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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 279/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 279/2019 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A RIPOSTO IL 23.5.1957 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. SPINELLA ROSARIO ANTONIO
RICORRENTE
CONTRO
NATA A FORZA D'AGRÒ IL 20.4.1949 (CF: ) RAPPRESENTATA E CP_1 C.F._2
DIFESA DALL'AVV. FRAGALE GIUSEPPE RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso di con sentenza parziale del 1.12.2020 di questo Tribunale è stato Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e e con separata Parte_1 CP_1
ordinanza disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di procedere all'istruzione della domanda di attribuzione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente in via riconvenzionale.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata posta in decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., previa trasmissione a PM.
Le parti hanno concluso come da note scritte: parte ricorrente insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni come rassegnate in ricorso, nonché nell'integrale rigetto delle avverse richieste;
parte resistente ha chiesto attribuirsi alla il diritto di abitazione (o diritto CP_1
equivalente anche solo personale) nella casa familiare o nell'altro immobile intestato al Pt_1
prevedersi un assegno di divorzio che tenga conto del fatto che il patrimonio immobiliare intestato al è frutto dell'infaticabile lavoro della , nel corso della convivenza prima e del Pt_1 CP_1
matrimonio poi.
____
Si premette che, dopo la pronuncia di sentenza parziale, la causa è ritornata in istruttoria a fronte della domanda della resistente di assegnazione della casa familiare o di altra abitazione del Pt_1
e di attribuzione dell'assegno divorzile.
La domanda di assegnazione della casa familiare spiegata dalla resistente, sulla quale ha insistito sino alle conclusioni, è infondata. Non ricorrono invero i presupposti per la chiesta assegnazione in assenza di prole non economicamente indipendente: “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori” (Cass. n. 3015 del 07/02/2018; cfr. Cass n. 25010 del
30/11/2007 “Al fine dell'assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, costituisce presupposto la convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nel persistente interesse a risiedervi degli stessi - a tutela dei quali l'istituto si pone”).
Analogamente, non può trovare riconoscimento la richiesta di attribuzione di un diritto di abitazione – senza considerare la formulazione in sede di atti conclusivi, come eccepito dal ricorrente – trattandosi di diritto che non trova fondamento normativo.
____
Con riferimento alla domanda di prevedere un assegno divorzile per la ricorrente, questa si fonda sulla disparità di condizioni economiche delle parti e sul dedotto apporto fornito dalla moglie alla formazione del patrimonio immobiliare del Invero, la stessa ha rappresentato che Pt_1 [...]
e hanno contratto matrimonio civile in data 10.12.1997, dopo aver CP_1 Parte_1
convissuto more uxorio fin dal mese di maggio 1976 (e, difatti, le figlie sono nate, rispettivamente, nell'anno 1977 e nell'anno 1982)”, per cui la , con i proventi del proprio lavoro, ha CP_1
provveduto praticamente da sola non soltanto al sostentamento della famiglia ma anche all'acquisto delle unità immobiliari intestate al (comparsa di costituzione pag. 3). Pt_1
La domanda è priva di riscontro probatorio e per questo infondata.
Ritiene il Collegio che non sia stata fornita prova della funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere l'assegno divorzile nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” ( SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
Parte resistente, pur deducendo di aver contribuito alla formazione del patrimonio immobiliare del marito, non ha fornito in giudizio tale prova (le istanze istruttorie disattese dal G.I., ritenute inammissibili, non sono state neppure riproposte in sede di conclusioni); né questa prova può desumersi dalla pendenza di giudizi – in altra sede – per l'attribuzione della proprietà degli immobili e per indebito arricchimento, essendo state allegate pronuncia di primo grado e di appello che hanno rigettato la relativa domanda per assenza di prova (all. dell'1.3.2021 e del
28.4.2022 di parte ricorrente). L'istruttoria espletata ha, difatti, confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della
, che si occupava altresì dell'accudimento dei figli, ma non dimostra che la stessa abbia CP_1
contribuito alla formazione del patrimonio del Pt_1
Sotto altro profilo, non risulta documentato quanto asserito in comparsa in riferimento alle condizioni della , colpita da gravissima patologia che le impedisce di lavorare beneficiando CP_1
esclusivamente di pensione di invalidità di € 280,00. Difatti, non risulta allegata alcuna documentazione relativa alle condizioni di salute della stessa, che è stata colpita da tumore maligno nel 2009 (cfr. pag.5 della comparsa) e che non chiarisce neppure come la patologia le impedisca attualmente di lavorare.
____
Al rigetto delle domande della resistente segue che le spese sono poste interamente a suo carico, con onere di versamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva dell'1.12.2020, così statuisce:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile,
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 5.000,00 CP_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 279/2019 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A RIPOSTO IL 23.5.1957 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. SPINELLA ROSARIO ANTONIO
RICORRENTE
CONTRO
NATA A FORZA D'AGRÒ IL 20.4.1949 (CF: ) RAPPRESENTATA E CP_1 C.F._2
DIFESA DALL'AVV. FRAGALE GIUSEPPE RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Su ricorso di con sentenza parziale del 1.12.2020 di questo Tribunale è stato Parte_1
pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra e e con separata Parte_1 CP_1
ordinanza disposta la rimessione della causa sul ruolo, al fine di procedere all'istruzione della domanda di attribuzione dell'assegno divorzile proposta dalla resistente in via riconvenzionale.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata posta in decisione al Collegio, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., previa trasmissione a PM.
Le parti hanno concluso come da note scritte: parte ricorrente insiste nell'accoglimento delle proprie conclusioni come rassegnate in ricorso, nonché nell'integrale rigetto delle avverse richieste;
parte resistente ha chiesto attribuirsi alla il diritto di abitazione (o diritto CP_1
equivalente anche solo personale) nella casa familiare o nell'altro immobile intestato al Pt_1
prevedersi un assegno di divorzio che tenga conto del fatto che il patrimonio immobiliare intestato al è frutto dell'infaticabile lavoro della , nel corso della convivenza prima e del Pt_1 CP_1
matrimonio poi.
____
Si premette che, dopo la pronuncia di sentenza parziale, la causa è ritornata in istruttoria a fronte della domanda della resistente di assegnazione della casa familiare o di altra abitazione del Pt_1
e di attribuzione dell'assegno divorzile.
La domanda di assegnazione della casa familiare spiegata dalla resistente, sulla quale ha insistito sino alle conclusioni, è infondata. Non ricorrono invero i presupposti per la chiesta assegnazione in assenza di prole non economicamente indipendente: “Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori” (Cass. n. 3015 del 07/02/2018; cfr. Cass n. 25010 del
30/11/2007 “Al fine dell'assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, costituisce presupposto la convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nel persistente interesse a risiedervi degli stessi - a tutela dei quali l'istituto si pone”).
Analogamente, non può trovare riconoscimento la richiesta di attribuzione di un diritto di abitazione – senza considerare la formulazione in sede di atti conclusivi, come eccepito dal ricorrente – trattandosi di diritto che non trova fondamento normativo.
____
Con riferimento alla domanda di prevedere un assegno divorzile per la ricorrente, questa si fonda sulla disparità di condizioni economiche delle parti e sul dedotto apporto fornito dalla moglie alla formazione del patrimonio immobiliare del Invero, la stessa ha rappresentato che Pt_1 [...]
e hanno contratto matrimonio civile in data 10.12.1997, dopo aver CP_1 Parte_1
convissuto more uxorio fin dal mese di maggio 1976 (e, difatti, le figlie sono nate, rispettivamente, nell'anno 1977 e nell'anno 1982)”, per cui la , con i proventi del proprio lavoro, ha CP_1
provveduto praticamente da sola non soltanto al sostentamento della famiglia ma anche all'acquisto delle unità immobiliari intestate al (comparsa di costituzione pag. 3). Pt_1
La domanda è priva di riscontro probatorio e per questo infondata.
Ritiene il Collegio che non sia stata fornita prova della funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere l'assegno divorzile nel caso di specie, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” ( SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). Invero, l'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. n. 38362 del 03/12/2021).
Parte resistente, pur deducendo di aver contribuito alla formazione del patrimonio immobiliare del marito, non ha fornito in giudizio tale prova (le istanze istruttorie disattese dal G.I., ritenute inammissibili, non sono state neppure riproposte in sede di conclusioni); né questa prova può desumersi dalla pendenza di giudizi – in altra sede – per l'attribuzione della proprietà degli immobili e per indebito arricchimento, essendo state allegate pronuncia di primo grado e di appello che hanno rigettato la relativa domanda per assenza di prova (all. dell'1.3.2021 e del
28.4.2022 di parte ricorrente). L'istruttoria espletata ha, difatti, confermato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della
, che si occupava altresì dell'accudimento dei figli, ma non dimostra che la stessa abbia CP_1
contribuito alla formazione del patrimonio del Pt_1
Sotto altro profilo, non risulta documentato quanto asserito in comparsa in riferimento alle condizioni della , colpita da gravissima patologia che le impedisce di lavorare beneficiando CP_1
esclusivamente di pensione di invalidità di € 280,00. Difatti, non risulta allegata alcuna documentazione relativa alle condizioni di salute della stessa, che è stata colpita da tumore maligno nel 2009 (cfr. pag.5 della comparsa) e che non chiarisce neppure come la patologia le impedisca attualmente di lavorare.
____
Al rigetto delle domande della resistente segue che le spese sono poste interamente a suo carico, con onere di versamento in favore dell'Erario, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva dell'1.12.2020, così statuisce:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile,
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 5.000,00 CP_1
per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco