Cass. civ., sez. II, ordinanza 01/04/2025, n. 8555
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Ordinanza 1 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 22 gennaio 2025, riguardante una controversia in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo. Le parti coinvolte sono un ricorrente, che ha chiesto la liquidazione di compensi per la fase istruttoria del procedimento di opposizione, e il Ministero della Giustizia, che ha contestato l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la mancata presentazione di un'istanza di prelievo.

Il giudice ha rigettato il ricorso principale del ricorrente, ritenendo infondato il motivo relativo alla liquidazione dei compensi, poiché la somma riconosciuta, sebbene inferiore al tetto massimo, superava i minimi tabellari. Inoltre, ha respinto il ricorso incidentale del Ministero, affermando che l'istanza di prelievo non era necessaria nel giudizio di ottemperanza, già caratterizzato da procedure accelerate. La Corte ha sottolineato che il giudizio di ottemperanza è già disciplinato per garantire una rapida definizione, rendendo superflua l'istanza di prelievo. Infine, le spese del giudizio sono state compensate, riconoscendo la reciproca soccombenza delle parti.

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Massime1

In tema di equa riparazione, l'art. 1-ter, comma 3, della l. n. 89 del 2001 non trova applicazione nel giudizio di ottemperanza poiché quest'ultimo è disciplinato tenendo conto dell'esigenza di rapida e agile definizione del giudizio ed è caratterizzato dagli strumenti di cui agli articoli 87, commi 2 e 3, e 114, comma 3 c.p.a. che già assicurano gli effetti dell'istanza di prelievo ex art. 71, comma 2, e 71 bis dello stesso codice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 01/04/2025, n. 8555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8555
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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