Sentenza 5 maggio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la situazione di possibile pregiudizio per la posizione della persona di cui viene richiesta la consegna, prevista quale motivo di rifiuto dall'art. 18, comma primo, lett. a), L. n. 69 del 2005, deve risultare da circostanze oggettive, non potendosi ritenere sufficiente un'ipotetica e indimostrata allegazione di possibili discriminazioni per la diversa fede religiosa professata dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2010, n. 17280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17280 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 05/05/2010
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 742
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 15376/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.F., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 29-3-2010 della Corte di Appello di Milano, sezione 5^ penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 29-3-2010 la Corte di Appello di Milano, sezione 5^ penale, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di F.F.,
generalizzata come sopra, alla richiedente Autorità Giudiziaria Rumena in riferimento al mandato di arresto europeo emesso il 31-5-07 nei confronti della predetta dal Tribunale di Brasov, basato su sentenza irrevocabile in data 19-1-2005 della Corte di Appello di Brasov, con la quale la medesima era stata condannata alla pena di anni sette di reclusione per i reati di sequestro di persona, furto con minaccia e violenza e violenza sessuale, commessi in concorso con altri. Con la medesima sentenza la Corte di Appello ha disposto il rinvio della consegna alla data di definizione del procedimento a carico della F., pendente presso la Autorità Giudiziaria Italiana, e di eventuale espiazione della pena.
2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 29-3-2010 ha proposto ricorso per cassazione F.F., chiedendone l'annullamento. La ricorrente deduce "errata valutazione degli elementi ostativi ai fini della consegna", dichiarando di essere di fede mussulmana, "religione oggetto di foltissime discriminazioni e violente ripercussioni da parte della maggioranza dei cittadini rumeni di religione ortodossa", e sostenendo di essersi sottratta alla cattura, fuggendo in Italia, proprio al fine di evitare le gravissime ripercussioni con atti persecutori, da lei effettivamente già subite durante i cinque mesi e otto giorni da lei trascorsi in stato di detenzione in Romania.
Il pericolo di essere sottoposta dallo Stato richiedente ad una detenzione condizionata da pregiudizi religiosi e il fondato sospetto di ricevere un trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità erano dati di fatto che avrebbero dovuto imporre il diniego della sua consegna allo Stato Rumeno.
3 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Anche se nel ricorso non si indica neppure la disposizione di legge che si assume violata, in buona sostanza sembra potersi ritenere che si denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. h), in quanto il trattamento, riservato alla persona richiesta, tenuto conto della sua fede mussulmana, non sarebbe in linea con i modelli di minimalità richiesti dalle norme europee e, pertanto, realizzerebbe una condizione permanente ed ostativa alla consegna, essendovi il serio rischio di trattamenti inumani e degradanti, determinati da pregiudizi religiosi, data la prevalente religione ortodossa in Romania.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le indicazioni offerte dalla ricorrente, circa le condizioni di fatto e giuridiche, in Romania, della esecuzione di pene detentive, dopo condanna definitiva pronunciata nei confronti di soggetto di fede mussulmana, non si sottraggano ad un giudizio di assoluta genericità e di totale apoditticità.
D'altra parte in tema di mandato di arresto europeo, la situazione di possibile pregiudizio per la posizione della persona della quale è richiesta la consegna, prevista dalla L. 25 aprile, n. 69, art. 18, come causa di rifiuto della consegna da parte dello Stato italiano, deve risultare da circostanze oggettive, non essendo sufficiente la mera, ipotetica ed indimostrata allegazione di possibili discriminazioni e per la diversa fede religiosa da parte dell'interessato (v. sez. F., sentenza n. 33642 del 13/09/2005, Rv 232120, Hussain).
4 .-. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro cinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010