Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2004, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AGRICOLA IMMOBILIARE INCAR SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 88/98 della Commissione tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 2003 22/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' Agricola Immobiliare Incar s.r.l. ha impugnato un accertamento Irpeg e Ilor relativo al 1986, notificato in data 11.4.1898 ex art. 140 c.p.c., prospettando una serie di questioni di merito.
L'ufficio, ritenendo che l'impugnazione era tardiva rispetto alla notifica dell'accertamento, ha iscritto a ruolo tutto il suo credito ed ha notificato una cartella esattoriale, impugnata dalla società. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso. La società nelle more del giudizio ha presentato una dichiarazione integrativa ai sensi della legge n. 413/91. Secondo l'ufficio tale dichiarazione non poteva essere considerata valida in quanto presentata con modalità e con pagamento di somme che presupponevano la mancanza di un accertamento (che invece vi era stato).
La Commissione Regionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza spiegare le ragioni per le quali aveva ritenuto valida la dichiarazione integrativa L'Amministrazione delle Finanze ha proposto ricorso.
La società non si è costituita in questa sede.
Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell'articolo 46 d.lgs. n. 546/92 e falsa applicazione dell'articolo 38 l. n. 413/91, nonché motivazione inesistente o comunque insufficiente in quanto la Commissione Regionale non ha esaminato affatto le eccezioni dell'ufficio in ordine alla invalidità della dichiarazione integrativa, presentata come se l'accertamento non vi fosse stato. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata poiché la CTR, che implicitamente ha ritenuto valida la dichiarazione integrativa (tanto che ha dichiarato l'estinzione del giudizio), non ha fornito alcuna motivazione in ordine a tale validità.
La motivazione, invece, è necessaria per consentire ai destinatali dell'atto di conoscere l'iter logico seguito, onde poterne valutare la correttezza.
La sentenza va, dunque, cassata con rinvio ad altra Sezione della CTR dell'Emilia Romagna che dovrà esaminare le questioni proposte dall'ufficio nell'atto di appello. La CTR deciderà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassala sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della CTR dell'Emilia Romagna. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004