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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ric_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERT. n. 22027776 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari annullare l'atto di accertamento impugnato, con vittoria di spese e onorari.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio, in virtù della difficoltà ad individuare i versamenti fatti dalla parte a causa del disallineamento delle scadenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1La Sig.ra ha impugnato l'atto di accertamento N. 22027776 col quale è stato contestato l'omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2022 Targa_1per il veicolo targato
Il giorno 16 luglio 2025 ed il giorno 21 agosto 2025, la ricorrente ha presentato l'istanza in autotutela esibendo la documentazione attestante il pagamento, con validità fino al mese di agosto 2022, effettuato il 09 settembre 2021, ricevendo sempre il rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha ribadito il mancato pagamento della tassa in questione. La difesa sostiene che la pretesa tributaria appare del tutto illegittima, in quanto emessa in palese violazione del principio di buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente, come stabilito dall'art.10 L.212/2000, senza che l'Agenzia abbia provveduto a verificare i dati oggettivi messi a sua disposizione come la ricevuta di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che la controversia in esame ha preso origine
Ric_1 Targa_1dal fatto che la signora , quando ha acquistato l'autovettura targata , ha pagato la tassa automobilistica indicando come scadenza sempre il mese di agosto anziché il mese di dicembre a partire dall'anno di imposta di acquisto dell'auto avvenuto nel corso del 2010. Il sistema non ha abbinato il primo versamento fatto al suo codice fiscale e tale errore ha generato uno sfasamento temporale delle scadenze e quindi l'emissione dell'avviso di accertamento oggi in causa. A seguito della presentazione del ricorso l'Ufficio territoriale di IA ha provveduto Ric_1ad un riallineamento delle scadenze e, in tal modo, è risultato che la signora abbia onorato tutti i pagamenti della tassa automobilistica. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giorno 11 novembre 2025 l'Ufficio territoriale di IA, con proprio provvedimento, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere.
Si deve comunque riconoscere che l'atto di accertamento era originariamente infondato, essendo il tributo già stato integralmente pagato. Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate ha ingiustificatamente rigettato due istanze di autotutela adeguatamente documentate, omettendo di considerare i dati oggettivi forniti dalla contribuente e le stesse risultanze della propria banca dati, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto del contribuente ed ha proceduto ad annullare l'atto di accertamento soltanto dopo la proposizione del ricorso, riconoscendo tardivamente la fondatezza delle doglianze e determinando la cessazione della materia del contendere. A questo punto va riconosciuto che la ricorrente aveva pieno interesse a proporre il ricorso, essendo esposta ad una pretesa tributaria ingiustificata ed ha dovuto affrontare le conseguenti spese per far valere le proprie ragioni.
Quindi, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate deve essere considerata parte soccombente, tenuto conto dei reiterati tentativi operati dalla difesa nei tentativi di far riconoscere l'insussistenza della pretesa ed anche perché, se il giudizio fosse proseguito sino alla decisione di merito, l'atto sarebbe stato annullato per manifesta infondatezza dei pagamenti intimati.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso integrale delle spese di lite, ivi compresi compensi professionali, spese generali, contributo unificato, esborsi, contributo previdenziale e IVA, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento di € 400,00 oltre al 15% per spese generali, contributo previdenziale, IVA ed € 30,00 per contributo unificato, in favore della ricorrente.
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Giudice
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ric_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI ACCERT. n. 22027776 TASSA AUTOMOBIL 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari annullare l'atto di accertamento impugnato, con vittoria di spese e onorari.
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio, in virtù della difficoltà ad individuare i versamenti fatti dalla parte a causa del disallineamento delle scadenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ric_1La Sig.ra ha impugnato l'atto di accertamento N. 22027776 col quale è stato contestato l'omesso versamento della tassa automobilistica relativa all'anno 2022 Targa_1per il veicolo targato
Il giorno 16 luglio 2025 ed il giorno 21 agosto 2025, la ricorrente ha presentato l'istanza in autotutela esibendo la documentazione attestante il pagamento, con validità fino al mese di agosto 2022, effettuato il 09 settembre 2021, ricevendo sempre il rigetto da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha ribadito il mancato pagamento della tassa in questione. La difesa sostiene che la pretesa tributaria appare del tutto illegittima, in quanto emessa in palese violazione del principio di buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente, come stabilito dall'art.10 L.212/2000, senza che l'Agenzia abbia provveduto a verificare i dati oggettivi messi a sua disposizione come la ricevuta di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che la controversia in esame ha preso origine
Ric_1 Targa_1dal fatto che la signora , quando ha acquistato l'autovettura targata , ha pagato la tassa automobilistica indicando come scadenza sempre il mese di agosto anziché il mese di dicembre a partire dall'anno di imposta di acquisto dell'auto avvenuto nel corso del 2010. Il sistema non ha abbinato il primo versamento fatto al suo codice fiscale e tale errore ha generato uno sfasamento temporale delle scadenze e quindi l'emissione dell'avviso di accertamento oggi in causa. A seguito della presentazione del ricorso l'Ufficio territoriale di IA ha provveduto Ric_1ad un riallineamento delle scadenze e, in tal modo, è risultato che la signora abbia onorato tutti i pagamenti della tassa automobilistica. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giorno 11 novembre 2025 l'Ufficio territoriale di IA, con proprio provvedimento, ha proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere.
Si deve comunque riconoscere che l'atto di accertamento era originariamente infondato, essendo il tributo già stato integralmente pagato. Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate ha ingiustificatamente rigettato due istanze di autotutela adeguatamente documentate, omettendo di considerare i dati oggettivi forniti dalla contribuente e le stesse risultanze della propria banca dati, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto del contribuente ed ha proceduto ad annullare l'atto di accertamento soltanto dopo la proposizione del ricorso, riconoscendo tardivamente la fondatezza delle doglianze e determinando la cessazione della materia del contendere. A questo punto va riconosciuto che la ricorrente aveva pieno interesse a proporre il ricorso, essendo esposta ad una pretesa tributaria ingiustificata ed ha dovuto affrontare le conseguenti spese per far valere le proprie ragioni.
Quindi, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, l'Agenzia delle Entrate deve essere considerata parte soccombente, tenuto conto dei reiterati tentativi operati dalla difesa nei tentativi di far riconoscere l'insussistenza della pretesa ed anche perché, se il giudizio fosse proseguito sino alla decisione di merito, l'atto sarebbe stato annullato per manifesta infondatezza dei pagamenti intimati.
In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e condanna l'Agenzia delle Entrate al rimborso integrale delle spese di lite, ivi compresi compensi professionali, spese generali, contributo unificato, esborsi, contributo previdenziale e IVA, in favore della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cagliari dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento di € 400,00 oltre al 15% per spese generali, contributo previdenziale, IVA ed € 30,00 per contributo unificato, in favore della ricorrente.
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Giudice
(Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)