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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1462 2024 R.G. promossa da ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SIGNORINI MARIAROSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 GRAUSO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 18-9-2024, ha proposto domanda ex art. Parte_1 473-bis. 29 c.p.c. nei confronti di , avente ad oggetto la modifica Controparte_1 delle condizioni relative al mantenimento dei figli e , nati rispettivamente Per_1 Per_2 l'11-8-2011 e l'8-9-2012 dalla relazione affettiva intercorsa tra lei e lo . CP_1
La ricorrente ha dedotto che, con decreto in data 3-3-2015, il Tribunale di Padova, nel recepire l'accordo delle parti, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori, nonché la
1 collocazione degli stessi presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, e l'obbligo dello di contribuire al mantenimento dei figli mediante la CP_1 corresponsione di un assegno mensile di 250,00 euro per ognuno.
La ricorrente ha allegato di avere avuto un altro figlio, nato dalla relazione con il suo attuale convivente, e che le esigenze di e sono aumentate con la loro Per_1 Per_2 crescita, oltre al fatto che il contributo paterno al mantenimento dei predetti non è mai stato rivalutato. Ha inoltre sostenuto che lo non avrebbe provveduto al CP_1 pagamento di alcune spese straordinarie e ha precisato di essere stata disoccupata per cinque anni, senza peraltro indicare quale sia la sua attuale situazione lavorativa, né ha prodotto copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli estratti del conto corrente.
2. Con decreto depositato il 20-9-2024 è stata fissata l'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. innanzi al collegio per il giorno 20-12-2024.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, ha negato che le esigenze materiali dei figli siano aumentate, opponendosi dunque all'incremento dell'assegno, ma ha manifestato la sua disponibilità all'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale alla Ha poi contestato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della Pt_1 domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento per i figli, da parte del Ministero della Difesa, amministrazione di cui egli è dipendente, non solo perché egli ha sempre versato regolarmente il contributo periodico fisso, ma anche per il fatto che si sarebbe opposto solo a contribuire a spese non previamente concordate da lui e dalla
Pt_1
In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto la modifica del proprio diritto di visita, sul rilievo che la ricorrente non rispetterebbe gli accordi del 2015 e ostacolerebbe gli incontri dei minori con il padre. In particolare, ha domandato che il giudice disponga che Per_1
e trascorrano con lui due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dal Per_2 termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30, nonché un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio fino alle 20.30 circa della domenica sera, con obbligo dei genitori di alternarsi nel prelevare e nel riaccompagnare i figli presso le rispettive residenze. Con riferimento al periodo estivo, lo ha chiesto che il giudice CP_1 disponga che il padre trascorra con i minori due/tre settimane circa nel mese di agosto, nonché i periodi festivi (Natale, Capodanno, Pasqua ed altre festività, ivi compresi i compleanni ed onomastici) ad anni alterni, con predeterminazione con largo anticipo di detti periodi (entro la fine di febbraio per le vacanze di Pasqua, entro il 30 aprile per quelle estive, entro il 30 ottobre per quelle natalizie).
Ha infine chiesto che fosse disposta l'acquisizione di documenti relativi alla situazione reddituale della Pt_1
4. All'esito dell'udienza del 20-12-2024 il collegio ha ordinato alla ricorrente il deposito dei documenti relativi alla situazione economico-patrimoniale della stessa e ha disposto la fissazione di una nuova udienza per il giorno 7-2-2025 anche al fine di accertare l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro della Pt_1
5. All'udienza sopra indicata, dopo ampia discussione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio alla luce dei documenti prodotti dalle parti, la
2 quale prevede l'obbligo del resistente di corrispondere alla l'assegno mensile di Pt_1 603,00 euro (comprensivo della quota di metà delle spese di iscrizione e attrezzatura da sostenere per le attività sportive praticate dai minori, vale a dire la pallavolo quanto a e il karate quanto a , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi Per_2 Per_1 con decorrenza dal mese di dicembre 2025, nonché l'attribuzione alla dell'intero Pt_1 importo dell'assegno unico e universale erogato dall per la figlia (ora pari a CP_2 Per_2 199,00 euro), ferma restando la ripartizione pro quota, pari alla metà, dell'assegno unico e universale erogato per il figlio Per_1
I difensori delle parti hanno quindi concluso in conformità di tale proposta conciliativa, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, e hanno rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
6. Il collegio reputa che l'accordo raggiunto dalle parti sia conforme alla legge e all'interesse morale e materiale dei minori . Per_1 Persona_3
7. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.1462/2024 R.V.G., promosso da e da Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- a parziale modifica del decreto n. 397/2015 del Tribunale di Padova, provvede in conformità delle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 7 febbraio 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
3
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1462 2024 R.G. promossa da ( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SIGNORINI MARIAROSA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di
) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 GRAUSO GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 18-9-2024, ha proposto domanda ex art. Parte_1 473-bis. 29 c.p.c. nei confronti di , avente ad oggetto la modifica Controparte_1 delle condizioni relative al mantenimento dei figli e , nati rispettivamente Per_1 Per_2 l'11-8-2011 e l'8-9-2012 dalla relazione affettiva intercorsa tra lei e lo . CP_1
La ricorrente ha dedotto che, con decreto in data 3-3-2015, il Tribunale di Padova, nel recepire l'accordo delle parti, ha disposto l'affidamento condiviso dei minori, nonché la
1 collocazione degli stessi presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, e l'obbligo dello di contribuire al mantenimento dei figli mediante la CP_1 corresponsione di un assegno mensile di 250,00 euro per ognuno.
La ricorrente ha allegato di avere avuto un altro figlio, nato dalla relazione con il suo attuale convivente, e che le esigenze di e sono aumentate con la loro Per_1 Per_2 crescita, oltre al fatto che il contributo paterno al mantenimento dei predetti non è mai stato rivalutato. Ha inoltre sostenuto che lo non avrebbe provveduto al CP_1 pagamento di alcune spese straordinarie e ha precisato di essere stata disoccupata per cinque anni, senza peraltro indicare quale sia la sua attuale situazione lavorativa, né ha prodotto copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi e degli estratti del conto corrente.
2. Con decreto depositato il 20-9-2024 è stata fissata l'udienza ex art. 473-bis. 21 c.p.c. innanzi al collegio per il giorno 20-12-2024.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, ha negato che le esigenze materiali dei figli siano aumentate, opponendosi dunque all'incremento dell'assegno, ma ha manifestato la sua disponibilità all'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale alla Ha poi contestato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della Pt_1 domanda di pagamento diretto dell'assegno di mantenimento per i figli, da parte del Ministero della Difesa, amministrazione di cui egli è dipendente, non solo perché egli ha sempre versato regolarmente il contributo periodico fisso, ma anche per il fatto che si sarebbe opposto solo a contribuire a spese non previamente concordate da lui e dalla
Pt_1
In via riconvenzionale, il resistente ha chiesto la modifica del proprio diritto di visita, sul rilievo che la ricorrente non rispetterebbe gli accordi del 2015 e ostacolerebbe gli incontri dei minori con il padre. In particolare, ha domandato che il giudice disponga che Per_1
e trascorrano con lui due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dal Per_2 termine dell'orario scolastico sino alle ore 20,30, nonché un fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio fino alle 20.30 circa della domenica sera, con obbligo dei genitori di alternarsi nel prelevare e nel riaccompagnare i figli presso le rispettive residenze. Con riferimento al periodo estivo, lo ha chiesto che il giudice CP_1 disponga che il padre trascorra con i minori due/tre settimane circa nel mese di agosto, nonché i periodi festivi (Natale, Capodanno, Pasqua ed altre festività, ivi compresi i compleanni ed onomastici) ad anni alterni, con predeterminazione con largo anticipo di detti periodi (entro la fine di febbraio per le vacanze di Pasqua, entro il 30 aprile per quelle estive, entro il 30 ottobre per quelle natalizie).
Ha infine chiesto che fosse disposta l'acquisizione di documenti relativi alla situazione reddituale della Pt_1
4. All'esito dell'udienza del 20-12-2024 il collegio ha ordinato alla ricorrente il deposito dei documenti relativi alla situazione economico-patrimoniale della stessa e ha disposto la fissazione di una nuova udienza per il giorno 7-2-2025 anche al fine di accertare l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro della Pt_1
5. All'udienza sopra indicata, dopo ampia discussione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal collegio alla luce dei documenti prodotti dalle parti, la
2 quale prevede l'obbligo del resistente di corrispondere alla l'assegno mensile di Pt_1 603,00 euro (comprensivo della quota di metà delle spese di iscrizione e attrezzatura da sostenere per le attività sportive praticate dai minori, vale a dire la pallavolo quanto a e il karate quanto a , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi Per_2 Per_1 con decorrenza dal mese di dicembre 2025, nonché l'attribuzione alla dell'intero Pt_1 importo dell'assegno unico e universale erogato dall per la figlia (ora pari a CP_2 Per_2 199,00 euro), ferma restando la ripartizione pro quota, pari alla metà, dell'assegno unico e universale erogato per il figlio Per_1
I difensori delle parti hanno quindi concluso in conformità di tale proposta conciliativa, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite, e hanno rinunciato all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
6. Il collegio reputa che l'accordo raggiunto dalle parti sia conforme alla legge e all'interesse morale e materiale dei minori . Per_1 Persona_3
7. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n.1462/2024 R.V.G., promosso da e da Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- a parziale modifica del decreto n. 397/2015 del Tribunale di Padova, provvede in conformità delle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 7 febbraio 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
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