Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 136/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 136/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato ad [...] il 30-3- Parte_1 C.F._1
1978 e (c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...], rapp.ti, assistiti e difesi, il primo dall'Avv. Sforza Paride (c.f. ) del foro di Roma, C.F._3
elett.te dom.to presso il suo studio in Roma al Viale Delle Milizie n. 9, la seconda dall'Avv. Gianclemente Berardini (c.f. del foro di Avezzano, C.F._4
elett.te dom.ta presso il suo studio in Avezzano alla via G. Garibaldi n. 339/E;
Con l'intervento del pubblico ministero.
Oggetto: divorzio-scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, previa sentenza di separazione personale pubblicata in data 01.08.2024, chiedono, concordemente, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1
1. i coniugi continueranno a vivere separatamente, nel rispetto reciproco;
2. la moglie, rimarrà a vivere nella casa sita in Avezzano (Aq) alla Via Francesco Crispi n. 51 unitamente alle proprie figlie, presso la quale trasferiranno la propria residenza, con pieno assenso del marito, mentre lo stesso marito manterrà la sua residenza presso l'abitazione sita in
Ortucchio (Aq) alla Via Dante Alighieri n. 9;
3. le figlie, minorenni - come detto - continueranno a stare con la madre, con affidamento condiviso con il padre ma con collocazione prevalente presso di lei. Ovviamente la responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori, in osservanza del principio della “bigenitorialità”, intesa quale diritto della prole ad avere un rapporto completo e stabile con entrambi, mentre, la responsabilità per le decisioni di straordinaria amministrazione sono assunte congiuntamente da entrambi i genitori, previo incontro concordato, ivi comprese le decisioni in merito alla salute delle minori e alle relative spese. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione sono assunte da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere adottate dal genitore presso cui si trovano le minori al momento che se ne rende necessaria l'adozione;
4. il padre avrà la facoltà di avere le figlie minori con sé il fine settimana, a settimane alterne ed a cominciare dalla firma del presente, dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica.
Ancora, nelle giornate del martedì o del giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 dopo cena, quando verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna. Ovviamente, quanto appena convenuto, rappresenta il contenuto minimo del diritto di visita, pertanto il padre potrà vedere le figlie o tenerle con sé, anche in giorni ed in momenti ulteriori rispetto a quelli prima convenuti, purché ciò avvenga, nell'esclusivo interesse delle stesse figlie, in ragione delle loro esigenze, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse minori e loro necessità e desiderata, ma soprattutto previo preavviso e concordamento con la madre per le concrete modalità di attuazione;
5. altresì, le figlie continueranno a trascorreranno ad anni alterni, con il padre le festività di
Natale dalle ore 12:00 del giorno 24 dicembre alle ore 19:00 del giorno 25 dicembre;
6. ancora, sempre ad anni alterni, le figlie trascorreranno con il padre la fine dell'anno dalle ore
12:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del primo gennaio immediatamente successivo;
7. altresì, le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni a cominciare dall'attuale, le festività Pasquali dalle ore 12:00 del giorno di Pasqua alle ore 19:00 del giorno di Pasquetta;
2 8. le figlie, poi, trascorreranno con il padre due settimane l'anno, anche a settimane non consecutive, durante le loro vacanze estive, previo concordamento tra i genitori ed in base alle loro rispettive eventuali ferie, con preferenza almeno entro il 31 maggio di ogni anno;
9. il tutto sempre con l'elasticità del caso, in ragione delle preminenti esigenze comunque espresse dalle stesse figliole e tenuto conto anche di eventuali improrogabili impegni, lavorativi e/o personali, dei coniugi;
10. in caso di contrattempi e/o imprevisti ovvero di impedimenti dovuti a ragioni di lavoro i genitori s'impegnano reciprocamente a dare adeguata comunicazione della variazione con preavviso di un giorno, ove possibile. Parimenti i genitori s'impegnano a favorire l'eventuale recupero degli incontri con le minori qualora non potessero aver luogo nei giorni e tempi stabiliti per imprevisti o contrattempi. Le parti devono farsi reciproco obbligo di comunicarsi sempre i propri recapiti, anche telefonici, mettendosi altresì reciprocamente a conoscenza di eventuali spostamenti in altre località diverse dal luogo di residenza quando hanno con sé la figlia;
11. il padre, con diploma di istruzione superiore in Ragioneria, impiegato come coordinatore dei punti vendita della Marsica del marchio “Acqua & Sapone”, con reddito di c.ca € 1.900,00 mensili (All. 4, 4 bis e 4 ter), verserà alla madre, con diploma di istruzione superiore in Liceo
Linguistico, svolgente mansione di istruttrice sportiva, dal mese di Settembre del 2024, con un contratto co.co.pro. (a tempo determinato) presso la Palestra Harmony in Avezzano (Aq), con un reddito di c.ca € 5.000,00 annui (All. 5 e 5 bis), quale contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 325,00 (trecentoventicinque euro/00) per ognuna e così per complessivi € 650,00 (seicentocinquanta euro/00), da versarsi entro il quindici di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie da indicare ovvero direttamente nelle mani della stessa. Detta somma sarà rivalutata, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. Altresì, le parti dichiarano che il padre si gioverà dell'intero importo previsto per deduzioni/detrazioni ed altri benefici, come l'attuale assegno unico, per i figli a carico, quest'ultimo dell'importo ad ora pari ad € 380,00;
12. lo stesso padre contribuirà, altresì, a quanto necessario per le spese straordinarie, mediche e non, che dovessero rendersi necessarie per le figlie e nella quota del 50% delle stesse, rimborsandolo, su richiesta del coniuge collocatario, con le stesse modalità di cui sopra: dette spese sono meglio specificate nel Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese
3 a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano, a cui si rimanda. Ove la spesa fosse di importo eccessivamente oneroso, ciascun genitore provvederà al pagamento anticipato della propria quota, dietro esibizione di preventivo;
13. i coniugi si prestano, reciproco consenso, all'espatrio indi al rilascio o rinnovo del passaporto e della carta d'identità, consentendo l'inserimento delle figlie minori negli stessi documenti;
15. nulla a titolo di mantenimento o altro è preteso o dovuto tra i coniugi, i quali, di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili, mentre dichiarano di essere in età lavorativa ed autonomi, in particolare che il marito, si ripete, è dipendente, con un reddito mensile come sopra indicato e possiede, altresì, i seguenti beni immobili, in tenimento del
Comune di Ortucchio, proprietà per 1/1 fg. 12 p.lla 264 cat. c/6, proprietà 2/6 fg. 12 p.lla 265 sub 1 cat. A/2, proprietà 1/1 fg. 12 p.lla 265 sub 2 cat. A/2, proprietà 2/12 fg. 20 p.lla 51 sub
3 cat. A/3, immobili con rendite complessive di € 1.000,00 c.ca, vigneto proprietà 1/6 fg. 4 p.lla
9, vigneto proprietà 1/6 fg. 9 p.lla 41, seminativo proprietà 7/24 fg. 23 p.lla 51, seminativo proprietà 1/2 fg. 27 p.lla 38, vigneto proprietà 1/6 fg. 34 p.lla 161, con rendite complessive agrarie pari ad € 20,00 c.ca (All. 6) e possiede un'autovettura, Ford C-Max tg. EL614ZK, a lui intestata (All. 7), mentre la moglie è in occupazione, con un reddito come sopra indicato, non possiede beni immobili e possiede un'autovettura, Hyundai I10 tg. FT697PV (All. 8 e 9), mentre i coniugi sono intestatari, il marito, di un conto corrente bancario acceso presso la BCC di Roma ag. di Ortucchio (n. 000000000245) (All. 10) e la moglie, di un conto/libretto
BancoPosta acceso presso l'Uff. PosteItaliane di Ortucchio ([...])
(All. 11).
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.02.2025, Parte_3
ricorrevano in giudizio per la pronuncia di scioglimento del
[...] matrimonio contratto in data 08.12.2008 in Ortucchio (AQ), dal quale sono nate due figlie: il 19-2-2009 in Avezzano e il 20-6-2015 Persona_1 Persona_2
in Avezzano.
Il Tribunale di Avezzano, con Sentenza n. 66/2024 del 15.07.2024, ha pronunciato ed omologato la separazione consensuale dei coniugi.
4 All'udienza del 16 aprile 2025, celebrata ai sensi dell'art 127ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ed hanno chiesto la conferma delle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince che i coniugi sono legalmente separati dalla data di pubblicazione della sentenza emessa del Tribunale di Avezzano in data 01.08.2024, di talchè deve ritenersi provato il titolo addotto a sostegno della domanda ex art. 3n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970.
Del pari, risulta pacifica tra le parti l'effettiva cessazione dei rapporti tra i coniugi e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità a far tempo dalla comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Avezzano nel procedimento di separazione personale, per il tempo necessario ai sensi dell'art. 3 della legge n.
898/1970.
Atteso il tempo trascorso dalla sentenza di separazione, non può che ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa essere ricostituita, come dimostrato anche dal contegno delle parti.
Le condizioni di divorzio stabilite dai coniugi nel ricorso sottoscritto, peraltro, non sono contrarie a norme imperative e, pertanto, possono essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione, essendo conformi all'interesse della prole e adeguate rispetto alle capacità economiche delle parti.
3. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_3
in data 08.12.2008 in Ortucchio (AQ), trascritto presso il
[...]
comune di Cerchio (AQ), Numero 2, Parte I Serie Ufficio 1, Anno 2008;
5 OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento delle figlie minori:
3. le figlie, minorenni - come detto - continueranno a stare con la madre, con affidamento condiviso con il padre ma con collocazione prevalente presso di lei. Ovviamente la responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori, in osservanza del principio della “bigenitorialità”, intesa quale diritto della prole ad avere un rapporto completo e stabile con entrambi, mentre, la responsabilità per le decisioni di straordinaria amministrazione sono assunte congiuntamente da entrambi i genitori, previo incontro concordato, ivi comprese le decisioni in merito alla salute delle minori e alle relative spese. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione sono assunte da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Le decisioni di ordinaria amministrazione possono essere adottate dal genitore presso cui si trovano le minori al momento che se ne rende necessaria l'adozione;
-al diritto di visita paterno:
4. il padre avrà la facoltà di avere le figlie minori con sé il fine settimana, a settimane alterne ed a cominciare dalla firma del presente, dalle ore 21:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica.
Ancora, nelle giornate del martedì o del giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 dopo cena, quando verranno riaccompagnate presso l'abitazione materna. Ovviamente, quanto appena convenuto, rappresenta il contenuto minimo del diritto di visita, pertanto il padre potrà vedere le figlie o tenerle con sé, anche in giorni ed in momenti ulteriori rispetto a quelli prima convenuti, purché ciò avvenga, nell'esclusivo interesse delle stesse figlie, in ragione delle loro esigenze, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi delle stesse minori e loro necessità e desiderata, ma soprattutto previo preavviso e concordamento con la madre per le concrete modalità di attuazione
5. altresì, le figlie continueranno a trascorreranno ad anni alterni, con il padre le festività di
Natale dalle ore 12:00 del giorno 24 dicembre alle ore 19:00 del giorno 25 dicembre;
6. ancora, sempre ad anni alterni, le figlie trascorreranno con il padre la fine dell'anno dalle ore
12:00 del 31 dicembre alle ore 19:00 del primo gennaio immediatamente successivo;
7. altresì, le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni a cominciare dall'attuale, le festività Pasquali dalle ore 12:00 del giorno di Pasqua alle ore 19:00 del giorno di Pasquetta;
8. le figlie, poi, trascorreranno con il padre due settimane l'anno, anche a settimane non consecutive,
6 durante le loro vacanze estive, previo concordamento tra i genitori ed in base alle loro rispettive eventuali ferie, con preferenza almeno entro il 31 maggio di ogni anno;
-all'assegno di mantenimento a favore delle minori:
“11. il padre, con diploma di istruzione superiore in Ragioneria, impiegato come coordinatore dei punti vendita della Marsica del marchio “Acqua & Sapone”, con reddito di c.ca € 1.900,00 mensili (All. 4, 4 bis e 4 ter), verserà alla madre, con diploma di istruzione superiore in Liceo
Linguistico, svolgente mansione di istruttrice sportiva, dal mese di Settembre del 2024, con un contratto co.co.pro. (a tempo determinato) presso la Palestra Harmony in Avezzano (Aq), con un reddito di c.ca € 5.000,00 annui (All. 5 e 5 bis), quale contributo per il mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 325,00 (trecentoventicinque euro/00) per ognuna e così per complessivi € 650,00 (seicentocinquanta euro/00), da versarsi entro il quindici di ogni mese, a partire dalla sottoscrizione del presente, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla moglie da indicare ovvero direttamente nelle mani della stessa. Detta somma sarà rivalutata, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. Altresì, le parti dichiarano che il padre si gioverà dell'intero importo previsto per deduzioni/detrazioni ed altri benefici, come l'attuale assegno unico, per i figli a carico, quest'ultimo dell'importo ad ora pari ad € 380,00;
12. lo stesso padre contribuirà, altresì, a quanto necessario per le spese straordinarie, mediche e non, che dovessero rendersi necessarie per le figlie e nella quota del 50% delle stesse, rimborsandolo, su richiesta del coniuge collocatario, con le stesse modalità di cui sopra: dette spese sono meglio specificate nel Protocollo d'intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia del Tribunale di Avezzano, a cui si rimanda. Ove la spesa fosse di importo eccessivamente oneroso, ciascun genitore provvederà al pagamento anticipato della propria quota, dietro esibizione di preventivo;
15. nulla a titolo di mantenimento o altro è preteso o dovuto tra i coniugi
-PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ortucchio (AQ), proceda alla annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge negli atti dello stato civile del comune italiano ove risulta registrato;
COMPENSA INTEGRALMENTE le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano il 16 aprile 2025. Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
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