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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 9341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9341 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AU LI Presidente
Dott. ED DI Giudice relatore
Dott. Tommaso Martucci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 27653/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, via R.G. Lante n.76, presso lo studio dell'avv. Fabrizio
Costantini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO/CHIAMATO IN CAUSA-CONTUMACE E
Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Lazzareschi
e AR IZ RI (quest'ultima Foro BO) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Roma, via Palermo n.13 in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
NONCHÉ
Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Italia Camperchioli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO/CHIAMANTE IN CAUSA
OGGETTO: diritto d'autore.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 21 novembre 2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 chiedendo, previo accertamento della sussistenza della lesione del diritto morale d'autore in
[...] capo ad esso attore, per i motivi esposti in citazione, di condannare le convenute società al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, e da parametrarsi, in ogni caso, alla grande diffusione ed al successo riscosso dal Film “il traditore”. non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia con Controparte_1 ordinanza depositata il 14 giugno 2021. si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda attorea in quanto Controparte_4 inammissibile e infondata;
chiedeva, altresì, previo accertamento della responsabilità aggravata di parte attrice, di condannarla, oltre che alle spese del giudizio, anche al risarcimento danni da liquidarsi in sentenza ex art. 96, 1° comma c.p.c., nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, 3° comma c.p.c.. si costituiva in giudizio chiedendo, come precisato nella prima memoria ex Controparte_3 art.183 VI comma c.p.c.: in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta con conseguente sua estromissione dal giudizio;
nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di condannare
[...]
a manlevarla da ogni eventuale conseguenza sfavorevole derivante dal presente giudizio. CP_1
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
La parte attrice a fondamento della propria domanda risarcitoria premetteva che:
-egli (giornalista free lance) nei primi anni Novanta, mentre era sottoposto al Per_1 programma testimoni (in quanto pentito di mafia), lo aveva intervistato, a bordo di una nave da crociera mentre si trovava in vacanza con la propria famiglia;
-nel corso del soggiorno, “si era dotato di materiale fotografico” che, unito all'intervista svolta allo stesso , era stato trasfuso in un articolo di giornale, fatto pubblicare nell'agosto 1995 Per_1 dalla rivista “Oggi” n.35.
Parte attrice lamentava la lesione del proprio diritto morale d'autore con riferimento all'illegittimo utilizzo, da parte delle società resistenti, dell'articolo di giornale e del correlato materiale fotografico nel film “il disertore”, pellicola in cui si ripercorrevano le vicende del primo pentito di mafia Persona_2
In particolare, la parte attrice ha indicato la condotta lesiva nell'illegittimo utilizzo, all'interno di una scena del film, del ridetto materiale ove è mostrato -per la durata di sette secondi- l'articolo in questione pubblicato all'interno della rivista “Oggi”, evidenziando che nessuna autorizzazione gli era stata richiesta, né era stata rilasciata, per l'utilizzo del materiale in discussione ed il suo nominativo non era stato inserito nei titoli di coda del film, così come previsto dalla disciplina a tutela del diritto d'autore.
Sul punto va premesso che le società convenute e erano le co- CP_1 CP_2 produttrici del film, mentre ne aveva acquistato i diritti di sfruttamento patrimoniale ed CP_3 aveva curato la distribuzione dell'opera cinematografica. Ciò detto, va premesso che nella scena in argomento viene inquadrata la pagina interna del quotidiano ove sono chiaramente visibili il titolo e due fotografie, mentre non sono assolutamente intellegibili sia l'autore che il contenuto dell'articolo.
Va rilevato, altresì, che l'utilizzo di tale inquadratura aveva lo scopo, nel film, di richiamare il fatto storico della presenza del pentito in crociera durante il periodo in cui era sottoposto a protezione, senza alcun riferimento al contenuto dell'articolo giornalistico.
Pertanto, si ritiene che la mera circostanza dell'inquadratura delle pagine del giornale “OGGI”
(per le quali, come documentato, la aveva ottenuto la liberatoria dal direttore della CP_2 rivista per la visualizzazione del marchio) nella scena del film in parola non costituisca una lesione del diritto morale della parte attrice quale autore del servizio oggetto delle pagine inquadrate, in quanto articolo non leggibile nel contenuto né nel nome dell'autore e senza che vi fosse nella scena alcun espresso riferimento al contenuto dell'articolo, richiamandosi la sola notizia storica.
Riguardo alle due foto visibili nell'articolo risulta assorbente la questione che non vi sia prova che costituissero scatti effettuati dal . Parte_1
Al riguardo, va rilevato che nell'articolo in oggetto, pubblicato al n.35 di “OGGI” era espressamente indicato “foto di . Persona_3
Nel n.36 di “OGGI” del settembre 1995, diversamente da quanto ritenuto dalla parte attrice, non risulta che le foto scattate fossero opera del giornalista . Parte_1
Infatti, il trafiletto indicato dalla parte attrice, in cui si parla anche delle foto, riporta che
“alcune sono state scattate grazie alla collaborazione di volenterosi passeggeri, altre fanno parte dell'album della crociera, fatte dal fotografo di bordo e acquistate a 7.500 lire l'uno (senza le immagini dell'album di famiglia i giornali sarebbe vuoti o quasi); il nostro fotoreporter Persona_3 ha condotto l'operazione ‹‹recupero›› del materiale visto che veniva persino perquisito Parte_1 dalla Security”.
Da detto articolo, quindi, emerge chiaramente come le foto pubblicate fossero in piccola parte state effettuate con la collaborazione di passeggeri o acquistate dal fotografo di bordo e che per il resto si trattasse di immagini dell'album di famiglia;
dal contenuto emerge come il Parte_1 avesse solo raccolto il materiale fotografico che, poi, a seguito della perquisizione, doveva essere successivamente oggetto di ‹‹recupero›› da parte del fotoreporter Rocca. Per_3
Va rilevato, poi, che la generica indicazione, in un trafiletto di una pubblicazione del settimanale “OGGI” del 2019 (circa 24 anni dopo) del fatto che il , imbarcatosi in Parte_1 quella crociera ove era presente , avesse scattato le foto non è assolutamente idonea ad Per_1 inficiare il suddetto quadro probatorio sulle modalità di acquisizione del materiale fotografico come descritto in prossimità degli eventi e mai contestato. Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, compresa quella di manleva avanzata da
[...] nei confronti della parte contumace, va rigettata la domanda attorea. CP_3
Non si ritiene di accogliere le domande ex art.96, I e III comma, c.p.c. avanzate dalla parte non ritenendo sussisterne i presupposti. CP_2
Sul punto, considerato, preliminarmente, che una responsabilità ex art.96 c.p.c. non può farsi derivare dalla mera convinzione di chi agisce, seppur erronea, della fondatezza della propria domanda, si ritiene che la circostanza del rigetto, in sede di prima trattazione ed in sede di reclamo, della domanda cautelare avanzata dal sui medesimi fatti prima dell'introduzione del Parte_1 presente giudizio, non costituisca precedente che necessariamente avrebbe dovuto dissuadere la parte attrice ad avanzare il procedimento di merito, in considerazione del fatto che si trattava di procedimenti a cognizione sommaria e tenuto conto della particolare natura della questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle parti convenute costituite, come in dispositivo, mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese riguardo alla Controparte_1 anch'essa non soccombente, in quanto parte rimasta contumace.
In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 (e successive integrazioni) in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
rigetta le domande ex art.96 c.p.c. avanzate dalla Controparte_2 condanna alla rifusione, in favore della e di Parte_1 Controparte_2 CP_3
delle spese di lite che si liquidano complessivamente, per ciascuna parte, in euro 6.000,00 per
[...] compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 14.06.2025 Il Presidente
AU LI
Il Giudice est.
ED DI