Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4806
CASS
Sentenza 18 maggio 1999

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La sentenza pronunciata dal Conciliatore secondo equità, a norma del testo previgente dell'art. 113 cod. proc. civ., pur non richiedendo una specifica motivazione sulla regola equitativa applicata, è ricorribile per cassazione quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, impedendo ogni possibilità di ricostruire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata (Nella specie: la motivazione si esauriva nell'affermazione che la fondatezza della domanda risultava dalle prove assunte). Nella predetta ipotesi l'eventuale cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la rimessione della causa al giudice di pace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4806
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4806
    Data del deposito : 18 maggio 1999

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