Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 17/04/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
301/2021
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.301 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 ,
vertente
TRA
con l'avv.MEA MATTEO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
E
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, con l'avv. Enne e Dell'Isola PARTE CP_4 CP_5
CONVENUTA
, E Controparte_6 Controparte_7 CP_8
PARTE CONVENUTA - CP_9
contumace
E
con l'avv. Renato Brualdi CP_10
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “accertare e dichiarare che la sig.ra nata a [...]
Fermignano (PU) il 03.06.1964 ed ivi residente in [...] (cod. fisc.
[...]
, è piena ed esclusiva proprietaria per intervenuto usucapione, in virtù del possesso C.F._2
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: - Firmato Da: CodiceFiscale_3
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 Emesso garage ubicato in Fermignano (PU), Via S. Agostino ed identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 400, sub. 1, categoria C/6, classe 2, consistenza mq.
31, rendita € 57,64 con annessa sovrastante porzione di scoperto esclusivo (area urbana) ubicato in Fermignano (PU), Via S. Agostino ed identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 400, sub. 4, bene comune non censibile;
b) con ordine al Conservatore dei RR.II. competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e con ogni connesso provvedimento di ragione e di legge. Il tutto, con esonero del Conservatore di ogni responsabilità al riguardo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, in caso di opposizione, ex D.M.
n. 55/2014 e succ. modd.”.
PARTE CONVENUTA: accertati i signori , , Controparte_1 CP_2 [...]
, , , , , CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e quali unici proprietari dei beni
[...] CP_9
a. garage/box, censito al catasto fabbricati del comune di Fermignano foglio 10, particella
400, sub. 1, categoria C6, classe 2, consistenza 31 mq., sup. cat. 37 mq., rendita € 57,64, piano T, confinante con sub 2, particella 125, particella 137; e
b. area urbana di porzione di scoperto esclusivo, censita al catasto fabbricati del comune di
Fermignano foglio 10, particella 400, sub. 4, bene comune non censibile;
rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto.
- in via riconvenzionale: nella denegata, e non auspicata ipotesi, di riconoscimento del diritto a favore della signora accertata la responsabilità dei signori , , Pt_1 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e per le causali di cui in atti al punto 3.1 della comparsa di costituzione e
[...] CP_9
risposta, condannare gli stessi a risarcire o indennizzare i signori , Controparte_1 CP_2
, , , per l'eventuale perdita subita nella
[...] Controparte_3 CP_4 CP_5
misura che verrà accertata in corso di causa, procedendosi eventualmente con valutazione equitativa.
- Sempre in via riconvenzionale in ogni caso, accertare la responsabilità aggravata ex art.
96 cpc della IGnora così come meglio specificato in narrativa al punto 3.2 della Parte_1 comparsa di costituzione e risposta e condannare la stessa al risarcimento del danno nella somma che dovesse ritersi di giustizia da Cod. Ill.mo Giudice;
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario accessori di legge
PARTE CHIAMATA IN CAUSA: -rigettare la domanda attorea poiché illegittima ed infondata, con ogni consequenziale declaratoria di legge in ordine alla titolarità dei beni;
-con vittoria delle spese di lite e condanna di parte attrice al pagamento in favore di
[...] di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III co c.p.c. CP_10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di intervenuto Parte_1
usucapione per il possesso continuato ed ininterrotto per oltre un ventennio ex art. 1158
c.c. degli immobili: garage ubicato in Fermignano (PU), Via S. Agostino ed identificato al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 400, sub. 1, categoria
C/6, classe 2, consistenza mq. 31, rendita € 57,64 con annessa sovrastante porzione di scoperto esclusivo (area urbana) ubicato in Fermignano (PU), Via S. Agostino ed identificato al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 10, particella 400, sub.
4, bene comune non censibile.
Si costituivano in giudizio i sigg. , Controparte_1 CP_2 CP_4
e , restando contumaci gli altri convenuti CP_5 Controparte_11
, Controparte_6 Controparte_7 CP_9 CP_8
preliminarmente chiedendo ed ottenendo la chiamata in causa di quale Controparte_10
creditore procedente pignoratizio sulle quote dei sigg. , CP_9 CP_8
e . Controparte_7 Controparte_6 I convenuti sono titolari dei diritti indivisi di proprietà su ciascuno dei predetti beni immobili, secondo la seguente ripartizione, come da visura catastale
- per la quota di 2/9; Controparte_11
- , per la quota di 1/18; Controparte_1
- , per la quota di 1/18; CP_2
- , per la quota di 1/6; CP_4
- , per la quota di 1/6; CP_5
- , per la quota di 1/9; Controparte_6
- , per la quota di 2/27; Controparte_7
- , per la quota di 2/27; CP_8
- , per la quota di 2/27. CP_9
I beni immobili sono parte di una più ampia proprietà in comunione avente ad oggetto i beni immobili, originariamente di proprietà di tre fratelli, i GN (CF: CP_12
), (CF: ) e (CF: C.F._4 CP_13 C.F._5 CP_14
), ciascuno per la quota di un 1/3 su ogni immobile. Le quote C.F._6
sono tutte cadute in successione, successivamente alla morte del signor , CP_14
deceduto in data 19.01.2001, i GN e Controparte_1 CP_2 [...]
hanno ereditato il diritto pro indiviso dell'1/3 di proprietà sui beni Controparte_11
immobili in comproprietà, tra i quali i beni immobili oggetto del presente giudizio,
successivamente alla morte del IGnor , deceduto in data 19.02.2019, le CP_12
IG.re e , unitamente alla loro madre, deceduta il 18.03.2020, CP_4 CP_5
hanno ereditato il diritto pro indiviso dell'1/3 di proprietà sui beni immobili in comproprietà, tra i quali i beni immobili oggetto del presente giudizio , successivamente alla morte del IGnor , deceduto in data 10.07.2003, i signori CP_13 [...]
(marito della , , , CP_7 Pt_1 CP_9 CP_8 Controparte_6
hanno ereditato il diritto pro indiviso dell'1/3 di proprietà sui beni immobili in comproprietà, tra i quali i beni immobili oggetto del presente giudizio.
Parte convenuta riferisce che sebbene fossero in comproprietà, originariamente i tre fratelli si riservavano l'utilizzo prevalente di un box/garage ciascuno: al il CP_13 CP_1 subalterno 1; al Catani il subalterno 2; al Catani il subalterno 3 e CP_14
successivamente i coeredi di ciascun nucleo familiare hanno continuato ad utilizzare in via prevalente il box/garage del proprio de cuius, accedendo tutti a mezzo dell'unica area urbana disponibile per le manovre di accesso, il subalterno 4:
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_10
Ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico,
pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. L'attore deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo,
altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Consegue anche "la non sufficienza dell'inerzia del
proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene.
I testimoni escussi hanno evidenziato che la solo negli ultimi mesi era stata Pt_1
vista utilizzare il garage (dello scoperto nessuno dei testi conferma alcunchè), alcuni riferiscono che dal 2000 hanno visto solo la occuparsi per es della pulizia CP_6
dell'area sovrastante il box, altri confermano solo che la veva “in gestione gli Pt_1
immobili” che non significa utilizzarli uti dominus . Assolutamente irrilevante è la testimonianza relativa all' utilizzo dell'autorimessa per delle feste di compleanno della figlia, utilizzo per definizione di natura saltuaria e consentito dai titolari”tutti” presenti
Parte convenuta sottolinea come gli attuali comproprietari , Controparte_6 [...]
, e aderendo alla procedura di mediazione CP_7 CP_9 CP_8
volta allo scioglimento della comunione e in previsione di un accordo per lo scioglimento della comunione, abbiano dato prova del loro animo di agire quali proprietari del bene manifestando, perlomeno, la disponibilità a disporne. Inoltre il legame di coniugio, nonché di affinità, che la suoceri, marito e cognate) vanta Pt_1
nei confronti dei comproprietari, le avrebbe permesso di accedere e saltuariamente usufruire del subalterno di cui rivendica l'acquisto.
Parte attrice non ha portato nel giudizio gli elementi costitutivi del diritto fatto valere,
atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale e la piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
La terza chiamata fa rilevare altresì come la IG.ra quale moglie Parte_1
convivente del IG. fosse a conoscenza prima di iniziare il presente Controparte_7
giudizio, del fatto che i cespiti per cui è causa fossero oggetto di pignoramento immobiliare in danno del marito, della suocera e delle cognate Controparte_6
e , dato che l'atto di pignoramento era stato loro notificato CP_9 CP_8
nel dicembre 2019 e che la stessa sia l'unico soggetto estraneo alla posizione Pt_1
debitoria del marito e dei suoi familiari e quindi in qualche modo legittimata ad avanzare l'odierna azione.
La domanda è infondata e va rigettata e di conseguenza va respinta anche la domanda riconvenzionale di parte convenuta. Anche la domanda di condanna ex art 96 cpc non appare accoglibile La ratio della previsione di cui all'art. 96 c.p.c. è quella di risarcire il danno causato dal riprovevole comportamento processuale dell'altra parte ed è caratterizzata dalla peculiarità del fatto illecito dannoso rappresentato dalla violazione di una norma di diritto processuale, che nella fattispecie non si rileva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta la domanda attorea e condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano in base alle Tariffe (scaglione medio) DM 55/14
aumentato del 30% ex art 4 co. 2 complessivamente in euro 6.600,00 e in favore del chiamato in causa che si liquidano in euro 5.077,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Urbino il 17/04/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )