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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5238 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24793/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24793/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SEVERGNINI LAURA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PONCHIROLI VALERIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BRAZESCO MARZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia la S. Vs. Ill.ma, contrariis rejectis, così giudicare;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro per cui è causa e, conseguentemente, CP_1 condannarlo in solido con la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pronto e totale risarcimento di tutti i danni (biologici, patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attore e quantificati in complessivi € 59.924,73, previa decurtazione dell'acconto già versato e pari ad € 41.347,00, e così per € 18.550,73, o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme annualmente rivalutate, ed oltre al danno da ritardato adempimento risarcitorio da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre alla refusione delle spese di CTU anticipate per € 976,00, ed oltre alle spese di negoziazione assistita;
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze di prova orale sui pagina 1 di 24 capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: 1) Vero che nel sinistro rimaneva distrutta la vettura del OR , che ha dovuto essere rottamata al costo Parte_1 di € 80,00, con conseguente denuncia di cessazione della circolazione e spesa di € 13,50 (docc.10 e 12 fascicolo attoreo); 2) Vero che la somma richiesta per reperire alla data del sinistro una vettura con caratteristiche analoghe a quella posseduta dal OR e rimasta distrutta nell'incidente è Parte_1 superiore ad una media di € 4.400,00 (doc.23 fascicolo attoreo che mi si rammostra); 3) Vero che per il soccorso stradale a cura di l'odierno attore ha Controparte_4 sostenuto un costo di € 245,04 (doc.12 fascicolo attoreo); 4) Vero che per l'immatricolazione di nuovo veicolo è necessaria la spesa di € 300,00; 5) Vero che il giorno 13.06.20 il OR rientrava Parte_1 da una giornata di pesca e nel sinistro sono rimaste danneggiate le canne da pesca trasportate sulla sua auto, che erano state acquistate al costo di € 805,50, come da fotografie che mi si rammostrano (doc.11 fascicolo attoreo); 6) Vero che nel sinistro è rimasto danneggiato anche il cellulare del OR Lo guasto, la cui riparazione è costata € 60,00 (doc.11 fascicolo attoreo); 7) Vero che per le visite mediche, cure e terapie dovute alle lesioni riportate nel sinistro il OR Lo guasto ha sostenuto i costi di cui alle fatture e ricevute prodotte sub doc.13 del fascicolo attoreo che mi si rammostrano;
8) Vero che per recarsi agli appuntamenti per le visite e terapie di cui al punto precedente (in OV zona Largo Bellini, Via Turati, C.so Garibaldi), il OR ha sostenuto esborsi per complessivi € Parte_1
477,77, come da documentazione che mi si rammostra (doc.14 fascicolo attoreo); 9) Vero che per ottenere copia del rapporto d'incidente stradale richiesta dall'attore è stata versata per marche da bollo la somma di € 11,70 (doc.1 fascicolo attoreo); 10) Vero che per la fase stragiudiziale della vertenza risarcitoria intrapresa nei confronti degli odierni convenuti, a fronte della quale è stato ottenuto un acconto risarcitorio di € 41.347,00 (doc.18 che mi si rammostra), il OR si è Parte_1 avvalso dell'assistenza di Gestione Sinistri Nord Ovest S.r.l. (docc.15-16 che mi si rammostrano), versando a detta società il corrispettivo di € 4.880,00 iva inclusa (doc.24 che mi si rammostra); 11) Vero che prima del sinistro il OR aveva un legame anche fisico col figlio nato il Parte_1 Per_1
21.02.2018: lo teneva in braccio, stava inginocchiato con lui per i giochi a terra, lo rincorreva, lo portava a cavalcata sulle spalle, lo coinvolgeva con i primi approcci al calcio, lo accudiva in alternanza alla mamma;
12) Vero che le gravi lesioni riportate dal OR nel sinistro Parte_1 occorso in data 13.06.2020 gli hanno impedito per mesi e tuttora lo limitano nell'accudire, giocare, vivere fisicamente il rapporto con il figlio nato il [...], facendo “raffreddare” Per_1 l'entusiasmo che aveva verso il papà; 13) Vero che i dolori e le lesioni riportati dal OR Per_1 [...]
a seguito del sinistro stradale gli hanno impedito e gli impediscono tuttora di continuare come Pt_1 prima del sinistro ad aiutare la compagna nel menage familiare, ed in particolare nella Parte_2 gestione del figlio piccolo e nelle faccende domestiche, ormai interamente a carico della stessa;
14)
Vero che la coppia Lo CI era solita organizzare, anche dopo la nascita del figlio , Per_1 gite fuoriporta e camminate in montagna;
attività interrotte dopo l'incidente subìto dal OR
[...]
; 15) Vero il OR era uno sportivo, amava correre, andare in bicicletta e dedicarsi Pt_1 Parte_1 alla pesca di grossa taglia;
tutte attività interrotte dopo l'incidente di cui è giudizio;
16) Vero che i dolori, le lesioni ed i conseguenti mutamenti delle abitudini di vita, familiari e di svago sopra indicati, hanno determinato una deflessione del tono dell'umore del OR . Si indicano a testi: Parte_1
, Via Chiesa Vecchia n. 4 Castellazzo Novarese (NO); , Via Case Parte_2 Testimone_1
Sparse n. 19 OV – fraz. Bicocca;
, Via Mantova n. 16 OV;
Controparte_5 Parte_3
, Vicolo Sorga n. 3° Borgomanero (NO); e Via
[...] Parte_4 Parte_5
Regina Elena n. 26 Castellazzo Novarese;
legale rappresentante di di Controparte_4 pagina 2 di 24 legale rappresentante di TE (NO) sul solo cap.3; Controparte_4 Controparte_6 legale rappresentante di sul solo cap.3; Darsi Controparte_4 atto che sono stati prodotti i seguenti documenti: 1) rapporto d'incidente stradale;
2) verbale di contravvenzione n. 700015807287; 3) referto sostanze d'abuso o psicotrope;
4) CNR del 12.08.2020; 5) email Procura di OV 08.11.21 sullo stato del p.p. a carico di IR;
6) certificato di P.S. e seguente certificazione medica;
7) certificazione medicooculistica;
8) referto visita neurologica Dott.
9) certificazione medica S.C. Medicina Fisica e Riabilitativa;
10) certificato rottamazione Per_2 auto;
11) danni canne da pesca e cellulare;
12) spese soccorso, custodia e demolizione auto;
13) spese mediche;
14) spese carburante e parcheggi;
15) mandato a del 29.06.2020; 16) corrispondenza a Pt_6 firma 17) relazione di visita medico-legale Dott. ; 18) attestazione acconti versati da Pt_6 Per_3
19) lettera invito alla negoziazione assistita a 20) lettera di invito alla Controparte_7 Controparte_7 negoziazione assistita a;
21) diniego di a negoziazione assistita;
22) CP_1 Controparte_3 fotografie luogo incidente;
23) annunci compravendita Citroen Berlingo;
24) fattura Gesi”
Per il convenuto CP_1
“In via principale, nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contraris reiectis, accertati i fatti per cui è causa, dichiarare la tenuta a manlevare il convenuto OR Controparte_2 CP_1
da ogni richiesta risarcitoria dell'attore e comunque da ogni onere o spesa derivante
[...] dall'accoglimento della spiegata domanda;
condannare la alla rifusione Controparte_2 delle spese di lite sostenute dal OR In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_1 causa”
Per la compagnia Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO In via principale – Accertare e dichiarare anche in via presuntiva il concorso colposo del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro de quo e nella causazione delle lesioni per l'effetto, accertato il danno patito dall'attore in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato e dato atto delle somme che lo stesso ha percepito da e in forza di contratto assicurativo contro gli infortuni, rigettare Controparte_3 ogni ulteriore pretesa perché infondata in fatto e diritto. In subordine - Accertare e dichiarare anche in via presuntiva il concorso colposo del sig. nella causazione del sinistro de quo e Parte_1 delle lesioni patite e per l'effetto, accertato il danno patito dall'attore in misura inferiore al preteso e dato atto di quanto già versato all'attore da e di quanto dallo stesso percepito o Controparte_3 da percepire su polizza infortuni, accertare l'entità del risarcimento ulteriore nei limiti del provato e in misura inferiore al preteso, Spese di lite integralmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c. In ogni caso – Rigettare la domanda di rimborso delle spese di giudizio avanzata dal convenuto verso CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA (A) - Si chiede ammissione di prova orale per testi, con Controparte_3 testi: , c/o Polizia Stradale di OV (capp.1,2) c/o Polizia Testimone_2 Testimone_3 Stradale di OV (capp.1,2) Sulle seguenti circostanze 1) Vero che: “Nel tratto di strada della S.P. n. 17 direzione dal comune di Momo al Comune di Proh, sono presenti cartelli verticali che segnalano curva pericolosa a destra, divieto di sorpasso e limite di velocità di 50 km/h, come da doc. 3 fascicolo
che si rammostra”. 2) Vero che: “Il giorno 13.6.2020 verso le ore 18,50 il tratto di strada CP_7 della SP 17 extraurbana che collega il comune di Proh a quello di Momo era bagnato e vi era pioggia in atto- (B) Si chiede ordine di esibizione all'attore ex art 210 c.p.c. di tutta la documentazione afferente la titolarità di polizza infortuni e dell'indennizzo ottenuto per le lesioni patite nel sinistro. - pagina 3 di 24 (D) Si chiede disposizione di CTU meccanica volta a stimare il valore per differenza del mezzo attoreo al momento del sinistro”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e in qualità rispettivamente di CP_1 Controparte_2
proprietario-conducente e compagnia assicuratrice dell'autovettura BMW 120 D, targata DZ582YJ, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del sinistro occorso in data 13.6.2020, alle ore 19.00 circa, a Briona (NO).
A fondamento della pretesa l'attore ha dedotto:
- che il giorno 13.6.2020, a bordo della sua vettura Citroen Berlingo, targata CE647NR, stava percorrendo la SP 17 in località Briona (NO);
- che, giunto al km 13+000, veniva violentemente urtato dal veicolo BMW, condotto da
[...]
il quale, provenendo dalla corsia di marcia opposta, dopo aver imboccato una curva sinistrosa, CP_1
perdeva il controllo del mezzo e invadeva la corsia opposta, andando a collidere con il proprio veicolo;
- che sul luogo del sinistro è giunta la Polizia Stradale di OV, a cui lo stesso ha CP_1
ammesso di aver perso il controllo della propria auto, invadendo la corsia opposta e generando l'impatto frontale tra le due autovetture (cfr. rapporto di incidente stradale di cui al doc. n. 1 allegato all'atto di citazione);
- che la Polizia Stradale, effettuati i rilievi di rito, ha elevato una contravvenzione a carico
[...] per violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 C.d.S., cui seguiva il ritiro della patente di guida ai CP_1 sensi dell'art. 223, comma 2 C.d.S. (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione);
- che l'esame dei campioni di urine prelevati da – refertati in data 5.8.2020 – dava esito CP_1
positivo in relazione alla sottoposizione a cannabinoidi (cfr. doc. n.
4-5 allegati all'atto di citazione);
pagina 4 di 24 - che è stato indagato per i reati di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis C.d.S. e all'art. 590- CP_1
bis, comma 1, in relazione al quale ultimo veniva condannato con decreto penale n. 318/2021 divenuto definitivo per mancata opposizione tempestiva (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione);
- quanto al danno subito, che, a seguito dell'impatto, è stato immediatamente traportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di OV, ove gli è stata diagnosticata “frattura scomposta pluriframmentaria completa al terzo medio del femore sinistro, lacerazione sottocapsulare della milza senza indicazione chirurgica”, con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico;
- di aver riportato, in conseguenza dell'incidente, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura del 16%, un'invalidità temporanea assoluta di 43 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di giorni 40 e parziale al 25% di giorni 40;
- di avere, quindi, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di quello patrimoniale per i danni riportati alla vettura e ai beni su di essa trasportati e le spese per l'assistenza stragiudiziale;
- che ha versato ante causam all'attore la somma di euro 41.347,00 Controparte_2
trattenuta a titolo di acconto su quanto dovuto;
- che, al fine di giungere ad una composizione bonaria della vertenza, ha inoltrato, senza successo, alle odierne parti convenute un invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, cui
[...]
ha risposto negativamente, mentre non ha fatto seguire alcun Controparte_2 CP_1
riscontro.
In data 19.10.2022, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si è costituito in giudizio il quale, senza contestare le allegazioni di parte attrice in merito alla CP_1 ricostruzione della dinamica dell'incidente, si è limitato a precisare l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., in ragione dell'assenza di prove sufficienti circa l'effettivo stato di alterazione psico-fisica al momento dell'incidente (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione di . Per l'ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, CP_1 [...]
ha proposto domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice del proprio CP_1
veicolo, chiedendone la condanna ad essere tenuto indenne da tutte le Controparte_2
somme che sarà condannato a corrispondere ad a titolo di risarcimento in Parte_1
ragione del presente giudizio.
pagina 5 di 24 In data 23.11.2022, con separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo l'accertamento di un concorso colposo dell'attore, tanto nella Controparte_2 verificazione dell'evento lesivo, quanto nella produzione delle conseguenze dannose. Più in particolare, sotto il primo profilo, la compagnia convenuta ha eccepito che, al momento del sinistro, Parte_1
stesse utilizzando il telefono cellulare, giungendo all'impatto con una sola mano sul volante e
[...]
che, in ogni caso, stesse procedendo ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto della presenza di una curva sinistrosa e del manto stradale bagnato dalla pioggia. Sotto il secondo profilo, ha eccepito che l'attore, al momento dell'impatto, non indossava le Controparte_2 cinture di sicurezze, che avrebbero potuto notevolmente ridurre l'entità del danno subito. Ulteriori contestazioni sono state mosse in relazione alla quantificazione del danno alla persona e di quello patrimoniale così come operata dall'attore in citazione, tra cui in particolare la contestazione di non spettanza di somme a titolo di personalizzazione del danno biologico-relazionale e la sovrastima del valore dell'auto danneggiata.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di testimoni e l'interpello dell'attore e del convenuto, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al Dott. . Persona_4
Il Giudice ha fissato l'udienza del 4.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con successiva ordinanza del 7.3.2025, dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
ha promosso azione diretta ex art. 144 Cod. ass. priv. nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Controparte_2 [...]
nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c. –, sia pronunciata la condanna in solido dei CP_1
convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti.
Poiché il sinistro per cui è causa ha interessato lo scontro tra due veicoli, occorre, da subito, precisare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la presunzione di concorso di colpa fissata per pagina 6 di 24 dette fattispecie dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha carattere sussidiario, operando solo in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), ossia nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. È quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro.
Sul piano probatorio ne consegue che l'onere di dimostrare un riparto di responsabilità diverso da quello presuntivamente paritario sancito all'art. 2054, comma 2 c.c. grava su chi ne contesta l'applicazione e può essere assolto con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva e indiretta.
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro e, con essa, la prova dell'esclusiva responsabilità del convenuto può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale redatta CP_1
dalla Polizia Locale del Comune di OV, nonché in forza della confessione giudiziale resa dallo stesso IR a seguito dell'ammesso interpello richiesto dalla parte attrice.
Più in particolare, come risulta dal verbale di incidente stradale, già nell'immediatezza CP_1 del fatto, ha dichiarato all'agente di Polizia che, mentre percorreva la SP Testimone_4
17 ad una velocità di 70-80 km/h, giunto al km 13+000 in corrispondenza di una curva a sinistra:
“l'auto sbandava, cercavo di raddrizzarla senza riuscirci, e andavo a causare un incidente con un veicolo che proveniva dal senso opposto”. La medesima versione è stata confermata dall'odierno convenuto nel corso dell'interpello. In tale sede, infatti, interrogato sulla dinamica dell'incidente, egli ha confermato di aver perso il controllo della propria autovettura e di aver invaso l'opposta corsia di marcia su cui procedeva il veicolo di parte attrice, precisamente dichiarando: “purtroppo sì, invadevo la corsia parzialmente, per circa un terzo del muso del veicolo, circa 50 centimetri” (cfr. verbale dell'udienza del 20.6.2023).
Poiché si versa in un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la compagnia assicuratrice e il responsabile del sinistro ex art. 144, comma 3 Cod. ass. priv., la confessione giudiziale da quest'ultimo resa non ha il valore di prova legale, che le è ordinariamente proprio ai sensi dell'art. 2733, comma 1 c.c., ma è rimessa al libero apprezzamento del giudice ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Cionondimeno, non vi sono ragioni per disconoscere la genuinità della predetta ricostruzione, tenuto conto della sua convergenza con quanto dichiarato dallo stesso nell'immediatezza del fatto e, CP_1
pagina 7 di 24 soprattutto, dell'assenza di elementi probatori di segno contrario e in ogni caso anche di contestazioni da parte di entrambi i convenuti.
Vanno respinte le eccezioni formulate da in ordine alla sussistenza di un Controparte_2 concorso colposo di nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227, comma 1 Parte_1
c.c. e nella produzione delle conseguenze dannose ex art. 1227, comma 2 c.c.
Quanto al primo profilo, la compagnia assicuratrice deduce, innanzitutto, che l'attore , pur Parte_1 rispettando il limite di velocità di 50 km/h, non avrebbe assolto all'ulteriore regola di prudenza generica, che imporrebbe di contenere ulteriormente l'andatura, anche ben al di sotto del limite legale
(art. 142 cod. della strada), in presenza di un tratto stradale caratterizzato da una curva pericolosa e da fondo bagnato per la pioggia battente;
in secondo luogo, secondo l'attore Controparte_2
sarebbe giunto “all'impatto senza tenere entrambe le mani sul volante, essendo impegnato Parte_1 in una conversazione telefonica e tenendo con una mano il telefono all'orecchio” (cfr. comparsa di risposta).
Entrambe le circostanze non risultano provate e, anzi, sono sconfessate dalla deposizione di
[...]
agente della Polizia Stradale di OV, che ha redatto il verbale di incidente Testimone_4
stradale, teste particolarmente attendibile, in quanto professionalmente qualificato, estraneo ai fatti ed intervenuto nell'immediatezza del fatto. Premesso che nessuna contravvenzione è stata elevata nei confronti di , né per eccesso di velocità, né per uso del cellulare alla guida, in Parte_1
relazione a tale ultima circostanza, il teste ha dichiarato di non aver visto il cellulare del Tes_4
danneggiato al momento del proprio intervento e che, in ogni caso, in base ai rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro, nessuna circostanza lasciava supporre che fosse al telefono Parte_1
mentre era alla guida e che quindi tenesse il volante con una sola mano.
Del resto, con particolare riguardo all'eccezione relativa all'uso del telefono cellulare da parte di
[...]
mentre si trovava alla guida, va condivisa l'eccezione di incapacità a testimoniare di Pt_1 S_
, moglie del convenuto e trasportata sulla sua vettura al momento del sinistro
[...] CP_1
(cfr. Cass. Sez. Un. sent. 6 aprile 2023, n. 9456). Come dalla stessa riferito, infatti, ha Testimone_5 riportato danni in conseguenza del sinistro: “io ho rotto omero e tibia e sono stata ricoverata all'Ospedale di OV e ho subito diversi interventi, sette;
l'assicurazione qualche mese fa mi ha corrisposto delle somme ed è stato chiuso il sinistro” (cfr. verbale di udienza); pertanto ella risulta pagina 8 di 24 portatrice di un interesse concreto e attuale all'esito del processo in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità – da ultimo compendiato in Cass. ord. 17 luglio 2019, n. 19121– per cui
“il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando: 1) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
2) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
3) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass.”.
Pertanto, alla luce della deposizione del teste ed in assenza di altri elementi specifici sul Tes_4 punto, non vi è prova che l'attore guidasse con una sola mano per aver tenuto nell'altra il telefono cellulare. Inoltre, nessun elemento, anche alla luce dei rilievi eseguiti dagli operanti, anche tenuto conto dell'anomalia dell'invasione della corsia di marcia da parte di consente di addebitargli CP_1 la violazione di cui all'art. 141 commi, 1, 2 e 3 del cod. della strada.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la verificazione del sinistro per cui è causa sia da ricondurre all'esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
Deve essere, altresì, respinta l'eccezione formulata da di un concorso Controparte_2 colposo dell'attore nella produzione delle conseguenze dannose ex art. 1227, comma 2 c.c., per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Si osserva, in generale, che, a fronte dell'azione o dell'omissione giuridicamente rilevante (cd. danno evento), imputabile al soggetto agente, quest'ultimo risponde delle conseguenze in nesso di causalità
c.d. giuridica (art. 1223 c.c.), nesso che consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. Tuttavia, in virtù del disposto del citato art. 1227, comma 2 c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, sì che vanno escluse le conseguenze dannose derivanti da un contegno colposo del danneggiato. Trattandosi di un fatto impeditivo, la prova dell'integrazione di un contegno colposo del danneggiato grava sul convenuto ex art. 2697, comma 2, c.c.
pagina 9 di 24 Spetta pertanto a che l'ha eccepito, dimostrare l'aggravamento del danno Controparte_2
per mancato impiego dei mezzi di contenimento prescritti dal Codice della strada e si reputa, in specie, che la compagnia non abbia debitamente assolto tale onere.
Sul punto, è stato escusso come testimone , perito assicurativo che ha esaminato le Testimone_6
autovetture coinvolte nel sinistro per conto della compagnia, alla quale dichiara di essere legato da un lungo rapporto di collaborazione.
Nel corso della deposizione, ha reso, tuttavia, dichiarazioni incerte e contraddittorie. Testimone_6
Come rilevato anche da parte attrice con la comparsa conclusionale, infatti, il teste ha, dapprima, confuso le valutazioni relative all'auto dell'attore con quelle relative all'auto del sig. CP_1 mostrando, comunque, di non ricordare le modalità con cui l'esame è stato effettuato e, in particolare, tramite visione diretta, o piuttosto solo mediante fotografie. Più in particolare, interrogato sullo stato dei sistemi di ritenzione della vettura di parte attrice, , esaminata a sue mani una Testimone_6 relazione del 2.7.2020 (non versata in atti), in cui lo stesso precisava che “non mi è possibile determinare con certezza se i sistemi di ritenuta fossero allacciati”, ha riferito di avere il “sospetto di aver svolto la relazione sulla base di documentazione fotografica inviat[a] e senza esaminare personalmente il veicolo”, per poi dichiarare “temo che si facesse riferimento al veicolo BMW” (cfr. verbale dell'udienza del 12.3.2024).
Richiesto, dunque, di fornire delucidazioni sul contenuto della perizia da lui redatta in data 23.6.2020 sull'autovettura di parte attrice –versata in atti dalla compagnia assicuratrice –, non ha Testimone_6 fornito spiegazioni convincenti in merito all'espressione riportata in nota “cintura conducente bloccata in posizione riavvolta e altre cinture libere”, non riuscendo a spiegare in modo chiaro la differenza tra cintura “riavvolta”, cintura “non svolta” e cintura “libera”.
In particolare, il teste ha dichiarato che “normalmente quando c'è un urto ed interviene il pretensionatore della cintura, questa si blocca nella posizione in cui è quando si blocca il pretensionatore;
significa che non si riavvolge e resta srotolata, al contrario se trovo la cintura riavvolta penso che il pretensionatore si sia azionato quando non era svolta e quindi indossata e sia pertanto rimasta nella medesima posizione riavvolta”. “questo significa che per me quella del conducente non era indossata ed è rimasta bloccata” (cfr. verbale di udienza citato). Ebbene, in primo luogo, si osserva che, sulla base di quanto dichiarato dal teste, la cintura di parte attrice, ove pagina 10 di 24 effettivamente non indossata, avrebbe dovuto essere descritta dal perito come “non svolta” e non già come “riavvolta”, termine, quest'ultimo, che suggerisce l'avvenuto arrotolamento di una cinghia in principio svolta. In secondo luogo, le dichiarazioni del teste risultano contraddittorie laddove riferiscono dell'avvenuta attivazione del pretensionatore di cinture di sicurezza che si assumono non indossate. Il pretensionatore delle cinture di sicurezza, infatti, è un sistema di sicurezza che, in caso di incidente, tende rapidamente la cinghia per trattenere il corpo del passeggero contro il sedile, impedendo che venga proiettato in avanti. Esso è attivato dalla stessa cintura correttamente indossata e, pertanto, non si attiva ove questa non sia stata allacciata.
Le rilevate incongruenze nella deposizione del emergono con ulteriore evidenza ove si Tes_6
considerino le giustificazioni avanzate dal perito in merito alla lassità della cintura di sicurezza della vettura attorea visibile nelle foto nn. 8 e 9 del doc. n. 22 allegato all'atto di citazione. Sul punto il teste ha dichiarato che le parti “leggermente lasche potrebbero essere giustificate dall'urto e dalla lesione dell'automobile in quel punto”, atteso che “la vettura è marcatamente lesionata nella zona di ancoraggio della cintura” e ha aggiunto che “sulla base della documentazione mostratami è una cintura che definirei certamente riavvolta”. Trattasi di giustificazione non esaustiva, atteso che dalle menzionate fotografie emerge una lassità evidente della cintura dell'attore, che ne lascia presumere il mancato pieno riavvolgimento.
Per tutto quanto precede, la deposizione del teste non può essere posta a fondamento della Tes_6
presente decisione, attese le incertezze e le imprecisioni emerse circa le modalità di svolgimento dell'esame dei veicoli e l'esito delle verifiche.
Maggiore fede – per la terzietà rispetto alle parti del giudizio, per la sua natura di teste altrettanto professionalmente qualificato e per l'immediatezza dell'intervento rispetto all'occorso – merita, ancora una volta, la deposizione dell'agente di Polizia che, interrogato sul punto, ha Testimone_4 escluso che le cinture di sicurezza dell'attore fossero slacciate dichiarando: “come sempre abbiamo controllato gli airbag e il pretensionatore delle cinture di sicurezza, in questo caso non sono state elevate contravvenzioni quindi presumo che fosse tutto regolare e la cintura allacciata” (cfr. verbale dell'udienza del 20.6.2023).
Per tutti i motivi che precedono, dovendosi disattendere l'eccezione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c. in ordine al mancato uso del mezzo di contenimento da parte dell'attore, i convenuti e CP_1
pagina 11 di 24 vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti da Controparte_2
parte attrice come di seguito liquidati.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni alla persona, occorre prendere le mosse dall'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione compendiato nella pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n.
25164/2020), che ha delineato con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni
Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice, “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2)
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto
pagina 12 di 24 peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per la liquidazione del danno alla persona nel caso di specie, si ritiene di dover procedere in via equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di
Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel corso del processo è stata disposta c.t.u. medico legale sulla persona della parte attrice, da porsi a fondamento della decisione, in quanto chiara, logica, congruamente motivata e non inficiata da critiche di parte. Dalla suddetta relazione si evince che il c.t.u. ha riscontrato un'inabilità temporanea biologica totale della durata di 10 giorni (corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero per l'effettuazione dell'intervento chirurgico), nonché un periodo di inabilità temporanea biologica parziale di complessivi
75 giorni, di cui 25 giorni al 75%, 25 giorni al 50% e ulteriori 25 giorni al 25%, stimando la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 14%.
Quanto al grado di sofferenza psicofisica menomazione-correlata, in una scala da 1 a 5, il c.t.u. lo ha quantificato in misura pari a 1.75 (sofferenza di grado “lieve”) per il periodo di inabilità temporanea ed in misura pari a 1 (sofferenza “assente/lievissima”) in relazione ai postumi permanenti, tenuto conto pagina 13 di 24 delle minime riferite ripercussioni/rinunce nella quotidianità del periziato (in particolare, con riguardo alla movimentazione dell'arto inferiore), nonché della sostanziale assenza di particolari terapie farmacologiche, presidi terapeutici o attività sanitarie da eseguire che siano correlate alle menomazioni stesse.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (35 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 52.160,50, di cui 5.462,50 euro per inabilità temporanea (tenendo conto della domma base di euro 115,00 al giorno) ed euro 46.698,00 per i postumi permanenti.
Nessuna ulteriore somma deve essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, reputandosi gli importi indicati pienamente riparatori del danno subito dall'attore. In particolare, deve escludersi il riconoscimento di una somma a titolo di personalizzazione del danno biologico, in quanto negli atti di parte attrice nulla è stato specificamente dedotto sul punto, né il c.t.u. ha stimato una sofferenza particolare all'esito della stabilizzazione dei postumi.
Dalla somma sopra indicata di euro 52.160,50 deve essere decurtato quanto versato ante causam da e trattenuto a titolo di acconto. Sul punto occorre richiamare il principio di Controparte_2
compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che, nel procedere all'accertamento dei danni causati da fatto illecito, si devono considerare
– e opportunamente defalcare dal danno liquidato – anche i vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso. Ciò in ragione della funzione eminentemente riparatoria del risarcimento del danno che deve essere mirare a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e giammai trasformarsi in un'occasione di ingiustificata locupletazione. Pertanto, nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in relazione al medesimo fatto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12565/2018, hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
pagina 14 di 24 Alla luce di quanto premesso in termini generali, il principio della compensatio lucri cum damno deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in relazione alle somme già erogate ante causam all'attore da Controparte_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e del tutto condivisibile,
l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno deve avvenire per somme riferite a poste omogenee di danno (cfr. Cass. sent. n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del CP_8 danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Nel caso in esame, in data 20.5.2021, la compagnia risulta avere corrisposto al danneggiato la somma di euro 38.996,00 a titolo di danno alla salute (cfr. pag. 5 del doc. n. 18 allegato all'atto di citazione).
Tenuto conto della rivalutazione di tale importo a far data dal relativo versamento, dalla somma di euro
52.160,50 sopra complessivamente liquidata per lesioni alla persona va decurtato l'importo di euro
45.625,32, sì che in favore del danneggiato, per tale tipologia di pregiudizio, va riconosciuto l'importo di euro 6.535,18.
Sulle somme riconosciute sono, inoltre, dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (13.6.2020);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento dell'acconto da parte della compagnia assicurativa (20.5.2021); sulla somma rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma, per pagina 15 di 24 poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sull'importo residuo, previa decurtazione dell'importo di euro 38.996,00, sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
Quanto al pregiudizio patrimoniale, patre attrice ha dedotto plurime voci di danno che vanno riconosciute e liquidate nei limiti che seguono.
Quanto alle spese mediche, il c.t.u. nominato ha ritenuto congrue, con valutazione che si condivide, le spese documentate per accertamenti e visite, sedute fisioterapiche, acquisto di farmaci e presidi ortopedici nella misura di euro 2.662,26; l'importo in questione va maggiorato di euro 1.220,00 per la perizia medico-legale redatta ante causam dal Dott. e di euro 90,00 per l'estrazione del Persona_5 certificato ad uso assicurativo (doc. n. 13 allegato all'atto di citazione). Non sono prescritte, né sono prevedibili future necessità diagnostico-terapeutiche tali da comportare l'occorrenza di ulteriori esborsi economici a finalità sanitaria.
In ragione dei sopra citati principi della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. sez. un. 1712/1995) che impongono di precedere per poste omogenee, dall'importo complessivo di euro 3.972,26 per spese sanitarie devono essere decurtate le somme che, a tale titolo, parte attrice ha già ricevuto ante causam da in misura di euro 1.161,00 (cfr. doc. n. 18 allegato all'atto di citazione). Controparte_2
Tenuto conto della rivalutazione di detto importo dalla data (20.5.2021) del relativo versamento, la decurtazione deve avere luogo per un importo di euro 1.358,37, sì che, a titolo di spese mediche, al danneggiato va riconosciuta una somma di euro 2.613,69.
Merita di essere riconosciuto anche l'importo di euro 354,23 a titolo di risarcimento del danno emergente per documentate spese di parcheggio e carburante per recarsi a visite mediche, in quanto sopportate in un arco di tempo in stretta corrispondenza cronologica con le prestazioni sanitarie da ritenersi in nesso di causa con le lesioni riportate all'esito del sinistro.
Le restanti spese a tale titolo richieste da parte attrice non possono essere riconosciute perché prive di corrispondenza con le date degli accertamenti di cui all'elenco predisposto dal ctu, oppure perché i relativi documenti fiscali risultano illeggibili.
Deve, inoltre, essere riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo di parte attrice. In merito al quantum di tale voce di danno, l'attore ha stimato il valore del veicolo ante sinistro in euro 4.400,00, importo individuato operando una media dei prezzi di vendita di autovetture pagina 16 di 24 Citroen Berlingo-usato 2003, quali pubblicizzati su un sito web di annunci commerciali (cfr. doc. n. 23 allegato all'atto di citazione). Tale stima è contestata da che, sulla base Controparte_2
della valutazione operata dal proprio perito assicurativo , ha attribuito al veicolo ante Testimone_6
sinistro il valore commerciale di euro 1.200,00.
Nessuna delle prospettazioni di parte può essere integralmente accolta. Parte attrice non ha prodotto mercuriali, tra cui ad esempio la valutazione Eurotax o di Quattroruote, ma solo l'estratto di un sito web contenente la pubblicazione di annunci di compravendita di veicoli tra privati. Benché i prezzi esposti siano tra loro simili, la selezione di annunci versata in atti non può, di per sé sola, costituire un adeguato parametro oggettivo per la determinazione del valore di mercato del veicolo incidentato. In primo luogo, in assenza di dettagli ulteriori quali il chilometraggio, lo stato manutentivo e la presenza di eventuali optional, non è possibile appurare l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche dei veicoli pubblicizzati e quello di parte attrice;
in secondo luogo, trattandosi di annunci di vendita tra privati, il prezzo esposto può essere stato influenzato da qualsivoglia apprezzamento e/o necessità, anche personale del venditore.
Non è, del resto, pienamente condivisibile neppure la stima operata da parte convenuta, che si fonda sulla relazione redatta dal proprio perito assicurativo. Oltre a richiamare le considerazioni già esposte in ordine alle incerte modalità con cui il perito ha esaminato il veicolo attoreo e, così, in ordine all'attendibilità della relazione che ne è conseguita, si evidenzia che anche tale valutazione – per stessa ammissione del redattore – ha valore relativo, scontando deficienze informative di rilievo quali, ad esempio, il chilometraggio dell'auto al momento del sinistro. Sul punto, infatti, in sede di deposizione testimoniale, il perito ha chiarito che il numero 999.999 riportato nella relazione alla voce Tes_6
“km” “convenzionalmente significa che non ho potuto rilevare il dato”.
In assenza di tali informazioni e in mancanza della produzione di mercuriali accreditati, si reputa congruo liquidare la voce di danno in esame nella misura mediana tra le opposte valutazioni e pertanto nella misura di euro 3.000,00, già tenuto conto del minimo valore del relitto. In applicazione del sopra ricordato principio di compensatio lucri cum damno, da tale importo deve essere decurtata la somma di euro 1.190,00 corrisposta in due tranche da a titolo di risarcimento del Controparte_2 danno al veicolo e a copertura di spese accessorie. Tenuto conto della rivalutazione dell'importo anticipato dalla data del pagamento della seconda tranche (14.7.2021) alla data della presente pagina 17 di 24 pronuncia (complessivamente euro 1.616,03), per detta voce di danno, al danneggiato va riconosciuto la somma di euro 1.383,97. Ad essa devono essere aggiunti, in quanto meritevoli di risarcimento, gli importi delle spese di soccorso stradale, deposito e rottamazione del veicolo incidentato per complessivi euro 338,50 (cfr. doc. n. 12 allegato all'atto di citazione).
L'attore ha, altresì, richiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'ulteriore importo di euro
805,50 a titolo di risarcimento del danno derivato dall'assunta distruzione dell'attrezzatura da pesca trasportata sulla autovettura al momento del sinistro. A fondamento della propria pretesa nel quantum,
l'attore ha prodotto due documenti fiscali relativi all'acquisto della merce danneggiata, recanti il riferimento all'importo di euro 485,70 del 3.9.2019 e di euro 319,80 del 4.2.2020 (cfr. doc. n. 11 allegato all'atto di citazione). La pretesa attorea non può essere integralmente accolta poiché, da un lato, ha ad oggetto il valore a nuovo di attrezzatura, che, almeno in parte, era stata acquistata circa nove mesi prima del sinistro;
dall'altro lato, si fonda sull'indimostrato presupposto dell'integrale distruzione dell'attrezzatura stessa. In proposito si evidenzia che, dalle due fotografie allegate parte attrice sub doc.
n. 11, non è possibile apprezzare l'effettiva entità del danno subito dalle canne da pesca e, in specie, che le stesse siano andate integralmente distrutte, sì da non poter essere riparate sostenendo costi inferiori all'importo richiesto a titolo risarcitorio. Per tale ragione, si reputa congruo liquidare forfettariamente la voce di danno nella misura in euro 200,00.
Si riconosce, altresì, la somma di euro 50,00 a titolo di risarcimento del danno per le documentate spese di riparazione del cellulare di parte attrice (cfr. doc. n. 11 allegato all'atto di citazione) e la somma di euro 11,20 per rimborso delle spese di estrazione di copia del rapporto di incidente stradale.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese di assistenza stragiudiziale sostenute ante causam. In proposito, si osserva che detta tipologia di esborso può essere rimborsata solo se adeguatamente allegata e provata e a condizione che l'assistenza stragiudiziale appaia effettivamente utile in relazione al presumibile esito del futuro giudizio. Come recentemente chiarito dalle Sezioni
Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie, è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale protrattasi per diversi mesi e dotata di rilevanza autonoma rispetto alla causa, avendo condotto al riconoscimento di importi superiori alla metà del pagina 18 di 24 valore dei danni patiti dalla parte attrice. Tali spese possono essere riconosciute nella misura di euro
4.880,00 come da nota pro forma versata in atti sub doc. n. 24, in quanto conforme ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito va liquidato in euro 10.063,65.
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri di cui a Cass.
SU n. 1712/1995 dalla data delle singole fatture alla data odierna. Analogamente a quanto sopra già specificato per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno alla persona, anche per quelle dovute a titolo di risarcimento per spese mediche e per danno al veicolo – voci in relazione alle quali sono stati versati acconti da parte della compagnia assicuratrice –, ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere. operata la devalutazione alla data del fatto (13.6.2020); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat, dalla data del fatto a quella del pagamento dell'acconto da parte della compagnia assicurativa;
sulla somma rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della successiva somma, per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sull'importo residuo sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
Dei danni come sopra liquidati rispondono, in solido e nelle rispettive qualità, entrambi i convenuti proprietario-conducente del veicolo, e compagnia CP_1 Controparte_2
assicuratrice per RCA.
Deve essere accolta la domanda di manleva contrattuale formulata in via subordinata da CP_1
nei confronti di con conseguente condanna della compagnia a tenere Controparte_2 indenne da quanto questi sarà eventualmente costretto a pagare all'attore in esecuzione della CP_1
condanna di cui al dispositivo a titolo di capitale, interessi e spese. Il contratto assicurativo per responsabilità civile da circolazione di autoveicoli stipulato tra e CP_1 Controparte_2
(doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione di , infatti, copre specificamente i
[...] CP_1
danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato e non prevede esclusioni riferibili al caso di specie. Per un verso, infatti, non risulta superato il massimale indicato in polizza (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di , per l'altro, non opera la CP_1
pagina 19 di 24 limitazione di cui all'art.
4.1 del contratto assicurativo (pag. 19 del contratto) nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, atteso il provvedimento con cui il g.i.p. di
OV ha disposto l'archiviazione parziale del procedimento penale a carico del sig. in CP_1 relazione alla contestata violazione di cui all'art. 187 C.d.s.
Deve essere respinta la domanda di condanna avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 1
c.p.c., non reputandosi integrati i presupposti della lite temeraria da parte dei convenuti, non risultando che essi abbiano formulato difese o eccezioni con dolo o colpa grave. Tenuto conto delle circostanze del caso concreto e delle somme comunque erogate ante causam da non si Controparte_2
reputa meritevole di accoglimento nemmeno la domanda di condanna avanzata ex art. 96, comma 3
c.p.c. in relazione alla mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita che, pur costituendo comportamento censurabile, non può determinare automaticamente, anche tenuto degli ingenti importi corrisposti, la pronuncia di condanna di cui all'articolo citato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, le parti convenute debbono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere quelle sostenute dalla parte attrice.
Quanto alla domanda di rifusione delle spese di lite formulata da nei confronti di CP_1
si osserva quanto segue. Controparte_2
Nel contratto assicurativo risulta la stipula di patto di gestione della lite (pag. 24 doc. n. 5 , che CP_1 espressamente esclude la rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per i propri legali o tecnici non designati dalla compagnia assicuratrice ed in specie non vi è prova che l'assicurato lo abbia rispettato avvisando la compagnia di volersi costituire nel presente giudizio.
Tuttavia, occorre distinguere le spese di soccombenza da quelle di cd. resistenza.
La previsione pattizia integra la disciplina normativa prevista dall'art. 1917 c.c., rispetto alla quale ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus"
pagina 20 di 24 delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n. 18076/2020).
Inoltre la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti del terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3011 del 09/02/2021).
Nell'indicata ordinanza il Supremo Collegio ha avuto modo di sviscerare numerosi aspetti problematici relativi all'interpretazione dell'art. 1917 c.c., tra cui in particolare:
- che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha “l'effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 comma 3 c.c.)” e tale obbligo, in quanto previsto dalla legge, è un effetto naturale del contratto ed è inderogabile per le parti, se non in senso più favorevole agli assicurati (v. art. 1932 comma 2 c.c.);
- nei casi di assicurazione multirischio (vale a dire ad esempio nel caso in cui l'assicurazione sulla responsabilità civile si cumula con quella per il sorgere di un debito, come nel caso di assistenza legale per resistere in giudizio alle pretese fatte valere dal terzo danneggiato) le spese legali sostenute per resistere alla domanda risarcitoria proposta dal terzo danneggiato “costituiscono un rischio coperto dall'assicurazione sulla responsabilità civile nei limiti ed alle condizioni per questa concordate”, mentre le garanzie per la tutela legale operano nei diversi casi di vertenza promossa dall'assicurato, vertenza che esula da quella oggetto della copertura assicurativa, spese extragiudiziarie e superamento del 25% del massimale di polizza.
Tuttavia, nel caso di cui le parti abbiano stipulato un patto di gestione della lite, intesa come lecita modalità sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917 comma 3
pagina 21 di 24 c.c., l'assicuratore che si sia fatto carico di gestire la lite assume direttamente l'obbligo di concorrere o di pagare direttamente le spese di giudizio, restando esonerato l'assicurato dall'onere di anticipare le stesse (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente chiarito che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.
In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b) (cfr. Cass. n. 4275/2024).
Nel caso di specie l'assicurato ha chiesto di dichiarare “tenuta a manlevare Controparte_2 il convenuto OR da ogni richiesta risarcitoria dell'attore e comunque da ogni onere CP_1
o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda;
condannare la Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite”.
[...]
Si reputa la domanda comprensiva tanto della condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, così come delle spese sostenute per resistere alla domanda di parte attrice (spese di resistenza).
La prima, stante la soccombenza dell'assicurazione in ordine alla chiamata in manleva contrattuale, si reputa fondata, sì che l'assicurazione va condannata ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto la seconda (inerente le spese di resistenza rispetto alla CP_1
pretesa attorea), trattandosi in specie di polizza multirischio con pattuizione di patto di gestione della lite, non essendo stata resa edotta della volontà dell'assicurato di costituirsi Controparte_2
pagina 22 di 24 in giudizio, si reputa che sia stato violato da quest'ultimo il patto di cui alla p. 24 del doc. n. 5 prodotto da dette spese non potranno pertanto essere riconosciute. CP_1
Le spese di soccombenza di parte attrice e di parte convenuta si liquidano in dispositivo, in CP_1
applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile all'attività svolta), tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura delle questioni trattate, tenuto conto del valore dell'accolto, considerato che esso costituisce limite anche dell'accolta domanda di manleva.
Si reputa di riconoscere in favore di parte attrice valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto che nel corso dell'istruttoria sono state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., è stata svolta istruttoria orale ed è stata disposta ctu medico legale sulla persona di parte attrice. Meritano di essere riconosciuti anche i compensi per la fase di attivazione della negoziazione assistita, oltre che le anticipazioni e le spese di CTP.
In favore del convenuto Lafiquiri, tenuto conto del mancato deposito delle memorie istruttorie, che l'attività istruttoria nei confronti della compagnia ha avuto natura esclusivamente documentale e che le contestazioni hanno riguardato il limitatissimo profilo del patto di gestione della lite, si reputa di riconoscere valori medi, ridotti al 50%, per attività di studio, introduttiva e decisoria.
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese della c.t.u. medico-legale, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_1
causa, occorso in data 13.6.2020, condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di dei danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali da lui subiti, che, già decurtate le somme corrisposte al danneggiato ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 10.063,65 ed in euro 6.535,18, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
pagina 23 di 24 2. condanna a tenere indenne e manlevare da ogni somma Controparte_2 CP_1 che il quest'ultimo sarà chiamato a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. proposta da parte attrice;
4. condanna e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a CP_1 Controparte_2
rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 575,25 per le spese, in euro 1.586,00 per spese di c.t.p., in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 441,00 per il compenso relativo alla promozione del procedimento di negoziazione assistita, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
5. condanna alla rifusione nei confronti di delle spese Controparte_2 CP_1
processuali di soccombenza in relazione alla chiamata in manleva, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
6. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della c.t.u. medico-legale, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 25.6.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24793/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SEVERGNINI LAURA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PONCHIROLI VALERIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BRAZESCO MARZIO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“Voglia la S. Vs. Ill.ma, contrariis rejectis, così giudicare;
Nel merito: - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro per cui è causa e, conseguentemente, CP_1 condannarlo in solido con la convenuta in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, al pronto e totale risarcimento di tutti i danni (biologici, patrimoniali e non patrimoniali) subiti dall'attore e quantificati in complessivi € 59.924,73, previa decurtazione dell'acconto già versato e pari ad € 41.347,00, e così per € 18.550,73, o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme annualmente rivalutate, ed oltre al danno da ritardato adempimento risarcitorio da liquidarsi nella misura ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre alla refusione delle spese di CTU anticipate per € 976,00, ed oltre alle spese di negoziazione assistita;
In via istruttoria: si ribadiscono le istanze di prova orale sui pagina 1 di 24 capitoli di prova non ammessi di cui alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.: 1) Vero che nel sinistro rimaneva distrutta la vettura del OR , che ha dovuto essere rottamata al costo Parte_1 di € 80,00, con conseguente denuncia di cessazione della circolazione e spesa di € 13,50 (docc.10 e 12 fascicolo attoreo); 2) Vero che la somma richiesta per reperire alla data del sinistro una vettura con caratteristiche analoghe a quella posseduta dal OR e rimasta distrutta nell'incidente è Parte_1 superiore ad una media di € 4.400,00 (doc.23 fascicolo attoreo che mi si rammostra); 3) Vero che per il soccorso stradale a cura di l'odierno attore ha Controparte_4 sostenuto un costo di € 245,04 (doc.12 fascicolo attoreo); 4) Vero che per l'immatricolazione di nuovo veicolo è necessaria la spesa di € 300,00; 5) Vero che il giorno 13.06.20 il OR rientrava Parte_1 da una giornata di pesca e nel sinistro sono rimaste danneggiate le canne da pesca trasportate sulla sua auto, che erano state acquistate al costo di € 805,50, come da fotografie che mi si rammostrano (doc.11 fascicolo attoreo); 6) Vero che nel sinistro è rimasto danneggiato anche il cellulare del OR Lo guasto, la cui riparazione è costata € 60,00 (doc.11 fascicolo attoreo); 7) Vero che per le visite mediche, cure e terapie dovute alle lesioni riportate nel sinistro il OR Lo guasto ha sostenuto i costi di cui alle fatture e ricevute prodotte sub doc.13 del fascicolo attoreo che mi si rammostrano;
8) Vero che per recarsi agli appuntamenti per le visite e terapie di cui al punto precedente (in OV zona Largo Bellini, Via Turati, C.so Garibaldi), il OR ha sostenuto esborsi per complessivi € Parte_1
477,77, come da documentazione che mi si rammostra (doc.14 fascicolo attoreo); 9) Vero che per ottenere copia del rapporto d'incidente stradale richiesta dall'attore è stata versata per marche da bollo la somma di € 11,70 (doc.1 fascicolo attoreo); 10) Vero che per la fase stragiudiziale della vertenza risarcitoria intrapresa nei confronti degli odierni convenuti, a fronte della quale è stato ottenuto un acconto risarcitorio di € 41.347,00 (doc.18 che mi si rammostra), il OR si è Parte_1 avvalso dell'assistenza di Gestione Sinistri Nord Ovest S.r.l. (docc.15-16 che mi si rammostrano), versando a detta società il corrispettivo di € 4.880,00 iva inclusa (doc.24 che mi si rammostra); 11) Vero che prima del sinistro il OR aveva un legame anche fisico col figlio nato il Parte_1 Per_1
21.02.2018: lo teneva in braccio, stava inginocchiato con lui per i giochi a terra, lo rincorreva, lo portava a cavalcata sulle spalle, lo coinvolgeva con i primi approcci al calcio, lo accudiva in alternanza alla mamma;
12) Vero che le gravi lesioni riportate dal OR nel sinistro Parte_1 occorso in data 13.06.2020 gli hanno impedito per mesi e tuttora lo limitano nell'accudire, giocare, vivere fisicamente il rapporto con il figlio nato il [...], facendo “raffreddare” Per_1 l'entusiasmo che aveva verso il papà; 13) Vero che i dolori e le lesioni riportati dal OR Per_1 [...]
a seguito del sinistro stradale gli hanno impedito e gli impediscono tuttora di continuare come Pt_1 prima del sinistro ad aiutare la compagna nel menage familiare, ed in particolare nella Parte_2 gestione del figlio piccolo e nelle faccende domestiche, ormai interamente a carico della stessa;
14)
Vero che la coppia Lo CI era solita organizzare, anche dopo la nascita del figlio , Per_1 gite fuoriporta e camminate in montagna;
attività interrotte dopo l'incidente subìto dal OR
[...]
; 15) Vero il OR era uno sportivo, amava correre, andare in bicicletta e dedicarsi Pt_1 Parte_1 alla pesca di grossa taglia;
tutte attività interrotte dopo l'incidente di cui è giudizio;
16) Vero che i dolori, le lesioni ed i conseguenti mutamenti delle abitudini di vita, familiari e di svago sopra indicati, hanno determinato una deflessione del tono dell'umore del OR . Si indicano a testi: Parte_1
, Via Chiesa Vecchia n. 4 Castellazzo Novarese (NO); , Via Case Parte_2 Testimone_1
Sparse n. 19 OV – fraz. Bicocca;
, Via Mantova n. 16 OV;
Controparte_5 Parte_3
, Vicolo Sorga n. 3° Borgomanero (NO); e Via
[...] Parte_4 Parte_5
Regina Elena n. 26 Castellazzo Novarese;
legale rappresentante di di Controparte_4 pagina 2 di 24 legale rappresentante di TE (NO) sul solo cap.3; Controparte_4 Controparte_6 legale rappresentante di sul solo cap.3; Darsi Controparte_4 atto che sono stati prodotti i seguenti documenti: 1) rapporto d'incidente stradale;
2) verbale di contravvenzione n. 700015807287; 3) referto sostanze d'abuso o psicotrope;
4) CNR del 12.08.2020; 5) email Procura di OV 08.11.21 sullo stato del p.p. a carico di IR;
6) certificato di P.S. e seguente certificazione medica;
7) certificazione medicooculistica;
8) referto visita neurologica Dott.
9) certificazione medica S.C. Medicina Fisica e Riabilitativa;
10) certificato rottamazione Per_2 auto;
11) danni canne da pesca e cellulare;
12) spese soccorso, custodia e demolizione auto;
13) spese mediche;
14) spese carburante e parcheggi;
15) mandato a del 29.06.2020; 16) corrispondenza a Pt_6 firma 17) relazione di visita medico-legale Dott. ; 18) attestazione acconti versati da Pt_6 Per_3
19) lettera invito alla negoziazione assistita a 20) lettera di invito alla Controparte_7 Controparte_7 negoziazione assistita a;
21) diniego di a negoziazione assistita;
22) CP_1 Controparte_3 fotografie luogo incidente;
23) annunci compravendita Citroen Berlingo;
24) fattura Gesi”
Per il convenuto CP_1
“In via principale, nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale, contraris reiectis, accertati i fatti per cui è causa, dichiarare la tenuta a manlevare il convenuto OR Controparte_2 CP_1
da ogni richiesta risarcitoria dell'attore e comunque da ogni onere o spesa derivante
[...] dall'accoglimento della spiegata domanda;
condannare la alla rifusione Controparte_2 delle spese di lite sostenute dal OR In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_1 causa”
Per la compagnia Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare NEL MERITO In via principale – Accertare e dichiarare anche in via presuntiva il concorso colposo del sig. nella Parte_1 causazione del sinistro de quo e nella causazione delle lesioni per l'effetto, accertato il danno patito dall'attore in misura inferiore al preteso e nei limiti del provato e dato atto delle somme che lo stesso ha percepito da e in forza di contratto assicurativo contro gli infortuni, rigettare Controparte_3 ogni ulteriore pretesa perché infondata in fatto e diritto. In subordine - Accertare e dichiarare anche in via presuntiva il concorso colposo del sig. nella causazione del sinistro de quo e Parte_1 delle lesioni patite e per l'effetto, accertato il danno patito dall'attore in misura inferiore al preteso e dato atto di quanto già versato all'attore da e di quanto dallo stesso percepito o Controparte_3 da percepire su polizza infortuni, accertare l'entità del risarcimento ulteriore nei limiti del provato e in misura inferiore al preteso, Spese di lite integralmente compensate ex art. 92/II comma c.p.c. In ogni caso – Rigettare la domanda di rimborso delle spese di giudizio avanzata dal convenuto verso CP_1
IN VIA ISTRUTTORIA (A) - Si chiede ammissione di prova orale per testi, con Controparte_3 testi: , c/o Polizia Stradale di OV (capp.1,2) c/o Polizia Testimone_2 Testimone_3 Stradale di OV (capp.1,2) Sulle seguenti circostanze 1) Vero che: “Nel tratto di strada della S.P. n. 17 direzione dal comune di Momo al Comune di Proh, sono presenti cartelli verticali che segnalano curva pericolosa a destra, divieto di sorpasso e limite di velocità di 50 km/h, come da doc. 3 fascicolo
che si rammostra”. 2) Vero che: “Il giorno 13.6.2020 verso le ore 18,50 il tratto di strada CP_7 della SP 17 extraurbana che collega il comune di Proh a quello di Momo era bagnato e vi era pioggia in atto- (B) Si chiede ordine di esibizione all'attore ex art 210 c.p.c. di tutta la documentazione afferente la titolarità di polizza infortuni e dell'indennizzo ottenuto per le lesioni patite nel sinistro. - pagina 3 di 24 (D) Si chiede disposizione di CTU meccanica volta a stimare il valore per differenza del mezzo attoreo al momento del sinistro”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e in qualità rispettivamente di CP_1 Controparte_2
proprietario-conducente e compagnia assicuratrice dell'autovettura BMW 120 D, targata DZ582YJ, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa del sinistro occorso in data 13.6.2020, alle ore 19.00 circa, a Briona (NO).
A fondamento della pretesa l'attore ha dedotto:
- che il giorno 13.6.2020, a bordo della sua vettura Citroen Berlingo, targata CE647NR, stava percorrendo la SP 17 in località Briona (NO);
- che, giunto al km 13+000, veniva violentemente urtato dal veicolo BMW, condotto da
[...]
il quale, provenendo dalla corsia di marcia opposta, dopo aver imboccato una curva sinistrosa, CP_1
perdeva il controllo del mezzo e invadeva la corsia opposta, andando a collidere con il proprio veicolo;
- che sul luogo del sinistro è giunta la Polizia Stradale di OV, a cui lo stesso ha CP_1
ammesso di aver perso il controllo della propria auto, invadendo la corsia opposta e generando l'impatto frontale tra le due autovetture (cfr. rapporto di incidente stradale di cui al doc. n. 1 allegato all'atto di citazione);
- che la Polizia Stradale, effettuati i rilievi di rito, ha elevato una contravvenzione a carico
[...] per violazione dell'art. 141 commi 3 e 8 C.d.S., cui seguiva il ritiro della patente di guida ai CP_1 sensi dell'art. 223, comma 2 C.d.S. (cfr. doc. n. 3 allegato all'atto di citazione);
- che l'esame dei campioni di urine prelevati da – refertati in data 5.8.2020 – dava esito CP_1
positivo in relazione alla sottoposizione a cannabinoidi (cfr. doc. n.
4-5 allegati all'atto di citazione);
pagina 4 di 24 - che è stato indagato per i reati di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis C.d.S. e all'art. 590- CP_1
bis, comma 1, in relazione al quale ultimo veniva condannato con decreto penale n. 318/2021 divenuto definitivo per mancata opposizione tempestiva (cfr. doc. n. 5 allegato all'atto di citazione);
- quanto al danno subito, che, a seguito dell'impatto, è stato immediatamente traportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di OV, ove gli è stata diagnosticata “frattura scomposta pluriframmentaria completa al terzo medio del femore sinistro, lacerazione sottocapsulare della milza senza indicazione chirurgica”, con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico;
- di aver riportato, in conseguenza dell'incidente, postumi di invalidità permanente, quantificati dalla perizia medico-legale di parte nella misura del 16%, un'invalidità temporanea assoluta di 43 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 30, parziale al 50% di giorni 40 e parziale al 25% di giorni 40;
- di avere, quindi, diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nonché di quello patrimoniale per i danni riportati alla vettura e ai beni su di essa trasportati e le spese per l'assistenza stragiudiziale;
- che ha versato ante causam all'attore la somma di euro 41.347,00 Controparte_2
trattenuta a titolo di acconto su quanto dovuto;
- che, al fine di giungere ad una composizione bonaria della vertenza, ha inoltrato, senza successo, alle odierne parti convenute un invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita, cui
[...]
ha risposto negativamente, mentre non ha fatto seguire alcun Controparte_2 CP_1
riscontro.
In data 19.10.2022, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si è costituito in giudizio il quale, senza contestare le allegazioni di parte attrice in merito alla CP_1 ricostruzione della dinamica dell'incidente, si è limitato a precisare l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 187 C.d.S., in ragione dell'assenza di prove sufficienti circa l'effettivo stato di alterazione psico-fisica al momento dell'incidente (cfr. doc. n. 1 allegato alla comparsa di costituzione di . Per l'ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, CP_1 [...]
ha proposto domanda di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice del proprio CP_1
veicolo, chiedendone la condanna ad essere tenuto indenne da tutte le Controparte_2
somme che sarà condannato a corrispondere ad a titolo di risarcimento in Parte_1
ragione del presente giudizio.
pagina 5 di 24 In data 23.11.2022, con separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo l'accertamento di un concorso colposo dell'attore, tanto nella Controparte_2 verificazione dell'evento lesivo, quanto nella produzione delle conseguenze dannose. Più in particolare, sotto il primo profilo, la compagnia convenuta ha eccepito che, al momento del sinistro, Parte_1
stesse utilizzando il telefono cellulare, giungendo all'impatto con una sola mano sul volante e
[...]
che, in ogni caso, stesse procedendo ad una velocità non adeguata allo stato dei luoghi, tenuto conto della presenza di una curva sinistrosa e del manto stradale bagnato dalla pioggia. Sotto il secondo profilo, ha eccepito che l'attore, al momento dell'impatto, non indossava le Controparte_2 cinture di sicurezze, che avrebbero potuto notevolmente ridurre l'entità del danno subito. Ulteriori contestazioni sono state mosse in relazione alla quantificazione del danno alla persona e di quello patrimoniale così come operata dall'attore in citazione, tra cui in particolare la contestazione di non spettanza di somme a titolo di personalizzazione del danno biologico-relazionale e la sovrastima del valore dell'auto danneggiata.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, mediante l'escussione di testimoni e l'interpello dell'attore e del convenuto, nonché tramite consulenza medico legale sulla persona dell'attore con incarico conferito al Dott. . Persona_4
Il Giudice ha fissato l'udienza del 4.3.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con successiva ordinanza del 7.3.2025, dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
ha promosso azione diretta ex art. 144 Cod. ass. priv. nei confronti di Parte_1 [...]
chiedendo che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di Controparte_2 [...]
nella causazione del sinistro ex art. 2054 c.c. –, sia pronunciata la condanna in solido dei CP_1
convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti.
Poiché il sinistro per cui è causa ha interessato lo scontro tra due veicoli, occorre, da subito, precisare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la presunzione di concorso di colpa fissata per pagina 6 di 24 dette fattispecie dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha carattere sussidiario, operando solo in difetto di prova contraria (Cass. sent. n. 6483/2013), ossia nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro. È quindi possibile che la ripartizione delle singole responsabilità dei conducenti segua un criterio diverso, fino a giungere all'esclusione della colpa dell'uno con accertamento di quella esclusiva dell'altro.
Sul piano probatorio ne consegue che l'onere di dimostrare un riparto di responsabilità diverso da quello presuntivamente paritario sancito all'art. 2054, comma 2 c.c. grava su chi ne contesta l'applicazione e può essere assolto con qualsiasi mezzo, anche in via presuntiva e indiretta.
Nel caso di specie, la dinamica del sinistro e, con essa, la prova dell'esclusiva responsabilità del convenuto può essere ricostruita sulla base della relazione di incidente stradale redatta CP_1
dalla Polizia Locale del Comune di OV, nonché in forza della confessione giudiziale resa dallo stesso IR a seguito dell'ammesso interpello richiesto dalla parte attrice.
Più in particolare, come risulta dal verbale di incidente stradale, già nell'immediatezza CP_1 del fatto, ha dichiarato all'agente di Polizia che, mentre percorreva la SP Testimone_4
17 ad una velocità di 70-80 km/h, giunto al km 13+000 in corrispondenza di una curva a sinistra:
“l'auto sbandava, cercavo di raddrizzarla senza riuscirci, e andavo a causare un incidente con un veicolo che proveniva dal senso opposto”. La medesima versione è stata confermata dall'odierno convenuto nel corso dell'interpello. In tale sede, infatti, interrogato sulla dinamica dell'incidente, egli ha confermato di aver perso il controllo della propria autovettura e di aver invaso l'opposta corsia di marcia su cui procedeva il veicolo di parte attrice, precisamente dichiarando: “purtroppo sì, invadevo la corsia parzialmente, per circa un terzo del muso del veicolo, circa 50 centimetri” (cfr. verbale dell'udienza del 20.6.2023).
Poiché si versa in un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra la compagnia assicuratrice e il responsabile del sinistro ex art. 144, comma 3 Cod. ass. priv., la confessione giudiziale da quest'ultimo resa non ha il valore di prova legale, che le è ordinariamente proprio ai sensi dell'art. 2733, comma 1 c.c., ma è rimessa al libero apprezzamento del giudice ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
Cionondimeno, non vi sono ragioni per disconoscere la genuinità della predetta ricostruzione, tenuto conto della sua convergenza con quanto dichiarato dallo stesso nell'immediatezza del fatto e, CP_1
pagina 7 di 24 soprattutto, dell'assenza di elementi probatori di segno contrario e in ogni caso anche di contestazioni da parte di entrambi i convenuti.
Vanno respinte le eccezioni formulate da in ordine alla sussistenza di un Controparte_2 concorso colposo di nella causazione dell'evento lesivo ex art. 1227, comma 1 Parte_1
c.c. e nella produzione delle conseguenze dannose ex art. 1227, comma 2 c.c.
Quanto al primo profilo, la compagnia assicuratrice deduce, innanzitutto, che l'attore , pur Parte_1 rispettando il limite di velocità di 50 km/h, non avrebbe assolto all'ulteriore regola di prudenza generica, che imporrebbe di contenere ulteriormente l'andatura, anche ben al di sotto del limite legale
(art. 142 cod. della strada), in presenza di un tratto stradale caratterizzato da una curva pericolosa e da fondo bagnato per la pioggia battente;
in secondo luogo, secondo l'attore Controparte_2
sarebbe giunto “all'impatto senza tenere entrambe le mani sul volante, essendo impegnato Parte_1 in una conversazione telefonica e tenendo con una mano il telefono all'orecchio” (cfr. comparsa di risposta).
Entrambe le circostanze non risultano provate e, anzi, sono sconfessate dalla deposizione di
[...]
agente della Polizia Stradale di OV, che ha redatto il verbale di incidente Testimone_4
stradale, teste particolarmente attendibile, in quanto professionalmente qualificato, estraneo ai fatti ed intervenuto nell'immediatezza del fatto. Premesso che nessuna contravvenzione è stata elevata nei confronti di , né per eccesso di velocità, né per uso del cellulare alla guida, in Parte_1
relazione a tale ultima circostanza, il teste ha dichiarato di non aver visto il cellulare del Tes_4
danneggiato al momento del proprio intervento e che, in ogni caso, in base ai rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro, nessuna circostanza lasciava supporre che fosse al telefono Parte_1
mentre era alla guida e che quindi tenesse il volante con una sola mano.
Del resto, con particolare riguardo all'eccezione relativa all'uso del telefono cellulare da parte di
[...]
mentre si trovava alla guida, va condivisa l'eccezione di incapacità a testimoniare di Pt_1 S_
, moglie del convenuto e trasportata sulla sua vettura al momento del sinistro
[...] CP_1
(cfr. Cass. Sez. Un. sent. 6 aprile 2023, n. 9456). Come dalla stessa riferito, infatti, ha Testimone_5 riportato danni in conseguenza del sinistro: “io ho rotto omero e tibia e sono stata ricoverata all'Ospedale di OV e ho subito diversi interventi, sette;
l'assicurazione qualche mese fa mi ha corrisposto delle somme ed è stato chiuso il sinistro” (cfr. verbale di udienza); pertanto ella risulta pagina 8 di 24 portatrice di un interesse concreto e attuale all'esito del processo in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità – da ultimo compendiato in Cass. ord. 17 luglio 2019, n. 19121– per cui
“il trasportato danneggiato ha un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella introdotta da quest'ultimo contro il primo. Così nell'uno, come nell'altro caso, infatti, il trasportato-testimone può avere interesse, esemplificando: 1) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per beneficiare del cumulo di due massimali assicurativi;
2) all'accertamento della responsabilità concorsuale dei due conducenti, per potere inoltrare la propria richiesta ad un secondo debitore, nel caso di renitenza od insolvenza del primo;
3) all'accertamento dell'assenza della ricorrenza d'un caso fortuito, per potere evitare che il vettore si sottragga alla propria responsabilità invocando il disposto dell'art. 141 cod. ass.”.
Pertanto, alla luce della deposizione del teste ed in assenza di altri elementi specifici sul Tes_4 punto, non vi è prova che l'attore guidasse con una sola mano per aver tenuto nell'altra il telefono cellulare. Inoltre, nessun elemento, anche alla luce dei rilievi eseguiti dagli operanti, anche tenuto conto dell'anomalia dell'invasione della corsia di marcia da parte di consente di addebitargli CP_1 la violazione di cui all'art. 141 commi, 1, 2 e 3 del cod. della strada.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che la verificazione del sinistro per cui è causa sia da ricondurre all'esclusiva responsabilità del convenuto CP_1
Deve essere, altresì, respinta l'eccezione formulata da di un concorso Controparte_2 colposo dell'attore nella produzione delle conseguenze dannose ex art. 1227, comma 2 c.c., per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Si osserva, in generale, che, a fronte dell'azione o dell'omissione giuridicamente rilevante (cd. danno evento), imputabile al soggetto agente, quest'ultimo risponde delle conseguenze in nesso di causalità
c.d. giuridica (art. 1223 c.c.), nesso che consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento. Tuttavia, in virtù del disposto del citato art. 1227, comma 2 c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, sì che vanno escluse le conseguenze dannose derivanti da un contegno colposo del danneggiato. Trattandosi di un fatto impeditivo, la prova dell'integrazione di un contegno colposo del danneggiato grava sul convenuto ex art. 2697, comma 2, c.c.
pagina 9 di 24 Spetta pertanto a che l'ha eccepito, dimostrare l'aggravamento del danno Controparte_2
per mancato impiego dei mezzi di contenimento prescritti dal Codice della strada e si reputa, in specie, che la compagnia non abbia debitamente assolto tale onere.
Sul punto, è stato escusso come testimone , perito assicurativo che ha esaminato le Testimone_6
autovetture coinvolte nel sinistro per conto della compagnia, alla quale dichiara di essere legato da un lungo rapporto di collaborazione.
Nel corso della deposizione, ha reso, tuttavia, dichiarazioni incerte e contraddittorie. Testimone_6
Come rilevato anche da parte attrice con la comparsa conclusionale, infatti, il teste ha, dapprima, confuso le valutazioni relative all'auto dell'attore con quelle relative all'auto del sig. CP_1 mostrando, comunque, di non ricordare le modalità con cui l'esame è stato effettuato e, in particolare, tramite visione diretta, o piuttosto solo mediante fotografie. Più in particolare, interrogato sullo stato dei sistemi di ritenzione della vettura di parte attrice, , esaminata a sue mani una Testimone_6 relazione del 2.7.2020 (non versata in atti), in cui lo stesso precisava che “non mi è possibile determinare con certezza se i sistemi di ritenuta fossero allacciati”, ha riferito di avere il “sospetto di aver svolto la relazione sulla base di documentazione fotografica inviat[a] e senza esaminare personalmente il veicolo”, per poi dichiarare “temo che si facesse riferimento al veicolo BMW” (cfr. verbale dell'udienza del 12.3.2024).
Richiesto, dunque, di fornire delucidazioni sul contenuto della perizia da lui redatta in data 23.6.2020 sull'autovettura di parte attrice –versata in atti dalla compagnia assicuratrice –, non ha Testimone_6 fornito spiegazioni convincenti in merito all'espressione riportata in nota “cintura conducente bloccata in posizione riavvolta e altre cinture libere”, non riuscendo a spiegare in modo chiaro la differenza tra cintura “riavvolta”, cintura “non svolta” e cintura “libera”.
In particolare, il teste ha dichiarato che “normalmente quando c'è un urto ed interviene il pretensionatore della cintura, questa si blocca nella posizione in cui è quando si blocca il pretensionatore;
significa che non si riavvolge e resta srotolata, al contrario se trovo la cintura riavvolta penso che il pretensionatore si sia azionato quando non era svolta e quindi indossata e sia pertanto rimasta nella medesima posizione riavvolta”. “questo significa che per me quella del conducente non era indossata ed è rimasta bloccata” (cfr. verbale di udienza citato). Ebbene, in primo luogo, si osserva che, sulla base di quanto dichiarato dal teste, la cintura di parte attrice, ove pagina 10 di 24 effettivamente non indossata, avrebbe dovuto essere descritta dal perito come “non svolta” e non già come “riavvolta”, termine, quest'ultimo, che suggerisce l'avvenuto arrotolamento di una cinghia in principio svolta. In secondo luogo, le dichiarazioni del teste risultano contraddittorie laddove riferiscono dell'avvenuta attivazione del pretensionatore di cinture di sicurezza che si assumono non indossate. Il pretensionatore delle cinture di sicurezza, infatti, è un sistema di sicurezza che, in caso di incidente, tende rapidamente la cinghia per trattenere il corpo del passeggero contro il sedile, impedendo che venga proiettato in avanti. Esso è attivato dalla stessa cintura correttamente indossata e, pertanto, non si attiva ove questa non sia stata allacciata.
Le rilevate incongruenze nella deposizione del emergono con ulteriore evidenza ove si Tes_6
considerino le giustificazioni avanzate dal perito in merito alla lassità della cintura di sicurezza della vettura attorea visibile nelle foto nn. 8 e 9 del doc. n. 22 allegato all'atto di citazione. Sul punto il teste ha dichiarato che le parti “leggermente lasche potrebbero essere giustificate dall'urto e dalla lesione dell'automobile in quel punto”, atteso che “la vettura è marcatamente lesionata nella zona di ancoraggio della cintura” e ha aggiunto che “sulla base della documentazione mostratami è una cintura che definirei certamente riavvolta”. Trattasi di giustificazione non esaustiva, atteso che dalle menzionate fotografie emerge una lassità evidente della cintura dell'attore, che ne lascia presumere il mancato pieno riavvolgimento.
Per tutto quanto precede, la deposizione del teste non può essere posta a fondamento della Tes_6
presente decisione, attese le incertezze e le imprecisioni emerse circa le modalità di svolgimento dell'esame dei veicoli e l'esito delle verifiche.
Maggiore fede – per la terzietà rispetto alle parti del giudizio, per la sua natura di teste altrettanto professionalmente qualificato e per l'immediatezza dell'intervento rispetto all'occorso – merita, ancora una volta, la deposizione dell'agente di Polizia che, interrogato sul punto, ha Testimone_4 escluso che le cinture di sicurezza dell'attore fossero slacciate dichiarando: “come sempre abbiamo controllato gli airbag e il pretensionatore delle cinture di sicurezza, in questo caso non sono state elevate contravvenzioni quindi presumo che fosse tutto regolare e la cintura allacciata” (cfr. verbale dell'udienza del 20.6.2023).
Per tutti i motivi che precedono, dovendosi disattendere l'eccezione di cui all'art. 1227 comma 2 c.c. in ordine al mancato uso del mezzo di contenimento da parte dell'attore, i convenuti e CP_1
pagina 11 di 24 vanno condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti da Controparte_2
parte attrice come di seguito liquidati.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni alla persona, occorre prendere le mosse dall'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione compendiato nella pronuncia della stessa Suprema Corte (v. ord. n. 7513/2018, Cass. Civ. sent. n.
25164/2020), che ha delineato con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni
Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente Giudice, “1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2)
Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.). 4)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5)
In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto
e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come
e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente
(quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto
pagina 12 di 24 peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per la liquidazione del danno alla persona nel caso di specie, si ritiene di dover procedere in via equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico – fisica aggiornate al tempo della decisione (edizione 2024), riconosciute dalla Suprema Corte di
Cassazione, in alcune recenti decisioni, quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale (es. Cass. 7/6/2011 n. 12408).
Nel corso del processo è stata disposta c.t.u. medico legale sulla persona della parte attrice, da porsi a fondamento della decisione, in quanto chiara, logica, congruamente motivata e non inficiata da critiche di parte. Dalla suddetta relazione si evince che il c.t.u. ha riscontrato un'inabilità temporanea biologica totale della durata di 10 giorni (corrispondenti al periodo di ricovero ospedaliero per l'effettuazione dell'intervento chirurgico), nonché un periodo di inabilità temporanea biologica parziale di complessivi
75 giorni, di cui 25 giorni al 75%, 25 giorni al 50% e ulteriori 25 giorni al 25%, stimando la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 14%.
Quanto al grado di sofferenza psicofisica menomazione-correlata, in una scala da 1 a 5, il c.t.u. lo ha quantificato in misura pari a 1.75 (sofferenza di grado “lieve”) per il periodo di inabilità temporanea ed in misura pari a 1 (sofferenza “assente/lievissima”) in relazione ai postumi permanenti, tenuto conto pagina 13 di 24 delle minime riferite ripercussioni/rinunce nella quotidianità del periziato (in particolare, con riguardo alla movimentazione dell'arto inferiore), nonché della sostanziale assenza di particolari terapie farmacologiche, presidi terapeutici o attività sanitarie da eseguire che siano correlate alle menomazioni stesse.
Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto dell'entità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento della stabilizzazione dei postumi (35 anni) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare il danno non patrimoniale nella somma di complessivi euro 52.160,50, di cui 5.462,50 euro per inabilità temporanea (tenendo conto della domma base di euro 115,00 al giorno) ed euro 46.698,00 per i postumi permanenti.
Nessuna ulteriore somma deve essere riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale, reputandosi gli importi indicati pienamente riparatori del danno subito dall'attore. In particolare, deve escludersi il riconoscimento di una somma a titolo di personalizzazione del danno biologico, in quanto negli atti di parte attrice nulla è stato specificamente dedotto sul punto, né il c.t.u. ha stimato una sofferenza particolare all'esito della stabilizzazione dei postumi.
Dalla somma sopra indicata di euro 52.160,50 deve essere decurtato quanto versato ante causam da e trattenuto a titolo di acconto. Sul punto occorre richiamare il principio di Controparte_2
compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che, nel procedere all'accertamento dei danni causati da fatto illecito, si devono considerare
– e opportunamente defalcare dal danno liquidato – anche i vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso. Ciò in ragione della funzione eminentemente riparatoria del risarcimento del danno che deve essere mirare a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e giammai trasformarsi in un'occasione di ingiustificata locupletazione. Pertanto, nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario in relazione al medesimo fatto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 12565/2018, hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
pagina 14 di 24 Alla luce di quanto premesso in termini generali, il principio della compensatio lucri cum damno deve trovare applicazione anche nel caso di specie, in relazione alle somme già erogate ante causam all'attore da Controparte_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato e del tutto condivisibile,
l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno deve avvenire per somme riferite a poste omogenee di danno (cfr. Cass. sent. n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la struttura bipolare del CP_8 danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Nel caso in esame, in data 20.5.2021, la compagnia risulta avere corrisposto al danneggiato la somma di euro 38.996,00 a titolo di danno alla salute (cfr. pag. 5 del doc. n. 18 allegato all'atto di citazione).
Tenuto conto della rivalutazione di tale importo a far data dal relativo versamento, dalla somma di euro
52.160,50 sopra complessivamente liquidata per lesioni alla persona va decurtato l'importo di euro
45.625,32, sì che in favore del danneggiato, per tale tipologia di pregiudizio, va riconosciuto l'importo di euro 6.535,18.
Sulle somme riconosciute sono, inoltre, dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (13.6.2020);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento dell'acconto da parte della compagnia assicurativa (20.5.2021); sulla somma rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma, per pagina 15 di 24 poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sull'importo residuo, previa decurtazione dell'importo di euro 38.996,00, sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
Quanto al pregiudizio patrimoniale, patre attrice ha dedotto plurime voci di danno che vanno riconosciute e liquidate nei limiti che seguono.
Quanto alle spese mediche, il c.t.u. nominato ha ritenuto congrue, con valutazione che si condivide, le spese documentate per accertamenti e visite, sedute fisioterapiche, acquisto di farmaci e presidi ortopedici nella misura di euro 2.662,26; l'importo in questione va maggiorato di euro 1.220,00 per la perizia medico-legale redatta ante causam dal Dott. e di euro 90,00 per l'estrazione del Persona_5 certificato ad uso assicurativo (doc. n. 13 allegato all'atto di citazione). Non sono prescritte, né sono prevedibili future necessità diagnostico-terapeutiche tali da comportare l'occorrenza di ulteriori esborsi economici a finalità sanitaria.
In ragione dei sopra citati principi della compensatio lucri cum damno (cfr. Cass. sez. un. 1712/1995) che impongono di precedere per poste omogenee, dall'importo complessivo di euro 3.972,26 per spese sanitarie devono essere decurtate le somme che, a tale titolo, parte attrice ha già ricevuto ante causam da in misura di euro 1.161,00 (cfr. doc. n. 18 allegato all'atto di citazione). Controparte_2
Tenuto conto della rivalutazione di detto importo dalla data (20.5.2021) del relativo versamento, la decurtazione deve avere luogo per un importo di euro 1.358,37, sì che, a titolo di spese mediche, al danneggiato va riconosciuta una somma di euro 2.613,69.
Merita di essere riconosciuto anche l'importo di euro 354,23 a titolo di risarcimento del danno emergente per documentate spese di parcheggio e carburante per recarsi a visite mediche, in quanto sopportate in un arco di tempo in stretta corrispondenza cronologica con le prestazioni sanitarie da ritenersi in nesso di causa con le lesioni riportate all'esito del sinistro.
Le restanti spese a tale titolo richieste da parte attrice non possono essere riconosciute perché prive di corrispondenza con le date degli accertamenti di cui all'elenco predisposto dal ctu, oppure perché i relativi documenti fiscali risultano illeggibili.
Deve, inoltre, essere riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno subito dal veicolo di parte attrice. In merito al quantum di tale voce di danno, l'attore ha stimato il valore del veicolo ante sinistro in euro 4.400,00, importo individuato operando una media dei prezzi di vendita di autovetture pagina 16 di 24 Citroen Berlingo-usato 2003, quali pubblicizzati su un sito web di annunci commerciali (cfr. doc. n. 23 allegato all'atto di citazione). Tale stima è contestata da che, sulla base Controparte_2
della valutazione operata dal proprio perito assicurativo , ha attribuito al veicolo ante Testimone_6
sinistro il valore commerciale di euro 1.200,00.
Nessuna delle prospettazioni di parte può essere integralmente accolta. Parte attrice non ha prodotto mercuriali, tra cui ad esempio la valutazione Eurotax o di Quattroruote, ma solo l'estratto di un sito web contenente la pubblicazione di annunci di compravendita di veicoli tra privati. Benché i prezzi esposti siano tra loro simili, la selezione di annunci versata in atti non può, di per sé sola, costituire un adeguato parametro oggettivo per la determinazione del valore di mercato del veicolo incidentato. In primo luogo, in assenza di dettagli ulteriori quali il chilometraggio, lo stato manutentivo e la presenza di eventuali optional, non è possibile appurare l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche dei veicoli pubblicizzati e quello di parte attrice;
in secondo luogo, trattandosi di annunci di vendita tra privati, il prezzo esposto può essere stato influenzato da qualsivoglia apprezzamento e/o necessità, anche personale del venditore.
Non è, del resto, pienamente condivisibile neppure la stima operata da parte convenuta, che si fonda sulla relazione redatta dal proprio perito assicurativo. Oltre a richiamare le considerazioni già esposte in ordine alle incerte modalità con cui il perito ha esaminato il veicolo attoreo e, così, in ordine all'attendibilità della relazione che ne è conseguita, si evidenzia che anche tale valutazione – per stessa ammissione del redattore – ha valore relativo, scontando deficienze informative di rilievo quali, ad esempio, il chilometraggio dell'auto al momento del sinistro. Sul punto, infatti, in sede di deposizione testimoniale, il perito ha chiarito che il numero 999.999 riportato nella relazione alla voce Tes_6
“km” “convenzionalmente significa che non ho potuto rilevare il dato”.
In assenza di tali informazioni e in mancanza della produzione di mercuriali accreditati, si reputa congruo liquidare la voce di danno in esame nella misura mediana tra le opposte valutazioni e pertanto nella misura di euro 3.000,00, già tenuto conto del minimo valore del relitto. In applicazione del sopra ricordato principio di compensatio lucri cum damno, da tale importo deve essere decurtata la somma di euro 1.190,00 corrisposta in due tranche da a titolo di risarcimento del Controparte_2 danno al veicolo e a copertura di spese accessorie. Tenuto conto della rivalutazione dell'importo anticipato dalla data del pagamento della seconda tranche (14.7.2021) alla data della presente pagina 17 di 24 pronuncia (complessivamente euro 1.616,03), per detta voce di danno, al danneggiato va riconosciuto la somma di euro 1.383,97. Ad essa devono essere aggiunti, in quanto meritevoli di risarcimento, gli importi delle spese di soccorso stradale, deposito e rottamazione del veicolo incidentato per complessivi euro 338,50 (cfr. doc. n. 12 allegato all'atto di citazione).
L'attore ha, altresì, richiesto la condanna dei convenuti al pagamento dell'ulteriore importo di euro
805,50 a titolo di risarcimento del danno derivato dall'assunta distruzione dell'attrezzatura da pesca trasportata sulla autovettura al momento del sinistro. A fondamento della propria pretesa nel quantum,
l'attore ha prodotto due documenti fiscali relativi all'acquisto della merce danneggiata, recanti il riferimento all'importo di euro 485,70 del 3.9.2019 e di euro 319,80 del 4.2.2020 (cfr. doc. n. 11 allegato all'atto di citazione). La pretesa attorea non può essere integralmente accolta poiché, da un lato, ha ad oggetto il valore a nuovo di attrezzatura, che, almeno in parte, era stata acquistata circa nove mesi prima del sinistro;
dall'altro lato, si fonda sull'indimostrato presupposto dell'integrale distruzione dell'attrezzatura stessa. In proposito si evidenzia che, dalle due fotografie allegate parte attrice sub doc.
n. 11, non è possibile apprezzare l'effettiva entità del danno subito dalle canne da pesca e, in specie, che le stesse siano andate integralmente distrutte, sì da non poter essere riparate sostenendo costi inferiori all'importo richiesto a titolo risarcitorio. Per tale ragione, si reputa congruo liquidare forfettariamente la voce di danno nella misura in euro 200,00.
Si riconosce, altresì, la somma di euro 50,00 a titolo di risarcimento del danno per le documentate spese di riparazione del cellulare di parte attrice (cfr. doc. n. 11 allegato all'atto di citazione) e la somma di euro 11,20 per rimborso delle spese di estrazione di copia del rapporto di incidente stradale.
La parte attrice ha chiesto anche il risarcimento per le spese di assistenza stragiudiziale sostenute ante causam. In proposito, si osserva che detta tipologia di esborso può essere rimborsata solo se adeguatamente allegata e provata e a condizione che l'assistenza stragiudiziale appaia effettivamente utile in relazione al presumibile esito del futuro giudizio. Come recentemente chiarito dalle Sezioni
Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate. Nel caso di specie, è effettivamente documentata un'attività di assistenza stragiudiziale protrattasi per diversi mesi e dotata di rilevanza autonoma rispetto alla causa, avendo condotto al riconoscimento di importi superiori alla metà del pagina 18 di 24 valore dei danni patiti dalla parte attrice. Tali spese possono essere riconosciute nella misura di euro
4.880,00 come da nota pro forma versata in atti sub doc. n. 24, in quanto conforme ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014.
Ne deriva che il danno patrimoniale complessivamente patito va liquidato in euro 10.063,65.
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi compensativi calcolati secondo i criteri di cui a Cass.
SU n. 1712/1995 dalla data delle singole fatture alla data odierna. Analogamente a quanto sopra già specificato per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno alla persona, anche per quelle dovute a titolo di risarcimento per spese mediche e per danno al veicolo – voci in relazione alle quali sono stati versati acconti da parte della compagnia assicuratrice –, ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità deve essere. operata la devalutazione alla data del fatto (13.6.2020); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat, dalla data del fatto a quella del pagamento dell'acconto da parte della compagnia assicurativa;
sulla somma rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della successiva somma, per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sull'importo residuo sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
Dei danni come sopra liquidati rispondono, in solido e nelle rispettive qualità, entrambi i convenuti proprietario-conducente del veicolo, e compagnia CP_1 Controparte_2
assicuratrice per RCA.
Deve essere accolta la domanda di manleva contrattuale formulata in via subordinata da CP_1
nei confronti di con conseguente condanna della compagnia a tenere Controparte_2 indenne da quanto questi sarà eventualmente costretto a pagare all'attore in esecuzione della CP_1
condanna di cui al dispositivo a titolo di capitale, interessi e spese. Il contratto assicurativo per responsabilità civile da circolazione di autoveicoli stipulato tra e CP_1 Controparte_2
(doc. n. 5 allegato alla comparsa di costituzione di , infatti, copre specificamente i
[...] CP_1
danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato e non prevede esclusioni riferibili al caso di specie. Per un verso, infatti, non risulta superato il massimale indicato in polizza (doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di , per l'altro, non opera la CP_1
pagina 19 di 24 limitazione di cui all'art.
4.1 del contratto assicurativo (pag. 19 del contratto) nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, atteso il provvedimento con cui il g.i.p. di
OV ha disposto l'archiviazione parziale del procedimento penale a carico del sig. in CP_1 relazione alla contestata violazione di cui all'art. 187 C.d.s.
Deve essere respinta la domanda di condanna avanzata da parte attrice ai sensi dell'art. 96, comma 1
c.p.c., non reputandosi integrati i presupposti della lite temeraria da parte dei convenuti, non risultando che essi abbiano formulato difese o eccezioni con dolo o colpa grave. Tenuto conto delle circostanze del caso concreto e delle somme comunque erogate ante causam da non si Controparte_2
reputa meritevole di accoglimento nemmeno la domanda di condanna avanzata ex art. 96, comma 3
c.p.c. in relazione alla mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita che, pur costituendo comportamento censurabile, non può determinare automaticamente, anche tenuto degli ingenti importi corrisposti, la pronuncia di condanna di cui all'articolo citato.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, le parti convenute debbono essere condannate, in solido tra loro, a rifondere quelle sostenute dalla parte attrice.
Quanto alla domanda di rifusione delle spese di lite formulata da nei confronti di CP_1
si osserva quanto segue. Controparte_2
Nel contratto assicurativo risulta la stipula di patto di gestione della lite (pag. 24 doc. n. 5 , che CP_1 espressamente esclude la rifusione delle spese sostenute dall'assicurato per i propri legali o tecnici non designati dalla compagnia assicuratrice ed in specie non vi è prova che l'assicurato lo abbia rispettato avvisando la compagnia di volersi costituire nel presente giudizio.
Tuttavia, occorre distinguere le spese di soccombenza da quelle di cd. resistenza.
La previsione pattizia integra la disciplina normativa prevista dall'art. 1917 c.c., rispetto alla quale ha avuto modo di esprimersi la Suprema Corte, secondo cui “in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus"
pagina 20 di 24 delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece né conseguenza del rischio assicurato né spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. sentenza n. 18076/2020).
Inoltre la Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, in caso di contratto cd. "multirischio", contenente, oltre alla garanzia della responsabilità civile dell'assicurato, anche la copertura del rischio di sostenere esborsi per la tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti del terzo danneggiato (cd. "spese di resistenza"), rientrano "ope legis" nella prima copertura, sino al limite di un quarto della somma assicurata, ai sensi dell'art.1917, comma 3, c.c., sicché eventuali clausole limitative del rischio per la sola tutela legale sono inopponibili dall'assicuratore ove la domanda di rifusione delle spese di resistenza sia contenuta nei suddetti limiti” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
3011 del 09/02/2021).
Nell'indicata ordinanza il Supremo Collegio ha avuto modo di sviscerare numerosi aspetti problematici relativi all'interpretazione dell'art. 1917 c.c., tra cui in particolare:
- che il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha “l'effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 comma 3 c.c.)” e tale obbligo, in quanto previsto dalla legge, è un effetto naturale del contratto ed è inderogabile per le parti, se non in senso più favorevole agli assicurati (v. art. 1932 comma 2 c.c.);
- nei casi di assicurazione multirischio (vale a dire ad esempio nel caso in cui l'assicurazione sulla responsabilità civile si cumula con quella per il sorgere di un debito, come nel caso di assistenza legale per resistere in giudizio alle pretese fatte valere dal terzo danneggiato) le spese legali sostenute per resistere alla domanda risarcitoria proposta dal terzo danneggiato “costituiscono un rischio coperto dall'assicurazione sulla responsabilità civile nei limiti ed alle condizioni per questa concordate”, mentre le garanzie per la tutela legale operano nei diversi casi di vertenza promossa dall'assicurato, vertenza che esula da quella oggetto della copertura assicurativa, spese extragiudiziarie e superamento del 25% del massimale di polizza.
Tuttavia, nel caso di cui le parti abbiano stipulato un patto di gestione della lite, intesa come lecita modalità sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917 comma 3
pagina 21 di 24 c.c., l'assicuratore che si sia fatto carico di gestire la lite assume direttamente l'obbligo di concorrere o di pagare direttamente le spese di giudizio, restando esonerato l'assicurato dall'onere di anticipare le stesse (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 14107 del 23/05/2019).
La Suprema Corte ha peraltro recentemente chiarito che l'assicurato che, convenuto in giudizio dal terzo danneggiato, chiami in causa il proprio assicuratore per essere tenuto indenne, vanta nei confronti dell'assicuratore tre distinte ragioni di credito: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa;
questo credito scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, ex art. 91 c.p.c.; b) il diritto alla rifusione delle spese di resistenza (cioè quelle sostenute per contrastare l'iniziativa del terzo); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del quarto della somma assicurata, in eccedenza al massimale, ex art. 1917, comma terzo, c.c.; c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza (cioè quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso); questo credito scaturisce dal contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale, ex art. 1917, comma primo, c.c.. I tre crediti, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, debbono costituire oggetto di altrettante domande, e ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi.
In particolare, la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub (a) non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub (b) (cfr. Cass. n. 4275/2024).
Nel caso di specie l'assicurato ha chiesto di dichiarare “tenuta a manlevare Controparte_2 il convenuto OR da ogni richiesta risarcitoria dell'attore e comunque da ogni onere CP_1
o spesa derivante dall'accoglimento della spiegata domanda;
condannare la Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite”.
[...]
Si reputa la domanda comprensiva tanto della condanna alla rifusione delle spese di chiamata in causa, così come delle spese sostenute per resistere alla domanda di parte attrice (spese di resistenza).
La prima, stante la soccombenza dell'assicurazione in ordine alla chiamata in manleva contrattuale, si reputa fondata, sì che l'assicurazione va condannata ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali in favore del convenuto la seconda (inerente le spese di resistenza rispetto alla CP_1
pretesa attorea), trattandosi in specie di polizza multirischio con pattuizione di patto di gestione della lite, non essendo stata resa edotta della volontà dell'assicurato di costituirsi Controparte_2
pagina 22 di 24 in giudizio, si reputa che sia stato violato da quest'ultimo il patto di cui alla p. 24 del doc. n. 5 prodotto da dette spese non potranno pertanto essere riconosciute. CP_1
Le spese di soccombenza di parte attrice e di parte convenuta si liquidano in dispositivo, in CP_1
applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (ratione temporis applicabile all'attività svolta), tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della natura delle questioni trattate, tenuto conto del valore dell'accolto, considerato che esso costituisce limite anche dell'accolta domanda di manleva.
Si reputa di riconoscere in favore di parte attrice valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto che nel corso dell'istruttoria sono state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., è stata svolta istruttoria orale ed è stata disposta ctu medico legale sulla persona di parte attrice. Meritano di essere riconosciuti anche i compensi per la fase di attivazione della negoziazione assistita, oltre che le anticipazioni e le spese di CTP.
In favore del convenuto Lafiquiri, tenuto conto del mancato deposito delle memorie istruttorie, che l'attività istruttoria nei confronti della compagnia ha avuto natura esclusivamente documentale e che le contestazioni hanno riguardato il limitatissimo profilo del patto di gestione della lite, si reputa di riconoscere valori medi, ridotti al 50%, per attività di studio, introduttiva e decisoria.
Sulla scorta del medesimo criterio di soccombenza le spese della c.t.u. medico-legale, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accertata la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è CP_1
causa, occorso in data 13.6.2020, condanna e in solido tra CP_1 Controparte_2
loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento in favore di dei danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali da lui subiti, che, già decurtate le somme corrisposte al danneggiato ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 10.063,65 ed in euro 6.535,18, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
pagina 23 di 24 2. condanna a tenere indenne e manlevare da ogni somma Controparte_2 CP_1 che il quest'ultimo sarà chiamato a corrispondere a parte attrice in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese;
3. rigetta la domanda di condanna ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c. proposta da parte attrice;
4. condanna e in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a CP_1 Controparte_2
rifondere in favore della parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 575,25 per le spese, in euro 1.586,00 per spese di c.t.p., in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 441,00 per il compenso relativo alla promozione del procedimento di negoziazione assistita, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
5. condanna alla rifusione nei confronti di delle spese Controparte_2 CP_1
processuali di soccombenza in relazione alla chiamata in manleva, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.;
6. pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese della c.t.u. medico-legale, come già liquidate in corso di causa.
Milano, 25.6.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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