Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
La sentenza pronunciata dal Conciliatore secondo equità, a norma del testo previgente dell'art. 113 cod. proc. civ., pur non richiedendo una specifica motivazione sulla regola equitativa applicata, è ricorribile per cassazione quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, impedendo ogni possibilità di ricostruire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata (Nella specie: la motivazione si esauriva nell'affermazione che la fondatezza della domanda risultava dalle prove assunte). Nella predetta ipotesi l'eventuale cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la rimessione della causa al giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1999, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. VI SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI ON NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI 46, presso lo studio dell'avvocato ENRICO PICCHIONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI GI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARCELLO GONDOLINI con studio in 20121 MILANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 10, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 499/96 del Giudice conciliatore di MILANO, emessa il 01/02/96 e depositata il 04/04/96 (R.G. 3556/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Enrico PICCHIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 16.6.1993 IG US conveniva innanzi al conciliatore di Milano Di ON VI e NO OS per sentire dichiarare che si era verificato in loro favore il trasferimento della proprietà dell'autovettura Iaguar targata MI V49233 e sentirsi condannare al pagamento della somma di lire 1.000.000 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, esponendo che per suo incarico ER AT aveva venduto l'autovettura al Di ON con atto sottoscritto dal NO e che egli aveva versato a seguito di ingiunzione all'ACI la somma sopra indicata per tassa di circolazione afferente a periodo successivo alla vendita. Si costituiva personalmente il Di ON e deduceva di avere ricevuto l'autovettura dal ER a garanzia di un mutuo di lire 9.000.000. Il conciliatore, con sentenza resa l'1.2.1996, dichiarava "l'intervenuta perdita di possesso dell'autovettura" e condannava i convenuti a pagare in solido all'attore la somma di lire 1.000.000 con gli interessi sulla base della seguente motivazione:
"l'avvenuta perdita di possesso del veicolo di cui è causa da parte dell'attore è stata ampiamente confermata dagli esiti delle prove testimoniali e degli interrogatori formali nonché dalla documentazione acquisita in corso di causa".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Di ON, affidandone l'accoglimento a quattro motivi;
ha resistito con controricorso il IG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, n. 4, 156, 2° comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, stesso codice, deducendo che la motivazione della sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sul procedimento logico seguito ed è, perciò apparente.
Il motivo è fondato.
A norma dell'art. 113, 2° comma, c.p.c. nel testo modificato dall'art. 3 L. 399/1984 il conciliatore giudica secondo equità osservando i principi regolatori della materia.
L'art. 339, ultima parte, c.p.c. dispone che la sentenza del conciliatore è ricorribile per cassazione;
attesa la natura equitativa del giudizio, in sede di legittimità è denunciabile la violazione dei principi regolatori della materia e prima ancora di norme o principi di rango costituzionale;
non avendo la novella del 1984 deformalizzato il giudizio di equità, è pure denunciabile la violazione di regole processuali.
Posto che il giudizio di equità è per sua natura di merito e come tale insindacabile per vizi in iudicando, la denuncia non può investire la regola equitativa neppure sotto il profilo dell'inosservanza di norme di legge ritenute esplicitamente o implicitamente conformi all'equità (cfr. Cass. 20.3.1996 n. 2369;
Cass. 15.6.1991 n. 6794). Soltanto nell'ambito della nullità, che dipenda da mancanza o apparenza della motivazione ovvero da motivazione fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi, il sindacato di legittimità può estendersi alla sentenza basata sull'equità, tenendo, tuttavia, presente che il giudizio equitativo è di tipo intuitivo e non sillogistico (cfr. Cass. 13.12.1994 n. 10653). La sentenza del conciliatore è impugnabile anche per difetto di motivazione a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.; il difetto non deve riguardare la motivazione in diritto, bensì quella su punti di fatto decisivi ai fini del giudizio di equità (cfr. Cass. 15.6.1991, n. 6794); ove il fondamento equitativo della decisione sia chiaro, non si richiede una specifica motivazione sulla regola equitativa applicata e ciò anche perché l'equità è, comunque, una forma di giudizio del caso concreto.
Nella specie, manca ogni possibilità di ricostruire la ratio decidendi della sentenza impugnata, esaurendosi la motivazione della stessa nella pura e semplice affermazione che la perdita di possesso è confermata dalle prove assunte, sicché ricorre l'ipotesi della motivazione apparente, che comporta cassazione con rinvio. Peraltro, a norma dell'art. 49 L. 374/1991, come sostituito dall'art. 13 d.l. 571/1994, convertito in L. 673/1994, a decorrere dal 1° maggio 1995 il conciliatore è rimasto in funzione per le sole cause pendenti innanzi a lui;
pertanto, in caso di cassazione con rinvio della sentenza del conciliatore, la causa va rinviata al giudice di pace (cfr. Cass. 28.11.1996 n. 10593). Come giudice di rinvio si designa il giudice di pace di Milano, demandandosi allo stesso di pronunciare anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Rimangono assorbiti i rimanenti motivi di ricorso.
Con il secondo motivo, in particolare, il ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, sostenendo che il conciliatore è incorso in errore allorquando ha dichiarato che il IG ha perduto il possesso dell'autovettura, avendola egli consegnata per la vendita ed avendone, perciò, perduto solo il "possesso materiale"; il IG, peraltro, avrebbe dovuto chiedere la trascrizione al P.R.A. di eventuali trasferimenti e, non avendo a tanto ottemperato, è tenuto al pagamento della tassa di circolazione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2786 e 2790 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che in atti vi era la prova della costituzione in pegno dell'autovettura e di trarne le conseguenze in ordine alla non tenutezza del creditore pignoratizio al pagamento della tassa di circolazione. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 5 L. 53/1983 in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c. per avere il conciliatore pronunciato condanna al risarcimento dei danni, pur gravando l'obbligo di pagamento della tassa di circolazione sul proprietario dell'autoveicolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di pace di Milano. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione il 22 febbraio 1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 MAGGIO 1999.