Decreto cautelare 13 agosto 2025
Sentenza breve 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza breve 10/09/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01485/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2338 del 2025, proposto da
Greentheory Prato A.S.D. e Theory Holding S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Prato, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Tognini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Dirigente del Servizio Sviluppo economico e SUEAP del Comune di Prato del 17.07.2025 (pratica ISR-48-2025), avente ad oggetto “Segnalazione Certificata di Inizio Attività di servizi immediata di palestra - A.S.D. GREENTHEORY PRATO - P.G. n. 151698 del 10-01-2022 - Invito a conformare ai sensi dell'articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990”, notificato a mezzo pec il 17.07.2025;
- del provvedimento emesso dalla medesima Dirigente in data 08.08.2025, avente ad oggetto “CILA per opere interne di manutenzione straordinaria su unità immobiliare con destinazione commerciale P.G. n. 89797 del 24-04-2025 (PE - 1336 - 2025) in Via Mugellese 68/M/T - 59100 Prato (PO)”, notificato a mezzo pec lo stesso giorno;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti, e segnatamente, degli artt. 25, comma 5, 80, comma 2, e 152, delle NTA del POC del Comune di Prato;
e per la conseguente condanna
dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nella misura che verrà indicata nel corso del giudizio, in considerazione della chiusura della palestra e della rimessione in pristino/rimozione degli interventi posti in essere per il suo esercizio, con rivalutazione ed interessi nella misura che verrà ritenuta di giustizia o, in ogni caso, con determinazione equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il dott. Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- in data 27 agosto 2025, il Comune resistente ha depositato in giudizio provvedimento di pari data con cui ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato;
- con memoria del 29 agosto 2025, parte ricorrente ha dichiarato la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese ovvero per il rimborso del contributo unificato;
- alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, la causa è stata posta in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio nel merito con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio da parte ricorrente, per effetto del successivo esercizio della funzione di riesame da parte dell’amministrazione ( cfr. , ex multis , Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza del 7 aprile 2023, n. 3620);
- l’avvio del procedimento di verifica dei requisiti legittimanti in capo alla ricorrente, comunicato contestualmente all’annullamento d’ufficio, possa costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, con obbligo, a carico del Comune di Prato, di rimborsare a parte ricorrente il contributo unificato, se effettivamente versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OS (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate, con obbligo a carico del Comune di Prato di rimborsare il contributo unificato alle ricorrenti, se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Maria Bucchi, Presidente
Stefania Caporali, Referendario
Guido Gabriele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Guido Gabriele | Roberto Maria Bucchi |
IL SEGRETARIO