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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1458/2022 R.G., avente ad oggetto “indennità sostitutiva ferie non godute”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Morgioni trav. B n.17, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana C.F._1
Lombardo e dall'Avv. Alfonso Russo del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Piazza Igea n. 1 Controparte_1 CP_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1 Vallone, giusta procura e delibera d'incarico n. 1890 del 23.08.2023 in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.07.2022 dirigente medico di I° Parte_1 livello alle dipendenze dell' (d'ora in Controparte_1 avanti anche solo dal 10.07.2012 al 31.01.2018 - rapporto a tempo indeterminato cessato CP_2 per dimissioni di essa ricorrente -, ha chiesto volersi accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei nn. 41 giorni di ferie non goduti nel corso del rapporto di lavoro - la cui fruizione era stata reiteratamente richiesta al sovraordinato dirigente, che non li aveva concessi per immotivate esigenze di servizio - e per l'effetto condannare l' al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 6.704,92, atteso l'illegittimo rigetto dell'avanzata istanza di monetizzazione delle ferie non godute in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto. Costituitasi in lite, l' precisando che la ricorrente, assunta con contratto a tempo CP_2 indeterminato dell'01.07.2012, aveva prestato servizio come dirigente medico dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Vittoria fino al 30.06.2014, essendo quindi trasmigrata presso l' Catania a far data dall'01.07.2014 a seguito di richiesta Controparte_3 di aspettativa non retribuita ed essendovi stata infine trasferita a far data dall'01.02.2018 a seguito di procedura di mobilità, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Ragusa e nel merito invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, deducendo l'errato computo dei giorni di ferie non fruiti - la ricorrente avendo goduto di tutte le ferie richieste - e il divieto di monetizzazione in costanza di rapporto disposto dall'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, la ricorrente essendo stata trasferita a seguito di procedura di mobilità dalla di CP_2 alla di Catania, presso la quale il rapporto di lavoro proseguiva, e alla CP_1 Controparte_3 quale la lavoratrice era ammessa a richiedere la fruizione delle eventuali ferie residue. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.04.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che la dott. transitata dalla resistente all' Pt_1 Controparte_4 [...]
per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lvo n. 165/2001 (cfr. delibera Controparte_5 commissariale n. 51 del 17.01.2018 e delibera commissariale n. 202 del 30.01.2018 a CP_3 mezzo della quale l' di ha rilasciato il prescritto nulla osta, in atti), non risponde CP_2 CP_1 intanto a corretta rappresentazione dei fatti, ai fini che occupano, la circostanza, dichiarata in ricorso, che il rapporto con l' di “è stato risolto in data 31.01.2018 per dimissioni CP_2 CP_1 volontarie della ricorrente”; costituisce infatti ius receptum che la mobilità volontaria realizzi un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non già di cessazione del rapporto di pubblico impiego (cfr. ex plurimis CASS. n. 16846/2016; CASS. n. 24724/2014; CASS. SS.UU. n. 26420/2006), per modo che la stessa “non comporta la nascita d'un nuovo e diverso rapporto di lavoro, ma soltanto una sua novazione nel lato soggettivo datoriale” (cfr. CASS. n. 26067/2023). Conseguentemente, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., il giudice territorialmente competente a decidere della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive proposta da dirigente medico transitato ad altro ente sanitario per effetto di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lvo n. 165/2001 va individuato applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c. - norma di chiusura che rinvia espressamente all'art. 18 c.p.c. e implicitamente all'art. 19 c.p.c. -, non potendosi fare riferimento ai criteri dettati dall'art. 413, comma 5, c.p.c., a mente del quale “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto” (cfr. CASS. n. 26067/2023 cit.). Ritenuta per quanto sopra la competenza per territorio ex art. 19 c.p.c. dell'adito Tribunale di Ragusa, la prosecuzione del rapporto di lavoro rileva altresì quanto al merito della domanda, l'invocata monetizzazione delle ferie asseritamente non godute non essendo invocabile prima della cessazione del rapporto di lavoro, giusta disposto dell'art. 21, commi 8 e 13, del C.C.N.L. Dirigenza Medica del 05.12.1996 (in atti), sostanzialmente riprodotti nei succedutisi contratti (cfr. art. 33, commi 9 e 19, del C.C.N.L. Dirigenza Medica del 19.12.2019 per il triennio 2016-2018, in atti), per i quali “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13” e “fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”. Atteso il conclamato difetto del fatto costitutivo del vantato diritto - i.e. della cessazione del rapporto di lavoro, invero proseguito presso l' di Catania con trasporto di tutti Controparte_3 i diritti maturati presso la precedente datrice di lavoro, compreso il diritto a fruire, presso la P.A. di destinazione, dei giorni di ferie maturati e non goduti presso la P.A. di provenienza -, il ricorso va rigettato siccome infondato, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1458/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' , delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 4 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 04.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1458/2022 R.G., avente ad oggetto “indennità sostitutiva ferie non godute”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Morgioni trav. B n.17, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana C.F._1
Lombardo e dall'Avv. Alfonso Russo del Foro di Catania, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Piazza Igea n. 1 Controparte_1 CP_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1 Vallone, giusta procura e delibera d'incarico n. 1890 del 23.08.2023 in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.07.2022 dirigente medico di I° Parte_1 livello alle dipendenze dell' (d'ora in Controparte_1 avanti anche solo dal 10.07.2012 al 31.01.2018 - rapporto a tempo indeterminato cessato CP_2 per dimissioni di essa ricorrente -, ha chiesto volersi accertare il proprio diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei nn. 41 giorni di ferie non goduti nel corso del rapporto di lavoro - la cui fruizione era stata reiteratamente richiesta al sovraordinato dirigente, che non li aveva concessi per immotivate esigenze di servizio - e per l'effetto condannare l' al pagamento della CP_1 complessiva somma di € 6.704,92, atteso l'illegittimo rigetto dell'avanzata istanza di monetizzazione delle ferie non godute in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto. Costituitasi in lite, l' precisando che la ricorrente, assunta con contratto a tempo CP_2 indeterminato dell'01.07.2012, aveva prestato servizio come dirigente medico dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Vittoria fino al 30.06.2014, essendo quindi trasmigrata presso l' Catania a far data dall'01.07.2014 a seguito di richiesta Controparte_3 di aspettativa non retribuita ed essendovi stata infine trasferita a far data dall'01.02.2018 a seguito di procedura di mobilità, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Ragusa e nel merito invocato il rigetto della domanda, siccome infondata, deducendo l'errato computo dei giorni di ferie non fruiti - la ricorrente avendo goduto di tutte le ferie richieste - e il divieto di monetizzazione in costanza di rapporto disposto dall'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, la ricorrente essendo stata trasferita a seguito di procedura di mobilità dalla di CP_2 alla di Catania, presso la quale il rapporto di lavoro proseguiva, e alla CP_1 Controparte_3 quale la lavoratrice era ammessa a richiedere la fruizione delle eventuali ferie residue. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 04.04.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che la dott. transitata dalla resistente all' Pt_1 Controparte_4 [...]
per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lvo n. 165/2001 (cfr. delibera Controparte_5 commissariale n. 51 del 17.01.2018 e delibera commissariale n. 202 del 30.01.2018 a CP_3 mezzo della quale l' di ha rilasciato il prescritto nulla osta, in atti), non risponde CP_2 CP_1 intanto a corretta rappresentazione dei fatti, ai fini che occupano, la circostanza, dichiarata in ricorso, che il rapporto con l' di “è stato risolto in data 31.01.2018 per dimissioni CP_2 CP_1 volontarie della ricorrente”; costituisce infatti ius receptum che la mobilità volontaria realizzi un'ipotesi di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. e non già di cessazione del rapporto di pubblico impiego (cfr. ex plurimis CASS. n. 16846/2016; CASS. n. 24724/2014; CASS. SS.UU. n. 26420/2006), per modo che la stessa “non comporta la nascita d'un nuovo e diverso rapporto di lavoro, ma soltanto una sua novazione nel lato soggettivo datoriale” (cfr. CASS. n. 26067/2023). Conseguentemente, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., il giudice territorialmente competente a decidere della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive proposta da dirigente medico transitato ad altro ente sanitario per effetto di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lvo n. 165/2001 va individuato applicando l'art. 413, comma 7, c.p.c. - norma di chiusura che rinvia espressamente all'art. 18 c.p.c. e implicitamente all'art. 19 c.p.c. -, non potendosi fare riferimento ai criteri dettati dall'art. 413, comma 5, c.p.c., a mente del quale “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto” (cfr. CASS. n. 26067/2023 cit.). Ritenuta per quanto sopra la competenza per territorio ex art. 19 c.p.c. dell'adito Tribunale di Ragusa, la prosecuzione del rapporto di lavoro rileva altresì quanto al merito della domanda, l'invocata monetizzazione delle ferie asseritamente non godute non essendo invocabile prima della cessazione del rapporto di lavoro, giusta disposto dell'art. 21, commi 8 e 13, del C.C.N.L. Dirigenza Medica del 05.12.1996 (in atti), sostanzialmente riprodotti nei succedutisi contratti (cfr. art. 33, commi 9 e 19, del C.C.N.L. Dirigenza Medica del 19.12.2019 per il triennio 2016-2018, in atti), per i quali “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13” e “fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”. Atteso il conclamato difetto del fatto costitutivo del vantato diritto - i.e. della cessazione del rapporto di lavoro, invero proseguito presso l' di Catania con trasporto di tutti Controparte_3 i diritti maturati presso la precedente datrice di lavoro, compreso il diritto a fruire, presso la P.A. di destinazione, dei giorni di ferie maturati e non goduti presso la P.A. di provenienza -, il ricorso va rigettato siccome infondato, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1458/2022 R.G., ogni altra istanza ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' , delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.500,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 4 luglio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella