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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Caterina di Martino - Consigliere - relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3389/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1469/2021, pronunziata dal Tribunale di Torre
Annunziata il 7.7.2021 e pendente
TRA
c.f. ), con sede in Cicciano (NA), Parte_1 P.IVA_1
alla Via Provinciale Comiziano, costituitasi in persona del Presidente dr.ssa CP_1
, dichiaratasi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa –
[...]
giusta procura alle liti apposta in calce all'atto d'appello – dagli avv.ti Gennaro Cavallaro
(c.f. ), Antonio Cavallaro (c.f. ) e C.F._1 C.F._2
Carmelo Cavallaro (c.f. ); APPELLANTE C.F._3
E
(c.f. ) con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Torre del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore, APPELLATA CONTUMACE
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 9.10.2018, l' in qualità di centro Controparte_3
provvisoriamente accreditato presso il S.S.N. a svolgere prestazioni di terapia fisica e riabilitativa ai sensi dell'art. 26 della L. n. 833/78 - dunque, relativamente alla branca di
“riabilitazione” - in favore degli assistiti dell' - con cui aveva sottoscritto Controparte_4 Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 1 a 11 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 7.7.2017 volto a Cont regolare il rapporto per l'anno 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 34.935,13, “oltre agli interessi così come previsti dagli art. 4 e 5 D.Lgs.
n. 231/2002”, nonché delle spese della procedura monitoria, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate ad agosto 2017 per cui erano state emesse le fatture nn. 785 del 31.8.2017, 786 del 31.8.2017, 787 del 31.8.2017, 788 del 31.8.2017,
789 del 31.8.2017, 790 del 31.8.2017, 791 del 31.8.2017, 792 del 31.8.2017, 793 del
31.8.2017, 794 del 31.8.2017, 795 del 31.8.2017, 796 del 31.8.2017 e 798 del 31.8.2017.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 1737/2018, emesso il 14.11.2018 e notificato
Cont dall' all' il 6.12.2018, il Tribunale ingiungeva alla il CP_3 Controparte_4
pagamento della somma richiesta, “con gli interessi ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura”, oltre spese della procedura monitoria che distraeva in favore del procuratore antistatario.
1.3. Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con Controparte_4
atto di citazione notificato il 15.01.2019, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- eccedenza degli importi richiesti rispetto al tetto di spesa assegnato, come si desumeva dalla nota recante prot. n. 9 del 2.1.2019, in cui emergeva che il centro opposto nel mese di luglio 2017 aveva presentato fatture per importo di euro 422.742,87 a fronte Cont delle quali l' aveva pagato la somma di euro 387.807,74, e dalla richiesta di nota di debito per gli importi contestati;
- infondatezza della pretesa creditoria in quanto gli importi ingiunti erano stati liquidati con la determina n. 140 del 24.10.2018 che eseguiva quanto stabilito dalla
Cont delibera n. 674 del 4.9.2018 con cui l' prendendo atto di quanto espresso dal verbale del Tavolo Tecnico del 26.2.2018 in ordine alla macroarea riabilitazione, riconosceva le prestazioni ambulatoriali e domiciliari in sopra utilizzo del rispettivo setting riabilitativo, in considerazione del sotto utilizzo globale dei setting residenziali e semiresidenziali e in applicazione del criterio di flessibilità previsto dalla circolare Regionale n. 4355/C del
15.11.2017 a firma del sub Commissario Pt_2
- la non debenza degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/02 “atteso che non trattasi di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale, bensì di questione relativa
a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento”
Dunque, così concludeva “- in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso per illecito frazionamento;
del credito in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. Nola O.N.L.U.S. c. Pag. 2 a 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ opposto, in quanto infondato;
- per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio oltre oneri riflessi nella misura di legge in luogo di
CPA ed IVA così come sono dovuti all'avvocatura interna alla pubblica amministrazione”.
1.4. Si costituiva l'opposta con comparsa depositata il 3.6.2020, che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- la nota su cui si era fondata l'eccezione di superamento del tetto di spesa era interna, generica e quindi non idonea a provare la circostanza eccepita;
- il tetto di spesa era quello di macroarea della riabilitazione e non quello relativo al singolo Centro sicché il tetto indicato in contratto era di mero riferimento dovendosi,
Cont invece, riferire a quello totale della macroarea, ciò nonostante, l' on aveva comunque dimostrato di aver erogato alla struttura convenzionata il budget assegnatole;
- trattandosi di tetto di branca, il superamento del tetto di spesa, da considerare quale fatto impeditivo con onere della prova a carico del debitore, non era stato adeguatamente dimostrato in quanto l'ente sanitario non aveva provato di aver applicato la procedura di regressione tariffaria unitaria sulla base delle risultanze del Tavolo
Tecnico e secondo i criteri fissati, da ultimo, dal DGRC n. 1268/08;
- gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 erano dovuti in quanto riconosciuti Cont dalla stessa ell'ambito del contratto sottoscritto con la struttura sanitaria (art. 9);
- non era vero che era stata pagata tutta la somma ingiunta, bensì, che in data
4.4.2019, dopo la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, era stato pagato un importo di € 23.529,27, sicché restavano ancora da corrispondere € 11.405,86, che l'opposto imputava alle fatture nn. 785/2017 (per un importo di € 5.689,43) e 798/2017 (per un importo di € 5.716,43), nonché gli interessi così come liquidati e le spese del monitorio.
Pertanto, concludeva chiedendo di: “1) Dichiarare ed accertare che l'opposizione così come proposta dall' è nulla ed improcedibile Controparte_2
nonché infondata e non provata e, quindi rigettarla con tutte le conseguenze di legge;
2)
Dichiarare ed accertare che il centro opposto non ha superato il tetto di spesa riferito alla macroarea di riferimento;
3) Dichiarare ed accertare che spetta all' CP_4
fornire la prova dell'eventuale superamento del tetto di spesa ai sensi e per gli effetti
[...] dell'art. 2697 c.c.; 4) Dichiarare ed accertare che nel giudizio per cui è causa non può trovare applicazione la Regressione Tariffaria Unica (RTU) in quanto non sussistono i presupposti di legge e la stessa non risulta provata;
5) Dichiarare ed accertare che la Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. Nola O.N.L.U.S. c. Pag. 3 a 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ documentazione esibita con l'atto di opposizione è ininfluente ai fini della decisione;
6)
Dichiarare che l' ha provveduto a pagare in data 04/04/2019 la somma Controparte_4 di € 23.529,27 omettendo la residua somma di € 11.405,86 oltre gli accessori (interessi
e competenze legali); 7) Per l'effetto ritenere la somma ingiunta dovuta e legittima;
8)
Conseguentemente, confermare l'opposto decreto ingiuntivo in ogni sua parte;
9)
Condannare, in ogni caso l' al pagamento delle Controparte_2
spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfetario sui diritti ed onorati, IVA e CAP come per legge, sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, il tutto in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 C.P.C.”.
1.5. Si rileva, inoltre, che con le note autorizzate per la trattazione scritta dell'udienza dell'11.5.2021 depositate il 28.4.2021 e poi con comparsa conclusionale depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c. il 28.5.2021, l'opposta precisava che:
- il pagamento parziale di € 28.529,27 era avvenuto con ordinativo di pagamento n. 7169/2019, a seguito di determina n. 140/2018 ed era avvenuto sia dopo la notifica del decreto ingiuntivo (6.12.2018) sia dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione
(15.1.2019);
- il ritardato pagamento implicava la decorrenza degli interessi moratori per cui non era necessaria nemmeno la preventiva messa in mora, sicché chiedeva il riconoscimento dei detti interessi sia sulla somma di € 28.529,27 (recte € 23.529,27) con decorrenza dall'1.1.2018 – in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9 del contratto, trattandosi di fatture inerenti al periodo di agosto 2017 il cui termine ultimo per il pagamento era il 31.12.2017 – al 4.4.2019 data del pagamento, sia sull'importo di euro
11.405,86 con decorrenza dall'1.1.2018 fino al soddisfo;
- in caso di revoca del provvedimento monitorio dovevano essere riconosciute anche le spese e le competenze stabilite nel decreto ingiuntivo.
Pertanto, in ragione di tali precisazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “A)
Cont Rigettare l'opposizione dell' in quanto infondata, ed incompatibile con le dichiarazioni della stessa nonché non provata ai sensi dell'art. 2697 c.c. anche in relazione ai fatti non contestati;
B) Accertare e dichiarare che l' in data CP_3
04/04/2019 ha ricevuto il pagamento parziale della somma ingiunta di euro 28.529,27;
C) Confermare il decreto ingiuntivo concesso provvisoriamente esecutivo limitatamente alla somma di euro 11.405,86; D) Conseguentemente alla lett. C) condannare l'
[...]
al pagamento degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 sulle somme CP_4 Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. c. Pag. 4 a 11 CP_3 Controparte_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ di euro 28.529,27 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al 04/04/2019 e sulla somma di euro 11.405,86 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al soddisfo;
E) Conseguentemente alla lett. C) e D) condannare per il consolidato principio della soccombenza l' CP_4
al pagamento della presente fase di opposizione, oltre la liquidazione della spese
[...]
generali, cpa ed iva il tutto in favore dei procuratori costituiti con attribuzione;
F) Nella sola ipotesi di revoca del monitorio n. 1737/2018, rigettare l'opposizione ed accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di euro 28.529,27 in data 04/04/2019 e condannare l' al pagamento della restante somma di euro 11.405,86, Controparte_4 conseguentemente condannare l'opponente al pagamento degli interessi al tasso di cui al D.lgs. 231/2002 sulle somme di euro 28.529,27 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al
04/04/2019 e sulla somma di euro 11.405,86 con decorrenza dal 01/01/2018 fino al soddisfo;
G) Conseguentemente alla lett. F) condannare l' agli esborsi Controparte_4
e compensi liquidati nel monitorio revocato ( euro 286,00 per spese ed euro 730,00 per compensi oltre accessori con attribuzione ) per il principio del diritto al compenso della fase monitoria, oltre la liquidazione delle spettanze professionali in forza del consolidato principio della soccombenza, oltre spese generali, cpa ed iva, il tutto anche mediante unico compenso da attribuirsi ai procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.”
2.1. Con sentenza n. 1469/2021, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava l'opposizione, tuttavia, in ragione del pagamento parziale eccepito, revocava il decreto Cont ingiuntivo impugnato e condannava l' al pagamento in favore di Controparte_3 dell'importo di € 11.405,86 oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 dal 6.11.2018 al saldo, nonché delle spese di lite, includendo le spese vive del procedimento monitorio, con distrazione in favore del procuratore antistatario. In particolare:
- affermava che era infondata l'eccezione di superamento del tetto di spesa nei Cont termini in cui era stata allegata dall' in quanto per effetto della delibera n. 674/2018, emessa dallo stesso ente sanitario, erano stati di fatto riformulati i limiti di spesa, in deroga al meccanismo di compensazione previsto dall'art. 4, comma 5 del contratto, sicché era Cont la stessa d aver riconosciuto la debenza delle somme oggetto di ingiunzione;
Cont
- rilevava che l' non aveva provato di aver provveduto all'integrale liquidazione degli importi ingiunti, sicché a fronte della contestazione dell'opposta in Cont ordine alla mancata ricezione della somma di € 11.405,86 sarebbe stato onere dell' opponente fornire la prova dell'esatto adempimento;
Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. Nola O.N.L.U.S. c. Pag. 5 a 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
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__________________________________________________________________________________________________________
- osservava che gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02 erano dovuti in quanto le stesse parti li avevano pattuiti nell'art. 9 del contratto;
quanto alla loro decorrenza, affermava che “posto che la spettanza della somma ingiunta è stata riconosciuta solo per effetto della delibera n. 674/2018, che ha derogato alle pattuizioni contrattuali, la condizione di mora dell'opponente deve ritenersi maturata solo decorsi sessanta giorni dall'adozione della delibera in questione, vale a dire dal 6-11-2018”.
2.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con Parte_3 atto notificato il 20.7.2021, formulando all'uopo tre motivi di appello così rubricati:
- nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.: con cui si è doluto della mancata pronuncia inerente alla richiesta della liquidazione degli interessi moratori sulle somme liquidate Cont dall' l 4.4.2019, richiesta con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI co., cpc e con le note depositate per la trattazione scritta dell'udienza dell'11.5.2021, pertanto per l'appellante il Tribunale ha violato l'art. 112 c.p.c. “omettendo ogni e qualsiasi decisione, in ordine agli interessi sulla somma precedentemente liquidati, sebbene sia stata formulata specifica richiesta da parte dell'appellante”;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del contratto in relazione all'art. 1282
c.c.: con cui ha imputato al Tribunale l'erronea decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta per non averli fatti decorrere dal termine previsto dal contratto all'art. 9 comma 2, ossia il sessantunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura
(dall'1.11.2017), non essendovi prova di “controlli di regolarità delle prestazioni”,
“richiesta di note di credito”, “contestazioni” ed “eventuale regressione tariffaria”, sicché ha chiesto a questa Corte di riconoscere gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulla somma liquidata con decorrenza dalla maturazione del credito fino al pagamento
(dall'1.11.2017 al 4.4.2019);
- sulla mancata liquidazione delle competenze liquidate nell'opposto decreto ingiuntivo: con cui ha imputato al Tribunale di aver omesso la liquidazione delle competenze stabilite nel d.i. n. 1737/2018, non avendo tenuto conto che il pagamento Cont parziale corrisposto dall' il 4.4.2019 è stato effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, eseguita il 6.12.2018, sicché, se durante il giudizio di opposizione viene effettuato il pagamento della somma risultante dal decreto ingiuntivo, vanno liquidate le spese ed i compensi in esso liquidate, oltre quelle del giudizio di opposizione secondo il criterio della soccombenza virtuale. In più, per l'appellante, riprendendo giurisprudenza Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. Nola O.N.L.U.S. c. Pag. 6 a 11 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ della la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese va CP_5 rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio seguito da opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché il creditore opposto che veda riconosciuto il proprio credito se subisce la revoca integrale del proprio decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto non può qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti al segmento processuale monitorio, in quanto la sorte della spesa è definita sempre secondo il criterio di globalità. Dunque, in accoglimento di questo motivo ha chiesto la correzione della sentenza gravata laddove non ha liquidato le competenze della fase monitoria come previste nel decreto ingiuntivo (€ 730,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori con distrazione).
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A. In via del tutto preliminare dichiarare la nullità della sentenza n. 1469 del 2021 per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. B. Sempre, in via preliminare, accogliere l'appello parziale e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1469 del 2021 – R.G. 505/2018 pubblicata in data 07 luglio 2021, per i motivi sopra esposti ed in particolare nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231/2002 sulla somma parziale di € 23.529,27 dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, fermo restando tutte le altre statuizioni;
C. Revocare la sentenza limitatamente, nella parte in cui non sono state riconosciuti i compensi liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo n. 1737 del
2018, pari ad € 730,00 oltre alle spese generali nella misura del 15% IVA e cap come per legge;
D. Condannare, in ogni caso, l' al Controparte_2
pagamento delle spese, ed onorari, oltre alle spese generali nella misura del 15% del presente giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti Gennaro Cavallaro, e Avv. Antonio
Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.”.
2.3. Nessuno si è costituito per l'appellata , per cui all'udienza Controparte_4 dell'8.3.2022 è stata dichiarata la sua contumacia.
2.4. All'udienza del 28.01.2025, l'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo il solo termine per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 primo comma c.p.c.
MOTIVI DELL A DECISIO NE
Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. A.I.A.S. sez. Nola c. Pag. 7 a 11 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ 1. In via preliminare, si rileva che l'appellante con la comparsa conclusionale depositata il 28.2.2025 ha formulato conclusioni parzialmente differenti rispetto a quelle indicate nell'atto di appello, in particolare al punto b) delle conclusioni della comparsa conclusionale si legge che l'appellante chiede “b) Accogliere l'appello e riformare/annullare la sentenza di primo grado per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo, provvedendo: - Condannare l' al pagamento della somma di Parte_4
€ 11.405,86 oltre interessi d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal 61° gg. dalle fatture fino al soddisfo [...]” mentre nell'atto di appello si legge al medesimo punto “B. Sempre, in via preliminare, accogliere l'appello parziale e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 1469 del 2021 – R.G. 505/2018 pubblicata in data 07 luglio
2021, per i motivi sopra esposti ed in particolare nella parte in cui non sono stati riconosciuti gli interessi ex d.lgvo 231/2002 sulla somma parziale di € 23.529,27 dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo, fermo restando tutte le altre statuizioni
[...]”. Da questa differente formulazione si evince che l'appellante ha voluto ampliare il thema decidendum introducendo un nuovo motivo di censura alla sentenza di primo grado, ossia la critica al termine di decorrenza degli interessi moratori relativi alla somma riconosciuta dal Tribunale (€ 11.405,86) quando, invece, con l'atto di appello il Centro si era limitato a rappresentare che il termine di decorrenza degli interessi doveva essere quello convenzionale e non quello stabilito dal Tribunale ma con riferimento alla somma
Cont pagata dall' n corso di causa (€ 23.529,27).
Ciò esposto, sul presupposto della natura meramente illustrativa ed argomentativa delle memorie conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c. deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate nelle conclusioni della predetta comparsa conclusionale in quanto, come detto, vanno ad ampliare il thema decidendum delineato con l'atto di appello. Tale assunto è corroborato dalla giurisprudenza della S.C. secondo cui “[c]on le memorie di cui all'art. 190 cod. proc. civ., le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali, sicché nelle memorie non possono essere esposte questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Pertanto, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”
(cfr. Cass. n. 22970 del 2004, richiamata anche dalla Cass. n. 98/2016).
2. Venendo all'esame dei motivi di appello, con i primi due motivi di doglianza, che possono essere affrontati congiuntamente essendo tra loro connessi, il Parte_3 Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. sez. Nola c. Pag. 8 a 11 CP_3 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ si duole sia della mancata pronuncia in ordine al riconoscimento degli interessi moratori Cont ex d.lgs. n. 231/02 sulla somma liquidata in corso di causa dall' richiedendo una pronuncia di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c., sia dell'errato termine di decorrenza degli interessi sulla somma riconosciuta dal Tribunale, ritenendo dovesse considerarsi quello convenzionale previsto dall'art. 9 e non quello indicato dal Tribunale sicché “il calcolo degli interessi e la consequenziale liquidazione degli stessi andava fatta dalla maturazione del credito, ovvero dall'01.11.2017 fino all'effettivo soddisfo avvenuto in data 04.04.2019, sulla somma di € 23.529,27”.
Ciò esposto, l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Deve ritenersi inammissibile la richiesta di condanna al pagamento degli interessi sulla somma di euro 11.405,86 con decorrenza anticipata rispetto al 6/11/2018 riconosciuta dal Giudice di prime cure, in quanto articolata solo in comparsa conclusionale e non indicata nell'atto di citazione in appello.
Quanto al mancato riconoscimento degli interessi sulla somma corrisposta
Cont spontaneamente dalla nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la sentenza va invece riformata.
Cont Nelle more del giudizio di primo grado, in data 4/4/2019 la ha corrisposto l'importo di euro 23.529,27.
La debenza degli interessi ex D.Lgs 231/2002 è espressamente prevista dall'art. 9 del contratto, che prevede inoltre che “il diritto al pagamento degli acconti maturerà entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui si riferiscono” pertanto, considerato che le fatture azionate si riferiscono alle prestazioni rese nel mese di agosto 2017, va riconosciuta la decorrenza a far data dall'1/11/2017 e fino al pagamento intervenuto in data 4/4/2019.
3. Per quanto concerne, invece, il terzo motivo d'appello relativo alla mancata liquidazione delle competenze liquidate nel decreto ingiuntivo impugnato, si osserva quanto segue.
La giurisprudenza della S.C. in tema di spese processuali nel procedimento monitorio afferma che “[i]n tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. sez. Nola c. Pag. 9 a 11 CP_3 CP_3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio” (così
Cass. Civ., ord. n. 18125/2017, ma anche ord. n. 17854/2020 e sent. n. 24482/2022).
Nel caso di specie, l'opponente nelle more del giudizio di opposizione (pendente dal 15.1.2019), ha pagato una parte del credito e il Tribunale nella sentenza di prime cure ha condannato l'opponente al pagamento del residuo, liquidando poi le spese in euro
286,00 per spese ed euro 3800,00 per compensi professionali.
Considerando il valore della domanda (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), tenuto conto della soccombenza anche virtuale dell'opponente, gli importi dovuti per compensi professionali per la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c ad avviso del Collegio sono stati quantificati in misura inferiore al minimo previsto dal
D.M.55/2014 (euro 3972,00).
Pertanto, in tal senso può essere accolta la doglianza dell'appellante, sicché riconoscendo le competenze professionali previste con il decreto ingiuntivo si stabilisce un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal Tribunale, che tiene conto di una globale valutazione dell'esito del giudizio e che rispetta la regola dei minimi tariffari.
4. In considerazione di quanto precede, in riforma parziale della sentenza di prime
Cont cure, l' va condannata al pagamento delle spese di lite di primo grado che si riquantificano in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 675,00 per spese generali di rappresentanza e difesa ed euro 286,00 per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, il tutto da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
5. Valutato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto della riforma della sentenza di prime cure con riferimento alla parte relativa agli interessi ex D.Lgs.
231/2002 sulla somma di euro 23.529,27 ed alla parte relativa alla liquidazione delle spese, segue la condanna dell' a rifondere all'appellante le spese del Controparte_4
grado di appello, distraendole, poi, viste le istanze degli interessati, in favore degli avv.ti
Gennaro Cavallaro, Antonio Cavallaro e Carmelo Cavallaro, in parti uguali tra loro.
Tali spese, in mancanza della relativa notula, vanno dunque liquidate d'ufficio alla stregua dei parametri indicati dal suindicato decreto ministeriale, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, in quanto
Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. sez. c. 3 Sud Pag. 10 a 11 CP_3 CP_4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
__________________________________________________________________________________________________________ applicabili nella specie – tenendo conto del valore, ragguagliato al decisum, della controversia devoluta a questa Corte.
Considerato l'importo degli interessi (euro 2676,55) e la riforma dell'importo delle spese liquidate in primo grado (per una differenza di euro 700,00) va considerato lo scaglione da € 1.100,01 fino a € 5.200,01 e vanno liquidate, per il giudizio di appello, spese pari ad euro 2000,00 per i compensi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, euro 300,00 per il rimborso forfettario delle spese generali ed euro
382,50 per le spese vive.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1469/2021, pronunziata il 7.7.2021:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento degli interessi ex Controparte_4
D.Lgs.231/2002 sulla somma di euro 23.527, 29 a far data dall'1/11/2017 e fino al
4/4//2019 ed al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio quantificate in euro 4500,00 per compensi professionali, euro 675,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, euro 286,00 per spese vive, da distrarre in parti uguali, quindi nella misura di 1/3 ciascuno, in favore degli avv.ti Antonio Cavallaro, Gennaro Cavallaro
e Carmelo Cavallaro per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
2. condanna l' al pagamento, in favore della Controparte_4 Controparte_3
delle spese del processo d'appello che liquida in euro 2000,00 per compenso
[...]
professionale, euro 300,00 per spese generali di rappresentanza e difesa ed euro 382,50 per spese vive, oltre ulteriori accessori se dovuti, con attribuzione ai difensori, avv.
Gennaro Cavallaro, Antonio Cavallaro e Carmelo Cavallaro, in ragione di un terzo ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Napoli, il 6/5/2025
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina Di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
Controparte_ Controparte_ N. 3389/2021 R.G.A.C.C. sez. c. Pag. 11 a 11 CP_3