Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2007, n. 17631
CASS
Sentenza 3 maggio 2007

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In tema di mandato di arresto europeo, una volta divenuta definitiva la decisione favorevole alla consegna della persona richiesta, si instaura una fase meramente esecutiva nell'ambito della quale, entro rigorosi e brevissimi termini, e salve cause di forza maggiore, il soggetto deve essere materialmente consegnato allo Stato estero, senza che possa venire in questione la sussistenza di "pericula libertatis". Ne consegue che, in tale fase, perde di interesse il ricorso per cassazione riguardante il rigetto della richiesta di revoca della misura coercitiva.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 7 settembre 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria di Ungheria di E. Gioacchino, destinatario di un mandato di arresto europeo in relazione al reato di frode fiscale; la consegna è stata subordinata alla condizione che, assunto l'interrogatorio, il predetto sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale, eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato di emissione. Al ricorrente è contestato, in qualità di legale rappresentante di una società avente ad oggetto il commercio di prodotti alimentari e con sede in Ungheria, di avere acquistato in Italia vari prodotti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2007, n. 17631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17631
Data del deposito : 3 maggio 2007

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