Decreto cautelare 6 marzo 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 04/05/2026, n. 7975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7975 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07975/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15204/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15204 del 2025, proposto da
TO PP, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 56181 del 16.10.2025;
- nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024, non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto;
- a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno;
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. UC De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La sig.ra PP ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza presentata dalla ricorrente per il riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
In data 14 aprile 2026 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato in pari data, con il quale ha rappresentato di avere rinunciato all’istanza di riconoscimento del titolo per poter accedere ai percorsi di formazione riservati a coloro che hanno completato corsi di formazione sul sostegno presso università estere, secondo quanto prescritto dal Decreto Interministeriale n. 71/2025.
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, previo avviso della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
In relazione alla dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, si rileva che difettano i presupposti per adottare una pronuncia ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. atteso che la previsione di cui all’articolo 84 c.p.a. impone l’osservanza di specifiche formalità tra cui la notifica della rinuncia “almeno dieci giorni prima dell’udienza”.
Nel caso di specie, la rinuncia non è stata notificata all’amministrazione resistente nel termine di legge.
Va considerato, tuttavia, che:
i) la previsione di cui all’articolo 84, comma 4, c.p.a. consente al giudice, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, ed anche dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
ii) come chiarito dalla giurisprudenza tale norma può applicarsi al caso dell’atto di rinuncia irrituale.
Applicando il principio sopra esposto al caso di specie, la dichiarazione di rinuncia di parte ricorrente indica, con evidenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente possibilità di definizione del giudizio mediante una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 84, comma 4, c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
UC De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| UC De Gennaro | RI IA |
IL SEGRETARIO