Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 13545
CASS
Sentenza 5 aprile 2012

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In tema di mandato di arresto europeo, in base alla disciplina transitoria delineata dall'art. 40, comma terzo, legge n. 69 del 2005, le disposizioni di cui all'art. 8 della medesima legge, che escludono il controllo della doppia incriminazione relativamente ad un ampio catalogo di reati soggetti alla consegna obbligatoria, si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della legge, con la conseguenza che per i fatti commessi anteriormente l'autorità giudiziaria italiana deve procedere alla verifica della sussistenza del requisito della previsione bilaterale degli stessi.

In tema di mandato di arresto europeo, deve escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 18, lett. e) legge 22 aprile 2005, n. 69, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, in relazione ad un mandato di arresto emesso con riferimento ad una misura cautelare "a termine". (Fattispecie relativa a mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria della Repubblica di Polonia con efficacia limitata a soli quattordici giorni, finalizzato allo svolgimento di attività processuali richiedenti la partecipazione necessaria dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 13545
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13545
    Data del deposito : 5 aprile 2012

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