Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4279/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di LA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 24/03/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
LA, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
E' presente per l'attore e per delega dell'avv. Alessandra Angelino, l'avv. Carlo Russo, il quale ci si riporta al ricorso introduttivo regolarmente depositato nei termini e ne chiede l'integrale accoglimento della domanda. Ci si riporta a tutti gli atti ed ai verbali di causa,
e si impugna e contesta tutto quanto prodotto ed eccepito dalla convenuta. L'avv. Russo, fa rilevare, nuovamente, che a seguito ella rideterminazione della sanzione ad opera dell'Inps, ha provveduto a pagare la somma di €.773,18 entro 30 giorni Parte_1 dall'udienza, come da ricevuta depositata in atti. Tenuto conto che l'Inps ha provveduto ad annullare quasi totalmente l'ordinanza impugnata, con cui si richiedeva il pagamento di € 10.000,00 (a fronte di € 773,18 richiesta in fase di ridetermina), solo dopo la propo- sizione del ricorso e la notifica dello stesso, è chiara la soccombenza virtuale dell'ente impositore. Si chiede la condanna alle spese ed ai compensi professionali, con attribu- zione al procuratore costituito, in applicazione dei parametri previsti da D.M. 55/2014 e succ. mod. Sul punto si fa rilevare che la Cassazione ha precisato che “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio se- condo il principio della soccombenza virtuale, l'individuazione della parte soccomben- te, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accogli- mento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (vd ex multis Cass. n.
24714/2022). L'avv. Russo chiede che la causa venga riservata a sentenza.
Il Giudice invita la parte presente alla discussione della causa e quest'ultima si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
È verbale
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di LA , Sezione I Civile, in composizione mono-
cratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ra-
gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguen-
te
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4279/2023 r.g.a.c.
TRA
elettivamente domiciliato in VIA DE GA- Parte_2
SPERI 33 CAIVANO presso lo studio dell'Avv. ANGELINO ALESSANDRA
(c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura C.F._1
in atti.
- Opponente
E
in persona Controparte_1
del Presidente pro tempore con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codi-
ce fiscale n. , rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, P.IVA_1
(C.F. giusta procura generale alle liti per atto del Notaio C.F._2
di Fiumicino (RM) del 23.1.23, rep. 37590 racc. 7131 con il quale Per_1
elett.te domicilia in LA NA, alla Via Variante 7bis, presso Ufficio Legale Inps.
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PEC t Fax n. 081 19926255 Email_1
- Opposta
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
relative a sa
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede. DECISA
all'udienza odierna con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto prescritto dal nuovo te-
sto dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così
come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140
del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposi-
zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore conveniva in giudizio INPS
opponendo l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in atti.
Si costituiva l'INPS contestando le avverse deduzioni.
Nel corso del giudizio veniva rideterminata da parte dell'Istituto opposto la san-
zione e, pertanto, deve preliminarmente dichiararsi la intervenuta cessazione del-
la materia del contendere, a seguito del pagamento da parte dell'opponente della sanzione in misura ridotta da qualificarsi come rinunzia alla domanda principale di accertamento della intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti vantati consolidandosi le ragioni fatte valere sulla domanda subordinata di ridetermina-
zione degli importi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
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- “quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontanea-
mente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronun-
zia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, dichiarando per-
tanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass., civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 8448 del 28/05/2012);
- “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano re-
ciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale de-
dotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In
mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola par-
te, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale rico-
noscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronun-
cia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese se-
condo le regole generali” (Cass., civ., Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 08/07/2010).
Tale declaratoria, quindi, non esime il giudice dalla delibazione in ordine alla soccombenza virtuale ai fini dalla pronunzia sulle spese. Al riguardo, infatti, la
Suprema Corte ha chiarito che “la condanna al pagamento delle spese del giudi-
zio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della
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parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà
contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del conten-
dere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015 e come più espressamente chiarito “a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compen-
sazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pro-
nunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.” Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 22106
del 22/10/2007).
Inoltre, “in tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del con-
tendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a pre-
scindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sarebbe stato soccombente" (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
Orbene, calando i suddetti principi nel caso di specie e rappresentato che, per al-
tro, sussiste espressa domanda da parte dell'opponente all'accertamento della soccombenza virtuale con condanna alle spese, deve innanzitutto ribadirsi che l'opponente agiva in via principale per l'accertamento della non debenza delle somme per intervenuta prescrizione decadenza o per violazione di legge e, solo,
in via subordinata, la rideterminazione della sanzione amministrativa al minimo.
Al riguardo, tuttavia, -sebbene l'avvenuta rideterminazione della sanzione nel senso richiesto dalla parte successivamente alla presentazione della opposizione
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comporti una spontanea adesione da parte dell'INPS alla richiesta avanzata in via subordinata- in considerazione della evidente sproporzione tra l'importo origina-
riamente ingiunto e la sanzione effettivamente irrogata, le spese dovranno essere integralmente sopportate dall'INPS e saranno regolate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e successive modificazioni, in rela-
zione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata an-
che al tenore delle difese svolte, nonché delle fasi processuali effettivamente espletate, tenuto conto del valore della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di LA, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronun-
ziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così de-
cide:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, accertata la soccomben-
za virtuale come in parte motiva,
2) condanna l'INPS, in favore dell'opponente, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €.237,00 per spese ed €.2.540,00 compensi professionali, oltre
IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vigenti, ed oltre rim-
borso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procura-
tore dichiaratosene antistatario.
È verbale
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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