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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nelle cause riunite iscritte ai nn. 6371- 6372 /2024 R.G.L. promosse da:
[...]
Parte_1
(avv. ABRATE) RICORRENTI
contro
NT
(avv. DE MARTE- GRASSO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex lege 689/1981
I Con separati ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, il sig. e la propongono Parte_1 Parte_1 opposizione avverso, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione nn. 645/2024 e
646/2024 emesse nei loro confronti dall' NT
.
[...]
I.1 Resiste in giudizio l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto delle avversarie domande.
Con II In punto di fatto, in data 12/10/2021 i funzionari dell' di CP_1 effettuavano un accesso ispettivo presso il cantiere edile sito in Moncalieri (TO),
Via Matilde Serao 2, ove erano in corso lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà del Comune di Moncalieri, affidati alla società aggiudicataria CO.GE.FA. S.p.A., subappaltati al Consorzio Alfa Societa'
Cooperativa ed affidati da quest'ultima ad altre società, tra cui la NORD GROUP soc. coop.
II.1 Nel corso dell'accesso ispettivo veniva trovato intento al lavoro, insieme ad altri lavoratori, il sig. , che dichiarava di essere Testimone_1 dipendente della (doc. 2). Parte_1
II.2 In data 4/11/2021, trasmetteva agli ispettori la Parte_1 documentazione richiesta con verbale di primo accesso;
gli accertamenti proseguivano con la convocazione del sig. che era invitato, in data Tes_1
16/12/2021, a produrre documenti utili per l'accertamento; in data 17/01/2022 il lavoratore esibiva la documentazione richiesta e rilasciava dichiarazioni in merito al suo rapporto di lavoro con Parte_1
II.3 In data 8/3/2022 il sig. su richiesta dell' si Parte_1 CP_1 presentava per essere interrogato sulle attività della e sui Parte_1 rapporti con i soci della cooperativa. Con II.4 Sulla base dell'elenco soci fornito in data 29/03/2022, convocava i sigg.ri , , Controparte_3 Parte_2 Persona_1 [...]
e , nessuno dei quali tuttavia si presentava. Per_2 Parte_3 Parte_4
II.5 In data 23/06/2022 veniva inoltrato al sig. verbale interlocutorio Tes_1 degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, con ulteriore richiesta documentale per il periodo novembre- dicembre 2021. Con II.6 , alla luce delle attività svolte e della documentazione acquisita, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00001/2022-934-01 del
7/10/2022 ed allegato atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo
(notificati in data 26/10/2022 al sig. e in data 24/10/2022 alla Pt_1 Pt_1
disconosceva la natura autonoma della prestazione lavorativa resa dal
[...] sig. nel periodo da giugno a novembre 2021, contestando ai trasgressori Tes_1 le violazioni connesse alla riqualificazione delle prestazioni come lavoro subordinato (omessa comunicazione preventiva di assunzione del lavoratore, omessa consegna al predetto lavoratore della lettera di assunzione e omessa registrazione sul LUL della prestazione lavorativa resa dal suddetto nel periodo suindicato), e quantificando l'esatto importo dell'imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
III E' fondata, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
III.1 Come si è visto, gli accertamenti sono iniziati in data 12/10/2021 (doc.
12 verbale di primo accesso) e sono terminati, formalmente, in data 6/10/2022.
Senonchè, sin dal mese di marzo 2022 (quando veniva sentito il legale Con rappresentante della cooperativa Sig. ), era in possesso di tutti gli Pt_1 elementi indispensabili per muovere le contestazioni di illecito amministrativo, poi trasfuse nelle ordinanze- ingiunzione. Le attività successive (ed in particolare le convocazioni, nel successivo mese di aprile, di soci che non erano presenti nel cantiere di Moncalieri, e la richiesta di integrazioni documentali di fine giugno 2022) nulla hanno aggiunto al compendio istruttorio, e comunque potevano essere effettuate in precedenza.
III.2 Quanto agli accertamenti ispettivi attivati nei confronti del Comune di
Moncalieri, della società appaltatrice COGEFA s.p.a. e della subappaltatrice
Consorzio Alfa, si tratta di procedimenti separati e distinti rispetto all'accertamento nei confronti dei ricorrenti (senza dimenticare che ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. 76/2013 conv. in L. 99/2013, il regime di solidarietà previdenziale-contributiva ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni).
IV Come noto, l'art. 14, c. 2, L. 689/1981 prescrive che gli estremi della violazione siano notificati agli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il suddetto termine comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie -
l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione (Cass.
27702/19; Cass. 12830/2006; nonché diffusa giurisprudenza di merito: Corte
d'Appello di Torino n. 410/2023, Tribunale Torino - n. 1350/2024).
IV.1 D'altra parte, il tardivo compimento di attività necessaria - o anche solo opportuna - non può spostare in avanti il dies a quo: in altri termini, il ritardo ingiustificato nell'attività istruttoria non impedisce la decadenza dalla potestà sanzionatoria (cfr. Corte di Appello di Torino, sentenza 450/2015).
V Premesso che nel caso di specie “gli accertamenti hanno preso in considerazione il periodo da giugno a novembre 2021 ed il solo lavoratore trovato al lavoro presso il citato cantiere” (pag. 2, in fondo, del verbale ispettivo), si deve concludere che l'autorità procedente fosse effettivamente in condizione di contestare la violazione quanto meno dal momento in cui il legale Con rappresentante dalla cooperativa è stato sentito dagli ispettori , atteso che a quella data sia la documentazione richiesta alla società, che quella messa a disposizione dal sig. erano già acquisite (così come le dichiarazioni del Tes_1 medesimo lavoratore).
V.1 E' indubitabile, infatti, che le violazioni contestate (ex art. 4 bis c. 2 d. lgs
181/2000, art. 9 bis c. 2 d.l. 112/2008, art. 39, cc. 1, 2 e 7, d.l. 112/2008) attengono esclusivamente al rapporto di lavoro instaurato da con Parte_1 il lavoratore e che, avendo gli ispettori ritenuto attendibile il dichiarante, Tes_1 una volta appurate le mancate registrazioni/comunicazioni di legge null'altro restava da fare, se non stilare e notificare il verbale.
V.2 Le attività poste in essere dagli ispettori nei mesi successivi al marzo
2022 appaiono tardive, in quanto finalizzate ad acquisire ulteriore documentazione (relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021) che poteva essere richiesta sin dall'inizio; gli accertamenti svolti nei confronti del Comune di Moncalieri, di Cogefa e di Consorzio Alfa non incidono in alcun modo sulle specifiche contestazioni, che come detto attengono esclusivamente alla posizione lavorativa del sig. Tes_1 VI In definitiva, l'accertamento ispettivo trasfuso nel verbale del 07/10/2022 deve ritenersi esaurito l'08/03/2022, in coincidenza con l'acquisizione della versione fornita dal legale rappresentante di in merito alle Parte_1 contestate violazioni amministrative: le ordinanze ingiunzione impugnate devono essere, pertanto, annullate per violazione dell'art. 14, L. 689/1981.
VII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore delle cause riunite e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014. Ricorrono i presupposti per accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014 nella misura del 30%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
annulla le ordinanza- ingiunzione nn. 645/2024 e 646/2024
dichiara tenuto e condanna NT
al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.340,00 oltre
[...] rimborso forfetario spese generali, aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m.
55/2014, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nelle cause riunite iscritte ai nn. 6371- 6372 /2024 R.G.L. promosse da:
[...]
Parte_1
(avv. ABRATE) RICORRENTI
contro
NT
(avv. DE MARTE- GRASSO)
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex lege 689/1981
I Con separati ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, il sig. e la propongono Parte_1 Parte_1 opposizione avverso, rispettivamente, le ordinanze ingiunzione nn. 645/2024 e
646/2024 emesse nei loro confronti dall' NT
.
[...]
I.1 Resiste in giudizio l'Ente convenuto, chiedendo il rigetto delle avversarie domande.
Con II In punto di fatto, in data 12/10/2021 i funzionari dell' di CP_1 effettuavano un accesso ispettivo presso il cantiere edile sito in Moncalieri (TO),
Via Matilde Serao 2, ove erano in corso lavori di rifunzionalizzazione del complesso sportivo di proprietà del Comune di Moncalieri, affidati alla società aggiudicataria CO.GE.FA. S.p.A., subappaltati al Consorzio Alfa Societa'
Cooperativa ed affidati da quest'ultima ad altre società, tra cui la NORD GROUP soc. coop.
II.1 Nel corso dell'accesso ispettivo veniva trovato intento al lavoro, insieme ad altri lavoratori, il sig. , che dichiarava di essere Testimone_1 dipendente della (doc. 2). Parte_1
II.2 In data 4/11/2021, trasmetteva agli ispettori la Parte_1 documentazione richiesta con verbale di primo accesso;
gli accertamenti proseguivano con la convocazione del sig. che era invitato, in data Tes_1
16/12/2021, a produrre documenti utili per l'accertamento; in data 17/01/2022 il lavoratore esibiva la documentazione richiesta e rilasciava dichiarazioni in merito al suo rapporto di lavoro con Parte_1
II.3 In data 8/3/2022 il sig. su richiesta dell' si Parte_1 CP_1 presentava per essere interrogato sulle attività della e sui Parte_1 rapporti con i soci della cooperativa. Con II.4 Sulla base dell'elenco soci fornito in data 29/03/2022, convocava i sigg.ri , , Controparte_3 Parte_2 Persona_1 [...]
e , nessuno dei quali tuttavia si presentava. Per_2 Parte_3 Parte_4
II.5 In data 23/06/2022 veniva inoltrato al sig. verbale interlocutorio Tes_1 degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, con ulteriore richiesta documentale per il periodo novembre- dicembre 2021. Con II.6 , alla luce delle attività svolte e della documentazione acquisita, con il verbale unico di accertamento e notificazione n. TO00001/2022-934-01 del
7/10/2022 ed allegato atto di diffida/notificazione di illecito amministrativo
(notificati in data 26/10/2022 al sig. e in data 24/10/2022 alla Pt_1 Pt_1
disconosceva la natura autonoma della prestazione lavorativa resa dal
[...] sig. nel periodo da giugno a novembre 2021, contestando ai trasgressori Tes_1 le violazioni connesse alla riqualificazione delle prestazioni come lavoro subordinato (omessa comunicazione preventiva di assunzione del lavoratore, omessa consegna al predetto lavoratore della lettera di assunzione e omessa registrazione sul LUL della prestazione lavorativa resa dal suddetto nel periodo suindicato), e quantificando l'esatto importo dell'imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
III E' fondata, ed assorbente rispetto a tutte le ulteriori questioni sollevate dagli opponenti, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
III.1 Come si è visto, gli accertamenti sono iniziati in data 12/10/2021 (doc.
12 verbale di primo accesso) e sono terminati, formalmente, in data 6/10/2022.
Senonchè, sin dal mese di marzo 2022 (quando veniva sentito il legale Con rappresentante della cooperativa Sig. ), era in possesso di tutti gli Pt_1 elementi indispensabili per muovere le contestazioni di illecito amministrativo, poi trasfuse nelle ordinanze- ingiunzione. Le attività successive (ed in particolare le convocazioni, nel successivo mese di aprile, di soci che non erano presenti nel cantiere di Moncalieri, e la richiesta di integrazioni documentali di fine giugno 2022) nulla hanno aggiunto al compendio istruttorio, e comunque potevano essere effettuate in precedenza.
III.2 Quanto agli accertamenti ispettivi attivati nei confronti del Comune di
Moncalieri, della società appaltatrice COGEFA s.p.a. e della subappaltatrice
Consorzio Alfa, si tratta di procedimenti separati e distinti rispetto all'accertamento nei confronti dei ricorrenti (senza dimenticare che ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.L. 76/2013 conv. in L. 99/2013, il regime di solidarietà previdenziale-contributiva ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 non trova applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni).
IV Come noto, l'art. 14, c. 2, L. 689/1981 prescrive che gli estremi della violazione siano notificati agli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni. Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il suddetto termine comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie -
l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi dell'infrazione (Cass.
27702/19; Cass. 12830/2006; nonché diffusa giurisprudenza di merito: Corte
d'Appello di Torino n. 410/2023, Tribunale Torino - n. 1350/2024).
IV.1 D'altra parte, il tardivo compimento di attività necessaria - o anche solo opportuna - non può spostare in avanti il dies a quo: in altri termini, il ritardo ingiustificato nell'attività istruttoria non impedisce la decadenza dalla potestà sanzionatoria (cfr. Corte di Appello di Torino, sentenza 450/2015).
V Premesso che nel caso di specie “gli accertamenti hanno preso in considerazione il periodo da giugno a novembre 2021 ed il solo lavoratore trovato al lavoro presso il citato cantiere” (pag. 2, in fondo, del verbale ispettivo), si deve concludere che l'autorità procedente fosse effettivamente in condizione di contestare la violazione quanto meno dal momento in cui il legale Con rappresentante dalla cooperativa è stato sentito dagli ispettori , atteso che a quella data sia la documentazione richiesta alla società, che quella messa a disposizione dal sig. erano già acquisite (così come le dichiarazioni del Tes_1 medesimo lavoratore).
V.1 E' indubitabile, infatti, che le violazioni contestate (ex art. 4 bis c. 2 d. lgs
181/2000, art. 9 bis c. 2 d.l. 112/2008, art. 39, cc. 1, 2 e 7, d.l. 112/2008) attengono esclusivamente al rapporto di lavoro instaurato da con Parte_1 il lavoratore e che, avendo gli ispettori ritenuto attendibile il dichiarante, Tes_1 una volta appurate le mancate registrazioni/comunicazioni di legge null'altro restava da fare, se non stilare e notificare il verbale.
V.2 Le attività poste in essere dagli ispettori nei mesi successivi al marzo
2022 appaiono tardive, in quanto finalizzate ad acquisire ulteriore documentazione (relativa ai mesi di novembre e dicembre 2021) che poteva essere richiesta sin dall'inizio; gli accertamenti svolti nei confronti del Comune di Moncalieri, di Cogefa e di Consorzio Alfa non incidono in alcun modo sulle specifiche contestazioni, che come detto attengono esclusivamente alla posizione lavorativa del sig. Tes_1 VI In definitiva, l'accertamento ispettivo trasfuso nel verbale del 07/10/2022 deve ritenersi esaurito l'08/03/2022, in coincidenza con l'acquisizione della versione fornita dal legale rappresentante di in merito alle Parte_1 contestate violazioni amministrative: le ordinanze ingiunzione impugnate devono essere, pertanto, annullate per violazione dell'art. 14, L. 689/1981.
VII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore delle cause riunite e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014. Ricorrono i presupposti per accordare il richiesto aumento ex art. 4 c. 1 bis d.m. 55/2014 nella misura del 30%.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
annulla le ordinanza- ingiunzione nn. 645/2024 e 646/2024
dichiara tenuto e condanna NT
al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.340,00 oltre
[...] rimborso forfetario spese generali, aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis d.m.
55/2014, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge
Così deciso in Torino, il 10 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo