Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele MarceLL Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 180/2024RG vertente tra
Parte 2 CF P.IVA 1Parte 1
P.IVA 2 rispettivamente in persona del Pt 3 e del Prefetto in carica p.t.,
Pt 2 - c.f. rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di
'P.IVA 3 presso i cui uffici siti in Pt 2 Corso Mazzini n. 55 è ope legis elettivamente domiciliato fax: 071-5029148 071
- 205464; posta certificata:
Email 1
-parte appellante e
codice fiscale e partita iva P.IVA 4 con sede in Potenza Controparte 1
Controparte 2 , in Picena (MC) via San Girio n. 39, in persona del legale rappresentante proprio ed in qualità di impresa mandataria del Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Ceccaroli, codice fiscale C.F. 1 ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in 40125 Bologna (BO) via Santo Stefano n. 23
(comunicazioni a mezzo fax al n. 051.6562935 e/o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo Email 2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1.La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come richiamati negli atti difensivi di parte
2.In data 16/6/2020 la società notificava al Parte 4 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 823/ 2020 emesso dal Tribunale di Ancona in data
[...]
15.6.2020 nel procedimento monitorio iscritto al n. 2337/2020 di RG, con il quale veniva ingiunto al di pagare la nonché alla Parte 4 Parte 1 somma di € 103.843,81 oltre a interessi di legge nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 2.775,50 per compensi professionali, in € 406,00 per esborsi oltre al rimborso spese generali, iva e cpa in favore della Controparte_1 A fondamento della domanda monitoria erano poste le fatture insolute per un importo complessivo di € 103.843,81 oltre a interessi, derivanti dall'esecuzione di un contratto di appalto del servizio di recupero, custodia e acquisto automezzi oggetto di sequestro e confisca.
Parte 1 e Parte 4Con atto di citazione notificato in data 10.7.2020 il proponevano rituale opposizione parziale, convenivano in giudizio Controparte 1 ed
[...]
avversavano le opposte pretese esponendo che: - il ricorso per ingiunzione era parzialmente infondato;
sulla base di un puntuale riscontro delle fatture indicate del ricorso per ingiunzione
-
di pagamento era risultato che 4 fatture (dettagliatamente indicate nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) emesse tra luglio e novembre 2019, per un importo complessivo di 31.700,19 euro, erano riferite a sequestri, fermi o confische disposte da organi accertatori non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ma ad Enti Locali comunali, per cui l'opposta aveva illegittimamente fatturato i relativi importi alla Parte 4, in violazione dell'art. 11 del d.p.r. n. 571/1982; Le Amministrazioni opponenti si riconoscevano esplicitamente debitrici del minore importo di euro 77.178,01;- la somma in contestazione nel giudizio di opposizione ammontava pertanto a 31.700,09 euro.
Si costituiva in giudizio la CP 1 chiedendo il rigetto dell'opposizione
In esito alla fase di trattazione erano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Quindi il Tribunale con la sentenza n. 140/2024 così decideva:
“Revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente a pagare a parte opposta nella qualifica di capogruppo dall'ati euro 25.983,68 oltre Iva, da versare direttamente all'Erario secondo le modalità indicate in contratto e richiamate nel decreto ingiuntivo, ed oltre spese di lite, che liquida in euro 3809 per compensi, oltre esborsi, accessori e 15% rimborso spese forfetarie (computati sul residuo per cui la causa è proseguita)".
3. Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che “(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello che attengono alla legittimazione passiva sostanziale del [...]
Parte 1
4.Sul punto il Collegio preliminarmente ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento a partire dalla consolidata giurisprudenza, secondo cui, nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad anticipare - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11, primo comma,
D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle spese (cfr. Cass. 8.5.2015, n. 9394 e 26.3.2015, n. 6067, che hanno dato continuità a Cass. sez. un. 14.1.2009, n. 564, le quali avevano individuato - in base al criterio dell'imputazione degli atti operativi del soggetto agente - il soggetto legittimato passivo del giudizio nel Controparte_4 e non in Controparte_5 per un sequestro amministrativo di un veicolo posto in essere dai Carabinieri) 5.In particolare, Cass. n. 9394/2015 cit., all'esito di un'ampia ricostruzione del quadro normativo regolante la materia del compenso ai custodi dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada, ha enunciato i seguenti principi interpretativi, dai quali non v'è ragione di discostarsi:
A) la disposizione regolamentare di cui all'art. 11, comma primo, D.P.R. n. 571 del 1982 - secondo cui "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" - non coLLde con alcuna norma primaria, né della L. n. 689 del 1981 (di cui il D.P.R. citato costituisce regolamento di attuazione) né del CdS, sicché la sua validità sotto tale profilo ne consente la piena applicazione;
B) debitore delle spese di custodia dei veicoli sequestrati è l'autore dell'illecito amministrativo
(o dell'eventuale obbligato in solido o del soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione della cosa sottoposta a sequestro: art. 11, comma secondo, e art. 12, commi sesto e settimo, D.P.R. n. 571 del 1982), per cui il termine "anticipazione" di dette spese prefigura un rapporto di natura civilistica sia pure conseguente alla commissione di un illecito
-
amministrativo tra la pubblica amministrazione che ha anticipato le spese medesime, titolare
-
del diritto al rimborso (recupero), e il soggetto debitore, obbligato al rimborso;
C) la ratio dell'obbligo di anticipazione a carico dell'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro sta nei concorrenti principi di imputazione dell'attività degli agenti dell'Amministrazione nell'esercizio delle loro pubbliche funzioni all'amministrazione di appartenenza, nonché di responsabilità diretta, lato sensu, di quest'ultima per tale attività che, se comporta spese, obbliga l'amministrazione che la svolge ad anticiparle, salvo eventuale recupero;
D) nella circolazione stradale vengono in rilievo funzioni tipicamente pubbliche (la garanzia della sicurezza delle persone e, in particolare, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni), per cui le spese del procedimento sanzionatorio amministrativo prefigurato dalla L. n. 689 del
1981 e dal CdS sono normalmente anticipate dall'amministrazione - statale, regionale o locale - che ha promosso tale procedimento, salvo recupero dall'autore della violazione o dagli altri soggetti obbligati ex lege (cfr.: art. 19, comma secondo, L. n. 689 del 1981; art. 11, comma secondo, D.P.R. n. 571 del 1982; art. 394, comma 1, D.P.R. n. 495 del 1992);
E) l'art. 11 del D.P.R. n. 571 del 1982 disciplina il rapporto tra l'amministrazione che ha anticipato le spese di custodia delle cose sottoposte a sequestro amministrativo non rileva se
-
conseguenti a custodia presso un proprio ufficio, presso un ufficio di altra amministrazione, o presso altri soggetti pubblici o privati - e il debitore secondo il seguente schema: (a) anticipazione da parte dell'amministrazione cui spetta (comma primo);
(b) rimborso a quest'ultima da parte dell'autore della violazione amministrativa, dell'obbligato in solido o del diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate (secondo comma);
(c) previa liquidazione delle spese medesime da parte del prefetto (comma terzo);
F) il successivo art. 12 detta la disciplina generale del diverso e distinto rapporto, del pari di natura civilistica, che si stabilisce tra l'amministrazione cui è riferibile il sequestro ed il custode della cosa sequestrata: il diritto del custode al rimborso (rectius: al pagamento) delle spese, sostenute per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate e allo stesso affidate, può essere fatto valere previa liquidazione del Prefetto;
le disposizioni del comma quarto
(riguardanti la corresponsione delle somme dovute da parte dell'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ed il rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia), lungi dal contraddire le regole del debitore delle spese di custodia e dell'anticipazione, prevedono soltanto che le forme di pagamento al custode variano a seconda dell'amministrazione - statale, regionale o locale che ha promosso il procedimento sanzionatorio amministrativo ed alla quale è riferibile il sequestro del veicolo.
6. A completare il quadro la Corte richiama Cass. n. 11519/2023:
"Dalla lettura coordinata delle richiamate disposizioni normative si ricava che l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, della custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ad esso ha proceduto, consegnato in copia all'interessato, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, la quale è conseguentemente tenuta ad anticipare le spese di custodia, salvo poi recuperarle dal trasgressore o dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto a cui favore è disposta la restituzione del mezzo (cfr. Cass. Sez. Un. 564/2009,
Cass. n. 6067/2015, Cass. n. 9394/2015, Cass. n. 15515/2018).
Come già altre volte precisato da questa Corte (Cass. n. 7972/2017, Cass. n. 9394/2015), il rapporto giuridico che in tal modo viene ad instaurarsi tra l'autorità amministrativa e il privato incaricato della custodia -la cui disciplina generale si rinviene nel summenzionato
D.P.R. n. 571 del 1982, art. 12, comma 1, - ha natura civilistica, giacché la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra l'autorità e il custode avviene secondo schemi esclusivamente privatistici ("tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode", secondo quanto dispone l'art. 12, comma 3, D.P.R. cit.: cfr. Cass. Sez. Un. 23458/2015). E' stato, in particolare, chiarito che "e' la specifica disciplina dettata per il sequestro, che assicura la predeterminazione del soggetto cui possa essere validamente affidata la custodia dei veicoli sequestrati, che consente poi al pubblico ufficiale che provveda all'adozione della misura cautelare di poter direttamente affidare il veicolo al soggetto indicato nell'elenco appositamente predisposto, di norma dal prefetto, senza dovere procedere alla stipula di un nuovo contratto, e permettendo al custode di poter poi legittimamente reclamare il proprio corrispettivo nei confronti dell'amministrazione cui appartiene il funzionario che abbia disposto la custodia" (cfr. Cass. n. 21660/2019 e Cass. n. 21710/2019, in motivazione).
L'introduzione di una specifica disciplina normativa in subiecta materia, derogatoria di quella ordinaria dettata per regolare, in linea generale, lo svolgimento dell'attività negoziale della p.a., trova la sua logica giustificazione nel rilievo attribuito alle esigenze di immediatezza e urgenza connaturate all'affidamento a soggetti terzi (pubblici o privati), da parte del pubblico ufficiale procedente, della custodia di veicoli sottoposti a sequestro;
esigenze che mal si conciliano con l'osservanza delle rigide formalità prescritte dalla procedura dell'evidenza pubblica.
Alla luce del surriferito orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, appare giuridicamente corretto il ragionamento svolto dalla Corte etnea, la quale ha ritenuto che l'affidamento in custodia degli autoveicoli sequestrati, documentato dagli allegati verbali redatti e sottoscritti da agenti della polizia municipale del Comune di (Omissis), abbia comportato l'instaurazione di un valido rapporto negoziale fra tale Comune e l' E., non rendendosi all'uopo necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta".
7.Tanto premesso deve rilevarsi che tra le parti è intervenuto un contratto in data 14. luglio
2016 (la cui vigenza è stata prorogata con decreto prefettizio del 16 luglio 2019 fino al 31 dicembre dello stesso anno e poi ulteriormente prorogata al 31.3.2020) che ha regolato in via generale pattizia il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo, confisca ex art. 214bis DLgs n.285/1992 per l'ambito provinciale di Pt 2
L'art. 5 del contratto prevede che l'addebito (indistinto) delle prestazioni rese dall'appaltatore sia indirizzato alla senza specificazione della riconducibilitàParte_4
soggettiva dell'esborso all'autorità sequestrante o comunque richiedente.
8. Una volta fissato il principio secondo cui l'indennità di custodia grava sull'amministrazione che abbia eseguito il sequestro (Cass. n. 6067/2015; Cass. n. 15415/2015; Cass. n. 9394/2015) in forza di un rapporto che si costituisce ex lege, è chiaro che la pattuizione contrattuale inter partes con cui il si è assunto l'obbligo di corrispondere anche le Parte 1
indennità gravanti ex legge sulle amministrazioni sequestranti (senza delegazione di queste ultime) configura lo schema tipico dell'espromissione (articolo 1272 cc) oppure, se si ritiene che presupposto giuridico imprescindibile dell'espromissione sia la sussistenza di una obbligazione altrui precedente all'assunzione da parte dell'espromittente, si configura comunque l'assunzione di un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato.
9.Di qui la configurazione, nella presente fattispecie, di un duplice rapporto: il rapporto negoziale fra l'autorità che ha affidato in custodia gli autoveicoli sequestrati
.
(per quel che qui interessa gli enti territoriali) che sorge ex legge (con le relative obbligazioni) senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta;
il rapporto obbligatorio di pagamento/anticipazione che il Parte 1 si è impegnato
.
contrattualmente ad osservare con pattuizione aggiuntiva al contratto di affidamento del servizio, costituente fattispecie di espromissione o comunque di assunzione di garanzia
(secondo interpretazioni difformi che qui non rileva discutere) nei confronti dell'amministrazione responsabile diretta ex legge per il pagamento delle indennità.
10.In tale situazione la società creditrice, non avendo liberato la debitrice originaria
(amministrazione sequestrante) resta ancora titolare del credito verso quest'ultima in base all'originario titolo dell'obbligazione ex lege a cui si è aggiunta l'ulteriore obbligazione derivante dall' espromissione/garanzia contrattuale offerta dal Parte 1 appellante che ha originato un diritto di credito che, come di seguito esposto, è stato poi rinunziato dalla creditrice appellata. Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Ancona
condizioni per il tempo tecnico necessario all'espletamento di una nuova gara;
il parere espresso dalla Direzione Regionale delle Marche VISTO dell'Agenzia del Demanio, favorevole alla proroga tecnica, di cui alla nota prot. 2019/44/98/DRM del 20 giugno 2019, ferme restando le attuali condizioni contrattuali;
CONSIDERATO che con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali prot. nr. 11821 in data 30 luglio 2019, in virtù del novellato articolo 213 comma 3° del Codice della Strada che ha esplicitato il principio secondo il quale l'anticipazione delle somme dovute al custode-acquirente compete all'Amministrazione a cui appartiene l'Organo accertatore che ha eseguito il sequestro o il fermo amministrativo qualora l'Organo accertatore non appartenga a una delle Forze di Polizia individuate dall'articolo 16 della legge n. 121/1981, impone l'adeguamento al nuovo regime giuridico appena evidenziato;
RICHIAMATA la lettera prot. n. 18363 dell'11 dicembre 2019, in risposta al quesito prodotto da questa Prefettura-UTG, con la quale il Ministero chiarisce che la nuova norma "ha imposto la revisione dei contratti sottoscritti precedentemente al 4 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge n. 132/2018, e in corso di esecuzione. Infatti, gli atti negoziali in argomento, secondo la regola generale, devono essere adeguati allo ius superveniens, con caducazione delle clausole pattizie contrastanti.” e ciò vale anche al regime di proroga;
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Sede legale: P.zza del Plebiscito, 13 - Sede Amministrativa: Via Matteotti, 46
Tel. 071 22821 - Fax 071 2282672-P.E.C.: contratti.prefan@pec.interno.it - e-mail: contratti.pref_ancona@interno.it Codice Fiscale: 80007270426 - Codice fatturazione elettronica: K78NH7 Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di Ancona
CONSIDERATO inoltre che il vigente articolo 213, comma 3°, del Codice (come modificato dal decreto-legge п. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018) ha esplicitato il principio secondo il quale le anticipazioni delle somme dovute al custode-acquirente compete non più alla Prefettura-UTG come in precedenza stabilito, bensì all'Amministrazione cui appartiene l'Organo accertatore che ha eseguito il sequestro o il fermo amministrativo, qualora lo stesso non appartenga a una delle Forze di polizia individuate dall'articolo 16 della legge n. 121/1981;
che la disposizione della proroga tecnica in parola deriva RICORDATO da motivazioni connesse con il pressante incremento delle incombenze relativamente agli appalti, alle numerose e complesse gara espletate (e.g. accoglienza, servizio pulizie
PS. e CC.); e non ultimo alla carenza di organico dell'Ufficio Contratti, ma che comunque si è programmato l'affidamento entro il 31 marzo 2020;
dover disporre per la proroga tecnica a favore dell'attuale RITENUTO affidatario, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, F.LL CC e altri, attuale affidatario del servizio, indicando la modifica riguardante le anticipazioni a carico della Stazione Appaltante - Prefettura-UTG di Ancona
-
nonché quelle a carico delle altre Amministrazioni nell'ipotesi di Organo accertatore non appartenente alle Forze di Polizia di cui all'art. 16 sopra ricordato. Il Custode-acquirente quindi addebiterà rispettivamente alla Prefettura-UTG o alle altre Amministrazioni diverse dalla
Stazione appaltante i corrispettivi di competenza alle condizioni di cui al contratto sottoscritto il 14 luglio 2016, rep. 1550
DECRETA
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1. quanto sopra richiamato forma parte integrante e sostanziale del presente decreto prefettizio;
2. con il presente atto si affida, in regime di proroga tecnica, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla F.LL ZA e altri, il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020, alle medesime condizioni contrattuali pattuite attualmente vigenti, di cui al contratto rep. 1550 del 14 luglio 2016, salvo quanto in premessa meglio specificato;
3. la sottoscrizione del presente atto equivale ad accettazione delle norme di affidamento della proroga di che trattasi;
4. resta inteso che la vigenza della modifica contrattuale riferita all'attuale normativa dell'art. 213 comma 3° del Codice della Strada, opera di diritto dal 4 dicembre 2018, data di entrata in vigore della ricordata legge n. 132/2018 e che pertanto gli addebiti dei costi dovranno essere ripartiti tra le altre Amministrazioni diverse dalla Stazione appaltante e quest'ultima, in base ai provvedimenti di sequestro e/o di fermo amministrativo effettuati;
5. la presente proroga terminerà automaticamente a conclusione della procedura per il nuovo affidamento o comunque non oltre il 31 marzo
2020.
FIRMA PER ACCE TAZIONE
(RTIZA Il legale rappresentante F.LL CLOSERTOSCA SS 16 Km. 325-50025 Loreto (AN) Tel. 071,9798161 - Fax 071.9797227
Cell. 336.861221-336.381762 IL VICEPREFEITO VICARIO Tel. nottumo e festivo 0733.672087
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Sul piano privatistico va infatti richiamata l'esistenza di due obbligazioni solidali secondo quanto esposto appunto che precede
13.La Corte ritiene che, in tale contesto, la sottoscrizione del provvedimento in data 19/12/2019 sopra riportato, da parte della società appellata, costituisca a tutti gli effetti una rinuncia ai diritti già maturati in forza del contratto prorogato.
Sul punto va precisato che i diritti fatti valere nel presente giudizio traggono titolo dal contratto rep. n. 1550/2016 del 14.7.2016 di durata triennale mentre è irrilevante il precedente rapporto di appalto di cui al contratto rep n. 1503/2007 di durata triennale: prorogato (con provvedimento del 18.2.2011 e successivi) fino alla conclusione di una nuova gara appalto e poi estintosi con la stipula del richiamato contratto rep. n. 1550/2016 che disciplina
•
temporalmente le prestazioni in contestazione.
14. La previsione di cui al punto 4. della proroga (stante l'indubbia irrilevanza della disciplina pubblicistica sul rapporto di cui al contratto 14 luglio 2016) va correttamente interpretata come volontà di rinunzia a tutti i compensi maturati (ex articolo 5 del contratto inter partes) dopo il
4.12.2018 nei confronti della Parte 4 per anticipazioni del pagamento delle spese di custodia per violazioni del codice della strada riferite a pubblici ufficiali sequestranti riconducibili ad amministrazioni diverse da quella appellante.
Deve precisarsi che l'atto del 19/12/2019 contiene l'espressa menzione dei crediti derivanti dal rapporto di custodia non riconducibili all'attività della prefettura e dunque è certo che l'appellante/creditrice conosceva l'esistenza dei crediti in contestazione.
La parte, quando ha sottoscritto la proroga del 19/12/2019, ha consapevolmente compiuto un atto di natura negoziale costituente rinunzia cioè un atto abdicativo del proprio diritto di credito.
15.In altri termini sul piano privatistico l'appellata ha manifestato il consenso alla proroga del rapporto negoziale già in corso alle condizioni poste nell'atto stesso cioè (in concreto) accettando (implicitamente ma univocamente) di non richiedere alla prefettura le somme di cui al punto 4. e di esigere il pagamento dalle amministrazioni di volta in volta interessate al sequestro in conformità alle previsioni di legge che, come più volte ricordato, comportano il sorgere di un autonomo rapporto contrattuale.
La proroga contrattuale è stata chiaramente concordata su tale fondamentale presupposto che costituisce parte integrante dell'accordo in cui si è manifestata la volontà dell'appellato e d'altra parte l'impegno di cui al punto quattro non è modificativo del rapporto pregresso con l'appellante ma abdicativo di diritti dell'appellata già sorti in forza di esso
16. Non è superfluo ricordare che la rinunzia può ricavarsi anche da una manifestazione tacita/implicita di volontà quando, come nel caso di specie, la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito
17. Poste tali premesse e considerando che non è contestato che le somme oggetto di accertamento e condanna in primo grado sono riferite ad anticipazioni per spese di custodia derivanti da sequestri posti in essere da enti locali territoriali, ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata laddove ha revocato il decreto ingiuntivo opposto mentre va riformata nel resto dovendosi dichiarare non dovuta la residua somma accertata e fatta oggetto di condanna. 18.Le spese di lite del doppio grado sono interamente compensate: in ragione dell'esito complessivo del giudizio che ha visto il pagamento parziale da parte del
•
Parte 1 di parte della pretesa azionata in monitorio e l'accertamento della non debenza del residuo importo di euro 20.885, 51 oltre iva dopo un giudizio la cui attività di trattazione ed istruttoria si è concentrata quasi esclusivamente nell'accertamento della debenza di tale ultimo importo;
.in ragione della particolarità del caso connotato dalla novità e dalla confluenza di aspetti di carattere privatistico e pubblicistico che hanno generato interpretazioni difformi e controvertibili
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-in accoglimento dell'appello ed imparziale riforma della gravata sentenza: • conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
• dichiara non dovuta la somma di euro 25.983,68 respingendo la relativa domanda di pagamento proposta dalla Controparte 1
2-compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 28 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele MarceLL
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini