Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1144/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. REATTI Parte_1 C.F._1
DOLORES,
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. POLA BARBARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/03/2025;
- rilevato che dalla relazione fra le parti, ora terminata, nasceva in Mirandola (MO) in data 10.04.08, la figlia (c.f. ); Parte_2 C.F._3
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 4 giugno 2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
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- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte: “
1) Affidare la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la Pt_2 madre in Finale Emilia, Via per Ferrara n. 55 , disponendo che le decisioni di maggior interesse per la stessa relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza siano assunte di comune accordo tra i genitori;
2) disporre che i genitori esercitino separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno di essi;
3) assegnare la ex abitazione familiare, così come arredata e corredata alla sig.ra CP_1
4) disporre - tenuto conto dell'età di (diciassette anni), della sua capacità di Pt_2
autodeterminarsi e di quanto già accade attualmente - che la frequentazione tra Parte_1
e la figlia avvenga in forma libera, compatibilmente con i desideri, le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore prendendo accordi direttamente con la stessa ed informandone la madre collocataria;
5) prevedere in capo al Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento Parte_1
ordinario della figlia nella misura di euro 200,00 (duecento) mensili, da corrispondersi entro Pt_2
il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico continuativo, assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT per la prima volta nel mese di marzo 2026 con riferimento al mese di marzo 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 2 di 4 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze che i figli dovessero trascorrere senza i genitori.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota, al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra impegnandosi CP_1 il sig. sin d'ora a sottoscrivere la necessaria documentazione e a prestarsi ai necessari Parte_1
adempimenti.
7) dare atto che si obbliga ad eseguire il pagamento a favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento) dovuto alla stessa a titolo di arretrati
[...]
per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia sino al 28 febbraio 2025.
La somma concordata tra le parti di € 4.500,00 verrà versata alla sig.ra che accetta, anche CP_1
con riferimento alle modalità di pagamento e alla non decorrenza di interessi, con le seguenti modalità:
- € 1.000,00 (mille) il giorno della sottoscrizione del ricorso mediante bonifico bancario di pari importo sul conto corrente acceso dalla beneficiaria presso BANCO BPM - BIC/SWIFT:
BAPPIT21559 - IBAN: [...], che la sig.ra tratterrà a titolo di CP_1
acconto sul maggior importo dovuto, come sopra quantificato;
- € 3.500,00 (tremilacinquecento) mediante numero 35 rate mensili di € 100 ciascuna da corrispondersi unitamente all'assegno di mantenimento entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, a far tempo dal mese di marzo 2025 e sino all'estinzione del debito.
A decorrere dalla mensilità di marzo 2025 l'importo da corrispondersi mensilmente alla sig.ra ammonterà così ad € 300 (200 a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della CP_1
pagina 3 di 4 figlia oltre ad € 100 a titolo di arretrati).
8) Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1
MODENA (MO) il 27/01/1971
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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