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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3072/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione giudiziale”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3072/2024R.G. promossa dal ricorrente
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo Studio degli Avv. Antonina Scolaro e Andrea Laboragine, che lo rappresentano e difendono per delega in atti nei confronti della resistente
(c.f. ), nata a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
EN AL (TO), Via Guido Gozzano n. 26, elettivamente domiciliata in EN AL, Via
Saccarelli 16, presso lo Studio dell' Avv. Alberto Versari che la rappresenta e difende per delega in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1238 del 7.10.2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 5 Conclusioni congiunte
“1. Pronunciare la separazione tra i coniugi;
2. affido condiviso di ad entrambi i genitori con visite libere come da suoi desideri ed Per_1
esigenze;
3. avrà collocazione e residenza anagrafica presso il padre cui viene assegnata pertanto Per_1 la casa coniugale con gli arredi che la compongono;
con l'impegno a valutare entro il
“divorzio” se acquistare la quota della moglie oppure se vendere la casa a terzi;
nel caso in cui ciò non accadesse la moglie si potrebbe attivare suo malgrado per lo scioglimento tramite causa civile. I genitori concordano che la madre potrà andare a casa al mattino per 1 ora per preparare/partecipare alla colazione con (dalle 6.45 alle 7.45) e poi dalle 14 alle 16 per Per_1
il pranzo;
in tal caso la porta sarà aperta dal padre (la madre dovrà dunque consegnare le chiavi di casa al padre) mentre al mattino sarà ad aprire. Per_1
3. i genitori provvederanno al mantenimento diretto di;
l'AU sarà diviso al 50% tra i Per_1
genitori e le spese extra saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Il padre continuerà a pagare le rate di mutuo per la casa coniugale a lui assegnata;
4. La moglie rinuncia al contributo al proprio mantenimento, entrambi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, ed il marito rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
5.disporre la prosecuzione della presa in carico psicologica da parte del Servizio di
Psicologia/NPI ed anche dell'Educativa di ed anche dei genitori che dichiarano la Per_1
propria disponibilità in tal senso;
la madre inoltre, nel superiore interesse di , pur non Per_1
sentendone affatto la necessità, si dichiara disponibile, qualora il Servizio di Psicologia lo valutasse assolutamente necessario ad un percorso anche presso il CSM;
6. prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali come suggerito con segnalazione di eventuali condotte dell'uno o dell'atro genitore di gravissimo pregiudizio per il figlio.
7.spese del procedimento compensate.”
Il P.M., a cui, in data 22.10.2025, è stata inviata l'ordinanza di rimessione in decisione, nulla ha trasmesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 CP_1
concordatario, in EN AL, in data 1.7.2000, trascritto nello stesso Comune, anno 2000, parte II, Serie A, atto n. 54.
Dall'unione matrimoniale è nato a [...], , il [...]. Per_1
pagina 2 di 5 I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea e sono stati autorizzati a vivere separati il
22.10.2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi del venir meno dell'affectio coniugalis), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il P.M., a cui è stata inviata l'ordinanza di rimessione in decisione, nulla ha opposto.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). Del resto, le parti hanno tenuto conto delle indicazioni e valutazioni rese dai
Servizi incaricati. In particolare, dalle relazioni (sociale ed educativa) depositate l'8.10.2025 emerge la persistente conflittualità tra i genitori, donde la necessità della prosecuzione della presa in carico psicologica da parte del Servizio di Psicologia/NPI e dell'Educativa.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di avv. Alberto Versari, ammessa al patrocinio a CP_1
spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
pagina 3 di 5 definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3072/2024, compulsato il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in EN AL, in data 1.7.2000, trascritto nello stesso Comune, anno 2000, parte II, Seie A, atto n. 54; devono eseguirsi le formalità di legge;
2. dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con visite libere come da suoi Per_1
desideri ed esigenze;
3. dispone che avrà collocazione e residenza anagrafica presso il padre cui viene Per_1 assegnata pertanto la casa coniugale con gli arredi che la compongono;
con l'impegno a valutare entro il “divorzio” se acquistare la quota della moglie oppure se vendere la casa a terzi;
nel caso in cui ciò non accadesse la moglie si potrebbe attivare suo malgrado per lo scioglimento tramite causa civile. I genitori concordano che la madre potrà andare a casa al mattino per 1 ora per preparare/partecipare alla colazione con (dalle 6.45 alle 7.45) e poi dalle 14 alle 16 per il Per_1
pranzo; in tal caso la porta sarà aperta dal padre (la madre dovrà dunque consegnare le chiavi di casa al padre) mentre al mattino sarà ad aprire. Per_1
3. dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto di;
l'AU sarà diviso al Per_1
50% tra i genitori e le spese extra saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Il padre continuerà a pagare le rate di mutuo per la casa coniugale a lui assegnata;
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la moglie rinuncia al contributo al proprio mantenimento, entrambi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, ed il marito rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
5. dispone la prosecuzione della presa in carico psicologica da parte del Servizio di
Psicologia/NPI ed anche dell'Educativa di ed anche dei genitori (come da dichiarata Per_1
disponibilità); si dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre inoltre, nel superiore interesse di , pur non sentendone affatto la necessità, è disponibile, qualora il Per_1
Servizio di Psicologia lo valutasse assolutamente necessario, ad un percorso anche presso il
CSM;
6. dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali come suggerito con segnalazione di eventuali condotte dell'uno o dell'atro genitore di gravissimo pregiudizio per il figlio al P.M. presso il Tribunale per i Minori.
pagina 4 di 5 7.spese del procedimento compensate.”
Così deciso in Ivrea, in data 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Separazione giudiziale”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3072/2024R.G. promossa dal ricorrente
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo Studio degli Avv. Antonina Scolaro e Andrea Laboragine, che lo rappresentano e difendono per delega in atti nei confronti della resistente
(c.f. ), nata a [...] l'[...], residente in CP_1 C.F._2
EN AL (TO), Via Guido Gozzano n. 26, elettivamente domiciliata in EN AL, Via
Saccarelli 16, presso lo Studio dell' Avv. Alberto Versari che la rappresenta e difende per delega in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 1238 del 7.10.2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 5 Conclusioni congiunte
“1. Pronunciare la separazione tra i coniugi;
2. affido condiviso di ad entrambi i genitori con visite libere come da suoi desideri ed Per_1
esigenze;
3. avrà collocazione e residenza anagrafica presso il padre cui viene assegnata pertanto Per_1 la casa coniugale con gli arredi che la compongono;
con l'impegno a valutare entro il
“divorzio” se acquistare la quota della moglie oppure se vendere la casa a terzi;
nel caso in cui ciò non accadesse la moglie si potrebbe attivare suo malgrado per lo scioglimento tramite causa civile. I genitori concordano che la madre potrà andare a casa al mattino per 1 ora per preparare/partecipare alla colazione con (dalle 6.45 alle 7.45) e poi dalle 14 alle 16 per Per_1
il pranzo;
in tal caso la porta sarà aperta dal padre (la madre dovrà dunque consegnare le chiavi di casa al padre) mentre al mattino sarà ad aprire. Per_1
3. i genitori provvederanno al mantenimento diretto di;
l'AU sarà diviso al 50% tra i Per_1
genitori e le spese extra saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Il padre continuerà a pagare le rate di mutuo per la casa coniugale a lui assegnata;
4. La moglie rinuncia al contributo al proprio mantenimento, entrambi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, ed il marito rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
5.disporre la prosecuzione della presa in carico psicologica da parte del Servizio di
Psicologia/NPI ed anche dell'Educativa di ed anche dei genitori che dichiarano la Per_1
propria disponibilità in tal senso;
la madre inoltre, nel superiore interesse di , pur non Per_1
sentendone affatto la necessità, si dichiara disponibile, qualora il Servizio di Psicologia lo valutasse assolutamente necessario ad un percorso anche presso il CSM;
6. prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali come suggerito con segnalazione di eventuali condotte dell'uno o dell'atro genitore di gravissimo pregiudizio per il figlio.
7.spese del procedimento compensate.”
Il P.M., a cui, in data 22.10.2025, è stata inviata l'ordinanza di rimessione in decisione, nulla ha trasmesso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio, con rito Parte_1 CP_1
concordatario, in EN AL, in data 1.7.2000, trascritto nello stesso Comune, anno 2000, parte II, Serie A, atto n. 54.
Dall'unione matrimoniale è nato a [...], , il [...]. Per_1
pagina 2 di 5 I coniugi sono comparsi dinanzi al Tribunale di Ivrea e sono stati autorizzati a vivere separati il
22.10.2025.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva infatti che il tenore complessivo delle deduzioni svolte dalle parti in ordine all'intolleranza della vita in comune (riferendo i coniugi del venir meno dell'affectio coniugalis), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato conclusioni congiunte;
il P.M., a cui è stata inviata l'ordinanza di rimessione in decisione, nulla ha opposto.
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento della prole e la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i genitori, possono essere integralmente recepite dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”, garantendo alla prole pari accesso ad entrambe le figure genitoriali). Del resto, le parti hanno tenuto conto delle indicazioni e valutazioni rese dai
Servizi incaricati. In particolare, dalle relazioni (sociale ed educativa) depositate l'8.10.2025 emerge la persistente conflittualità tra i genitori, donde la necessità della prosecuzione della presa in carico psicologica da parte del Servizio di Psicologia/NPI e dell'Educativa.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti (come richiesto).
Con separato contestuale provvedimento, occorrerà infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore di avv. Alberto Versari, ammessa al patrocinio a CP_1
spese dello Stato, che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale,
pagina 3 di 5 definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3072/2024, compulsato il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1.PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in EN AL, in data 1.7.2000, trascritto nello stesso Comune, anno 2000, parte II, Seie A, atto n. 54; devono eseguirsi le formalità di legge;
2. dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con visite libere come da suoi Per_1
desideri ed esigenze;
3. dispone che avrà collocazione e residenza anagrafica presso il padre cui viene Per_1 assegnata pertanto la casa coniugale con gli arredi che la compongono;
con l'impegno a valutare entro il “divorzio” se acquistare la quota della moglie oppure se vendere la casa a terzi;
nel caso in cui ciò non accadesse la moglie si potrebbe attivare suo malgrado per lo scioglimento tramite causa civile. I genitori concordano che la madre potrà andare a casa al mattino per 1 ora per preparare/partecipare alla colazione con (dalle 6.45 alle 7.45) e poi dalle 14 alle 16 per il Per_1
pranzo; in tal caso la porta sarà aperta dal padre (la madre dovrà dunque consegnare le chiavi di casa al padre) mentre al mattino sarà ad aprire. Per_1
3. dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto di;
l'AU sarà diviso al Per_1
50% tra i genitori e le spese extra saranno a carico del padre nella misura del 70% e della madre nella misura del 30%. Il padre continuerà a pagare le rate di mutuo per la casa coniugale a lui assegnata;
4. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la moglie rinuncia al contributo al proprio mantenimento, entrambi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento, ed il marito rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
5. dispone la prosecuzione della presa in carico psicologica da parte del Servizio di
Psicologia/NPI ed anche dell'Educativa di ed anche dei genitori (come da dichiarata Per_1
disponibilità); si dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la madre inoltre, nel superiore interesse di , pur non sentendone affatto la necessità, è disponibile, qualora il Per_1
Servizio di Psicologia lo valutasse assolutamente necessario, ad un percorso anche presso il
CSM;
6. dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali come suggerito con segnalazione di eventuali condotte dell'uno o dell'atro genitore di gravissimo pregiudizio per il figlio al P.M. presso il Tribunale per i Minori.
pagina 4 di 5 7.spese del procedimento compensate.”
Così deciso in Ivrea, in data 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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