Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1982, n. 4659
CASS
Sentenza 18 agosto 1982

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In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, la tutela in via giudiziaria del diritto dell'assicurato è completamente autonoma e svincolata dal procedimento amministrativo, che può svolgersi anche in pendenza del procedimento davanti al giudice ordinario. Pertanto, il comportamento dell'istituto previdenziale che, in giudizio, dichiari di adeguarsi all'esito dell'accertamento compiuto dal giudice invece di aderire al diverso parere espresso dall'organo amministrativo in Sede di ricorso, integra Esercizio del diritto di ottenere la pronuncia giudiziale definitiva in Sede contenziosa, mentre nessun diritto sussiste per l'assicurato di ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere per una intervenuta pronuncia a lui favorevole in Sede amministrativa, mancando il conforme riconoscimento del convenuto istituto. ( V 4395/80, mass n 408265; ( V 3517/80, mass n 407352; ( V 1655/80, mass n 405254).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1982, n. 4659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4659
    Data del deposito : 18 agosto 1982

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