenersi esaurita per effetto della restrizione subita nel nostro Paese dal ricorrente, tenuto conto del diverso titolo e del diverso scopo ad essa sottesi. Ne consegue che il termine fissato per l'efficacia della misura cautelare straniera, posta a fondamento del m.a.e., non può che decorrere dal momento in cui la persona richiesta in consegna viene posta concretamente a disposizione dell'autorità giudiziaria dello Stato emittente (Sez. 6, n. 14976 del 02/04/2009, dep. 07/04/2009, Rv. 243080; Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010, dep. 28/04/2010, Rv. 246749).
3.2. Ne consegue, ancora, che la detenzione sofferta in Italia nella prospettiva della consegna potrà essere scomputata dalla pena che verrà eventualmente inflitta alla persona reclamata in caso di condanna, sulla base di una valutazione che è riservata logicamente alla competenza dell'autorità giudiziaria straniera.
4. Parimenti infondato, inoltre, deve ritenersi il terzo motivo di ricorso, incentrato sull'asserita violazione della disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1, lett. n). Al riguardo, infatti, la Corte territoriale si è attenuta ai principi dettati da questa Suprema Corte ai fini della valutazione del motivo di rifiuto della consegna basato sull'intervenuta prescrizione del reato o della pena, allorquando ha stabilito che deve ritenersi decisivo, sulla base dello stesso tenore letterale della su menzionata disposizione normativa, il momento di emissione del mandato di arresto Europeo: la Corte d'appello, dunque, avrebbe potuto rifiutare la consegna solo se a tale data i fatti per i quali il provvedimento è stato emesso avessero presentato i due requisiti ivi Indicati, ossia di essere giudicabili In Italia e di essere già prescritti, senza che rilevi la prescrizione eventualmente maturata dopo l'emissione del mandato (Sez. 6, n. 28995 del 20/07/2010, dep. 22/07/2010, Rv, 247832). Sulla base dei parametri previsti dalla legislazione del nostro ordinamento, l'impugnata pronunzia ha fatto buon governo dei criteri sopra indicati, ritenendo che i reati oggetto del m.a.e. non possono considerarsi prescritti, avuto riguardo sia all'epoca della commissione delle condotte oggetto della richiesta di consegna (febbraio e marzo del 2003), sia alla data di emissione del m.a.e. (aprile 2009).
5. Per quel che attiene, infine, all'ultimo motivo di ricorso, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto- reato commesso dalla persona di cui richiede la consegna (Sez. Un., n. 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649).
5.1. Nel caso di specie, la base indiziaria posta a fondamento del mandato di arresto Europeo, sì come dettagliatamente descritta nelle decisioni di arresto provvisorio adottate dal Tribunale Circoscrizionale di Cracovia in data 26 settembre 2006 e in data 27 giugno 2008, è sostenuta da una serie di prove documentali e dichiarazioni testimoniali a carico del ricorrente, che consentono di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo demandato sul punto al giudice nazionale, dai cui poteri esula qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722).
6. Avuto riguardo al fatto che il ricorrente risulta da tempo residente in Italia, ove svolge una stabile attività lavorativa, la consegna deve essere subordinata alla condizione, prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 19, lett. c), che il predetto, all'esito del processo a suo carico, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflittagli in Polonia. Non essendo contenuta nella sentenza della Corte d'appello, siffatta statuizione ben può essere apposta ex officio dalla Corte di Cassazione, in accoglimento della specifica richiesta avanzata dalla difesa (Sez. F., n. 34956 del 4/09/2008, dep. 09/09/2008, Rv. 240919; Sez. 6, n. 7108 del 12/02/2009, dep. 18/02/2009, Rv. 243077; Sez. 6, n. 28236 del 15/07/2010, dep. 20/07/2010, Rv. 247830).
7. Conclusivamente, l'impugnata sentenza deve essere confermata, con l'apposizione della condizione su precisata. La Cancelleria provvedere alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
conferma la sentenza impugnata disponendo che il ricorrente sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente irrogata nei suoi confronti nello Stato di emissione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2012