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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2023 promossa da
“ e (P. Parte_1 Parte_2 Parte_3
IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni P.IVA_1
Maestri e Mirco Mazzoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Carpi (MO), Piazza Giuseppe Garibaldi, 23
ATTRICE
contro
(P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: indebito oggettivo
Parte attrice all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in Parte_4
giudizio per ivi sentire verificare i presupposti Controparte_1
dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e condannarla alla restituzione della somma di € 6.675,00=, indebitamente trattenuta, oltre interessi dal dovuto (23.04.2021) al saldo. Nessuno si costituiva per la quale rimaneva, così, Controparte_1
contumace.
Valute le risultanze istruttorie, in particolare la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Parte attrice asserisce di aver eseguito, per errore ed in mancanza di una causa giustificativa, un pagamento (doc. n. 2 atto di citazione) nei confronti della convenuta, e da questa indebitamente trattenuto, anziché effettuarlo nei confronti della ditta OR LO RL, la quale aveva eseguito dei lavori edili nel suo interesse (doc. n. 1 atto di citazione).
Trova, pertanto, applicazione l'art. 2033 c.c. che attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di titolo, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto.
Al riguardo giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza per la quale quando parte attrice assume che il pagamento è stato eseguito sine titulo, come nel caso di specie, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo, mentre sarà onere dell'accipiens dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (Cass. Civ. n. 14428/2021, n. 1734/2021, n. 15667/2011).
Orbene, nel caso de quo parte attrice ha dimostrato che il pagamento è stato eseguito sine titulo.
E' documentale, infatti, che il pagamento riguardava la fattura n. 6 del
15.03.2021, emessa da OR LO RL che aveva eseguito i lavori edili a seguito di infiltrazioni all'interno della struttura di parte attrice, e che esso, senza alcuna causa giustificativa ma per mero errore, veniva eseguito nei confronti della convenuta e da questa indebitamente trattenuto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquiate come da dispositivo.
PQM
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 409/2023 R.G.:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 6.675,00=, Parte_4
oltre interessi dalla messa in mora (23.04.2021) al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio Parte_4
che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 30 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile nella persona del giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 409/2023 promossa da
“ e (P. Parte_1 Parte_2 Parte_3
IVA ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni P.IVA_1
Maestri e Mirco Mazzoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Carpi (MO), Piazza Giuseppe Garibaldi, 23
ATTRICE
contro
(P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Avente ad oggetto: indebito oggettivo
Parte attrice all'udienza del 20.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni di parte attrice;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in Parte_4
giudizio per ivi sentire verificare i presupposti Controparte_1
dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e condannarla alla restituzione della somma di € 6.675,00=, indebitamente trattenuta, oltre interessi dal dovuto (23.04.2021) al saldo. Nessuno si costituiva per la quale rimaneva, così, Controparte_1
contumace.
Valute le risultanze istruttorie, in particolare la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Parte attrice asserisce di aver eseguito, per errore ed in mancanza di una causa giustificativa, un pagamento (doc. n. 2 atto di citazione) nei confronti della convenuta, e da questa indebitamente trattenuto, anziché effettuarlo nei confronti della ditta OR LO RL, la quale aveva eseguito dei lavori edili nel suo interesse (doc. n. 1 atto di citazione).
Trova, pertanto, applicazione l'art. 2033 c.c. che attribuisce al soggetto che ha eseguito un pagamento, in assenza di titolo, il diritto di ripetere quanto pagato nei confronti del soggetto che l'ha ricevuto.
Al riguardo giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza per la quale quando parte attrice assume che il pagamento è stato eseguito sine titulo, come nel caso di specie, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo, mentre sarà onere dell'accipiens dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (Cass. Civ. n. 14428/2021, n. 1734/2021, n. 15667/2011).
Orbene, nel caso de quo parte attrice ha dimostrato che il pagamento è stato eseguito sine titulo.
E' documentale, infatti, che il pagamento riguardava la fattura n. 6 del
15.03.2021, emessa da OR LO RL che aveva eseguito i lavori edili a seguito di infiltrazioni all'interno della struttura di parte attrice, e che esso, senza alcuna causa giustificativa ma per mero errore, veniva eseguito nei confronti della convenuta e da questa indebitamente trattenuto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquiate come da dispositivo.
PQM
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 409/2023 R.G.:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
alla restituzione in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 6.675,00=, Parte_4
oltre interessi dalla messa in mora (23.04.2021) al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di giudizio Parte_4
che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 30 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 3 di 3