Articolo 2 della Legge 9 agosto 1954, n. 643
Articolo 1Articolo 3
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1 settembre 1954
Art. 2.
Le disposizioni previste nell'allegato A hanno effetto dal 1 luglio 1953.
Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato A si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954