Sentenza 20 gennaio 2010
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, può essere data esecuzione in Italia ad un mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento cautelare volto a garantire la comparizione dell'imputato al processo. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo emesso dalle autorità slovene).
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- 1. Ordine di ricerca e consegna inglese vale come mandato di arresto? (Cass.16798/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 settembre 2022
Un atto nazionale che serve da fondamento per un mandato d'arresto, quand'anche non sia designato con la denominazione di "mandato d'arresto nazionale" dalla legislazione dello Stato emittente, deve produrre effetti giuridici equivalenti, vale a dire quelli di un ordine di ricerca e di arresto della persona sottoposta a procedimento penale: nozione, questa, che ricomprende non già tutti gli atti che determinano l'avvio di un procedimento penale nei confronti di una persona, bensì soltanto quelli che sono destinati a consentire, con una misura coercitiva giudiziaria, l'arresto di tale persona ai fini della sua presentazione dinanzi a un giudice in vista del compimento degli atti del …
Leggi di più… - 2. Nuovo stato: che valore hanno trattati estradizonali precedenti? (Cass. 25622/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2020
Per i trattati bilaterali vige la regola consuetudinaria della "tabula rasa", secondo cui il nuovo Stato subentrante è vincolato ai trattati stipulati dallo Stato predecessore soltanto se stipula un nuovo accordo (espresso o tacito) con l'altra Parte dello strumento pattizio, norma di diritto internazionale generale. Non sussiste alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria con uno Stato estero, succeduto ad altro Stato con il quale l'Italia abbia sottoscritto un trattato di estradizione, in assenza di una manifestazione di un mutuo consenso, da parte dello Stato contraente originario e di quello di nuova costituzione, che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2010, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/01/2010
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 121
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 46065/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LV GI, n. a Caltagirone il 23.8.1955;
avverso la sentenza in data 13 novembre 2009 della Corte di appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Salvi Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ordinava la consegna all'autorità giudiziaria della Repubblica di Slovenia di GI LV, nei cui confronti il Tribunale di Krsko aveva emesso in data 9 gennaio 2009 un mandato di arresto europeo (MAE) per il reato di violazione delle norme sull'immigrazione, commesso in località Slovenska Vas tra il 6 e il 7 settembre 2006 (essendo il LV stato colto nell'atto di favorire, dietro compenso, l'ingresso in Slovenia di tre cittadini albanesi), per il quale l'a.g. slovena in data 21 novembre 2008 aveva emesso a carico del medesimo un provvedimento cautelare con il quale si ordinava il suo arresto "a garanzia della comparizione dell'imputato in occasione della udienza, in base all'art. 307 c.p.p., comma 2" sloveno. La Corte distrettuale disponeva altresì che la consegna fosse rinviata a soddisfatta giustizia italiana, essendo il LV in atto detenuto in relazione a un reato di furto aggravato;
e che il LV, cittadino italiano, in caso di condanna da parte dell'a.g. slovena, fosse rinviato in Italia per l'eventuale esecuzione della pena detentiva.
Ricorre per Cassazione di persona il LV, che denuncia:
1. Violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 1 e 6, per mancanza di un valido titolo cautelare a sostegno del MAE, posto che il provvedimento emesso in data 21 novembre 2008 dall'a.g. slovena non ha tale natura, mancando ogni indicazione di indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, ed essendo in realtà solo diretto ad assicurare la presenza dell'imputato al giudizio, a seguito della sua mancata presentazione alla udienza del 20 novembre 2008. 2. Violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 1 e 2, posto che in base all'art. 307 c.p.p. sloveno gli effetti del provvedimento custodiale non possono superare un mese;
arco di tempo abbondantemente decorso, posto che il ricorrente è stato sottoposto a misura cautelare ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 9 a far data dal 17 settembre 2009.
Inoltre la legge slovena prevede un termine per impugnare un provvedimento cautelare di 24 ore;
del tutto incompatibile con le elementari esigenze di difesa e quindi in contrasto con i principi fondamentali che reggono l'ordinamento processuale italiano in tema di libertà personale.
3. Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1 e art. 18, lett. t), per assoluta mancanza di motivazione del provvedimento coercitivo emesso dall'a.g. slovena, che non ha esplicitato le ragioni di una simile scelta, mentre l'art. 307 c.p.p. sloveno accorda all'a.g. un'ampia gamma di possibilità, fino a quella di procedere in absentia.
Ad avviso della Corte il ricorso è infondato.
Il provvedimento posto a base del MAE ha natura di ordine di arresto finalizzato alla comparizione dell'imputato in relazione al procedimento a suo carico, secondo l'art. 307 c.p.p. sloveno, comma 2 che ciò prevede, non essendo l'imputato comparso alla udienza del 20 novembre 2008, malgrado regolare avviso, ed essendosi tratto da ciò il convincimento, insindacabile in questa sede, che egli voglia sottrarsi alla comparizione davanti all'a.g..
Esso ha natura di provvedimento coercitivo, che, sia pure finalizzato ad esigenze processuali, è titolo idoneo a fondare la emissione di un mandato di arresto europeo, dato che la L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 6, comma 1, lett. c), si riferisce a ogni provvedimento di natura coercitiva emesso dall'a.g. dello Stato di emissione, qualunque ne siano i motivi, purché inerenti, come nella specie, al processo.
Non essendo detto provvedimento fondato su ragioni incompatibili con i diritti fondamentali dell'imputato, in relazione sia ai principi della Costituzione Repubblicana sia a quelli enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e considerato che non possono essere dall'a.g. dello Stato di esecuzione sindacate le valutazioni discrezionali che hanno condotto l'a.g. dello Stato emittente alla sua adozione, il primo e il terzo motivo non appaiono avere alcun fondamento giuridico.
Quanto al secondo motivo, appare evidente che il termine di un mese a cui è legata la efficacia del provvedimento coercitivo dell'a.g. slovena decorre dal momento della consegna dell'imputato, e non certo da quello, coordinato esclusivamente a finalità di consegna, in cui è stato emesso il provvedimento cautelare dall'a.g. italiana sulla base del MAE.
È il caso peraltro di precisare che nella specie gli effetti del provvedimento cautelare interno rimarranno sospesi per tutta la durata intercorrente tra la decisione irrevocabile di consegna e il momento in cui l'imputato, soddisfate le esigenze di giustizia italiana, sarà materialmente consegnato all'a.g. slovena. Quanto alla questione circa la esiguità del termine per la impugnazione del provvedimento coercitivo emesso dall'a.g. slovena, essa potrà essere adeguatamente rappresentata nell'ambito della procedura davanti allo Stato estero.
Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010