CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2024, n. 46774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46774 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord nel procedimento a carico di ET RI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/7/2024 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengonì; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU LA, che ha chiesto annullare l'ordinanza con rinvio;
lette le conclusioni del difensore dell'indagata, Avv. Mirella Baldascino, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/7/2024, il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'ordinanza emessa il 10/7/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Napoli Nord nei confronti di RI ET con riguardo ai delitti dì cui agli artt. 291-bis, 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 81, 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46774 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 20/11/2024 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, deducendo - con unico motivo - la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, travisando la contestazione contenuta nel capo F), ossia l'art. 474 cod. pen., avrebbe ritenuto che la stessa avesse ad oggetto il codice identificativo univoco presente su ogni confezione di sigarette (in forza di normativa analiticamente riportata), laddove l'oggetto della condotta risiederebbe nei marchi apposti sugli stessi pacchetti (Marlboro, IS Blu ed altri), che sarebbero stati contraffatti. La mancanza o l'alterazione del codice identificativo, dunque, non avrebbe rilievo in sé, ma quale evidenza della contraffazione dei marchi contestata alla ET. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Occorre premettere che il delitto di contrabbando contestato ai capi da A) a E), riguardando quantitativi di sigarette sempre inferiori ai 10 chili, non è più previsto dalla legge come reato: l'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito dall'art. 84, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141), infatti, prevede(va) la sola pena della multa, ed è stato dunque depenalizzato dal d. Igs. 15 gennaio 2016, n.
8. Nel caso di specie, tuttavia, è contestata - per ciascun capo - la recidiva reiterata, così che trova applicazione l'art. 296, stesso decreto (oggi, art. 89, d. Igs. n. 141 del 2024), in forza del quale colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. 4.1. Tale limite edittale, dunque, mantiene la rilevanza penale della condotta, ma non può sostenere una misura cautelare personale, ai sensi dell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. 4.2. Nel caso di specie, tuttavia, la contestazione provvisoria mossa alla ET riguarda anche il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 474 cod. pen. (capo F), così trovando applicazione la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi, art. 85, d. Igs. n. 141 del 2024) - contestata in tutti i capi da A) a E) - relativa ad un fatto di cui all'art. 291-bis citato connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. Per l'appunto, il reato contestato ai sensi dell'474 cod. pen.; con conseguente cornice edittale da 3 a 7 anni di reclusione, dunque suscettibile di misure cautelari personali. 2 5. Così richiamati i termini formali della questione, peraltro non contestati, il Collegio rileva che sussiste il vizio dell'ordinanza denunciato. 5.1. Il Tribunale del riesame, infatti, ha escluso il fumus dell'art. 474 cod. pen. sul rilievo che la contraffazione contestata alla ET riguarderebbe il codice unitario identificativo apposto sui singoli pacchetti di sigarette, che, non costituendo un marchio o un segno distintivo del prodotto, non riceverebbe tutela dalla norma, volta ad operare con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale ed industriale. 5.2. Questo argomento, l'unico che sostiene l'ordinanza, risulta tuttavia in contrasto con la lettera del capo F), con il quale si contesta all'indagata di aver detenuto per la vendita numerosi pacchetti di sigarette con marchi contraffatti, come evidenziato - marchio per marchio - dall'assenza o dall'alterazione del richiamato codice. Questi caratteri, ampiamente riportati nell'ordinanza, non rilevano, dunque, come oggetto della condotta di contraffazione, come unica manifestazione dell'art. 474 cod. pen., ma soltanto come evidenza attraverso la quale si assume che proprio il marchio sia stato contraffatto, così risultando effettiva la potenziale induzione in errore dell'acquirente circa un reale collegamento tra il marchio (per l'appunto, alterato) ed il prodotto sul quale è apposto, tale da poter generare confusione sulla originalità (provenienza, qualità) delle sigarette detenute dalla ET. 6. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale verifichi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata alla luce dei criteri appena richiamati.
P Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengonì; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU LA, che ha chiesto annullare l'ordinanza con rinvio;
lette le conclusioni del difensore dell'indagata, Avv. Mirella Baldascino, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25/7/2024, il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'ordinanza emessa il 10/7/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Napoli Nord nei confronti di RI ET con riguardo ai delitti dì cui agli artt. 291-bis, 291-ter, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 81, 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 46774 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 20/11/2024 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, deducendo - con unico motivo - la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale, travisando la contestazione contenuta nel capo F), ossia l'art. 474 cod. pen., avrebbe ritenuto che la stessa avesse ad oggetto il codice identificativo univoco presente su ogni confezione di sigarette (in forza di normativa analiticamente riportata), laddove l'oggetto della condotta risiederebbe nei marchi apposti sugli stessi pacchetti (Marlboro, IS Blu ed altri), che sarebbero stati contraffatti. La mancanza o l'alterazione del codice identificativo, dunque, non avrebbe rilievo in sé, ma quale evidenza della contraffazione dei marchi contestata alla ET. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Occorre premettere che il delitto di contrabbando contestato ai capi da A) a E), riguardando quantitativi di sigarette sempre inferiori ai 10 chili, non è più previsto dalla legge come reato: l'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito dall'art. 84, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141), infatti, prevede(va) la sola pena della multa, ed è stato dunque depenalizzato dal d. Igs. 15 gennaio 2016, n.
8. Nel caso di specie, tuttavia, è contestata - per ciascun capo - la recidiva reiterata, così che trova applicazione l'art. 296, stesso decreto (oggi, art. 89, d. Igs. n. 141 del 2024), in forza del quale colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno. 4.1. Tale limite edittale, dunque, mantiene la rilevanza penale della condotta, ma non può sostenere una misura cautelare personale, ai sensi dell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen. 4.2. Nel caso di specie, tuttavia, la contestazione provvisoria mossa alla ET riguarda anche il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 474 cod. pen. (capo F), così trovando applicazione la circostanza aggravante di cui all'art. 291-ter, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi, art. 85, d. Igs. n. 141 del 2024) - contestata in tutti i capi da A) a E) - relativa ad un fatto di cui all'art. 291-bis citato connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. Per l'appunto, il reato contestato ai sensi dell'474 cod. pen.; con conseguente cornice edittale da 3 a 7 anni di reclusione, dunque suscettibile di misure cautelari personali. 2 5. Così richiamati i termini formali della questione, peraltro non contestati, il Collegio rileva che sussiste il vizio dell'ordinanza denunciato. 5.1. Il Tribunale del riesame, infatti, ha escluso il fumus dell'art. 474 cod. pen. sul rilievo che la contraffazione contestata alla ET riguarderebbe il codice unitario identificativo apposto sui singoli pacchetti di sigarette, che, non costituendo un marchio o un segno distintivo del prodotto, non riceverebbe tutela dalla norma, volta ad operare con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale ed industriale. 5.2. Questo argomento, l'unico che sostiene l'ordinanza, risulta tuttavia in contrasto con la lettera del capo F), con il quale si contesta all'indagata di aver detenuto per la vendita numerosi pacchetti di sigarette con marchi contraffatti, come evidenziato - marchio per marchio - dall'assenza o dall'alterazione del richiamato codice. Questi caratteri, ampiamente riportati nell'ordinanza, non rilevano, dunque, come oggetto della condotta di contraffazione, come unica manifestazione dell'art. 474 cod. pen., ma soltanto come evidenza attraverso la quale si assume che proprio il marchio sia stato contraffatto, così risultando effettiva la potenziale induzione in errore dell'acquirente circa un reale collegamento tra il marchio (per l'appunto, alterato) ed il prodotto sul quale è apposto, tale da poter generare confusione sulla originalità (provenienza, qualità) delle sigarette detenute dalla ET. 6. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Tribunale verifichi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagata alla luce dei criteri appena richiamati.
P Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2024