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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/02/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7857/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 7857/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE GIANNA e dell'avv. LONGO Pt_1 P.IVA_1
DOMENICO
APPELLANTE contro
AVV. (C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
L' ha proposto opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi notificato Pt_1 dall'avv. per il soddisfacimento del credito relativo alle spese forfettarie e successive relative CP_1 al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 5273/13 del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro. Il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del successivo giudizio di merito. L' ha “riassunto” il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, il quale con la sentenza Pt_1 impugnata ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta nella forma della riassunzione di una “nuova” causa, anziché mediante l'introduzione dinanzi al Tribunale del giudizio di merito in prosecuzione della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E. L' ha proposto appello, sostenendo di aver correttamente riassunto la causa dinanzi al giudice Pt_1 competente per valore e ribadendo nel merito i motivi di opposizione già dedotti in primo grado, vale a dire l'inesistenza di un idoneo titolo esecutivo e l'avvenuta integrale estinzione dell'obbligo risultante a suo carico dalla sentenza posta a fondamento dell'azione esecutiva.
L'avv. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 339 co. CP_1
3 e 342 c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito. pagina 1 di 4 Orbene l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c. va disattesa, in quanto l'impugnazione proposta dall' verte anche sulla violazione di norme procedimentali, in Pt_1 particolare quelle concernenti il riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. è infondata. E'sufficiente osservare al riguardo che, dopo la pronuncia della Cass. a SS.UU. del 16/11/2017 n. 27199, non vi è più alcun dubbio sul principio (per il vero già affermato da Cass. ord. 2017/n. 10916 e
Cass. 2017/n. 21336) secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una forma sacramentale o trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianza afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente gravame contiene specifiche doglianze in ordine al ragionamento giuridico compiuto dal giudice di primo grado, perfettamente enucleabili ed intese anche dalla controparte che ha, del resto, avuto modo di interloquire sulle stesse;
contiene altresì l'indicazione delle modifiche che vengono richieste in relazione alla pronuncia gravata, di cui è chiesto il totale sovvertimento, con la conseguente impossibilità per l'appellante, in relazione al profilo rescindente dell'atto, di indicare solo alcune parti del provvedimento appellato.
Tanto osservato in via preliminare, i motivi di impugnazione sono fondati.
All'esito della prima fase sommaria, Il G.E. presso l' del Tribunale di Controparte_2 Foggia ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.
L' anziché introdurre il giudizio di merito dinanzi allo stesso Tribunale, ha riassunto la causa di Pt_1 merito dinanzi al Giudice di Pace, il quale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
Orbene, a norma dell'art. 616 c.p.c., “se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito….; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa”.
Nel caso di specie il G.E, ritenendo implicitamente la competenza dello stesso Tribunale per il giudizio di merito, ha semplicemente assegnato un termine perentorio per “l'introduzione” del giudizio a cognizione piena, alla stregua di quanto previsto nella prima parte dell'art. 616 c.p.c..
L' anziché introdurre il giudizio di merito dinanzi al Tribunale, lo ha invece “riassunto” dinanzi al Pt_1
Giudice di Pace quale giudice competente per valore.
A riguardo va tuttavia considerato che il provvedimento del G.E. in punto di competenza ha natura di atto ordinatorio privo di contenuto decisorio vincolante.
Pertanto, anche in considerazione di ragioni di economia processuale, può essere ritenuta rituale la riassunzione del giudizio di merito direttamente dinanzi al Giudice di Pace quale giudice competente per valore, vertendosi nel caso di specie nell'ipotesi di opposizione ex art. 615 c.p.c. (l' ha infatti Pt_1 dedotto l'avvenuta estinzione dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo in data anteriore alla notifica dell'atto di precetto) rientrante nella competenza per valore del giudice di pace ai sensi dell'art. 17 pagina 2 di 4 c.p.c..
Nel merito, rileva questo giudicante che dallo stesso tenore dell'atto di precetto si evince che l' ha Pt_1 tempestivamente corrisposto all'avv. prima della notifica del precetto, l'intera somma CP_1 liquidata in sentenza.
Va pertanto applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“allorchè il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l'emissione di quest'ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria (cfr, Cass., n. 5159/1995).
Quanto poi al preteso rimborso delle cd. spese forfettarie, vanno richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nella vigenza del d.m. 140/2012, applicabile nella specie ratione temporis in quanto vigente al momento della formazione del titolo esecutivo, secondo cui "In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 , i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata"; "In tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il decreto di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al medesimo art. 13, comma 10, - che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate spese generali -, deve ritenersi allo stato in concreto non operante" (Cass. Pen. 22-10-2013, n. 43143). Correttamente dunque il Tribunale, nella sentenza citata, non ha condannato l' a rimborsare le Pt_1 spese generali in favore della controparte.
Ad ogni modo la mancata menzione delle spese generali nel titolo giudiziale, anche nella vigenza del d.m. 55/2014 che all'art. 2 ha reintrodotto l'obbligo di rimborso di dette spese nella misura del 15%, osta all'esperimento di un'azione esecutiva per il conseguimento del relativo rimborso, dovendo il creditore preventivamente munirsi di un titolo idoneo mediante il promovimento di una procedura di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto dell'avv. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' in relazione al CP_1 Pt_1 titolo esecutivo dedotto in giudizio;
condanna l'avv. a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che si CP_1
pagina 3 di 4 liquidano in complessivi € 180,00 per spese ed € 900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 20.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 7857/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORE GIANNA e dell'avv. LONGO Pt_1 P.IVA_1
DOMENICO
APPELLANTE contro
AVV. (C.F. ), in proprio Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
L' ha proposto opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi notificato Pt_1 dall'avv. per il soddisfacimento del credito relativo alle spese forfettarie e successive relative CP_1 al titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 5273/13 del Tribunale di Foggia Sezione Lavoro. Il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del successivo giudizio di merito. L' ha “riassunto” il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Foggia, il quale con la sentenza Pt_1 impugnata ha dichiarato inammissibile l'opposizione perché proposta nella forma della riassunzione di una “nuova” causa, anziché mediante l'introduzione dinanzi al Tribunale del giudizio di merito in prosecuzione della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E. L' ha proposto appello, sostenendo di aver correttamente riassunto la causa dinanzi al giudice Pt_1 competente per valore e ribadendo nel merito i motivi di opposizione già dedotti in primo grado, vale a dire l'inesistenza di un idoneo titolo esecutivo e l'avvenuta integrale estinzione dell'obbligo risultante a suo carico dalla sentenza posta a fondamento dell'azione esecutiva.
L'avv. ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 339 co. CP_1
3 e 342 c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito. pagina 1 di 4 Orbene l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c. va disattesa, in quanto l'impugnazione proposta dall' verte anche sulla violazione di norme procedimentali, in Pt_1 particolare quelle concernenti il riparto di competenza tra Giudice di Pace e Tribunale.
Anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. è infondata. E'sufficiente osservare al riguardo che, dopo la pronuncia della Cass. a SS.UU. del 16/11/2017 n. 27199, non vi è più alcun dubbio sul principio (per il vero già affermato da Cass. ord. 2017/n. 10916 e
Cass. 2017/n. 21336) secondo cui il cit. art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una forma sacramentale o trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianza afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente gravame contiene specifiche doglianze in ordine al ragionamento giuridico compiuto dal giudice di primo grado, perfettamente enucleabili ed intese anche dalla controparte che ha, del resto, avuto modo di interloquire sulle stesse;
contiene altresì l'indicazione delle modifiche che vengono richieste in relazione alla pronuncia gravata, di cui è chiesto il totale sovvertimento, con la conseguente impossibilità per l'appellante, in relazione al profilo rescindente dell'atto, di indicare solo alcune parti del provvedimento appellato.
Tanto osservato in via preliminare, i motivi di impugnazione sono fondati.
All'esito della prima fase sommaria, Il G.E. presso l' del Tribunale di Controparte_2 Foggia ha assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito.
L' anziché introdurre il giudizio di merito dinanzi allo stesso Tribunale, ha riassunto la causa di Pt_1 merito dinanzi al Giudice di Pace, il quale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
Orbene, a norma dell'art. 616 c.p.c., “se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito….; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa”.
Nel caso di specie il G.E, ritenendo implicitamente la competenza dello stesso Tribunale per il giudizio di merito, ha semplicemente assegnato un termine perentorio per “l'introduzione” del giudizio a cognizione piena, alla stregua di quanto previsto nella prima parte dell'art. 616 c.p.c..
L' anziché introdurre il giudizio di merito dinanzi al Tribunale, lo ha invece “riassunto” dinanzi al Pt_1
Giudice di Pace quale giudice competente per valore.
A riguardo va tuttavia considerato che il provvedimento del G.E. in punto di competenza ha natura di atto ordinatorio privo di contenuto decisorio vincolante.
Pertanto, anche in considerazione di ragioni di economia processuale, può essere ritenuta rituale la riassunzione del giudizio di merito direttamente dinanzi al Giudice di Pace quale giudice competente per valore, vertendosi nel caso di specie nell'ipotesi di opposizione ex art. 615 c.p.c. (l' ha infatti Pt_1 dedotto l'avvenuta estinzione dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo in data anteriore alla notifica dell'atto di precetto) rientrante nella competenza per valore del giudice di pace ai sensi dell'art. 17 pagina 2 di 4 c.p.c..
Nel merito, rileva questo giudicante che dallo stesso tenore dell'atto di precetto si evince che l' ha Pt_1 tempestivamente corrisposto all'avv. prima della notifica del precetto, l'intera somma CP_1 liquidata in sentenza.
Va pertanto applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“allorchè il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l'emissione di quest'ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l'azione di cognizione ordinaria (cfr, Cass., n. 5159/1995).
Quanto poi al preteso rimborso delle cd. spese forfettarie, vanno richiamati i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nella vigenza del d.m. 140/2012, applicabile nella specie ratione temporis in quanto vigente al momento della formazione del titolo esecutivo, secondo cui "In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27 , i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata"; "In tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il decreto di cui alla L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al medesimo art. 13, comma 10, - che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate spese generali -, deve ritenersi allo stato in concreto non operante" (Cass. Pen. 22-10-2013, n. 43143). Correttamente dunque il Tribunale, nella sentenza citata, non ha condannato l' a rimborsare le Pt_1 spese generali in favore della controparte.
Ad ogni modo la mancata menzione delle spese generali nel titolo giudiziale, anche nella vigenza del d.m. 55/2014 che all'art. 2 ha reintrodotto l'obbligo di rimborso di dette spese nella misura del 15%, osta all'esperimento di un'azione esecutiva per il conseguimento del relativo rimborso, dovendo il creditore preventivamente munirsi di un titolo idoneo mediante il promovimento di una procedura di correzione di errore materiale ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto dell'avv. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' in relazione al CP_1 Pt_1 titolo esecutivo dedotto in giudizio;
condanna l'avv. a rimborsare alla controparte le spese del doppio grado di giudizio, che si CP_1
pagina 3 di 4 liquidano in complessivi € 180,00 per spese ed € 900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 20.2.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4