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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2134 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Parte_1
Frogiero, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Starza, 73, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 14/05/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4910/2023) e chiedendo al Tribunale di “dichiarare che la ricorrente è si trova nelle condizioni di ridotta autonomia personale, come previsto dal comma
3 art. 3 legge 104/92 e di aver bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi, ha diritto di ottenere la indennità di accompagnamento, nonché necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo globale”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
1 ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletata la visita peritale il 12/03/2024, ha concluso che la ricorrente era da considerarsi invalida ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con difficoltà gravi e nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
inoltre, non presentava patologie tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, per cui può essere considerata portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l. 104/92.
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte, nonché della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020,
n. 18265) –, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali.
L'ausiliare, espletate le indagini sulla base degli atti, stante il decesso della ricorrente in data 4/12/2024, ha rilevato che la stessa era affetta da “Ictus ischemico a genesi embolica in pz con adenocarcinoma del colon sanguin obesità di grado elevato cardiopatia scleroipertensiva BPCO apnee notturne con CPAP vasculopatia cerebrale cronica poliartrosi dislipidemia ante sospetto mieloma grave anemia e piastrinopenia”, e ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa a quella del decesso. Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione medica versata in atti, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/08/2023 e fino alla data del decesso.
Le spese di lite della doppia fase seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo a nata a [...] il [...], dalla domanda amministrativa del Parte_1
14/08/2023 alla data del decesso (4/12/2024);
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.867,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2134 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Antonio Parte_1
Frogiero, presso il cui studio in Sant'Agata de' Goti, via Starza, 73, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 14/05/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 4910/2023) e chiedendo al Tribunale di “dichiarare che la ricorrente è si trova nelle condizioni di ridotta autonomia personale, come previsto dal comma
3 art. 3 legge 104/92 e di aver bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi, ha diritto di ottenere la indennità di accompagnamento, nonché necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo globale”; con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento sono individuati dall'art. 1 della l. 18/1980 nella condizione che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, o che si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
L'art. 3 della l. 104/1992 prevede invece che “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. […] 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
1 ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletata la visita peritale il 12/03/2024, ha concluso che la ricorrente era da considerarsi invalida ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con difficoltà gravi e nella misura del 100%, senza diritto all'indennità di accompagnamento;
inoltre, non presentava patologie tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, per cui può essere considerata portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l. 104/92.
A fronte delle contestazioni mosse dalla parte, nonché della più recente documentazione prodotta in fase di opposizione – valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di tener conto dei successivi aggravamenti delle patologie e che trova applicazione anche nei giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/09/2020,
n. 18265) –, è stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali.
L'ausiliare, espletate le indagini sulla base degli atti, stante il decesso della ricorrente in data 4/12/2024, ha rilevato che la stessa era affetta da “Ictus ischemico a genesi embolica in pz con adenocarcinoma del colon sanguin obesità di grado elevato cardiopatia scleroipertensiva BPCO apnee notturne con CPAP vasculopatia cerebrale cronica poliartrosi dislipidemia ante sospetto mieloma grave anemia e piastrinopenia”, e ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa a quella del decesso. Le conclusioni rassegnate dal CTU sono sorrette da un'adeguata motivazione riferita alla documentazione medica versata in atti, oltre a non essere state oggetto di specifiche contestazioni.
Va pertanto dichiarata in capo alla ricorrente la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/08/2023 e fino alla data del decesso.
Le spese di lite della doppia fase seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo in complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a € 26.000, stante l'assenza di questioni complesse di fatto e/o di diritto (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 22149 del 4/09/2019).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in capo a nata a [...] il [...], dalla domanda amministrativa del Parte_1
14/08/2023 alla data del decesso (4/12/2024);
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.867,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 19 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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