Art. 2.
Le disposizioni previste nell'allegato A hanno effetto dal 1 luglio 1953.
Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato A si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.
Le disposizioni previste nell'allegato A hanno effetto dal 1 luglio 1953.
Alla spesa di lire 70.000.000 per l'esercizio 1953-54 derivante dalla applicazione delle disposizioni contenute nel predetto allegato A si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 9 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.