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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13548/2021 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, (C.F. ) nata ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
7/07/1968 e residente in [...], e (C.F. Parte_3 C.F._3
) nato a [...] il [...] ed ivi residente, tutti elettivamente
[...]
domiciliati in Genova Via XII Ottobre 10/13 presso lo studio degli Avv.ti Marcello
Campagna (C.F. – pec: - CodiceFiscale_4 Email_1
fax 010541267) e Davide Tonnicchi (C.F. – pec: CodiceFiscale_5
- fax 010541267) del Foro di Genova, Email_2
che li rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, per procure alle liti in atti
-Parte attrice-
Contro nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._6
residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Consoli ( ), PEC C.F._7
fax 011.750.64.84, e Salvatore Zavaglia Email_3
( ), PEC fax 011.750.64.84 C.F._8 Email_4
entrambi del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, C.so Francia n. 80, è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti
- Parte convenuta-
Oggetto: regolazione di spese di lite in causa di scioglimento della comunione CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed i rispettivi deconti come da note autorizzate e tempestivamente depositate in data 14.1.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio al fine di sentire ordinare lo scioglimento della Controparte_1
comunione ereditaria e disporre la divisione dei seguenti immobili siti in Torino, corso
Rosselli 84, csì censiti catastalmente:
- F. 1338, Part. 258 (già F. 88, Part. 181), sub. 9, Corso Rosselli Carlo e Nello 84, piano
2, ZC 1, cat. A/4, cl. 2, vani 2, R.C. € 154,94;
- F. 1338, Part. 258 (già F. 88, Part. 181), sub. 10, Corso Rosselli Carlo e Nello 84, piano 2, ZC 1, cat. A/4, cl. 2, vani 3, R.C. € 232,41;
- F. 1338, Part. 258 (già F. 88, Part. 181), sub. 11, Corso Rosselli Carlo e Nello 84, piano 2, ZC 1, cat. A/4, cl. 2, vani 1, R.C. € 77,47.
Gli attori sono comproprietari dei predetti immobili per la quota di ¼ ciascuno.
Con comparsa del 29.10.2021, si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
aderendo alla domanda attorea, chiedeva dichiararsi la divisione giudiziale degli immobili siti in Torino Corso Rosselli 84 e dei beni mobili in esso ubicati.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa del compendio.
Sentite le parti all'udienza dell'8.11.2022, all'esito del deposito della relazione del ctu, il giudice preliminarmente rinviava la causa al fine di consentire alle parti di sanare le irregolarità edilizie ostative alla commerciabilità del bene, sanatoria utilmente portata a termine come attestato dal c.t.u. con relazione suppletiva.
Con ordinanza del 22.09.2023, il Giudice disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra e Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1
, per la quota di ¼ ciascuno, relativamente agli immobili di cui sopra, siti in
[...]
Torino, c.so Rosselli 84 affidandone le operazioni di vendita e custodia alla
Professionista delegata Avv. Adele Teresa Passarelli.
Alla vendita senza incanto, tenutasi in data 05-08.03.2024, l'immobile veniva venduto per il prezzo di Euro 235.532,00 e trasferito all'aggiudicatario con decreto del 2.7.2024.
Con ordinanza del 2.11.2024, il Giudice assegnava:
pag. 2 di 4 - a nata ad [...] in data [...] (CF: Parte_1
); C.F._9
- a nata ad [...] in data [...] (CF: Parte_2
; C.F._10
- a nata a [...] in data [...] (CF: Parte_3
); C.F._11
- a nata a [...] in data [...] (CF: Controparte_1
; C.F._12
la somma di euro 56.399,72 ciascuno, al netto della somma di euro 9.333,13 per saldo compensi al delegato e custode e fissava udienza al 21.1.2025 per la discussione del progetto e, in caso di sua approvazione e dichiarazione di esecutività, per l'assunzione della causa a decisione sulla regolazione delle spese di lite sulle conclusioni (unitamente alla nota spese con deconto delle spese sostenute nell'interesse della massa) da depositarsi entro il 15.1.2025.
All'udienza del 21.1.2025, trasformata su concorde istanza delle parti da udienza in presenza a udienza da remoto, le parti approvavano il progetto, che era dichiarato esecutivo, e chiedevano -e ottenevano- che la causa venisse trattenuta a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite con rinuncia ai termini ex art.190 c.p.c.
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. con ordinanza del 21.1.2025, la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese
pag. 3 di 4 comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della mediazione (condizione di procedibilità), della documentazione ipotecaria e catastale (necessaria per instaurare la domanda), della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e della trascrizione della domanda giudiziale (qui anticipate dagli attori), dello sgombero dell'immobile (nel caso di specie neutre siccome già anticipate da tutte le parti quo quota) devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque, nel caso di specie, per la quota di ¼ ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
1. pone le spese di c.t.u. e di sgombero definitivamente a carico di Parte_1
, e per la quota di ¼ ciascuno;
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
2.pone le spese di mediazione, iscrizione a ruolo e notifica, trascrizione della domanda di divisione e di certificazione notarile (anticipate e sostenute da parte attrice) a carico di , e per la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quota di ¼ ciascuno.
3.Restanti spese a carico della massa.
Così deciso in Torino in data 25 gennaio 2025.
Il giudice (Paola Demaria)
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13548/2021 promossa da
(C.F. ) nata ad [...] l'[...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente, (C.F. ) nata ad [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
7/07/1968 e residente in [...], e (C.F. Parte_3 C.F._3
) nato a [...] il [...] ed ivi residente, tutti elettivamente
[...]
domiciliati in Genova Via XII Ottobre 10/13 presso lo studio degli Avv.ti Marcello
Campagna (C.F. – pec: - CodiceFiscale_4 Email_1
fax 010541267) e Davide Tonnicchi (C.F. – pec: CodiceFiscale_5
- fax 010541267) del Foro di Genova, Email_2
che li rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, per procure alle liti in atti
-Parte attrice-
Contro nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1 C.F._6
residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Consoli ( ), PEC C.F._7
fax 011.750.64.84, e Salvatore Zavaglia Email_3
( ), PEC fax 011.750.64.84 C.F._8 Email_4
entrambi del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, C.so Francia n. 80, è elettivamente domiciliata giusta procura alle liti in atti
- Parte convenuta-
Oggetto: regolazione di spese di lite in causa di scioglimento della comunione CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed i rispettivi deconti come da note autorizzate e tempestivamente depositate in data 14.1.2025;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
citavano in giudizio al fine di sentire ordinare lo scioglimento della Controparte_1
comunione ereditaria e disporre la divisione dei seguenti immobili siti in Torino, corso
Rosselli 84, csì censiti catastalmente:
- F. 1338, Part. 258 (già F. 88, Part. 181), sub. 9, Corso Rosselli Carlo e Nello 84, piano
2, ZC 1, cat. A/4, cl. 2, vani 2, R.C. € 154,94;
- F. 1338, Part. 258 (già F. 88, Part. 181), sub. 10, Corso Rosselli Carlo e Nello 84, piano 2, ZC 1, cat. A/4, cl. 2, vani 3, R.C. € 232,41;
- F. 1338, Part. 258 (già F. 88, Part. 181), sub. 11, Corso Rosselli Carlo e Nello 84, piano 2, ZC 1, cat. A/4, cl. 2, vani 1, R.C. € 77,47.
Gli attori sono comproprietari dei predetti immobili per la quota di ¼ ciascuno.
Con comparsa del 29.10.2021, si costituiva in giudizio la quale, Controparte_1
aderendo alla domanda attorea, chiedeva dichiararsi la divisione giudiziale degli immobili siti in Torino Corso Rosselli 84 e dei beni mobili in esso ubicati.
La causa veniva istruita con la consulenza tecnica estimativa del compendio.
Sentite le parti all'udienza dell'8.11.2022, all'esito del deposito della relazione del ctu, il giudice preliminarmente rinviava la causa al fine di consentire alle parti di sanare le irregolarità edilizie ostative alla commerciabilità del bene, sanatoria utilmente portata a termine come attestato dal c.t.u. con relazione suppletiva.
Con ordinanza del 22.09.2023, il Giudice disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra e Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_1
, per la quota di ¼ ciascuno, relativamente agli immobili di cui sopra, siti in
[...]
Torino, c.so Rosselli 84 affidandone le operazioni di vendita e custodia alla
Professionista delegata Avv. Adele Teresa Passarelli.
Alla vendita senza incanto, tenutasi in data 05-08.03.2024, l'immobile veniva venduto per il prezzo di Euro 235.532,00 e trasferito all'aggiudicatario con decreto del 2.7.2024.
Con ordinanza del 2.11.2024, il Giudice assegnava:
pag. 2 di 4 - a nata ad [...] in data [...] (CF: Parte_1
); C.F._9
- a nata ad [...] in data [...] (CF: Parte_2
; C.F._10
- a nata a [...] in data [...] (CF: Parte_3
); C.F._11
- a nata a [...] in data [...] (CF: Controparte_1
; C.F._12
la somma di euro 56.399,72 ciascuno, al netto della somma di euro 9.333,13 per saldo compensi al delegato e custode e fissava udienza al 21.1.2025 per la discussione del progetto e, in caso di sua approvazione e dichiarazione di esecutività, per l'assunzione della causa a decisione sulla regolazione delle spese di lite sulle conclusioni (unitamente alla nota spese con deconto delle spese sostenute nell'interesse della massa) da depositarsi entro il 15.1.2025.
All'udienza del 21.1.2025, trasformata su concorde istanza delle parti da udienza in presenza a udienza da remoto, le parti approvavano il progetto, che era dichiarato esecutivo, e chiedevano -e ottenevano- che la causa venisse trattenuta a immediata decisione sulla regolazione delle spese di lite con rinuncia ai termini ex art.190 c.p.c.
* * *
In assenza di contestazioni in ordine al progetto di divisione dichiarato esecutivo ex art. 789 c.p.c. con ordinanza del 21.1.2025, la causa viene ora a decisione esclusivamente in punto spese di lite.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza che le spese di lite nei giudizi di divisione (tra le più recenti Cass. 2770/2020 e Cass. 1635/2020) di regola vanno poste
'a carico della massa' in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza.
Come da ultimo lucidamente chiarito dalla condivisibile sentenza Cass. 24550/2024 con l'espressione "a carico della massa …si vuol intendere che ciascun condividente sopporta le spese affrontate nel proprio interesse e partecipa pro quota (in misura corrispondente alla propria quota di titolarità del diritto oggetto di divisione) alle spese
pag. 3 di 4 comuni, ovvero quelle sostenute per gli atti di causa che servono a condurre il giudizio alla sua fisiologica conclusione (ex plurimis, Cass. 13/05/2015, n. 9813; Cass.
08/10/2013, n. 22903; Cass. 19/10/2009, n. 22122; Cass. 13/02/2006, n. 3083; Cass.
15/05/2002, n. 7059)'.
Tale criterio trova giustificazione nell'interesse comune di tutti i condividenti - titolari di un'identica situazione di diritto sostanziale - a pervenire alla divisione, salvo il caso, qui non ricorrente attesa la mancanza di contestazioni al progetto di divisione condiviso da tutte le parti, per le spese afferenti ad eccessive pretese o inutili resistenze alla domanda.
Applicando tali condivisibili e logici principi al caso di specie, ciascuna delle parti è tenuta a farsi carico delle spese (di assistenza legale) sostenute nel proprio interesse ('le quali non possono essere poste a carico della controparte se non in caso di soccombenza': Cass. 19577/2007), mentre solo le spese sostenute nel comune interesse, quali, a titolo esemplificativo, le spese della mediazione (condizione di procedibilità), della documentazione ipotecaria e catastale (necessaria per instaurare la domanda), della c.t.u - finalizzata alla predisposizione del progetto di divisione - e della trascrizione della domanda giudiziale (qui anticipate dagli attori), dello sgombero dell'immobile (nel caso di specie neutre siccome già anticipate da tutte le parti quo quota) devono ripartirsi tra i condividenti in proporzione alle rispettive quote (Cass. 3239/2018) e dunque, nel caso di specie, per la quota di ¼ ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita,
1. pone le spese di c.t.u. e di sgombero definitivamente a carico di Parte_1
, e per la quota di ¼ ciascuno;
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
2.pone le spese di mediazione, iscrizione a ruolo e notifica, trascrizione della domanda di divisione e di certificazione notarile (anticipate e sostenute da parte attrice) a carico di , e per la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quota di ¼ ciascuno.
3.Restanti spese a carico della massa.
Così deciso in Torino in data 25 gennaio 2025.
Il giudice (Paola Demaria)
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