CASS
Sentenza 23 maggio 2023
Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, è consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di trarre dal comportamento dell'imputato argomenti utili per la valutazione di circostanze "aliunde" acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di appello di valutare come argomento di prova la scelta dell'imputato di non fornire al perito un saggio fonico di comparazione, in mancanza di adeguata e specifica motivazione).
Commentario • 1
- 1. Art. 192 c.p.p. - Valutazione della provahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22105 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CU UC nato a [...] il [...] PA OR nato a [...] il [...] AC ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso di UO CA, per l'inammissibilità del ricorso di NO SA e per l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per AC DO. udito il difensore Avv. GIUSEPPE DE GREGORIO in difesa di UO CA, anche in sostituzione dell'Avv. NICOLA QUATRANO per NO SA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 22105 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riconoscendo in favore di AC DO il vincolo della continuazione con precedente giudicato e rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti in primo grado, e confermato nel resto la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, il 23/10/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di NO SA, UO CA e AC DO in relazione a plurime condotte criminose in materia di traffico di stupefacenti. 2. SA NO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione per avere il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità penale esclusivamente sulla scorta di alcune intercettazioni telefoniche, insufficienti ad attestarne la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La decisione di condanna si discosta dalle valutazioni operate dal Tribunale del Riesame, che aveva in precedenza annullato la misura cautelare emessa nei confronti del NO ritenendo il materiale indiziario insufficiente a identificare con certezza l'imputato. I giudici di merito hanno, al contrario, sottolineato che l'imputato, all'epoca dei fatti latitante, è figlio di NO CI, noto anche come «Ciruzzo a bucatura», storico esponente del clan GI. L'appartenenza di NO SA al clan GI è stata dimostrata richiamando pregressi provvedimenti giudiziari nonché le dichiarazioni del collaboratore di giustizia TE ES. I giudici di merito hanno ritenuto «sufficientemente provato» che NO SA, in qualità di esponente di vertice del clan GI, avesse assunto il ruolo di finanziatore per l'acquisto della partita di stupefacenti contestata al capo B), avvalendosi del sistema delle c.d. «puntate» e della struttura del gruppo criminale gestito dai fratelli TO. La difesa censura il giudizio di responsabilità fondato sulla sufficiente prova anziché sulla prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio, nonché sul risultato di intercettazioni recepite senza contestualizzazione. I giudici di merito hanno tratto conclusioni indebite, secondo la difesa, dal testo della conversazione con la quale AC DO, TO LF e IL SC commentavano il furto della partita di stupefacente, sovrapponendo e facendo coincidere i soggetti qualificati come «i figli della bucatura» con «quello che sta scappando». La sentenza impugnata ha decontestualizzato le espressioni usate nel corso delle conversazioni 2 intercettate, attribuendo ad esse un significato diverso da quello che avevano realmente, posto che nel corso delle conversazioni non si diceva affatto che una quota dello stupefacente appartenesse ai GI o a qualcuno della famiglia NO. La difesa ritiene che le intercettazioni avrebbero dovuto essere interpretate nel senso che IO LF, quando gli veniva sottratto lo stupefacente, avrebbe dovuto dire ai rapinatori che una quota apparteneva ai GI, circostanza che li avrebbe fatti desistere dal perfezionamento dell'azione furtiva. Peraltro, nell'intercettazione ambientale tra presenti effettuata all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf progr. n. 2020 del 25 giugno 2010 ore 17:28 R.R. 2118/10 non compaiono i GI nè i NO. Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado hanno trasformato la recriminazione intercettata in una affermazione di verità ricorrendo a una generica informazione del collaboratore TE ES e a una vera e propria congettura secondo la quale i soggetti intercettati, in virtù del ruolo apicale ricoperto da NO nei ranghi del clan GI, mai avrebbero impunemente speso il suo nome o effettuato un riferimento non veritiero a un suo investimento nella partita di stupefacente. La difesa contesta la sussistenza dei requisiti della prova indiziaria disciplinati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per cui ritiene che i giudici di merito non abbiano preso in considerazione ipotesi alternative di ricostruzione del fatto altrettanto plausibili rispetto a quella sposata. La Corte di appello si è accontentata di una ricostruzione sufficientemente coerente omettendo di valutare attentamente i riscontri probatori offerti nelle conversazioni intercettate, non adottando un procedimento logico idoneo a condurre a una conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale. 3. CA UO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art.533 cod. proc. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente l'identificazione dell'imputato quale soggetto protagonista delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento della pronuncia di condanna. La difesa evidenzia come lo stesso giudice di primo grado avesse emesso ordinanza con cui aveva disposto una perizia fonica, segno inequivoco della impossibilità di decidere allo stato degli atti;
non essendo stato rinvenuto il file audio relativo all'interrogatorio di garanzia che avrebbe dovuto fungere da saggio di comparazione, il giudice aveva interpellato l'imputato, che si era però dichiarato indisponibile al rilascio del saggio fonico. L'unico elemento accertato dal perito era stata, dunque, la medesimezza della voce della persona appellata «GianIù» in tutte le intercettazioni telefoniche acquisite. La motivazione è viziata laddove non chiarisce perché tale soggetto si identifichi nell'imputato, 3 non essendo sufficiente rinviare alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, come peraltro attestato dal fatto che il giudice ha proceduto a disporre la perizia fonica, ed essendo in ogni caso non provato che l'interlocutore telefonico fosse anche la persona captata nelle intercettazioni ambientali, nè essendo certa l'identità della voce ascoltata. Secondo la difesa la sovrapponibilità del timbro vocale dell'imputato a quello della persona intercettata, sostenuta dagli agenti di polizia giudiziaria, si fonderebbe su un dato non certo e privo dei necessari riscontri, soprattutto ove si noti la non corrispondenza tra il brogliaccio delle conversazioni acquisite nell'anno 2010 e i verbali di trascrizione del 30 luglio 2012: dal confronto di tali atti si è potuta constatare una discrasia tra il soggetto utilizzatore dell'utenza telefonica, indicato in CA «Pocket Coffee», e il soggetto intercettato in ambientale, riconosciuto nel UO. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui, secondo i giudici, l'imputato sarebbe stato all'occorrenza appellato con una serie di soprannomi «Pocket coffee», «chiattone», «CA», «Lello», sintomo di totale incertezza in ordine all'identificazione del soggetto captato, come confermato dal fatto che, nel corso delle intercettazioni, la stessa polizia giudiziaria aveva indicato l'interlocutore come «uomo da identificare». I giudici sono incorsi in error in iudicando laddove hanno attribuito rilevanza probatoria alla condotta ostruzionistica del UO, concretata dal rifiuto di rilasciare un saggio fonico ai fini dell'indagine peritale. Tale valutazione viola il diritto di difesa in quanto nessuno può essere costretto ad agire a proprio danno e non potendo il giudice trarre un elemento di convincimento sfavorevole dal legittimo esercizio delle prerogative difensive. La corte territoriale, glissando sulle doglianze formulate dalla difesa, ha attribuito valore dirimente all'intercettazione ambientale n.229 del 24 maggio 2010 ove il soggetto intercettato parlerebbe di sé in terza persona definendosi genero di un tale «Tore 'o russo». La motivazione fornita dai giudici su tale punto, ritenuto riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE, si scontra con il fatto che quest'ultimo non fosse stato in grado di indicare il nome del UO in sede di riconoscimento fotografico e avesse affermato che nel 2004 quel soggetto era stato arrestato, sebbene UO CA risulti incensurato. La motivazione sarebbe carente in relazione alle doglianze difensive circa l'assenza di riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. A ciò la difesa aggiunge che, con ordinanza n.5161, il Tribunale del Riesame di Napoli aveva escluso la gravità indiziaria a carico del UO sulla base del limitato numero delle conversazioni e della loro genericità. La difesa aveva sollecitato un'esatta valutazione dei dati oggettivi a disposizione dell'autorità giudiziaria, senza tuttavia ricevere adeguata risposta. 4 3.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la partecipazione del UO al reato associativo, nonostante l'imputato non compaia nelle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori di giustizia, non sia oggetto delle conversazioni ambientali in carcere, non sia intercettato telefonicamente nè sia mai stato arrestato. I giudici di merito hanno ritenuto tali elementi ininfluenti, sebbene dall'analisi delle conversazioni ambientali non possa dirsi configurata in capo al UO la partecipazione all'associazione, non essendovi compiuta esposizione delle ragioni identificative dell'elemento psicologico del reato, dell'apporto fornito all'organizzazione, della stabilità del contributo. Affinché si possa accertare la partecipazione al sodalizio criminoso dalla commissione dei singoli episodi è necessario che tali condotte siano in grado di attestare al di là di ogni ragionevole dubbio un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione. Ove il giudicante avesse fatto uso dei principi giurisprudenziali in materia, avrebbe dovuto escludere la partecipazione del UO al reato associativo, considerato che la condotta accertata si sarebbe risolta in singoli acquisti effettuati relazionandosi esclusivamente con i fratelli TO entro un arco di tempo indefinibile e non dimostrativo di un apporto del ricorrente nel ruolo di stabile acquirente. 3.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.192, comma 2, cod. proc. pen. e 73 T.U. Stup. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito all'accertamento dei reati - fine. Con riguardo a tutte le fattispecie la difesa evidenzia la genericità del capo di imputazione, che non consente di individuare l'effettiva data di commissione del reato, e l'attribuzione del valore probatorio a una sola intercettazione ambientale in assenza di qualsivoglia riscontro in ipotesi cosiddette di «droga parlata». La difesa ritiene che gli elementi sui quali si fonda l'affermazione di responsabilità per i reati-fine siano inconsistenti e privi del necessario riscontro, senza alcun vaglio da parte del giudice circa ipotesi ricostruttive alternative. Manca la motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. Stup. Con riferimento al capo F) non si rinviene la prova dell'effettivo acquisto, ritenendosi non superata, per stessa asserzione del giudice, la fase della mera trattativa. Si lamenta, con riferimento a tutti i capi di imputazione, la mancata individuazione del tempus commissi delicti. 3.3. Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante in esame in quanto il giudice ha omesso di argomentare in ordine all'evidente discrasia emergente 5 dalla lettura dei capi di incolpazione in raffronto alle dichiarazioni di TE ES. Era contestato che l'associazione fosse finalizzata a commettere reati al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa GI mentre il propalante aveva dichiarato che il ricorrente risulterebbe inserito nel traffico di droga gestito dalla famiglia dei Gallo-Cavalieri, poi proseguendo nell'affermare che lo stesso «lavora da solo». 3.4. Con il quinto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146 nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto, posto che le aggravanti in parola sono comunicate al ricorrente sulla base di una mera equazione derivante dal ruolo di stabile acquirente del gruppo senza qualsivoglia elemento fattuale, ma sulla base del fatto che non sia immaginabile prospettarne l'ignoranza circa l'operatività dell'associazione in Olanda, dunque sulla base di una mera congettura in assenza di dati certi che provino la consapevolezza del ricorrente in ordine alla fonte di approvvigionamento della sostanza. 3.5. Con il sesto motivo deduce inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. e dell'art. 81, comma 2, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assume la difesa, si pone in contrasto con i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, è assistito da motivazione generica non afferente ai dati concreti emersi così negandosi al ricorrente la possibilità di ottenere un adeguamento della pena alla reale gravità del fatto. La difesa aveva posto in evidenza lo stato di incensuratezza del ricorrente, ma tale elemento non è stato tenuto nel debito conto. La sentenza è immotivata laddove si era chiesta una rivalutazione degli aumenti effettuati in ordine alla continuazione interna tra i diversi capi. Il giudice di appello ha omesso di motivare la mancata riduzione degli aumenti effettuati a titolo di continuazione. 4. DO AC propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per mancanza di motivazione. La difesa lamenta chegiudice di appello si sia riportato interamente alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, trascurando quanto espresso dal Tribunale del Riesame in merito all'insufficienza degli indizi riferibili ai reati di cui ai capi C) e D). Le considerazioni svolte dal tribunale nel giudizio cautelare, unitamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, anche sulla scorta del fatto che in ordine al capo C) il giudice di primo grado ha assolto i coimputati, avrebbero imposto una particolare valutazione probatoria, non potendo la Corte di appello limitarsi a riportare per relationem quanto sostenuto dal giudice di primo grado. Con 6 riferimento al capo D) il colloquio del 23 agosto 2010 intercorso tra l'imputato e la IE PP NN risultava del tutto vago nel suo contenuto secondo le valutazioni del Tribunale del Riesame e il difensore aveva allegato l'assoluzione della PP, nonostante nella costruzione della sentenza di condanna tale coimputata rappresentasse il mezzo attraverso il quale presumibilmente il AC comunicava con i correi. La motivazione sul punto risulta apparente. Del tutto mancante è la motivazione nella parte in cui, nel riconoscere il vincolo della continuazione, fa riferimento a una sentenza passata in giudicato mai emessa nei confronti del AC. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.81 cod. pen. La difesa lamenta la violazione della norma come interpretata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 47127/21 in quanto la Corte di appello, nella concreta determinazione della pena, si è limitata a dimezzare la pena irrogata dal giudice di primo grado senza specificare il quantum di pena inflitta per ciascun reato satellite e non procedendo alla necessaria, obbligatoria riduzione per il rito abbreviato. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da UO CA, per l'inammissibilità del ricorso proposto da NO SA e per l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per AC DO. 6. Il difensore di SA NO ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.SA NO è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, del seguente reato: - del reato di cui all'art. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso con AC DO e previo accordo tra loro e con altri per i quali si è proceduto separatamente, illecitamente acquistavano in territorio estero, per un corrispettivo pari a circa 300.000,00 euro, detenevano, trasportavano e introducevano nel territorio nazionale 35 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo hashish. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203 per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività 7 dell'associazione di stampo camorristico denominata clan GI, attiva sul territorio di Torre ZI e dei paesi limitrofi. Con l'aggravante di cui agli artt.3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146, essendo stato commesso il reato in più di uno Stato, ovvero in territorio olandese (dove la sostanza veniva acquistata) e italiano (dove la droga veniva introdotta, stoccata e occultata in vista di una sua cessione sul mercato della tossicodipendenza campana). Reato commesso in Torre ZI, Olanda e altre parti del territorio nazionale ed estero dal 16/06/2010 fino al 25/06/2010 (capo B). 2. L'unico motivo di ricorso proposto da tale imputato è inammissibile. 2.1. Secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, l'attenzione degli inquirenti si era concentrata sul clan GI, operante nel territorio di Torre ZI, in seguito a numerosi fatti di sangue e scontri tra esponenti di tale clan e del clan rivale Gallo-Cavalieri, da cui aveva tratto origine l'operazione «Alta Marea» con emissione di ordinanze cautelari a carico di 100 persone appartenenti al clan GI e con la chiusura di numerose piazze di spaccio. Il ruolo assunto all'interno del clan GI dall'imputato SA NO era stato cristallizzato in altro giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Napoli del 23/05/2011, confermata con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli n.540/13. Il coinvolgimento di SA NO nel traffico di droga oggetto del presente giudizio è stato ritenuto provato anche sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE, che era uno dei principali broker campani e punto di riferimento di tutte le principali organizzazioni criminali di Torre ZI. Il reato in relazione al quale è stata affermata la responsabilità del NO era stato già esaminato con riferimento all'intera operazione nella citata sentenza n.1328/2011 del Tribunale di Napoli. A tale sentenza i giudici hanno fatto riferimento anche per la responsabilità di AC DO, ritenendo di non dover procedere nel presente processo nei suoi confronti per tale fatto per il divieto di bis in idem, sottolineando come, invece, il coinvolgimento di NO SA nella medesima operazione fosse desumibile da diverse intercettazioni, che attestavano come anche i componenti del clan GI, dei quali il NO era esponente di vertice, avessero investito nell'operazione secondo il sistema delle c.d. «puntate». 2.2. Il motivo di ricorso risulta reiterativo di analoga censura sottoposta al giudice di appello, che alle pag.15-16 ha puntualmente replicato fornendo motivazione congrua e non manifestamente illogica, circa le emergenze poste a base della decisione, delle quali nel ricorso si propone un'inammissibile rivalutazione in fatto. La difesa propone, infatti, una reinterpretazione del significato delle intercettazioni ambientali del 25 giugno 2010 inidonea a mettere 8 in discussione il significato loro attribuito dai giudici di merito, i quali hanno avvalorato tale interpretazione facendo riferimento al fatto che il nome del clan GI fosse stato speso anche per costringere RB RI, ritenuto vicino ai rapinatori, a rivelare il nascondiglio della partita rubata. Tale motivazione integra e rafforza quanto già congruamente espresso nella sentenza di primo grado, sia per avvalorare la credibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TE, sia per argomentare circa la partecipazione del NO all'operazione contestata al capo B) (pagg. 84-85 sentenza di primo grado), fornendo specifica e puntuale spiegazione anche delle ragioni per le quali non fosse condivisibile la tesi difensiva secondo la quale nel corso delle conversazioni intercettate in riferimento all'appartenenza della droga «ai Valentini», ossia al clan GI, fosse reale e non ipotetico. 2.3. Per quanto riguarda le pregresse valutazioni del Tribunale del Riesame si rimanda a quanto si dirà al par.4.7. 3. CA UO è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, dei seguenti reati: - del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere partecipato ad un'associazione per delinquere, unitamente ad altri finalizzata ad acquistare all'estero (Olanda), trasportare, detenere e introdurre nel territorio nazionale ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish;
a rifornire, una volta importata la droga in Italia, le «piazze di spaccio» ubicate in Torre ZI e direttamente controllate e gestite dal sodalizio e in particolare la piazza di spaccio attiva in Largo Genzano dove venivano commercializzati al minuto quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. CA UO, in particolare, quale stabile acquirente unitamente a MA CI della sostanza stupefacente che ricevevano dall'organizzazione, di cui condividevano pienamente il programma e i relativi obiettivi e finalità criminali, per destinarlo ad ulteriore attività di commercializzazione e spaccio. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203 per avere commesso il fatto avvalendosi, in particolare per il controllo territoriale delle cosiddette piazze di spaccio, delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa GI, attraverso il reimpiego nel traffico di droga dei proventi derivanti dalle complessive attività illecite del clan e destinando, per converso, parte dei proventi acquisiti con la commercializzazione delle sostanze stupefacenti, alla stabile remunerazione degli affiliati all'organizzazione e al pagamento delle relative spese processuali. Con l'aggravante di cui agli artt.3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146, operando l'organizzazione criminale a livello transnazionale, 9 acquistando lo stupefacente in Olanda e introducendo e cedendo lo stesso in territorio nazionale. Fatto commesso in Torre ZI, Olanda e altre parti del territorio nazionale ed estero con condotta perdurante (capo A); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illecitamente acquistava, al fine di cederla, da persona allo Stato ignota, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente non meglio indicato in quanto non caduto in sequestro. Con le aggravanti sopraindicate. Accertato in Torre ZI e paesi limitrofi in data 26 aprile 2010 (capo E); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso e previo accordo con TO IE e TO LF, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava, al fine di cederla, da TO LF e TO IE sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack per un quantitativo imprecisato in quanto non caduto in sequestro. Con le aggravanti suindicate. Commesso in Torre ZI in data imprecisata (capo F); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso e previo accordo con TO IE e TO LF, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava, al fine di cederla a terzi, da TO LF e TO IE, e comunque illecitamente deteneva, sostanza stupefacente di tipo e quantitativo imprecisati in quanto non caduta in sequestro. Con le aggravanti suindicate. Accertato in Torre ZI paesi limitrofi in data 24 maggio 2010 (capo G); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso con IL SC, TO IE e TO LF, previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente cedevano e acquistavano (UO CA), al fine di cederIck a terzi, e comunque illecitamente detenevano, 30 grammi di sostanza stupefacente di tipo imprecisato perché non caduta in sequestro. Con le aggravanti sopra indicate. Reato commesso in Torre ZI in data imprecisata. 4. Il primo motivo di ricorso si incentra sull'assenza di adeguata dimostrazione della coincidenza tra la persona fisica dell'imputato UO CA e il protagonista dei colloqui intercettati. Tale motivo, depurato da quelle argomentazioni che tendono a ottenere una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, e che sono in quanto tali inammissibili, pone due questioni giuridiche di rilievo: la prima, concerne la possibilità per il giudice di 10 pervenire a un giudizio non contraddittorio circa l'identificazione dell'autore del reato «allo stato degli atti» dopo aver disposto perizia fonica, rimasta in parte senza utile esito, motivata dalla necessità della prova scientifica ai fini della decisione;
la seconda, concerne la possibilità di valutare quale argomento di prova sfavorevole all'imputato il rifiuto di fornire un saggio fonico al perito. 4.1. Al fine di meglio inquadrare la questione è bene puntualizzare che, diversamente da quanto asserito a pag.5 del ricorso circa l'antefatto dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado all'udienza del 12 maggio 2014, la necessità di disporre la perizia fonica per accertare la riconducibilità delle intercettazioni telefoniche all'imputato non risulta affermata sulla base della genericità del contenuto delle propalazioni del collaboratore di giustizia ES TE, né sulla base della incerta attribuzione delle conversazioni all'imputato, essendo piuttosto necessitata, secondo quanto si evince dalla sentenza di primo grado (pag.56), dalla focalizzazione della difesa sulla negazione dell'attribuibilità del compendio intercettivo al UO. Non va, pertanto, trascurato che la perizia disposta dal giudice di primo grado è stata disposta allorché la difesa, richiamando i dubbi espressi nell'ordinanza del Tribunale del Riesame in merito alla gravità indiziaria a carico del UO, aveva negato che l'imputato fosse l'interlocutore dei colloqui intercettati. Che poi il giudice di primo grado abbia analizzato gli elementi indiziari forniti dall'accusa pervenendo alla conclusione per cui gli stessi consegnassero la certezza dell'identità dell'interlocutore non contraddice la necessità di un approfondimento su tale argomento che, per come descritto nella sentenza, era funzionale, con evidenza, a dare spazio alla tesi difensiva. Tanto è vero che gli indizi dettagliatamente elencati alle pagg. 57-61 della sentenza di primo grado, arricchiti comunque dall'esito dell'esame peritale in merito all'attribuibilità della voce rilevata nelle intercettazioni telefoniche a un medesimo soggetto, risultano sostenere una motivazione legittima, non manifestamente illogica né contraddittoria. Supera definitivamente ogni censura circa l'asserita contraddittorietà tra la ritenuta necessità di disporre la perizia e la sufficienza degli indizi sin dall'origine disponibili la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che ha attribuito al rifiuto dell'imputato di fornire il saggio fonico il valore di argomento di prova idoneo a suffragare la tesi accusatoria. 4.2. Giova, a questo punto, verificare come sia stato trattato e risolto, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il tema della valutazione del comportamento processuale dell'imputato a fini istruttori. In alcune pronunce si è escluso che il giudice possa desumere dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova 11 grava sull'accusa (Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015, Scarpa, Rv. 262499 - 01), o che il giudice possa valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti, commissivi od omissivi, dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna (Sez. 5, n. 2337 del 22/12/1998, dep. 1999, Sica, Rv. 212618 - 01) In altre, si è precisato che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa (Sez.4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 02). Sono numerose le pronunce nelle quali, pur ritenendosi legittimo, in applicazione del principio nemo tenetur se detegere, che l'imputato non risponda su fatti leggibili contra se e neghi la propria responsabilità anche contro l'evidenza, si è, tuttavia, consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica (Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381 - 01; Sez. 2, n. 16563 del 01/03/2017, Cazanave, Rv. 269507 - 01; Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, Di Perna, Rv. 247426 - 01; Sez. 5, n. 12182 del 14/02/2006, Ferrara, Rv. 233903 - 01). Con specifico riguardo alla condotta silente, si è anche detto che il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non possa essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma che da tale comportamento processuale il giudice possa comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze aliunde acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio (Sez. 3, n.43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259 - 01). 4.3. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che si debba pervenire al giudizio di infondatezza della censura, considerando legittima la decisione del giudice di appello di valutare come argomento di prova la scelta dell'imputato di non fornire un saggio fonico di comparazione al perito, ritenendolo un comportamento che, in mancanza di specifica e adeguata motivazione, fosse indicativo del rifiuto a consentire di svolgere un'attività non invasiva non costituzionalmente tutelata. La pretestuosità del rifiuto è stata, infatti, assunta dalla Corte territoriale quale ulteriore argomento, da aggiungere ai gravi indizi già esaminati da! giudice di primo grado a sostegno della identità soggettiva dell'interlocutore telefonico e ambientale, senza dunque sovvertire 12 l'onere probatorio gravante sull'accusa. L'attribuzione al UO dell'utenza telefonica, che il perito ha ritenuto riconducibile sempre al medesimo interlocutore, è avvenuta ad opera degli inquirenti all'esito di lunghe e complesse indagini, nel corso delle quali si è evidenziato come l'utilizzatore dell'utenza fosse appellato come «Gianlù», in assenza di altri soggetti indagati con tale nome, sulla base della sovrapponibilità del timbro vocale dell'interlocutore telefonico a quella di colui che, nel corso delle conversazioni ambientali, colloquiava con i fratelli TO. 4.4. Si è, peraltro, correttamente richiamato il principio interpretativo che riconosce l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli ufficiali agenti di polizia giudiziaria che asseriscono di aver riconosciuto le voci degli imputati nel corso delle conversazioni intercettate (Sez. 5, n.20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02; Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478 - 01). Analitica replica è rinvenibile a pag. 23 della sentenza impugnata in merito alle deduzioni difensive concernenti la discrasia tra i nomi degli interlocutori indicati nel brogliaccio e quelli rinvenibili nelle successive trascrizioni, laddove la Corte territoriale ha ritenuto naturale la progressiva disvelazione dell'identità del protagonista delle conversazioni intercettate evidenziando come, dal punto di vista metodologico, non si debba confondere il piano contenutistico delle intercettazioni con il dato formale dell'attribuzione di un elemento ricognitivo degli interlocutori nel corso delle intercettazioni. Solo dopo aver proceduto all'ascolto di tutte le intercettazioni, e riconosciuto il timbro vocale del soggetto in altre circostanze identificato come «Gianlù», si legge nella sentenza, la polizia giudiziaria è stata in grado di risalire all'identità dell'interlocutore inizialmente appellato come «Pocket Coffee» o «Lello». La motivazione non risulta manifestamente illogica nel punto in cui i giudici hanno spiegato per quale ragione avessero ritenuto decisiva l'intercettazione ambientale n. 229 del 24 maggio 2010, in cui l'interlocutore parla in terza persona del genero di «Tore o' Russ» (pag.27 sentenza di appello e pag.59 sentenza di primo grado), essendo l'intercettazione inerente ad una conversazione nel corso della quale colui che parla sta riferendo ad LF TO una «vicenda d'onore» nel cui contesto ben si inserisce che l'interlocutore parti di se stesso in terza persona. Un ulteriore elemento indiziario è stato desunto dal soprannome abitualmente attribuito nel contesto criminale a UO CA, detto «chiattone». Alle pagg. 27-28 è rinvenibile ampia replica, pienamente congrua, alle doglianze difensive concernenti la credibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE. Anzi, aggiunge la Corte, che la stessa intercettazione ambientale n. 229 effettuata all'interno dell'autovettura in uso a TO IE il 24 maggio 2010 avrebbe fornito piene riscontro alla dichiarazione di scienza del 13 collaboratore, manifestando i colloquianti nel corso di quell'intercettazione viva preoccupazione per le possibili conseguenze delle propalazioni accusatorie del TE. Altrettanto logica è la replica fornita dalla Corte territoriale a pag. 29 a proposito delle dichiarazioni rese dal TE circa il vissuto del UO, verosimilmente inserito in un primo tempo nel sistema del traffico di droga gestito dal clan Gallo-Cavalieri, in quanto supportato dal legame di parentela con il suocero che ne era esponente, per poi, rafforzata la propria posizione nel mercato degli stupefacenti e a seguito degli arresti avvenuti nel corso dell'operazione cosiddetta «Alta Marea», iniziare a lavorare in proprio collaborando con gli esponenti del clan GI. La stessa affermazione del TE circa il precedente arresto del UO era stata fornita in termini dubitativi dal collaboratore. Aggiunge la Corte che l'incensuratezza di UO CA è elemento idoneo a corroborare la tesi accusatoria dell'identità dell'interlocutore nelle conversazioni ambientali con i fratelli TO, posto che proprio nella conversazione n. 229 del 24 maggio 2010 TO LF riconosce all'interlocutore di non essere stato coinvolto in cause né in alcun fermo. 4.5. Deve, dunque, escludersi che la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito sia contraddittoria, posto che il ragionamento inferenziale circa la prova indiziaria avvalorata dalla libera valutazione del comportamento processuale dell'imputato risulta lineare, ovvero manifestamente illogica, posto che non è dato ravvisare nella valorizzazione delle dichiarazioni della polizia giudiziaria circa l'identità del soggetto ascoltato sull'utenza telefonica e in ambientale alcuna fallacia motivazionale: nelle sentenze si è, infatti, dato ampio conto dei plurimi riscontri acquisiti dagli inquirenti sia mediante il confronto tra le diverse conversazioni, sia mediante la correlazione con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES LA. Non è dato riscontrare nella struttura argomentativa della sentenza impugnata l'automatica e apodittica affermazione per cui l'esito della perizia avrebbe fornito la prova che la persona intercettata sull'utenza telefonica fosse la stessa intercettata in ambientale. Al contrario, come visto, sono presenti nella sentenza puntuali repliche ad ogni argomentazione difensiva tendente a sminuire la portata indiziaria delle acquisizioni investigative, avendo altresì i giudici di merito, sin dal primo grado, fotografato la progressione dell'attività di indagine che, muovendo dall'intercettazione dell'utenza di TO IE, ha via via consentito di identificare un conversante che chiaramente risultava essere uomo di fiducia del TO, condividendo con lui una serie di rapporti e la stessa attività di traffico di stupefacenti (pag.58 sentenza di primo grado). 4.6. Per altro verso, si è dato conto dell'insussistenza dell'asserito error in iudicando laddove, pur riconoscendosi il diritto dell'imputato a non essere 14 costretto a fornire il saggio fonico, si è escluso trattarsi di attività invasiva della libertà personale e si è riconosciuta, al contempo, la libertà valutativa del giudice in merito al raffronto tra gli elementi indiziari forniti dall'accusa e l'inconsistenza delle doglianze difensive. Il Collegio ritiene, in proposito, che il comportamento processuale dell'imputato, al quale la Corte distrettuale ha attribuito la valenza probatoria di argomento di prova, sia stato legittimamente preso in considerazione dal giudice, non essendosi tale valutazione risolta nell'inversione dell'onere probatorio in quanto non si è affermato che il rifiuto del UO di fornire il saggio fonico costituisse di per sè prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, ma si è ritenuto tale dato idoneo a corroborare i molteplici elementi indiziari analiticamente esaminati e scrutinati (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192469 - 01). 4.7. Per quanto concerne l'incidenza delle valutazioni svolte dall'autorità giudiziaria nella fase cautelare sul giudizio di cognizione, va poi ricordato che è consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio per cui, l'efficacia della pronunzia del tribunale del riesame che affermi la carenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitata al procedimento incidentale de libertate ed è finalizzata alla sola eliminazione della misura;
tale pronuncia non vincola l'apprezzamento del pubblico ministero titolare delle indagini quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del giudice per le indagini preliminari ai fini del rinvio a giudizio o del giudice del dibattimento (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352 - 01; Sez. 3, n.36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972 - 03). 5. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto omette un adeguato confronto con la motivazione fornita alle pagg. 61-63 della sentenza di primo grado e alle pagg. 34-40 della sentenza di appello, in cui si è dato ampiamente conto degli elementi utili a pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato associativo nella qualità di stabile acquirente della sostanza stupefacente, segnatamente i contatti continui tra l'imputato e i vertici del clan, le collaudate forme organizzative utilizzate per l'acquisto e lo smercio di sostanze stupefacenti, la commissione di una pluralità di reati di rifornimento di droga direttamente dalla fonte apicale del gruppo, in assenza di prova dell'insussistenza di un preesistente vincolo con i correi. Tanto più a fronte di intercettazioni ambientali che hanno introdotto nel giudizio la prova dei colloqui tra il UO e i fratelli TO in merito alla strutturazione interna del gruppo e alle dinamiche di carattere assistenziale da disporsi nei confronti degli associati, oltre che a consolidate e reiterate modalità di acquisto di stupefacenti dai vertici associativi. 15 5.1. Il sodalizio criminale finalizzato al narcotraffico è ravvisabile anche laddove ricorra un vincolo durevole che accomuni i fornitori di droga e gli spacciatori acquirenti che, in via continuativa e stabile, la ricevono per immetterla nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento laddove emerga la consapevolezza, da parte di ciascuno, di contribuire, con i ripetuti apporti, alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli associati, sia i fornitori che i rivenditori abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013). 5.2. Le argomentazioni sviluppate nelle sentenze di merito sul punto, non specificamente contestate, posseggono infatti una stringente capacità persuasiva e risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, risultando coerenti alle evidenze probatorie, mentre il tentativo del ricorrente di deprimere il significato probatorio di tali risultanze si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa a quella operata, in termini di asserita maggiore capacità esplicativa, attività questa che è preclusa alla Corte di Cassazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. Ed invero, con riferimento alla partecipazione del ricorrente al reato associativo in veste di stabile acquirente della sostanza stupefacente, ci si trova di fronte a sentenze, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni dando origine a esiti decisionali organici con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 6. Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile laddove tende a introdurre argomenti non devoluti al giudice di appello sui capi, relativi ai reati-fine di cui ai capi F) e G), per i quali la Corte territoriale risulta essere stata investita dalla difesa della sola contestazione dell'identificazione del «chiattone» con l'imputato. Con riguardo ai motivi non devoluti si rammenta che sono inammissibili i motivi di ricorso che censurano la motivazione della sentenza su punti non devoluti con il gravame. 6.1. La reiterazione della censura inerente alla genericità del contenuto delle intercettazioni viene, poi, a sovrapporsi al terna della incompletezza del capo 16 d'imputazione. sia con riguardo alla tipologia di sostanza stupefacente che con riferimento al tempus commissi delicti, per sfociare, tuttavia, nell'unica doglianza, infondata, secondo la quale mancherebbe la prova dell'identità dell'autore della condotta di acquisto di sostanza stupefacente, già esaminata al par.4, e la prova dei singoli reati •sarebbe stata valutata sulla base della c.d. «droga parlata» in violazione dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen. senza alcun vaglio di ipotesi ricostruttive alternative del significato delle conversazioni intercettate. 6.2. Una lettura parcellizzata dei capi della sentenza non consente di apprezzarne la complessiva struttura motivazionale. La costante disponibilità all'acquisto di droga, se agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato e assicura la realizzazione del programma delittuoso, evidenzia anche come il singolo atto negoziale trascenda la sfera individuale per divenire un elemento della complessiva e articolata struttura organizzativa (Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498), inserendosi anche la valutazione della prova dei reati-fine nel più ampio complesso investigativo tendente all'accertamento del reato plurisoggettivo. Tali considerazioni spiegano per quale motivo la sentenza impugnata debba essere letta nel suo complesso per rinvenirvi le ragioni della decisione concernente i singoli reati-fine. Si legga, a tale proposito, pag.39 della sentenza impugnata, dove si spiega che è sufficiente il richiamo al «chiattone» perché un trafficante di droga sia reso edotto delle modalità di smercio della droga (capo E), oppure che «i rapporti tra i TO e il UO sono a tal punto consolidati che per procedere alla conclusione di un accordo relativo all'acquisto di una partita di droga non vi sia neppure il bisogno che l'acquirente avanzi una proposta, né che si discuta sul prezzo della sostanza, né che si esplichi la quantità (basta il riferimento generico a 'dieci pacchi'), né, ancora, che si domandi la disponibilità dei capigruppo all'assegnazione della quota di stupefacente» (capo G). 6.3. Con riguardo ai giudizio di responsabilità che si fondi su c.d. «droga parlata», va rammentato che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, ammesso la piena validità della prova di reati in materia di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente. E va anche ricordato che l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art.533, comma 1, 17 cod. proc, pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie derivanti da intercettazioni telefoniche, il giudice di merito, possa pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto remote interpretazioni alternative dei colloqui, pur astrattamente formulabili e prospettabili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Giova evidenziare, sul punto, che nella sentenza impugnata (pag.31) si è sottolineato che la difesa si è astenuta dalla prospettazione di ipotesi ricostruttive del fatto diverse da quella effettuata dal giudice di primo grado. 6.4. E' ben vero, d'altro canto, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.26371501). 6.5. Con riguardo alla genericità delle imputazioni, il Collegio ritiene tale profilo di censura aspecifico in quanto non è stato dedotto uno specifico motivo di nullità e non è dato comprendere in che termini l'omessa indicazione della tipologia • della sostanza o del tempus commissi delicti abbiano, nel caso concreto, inficiato la valutazione della prova. La generica indicazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione non determina alcun vizio, essendo funzionale all'applicazione di specifica disciplina quale ad esempio la prescrizione del reato, piuttosto , che alla generale validità dell'accusa e della correlata sentenza di cognizione (arg. ex Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093 - 01), come si evince peraltro dai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, tra i quali è prevista l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (art.417 cod. proc. pen.). E' ben vero che l'enunciazione in forma chiara e precisa dell'imputazione rappresenta una prescrizione di rilievo non meramente formale, involgendo in modo diretto interessi di rilievo costituzionale, là dove è volta ad assicurare all'imputato la piena conoscenza delle accuse a lui contestate: si tratta di precetto funzionale a garantire l'effettivo rispetto del diritto di difesa e l'osservanza della garanzia del contraddittorio, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost. nonché dall'art. 6 par.
3.1 CEDU. Ma non è stato svolto, nel caso in esame, alcun rilievo in tal senso. Né sarebbe stato possibile per il giudice provvedere all'emenda della imputazione correggendo le imprecisioni o colmando le lacune 18 dell'atto d'accusa, là dove, nell'attuale assetto processuale, al giudice sono preclusi interventi a correzione o ad integrazione della imputazione, che travalicherebbero la funzione di garanzia e di controllo riservata all'organo giurisdizionale e comporterebbero un'indebita invasione di campo, su di un terreno di pertinenza della parte pubblica, cui spetta in via esclusiva l'esercizio dell'azione penale e, dunque, anche la precisazione dell'ambito della stessa (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella, Rv. 238240 - 01; Sez. 3, n.20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 01; Sez. 6, n. 9659 del 03/02/2015, Sarno, Rv. 262500 - 01). 7. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si richiama, sul punto, quanto già osservato al par.
4.4. circa le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE. Vale la pena aggiungere che la motivazione sul punto trova una coerente premessa nella descrizione del contesto storico- criminale descritto alle pagg.11-12 della sentenza impugnata. 8. il quinto motivo di ricorso è inammissibile perchè non si confronta con l'accertato coinvolgimento a pieno titolo del ricorrente nell'organizzazione afferente alle attività dell'associazione criminosa contestata al capo A), e adduce la natura congetturale delle valutazioni espresse sul punto dalla Corte territoriale senza evidenziare se nell'atto di gravarne fossero state svolte doglianze che andavano oltre la mera richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti in esame. Tanto è sufficiente per richiamare le valide argomentazioni sviluppate, a sostegno, a pag.69 della sentenza di primo grado e a pag.41 della sentenza di appello. 9. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la difesa i giudici dell'appello avrebbero dovuto tenere conto della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato o del suo stato di incensuratezza, ma in tema di circostanze attenuanti generiche è consolidato l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è sufficiente che il giudice dia conto degli argomenti ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 9.1. Nel caso in esame, il giudice di primo grado, a pag.119, aveva già dato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessario adeguare la pena al fatto, ossia la gravità della condotta, maturata in un contesto di tipo camorristico, e la reiterazione delle condotte, tali da escludere l'occasionalità della spinta al delitto. Il giudice di appello, ulteriormente esaminando l'istanza 19 formulata dalla difesa, ha ritenuto che il ruolo e lo stretto legame dell'imputato con il gruppo camorristico non consentissero un'ulteriore riduzione della pena. 9.2. Contrariamente a quanto allegato dalla difesa nel ricorso, la Corte di appello non ha «glissato», sulla richiesta avanzata in merito alla riduzione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, avendo replicato espressamente a pag.46 nel senso di condividere la misura degli aumenti applicati dal giudice di primo grado per ciascuno dei reati-fine in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte. 10. DO AC è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, dei seguenti reati: - del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso e previo 'accordo con MA EL, IO LF, TO IE e AC IO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava, trasportava e deteneva, al fine di cederla, 25 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, quale finanziatore delle operazioni di acquisto e trasporto dello stupefacente. Con la recidiva infraquinquennale. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203 per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico denominata clan GI, attiva sul territorio di Torre annunziata e dei paesi limitrofi. Con l'aggravante di cui agli artt.3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146, operando l'organizzazione criminale a livello transnazionale, acquistando lo stupefacente in Olanda e introducendo e cedendo lo stesso in territorio nazionale. Reato accertato in Torre ZI in data 17 aprile 2010 (capo C); - del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva, al fine di cederla, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo hashish. Con le aggravanti di cui sopra. Reato accertato in Torre ZI e paesi limitrofi in data 23 agosto 2010 (capo D). 11. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non trova, infatti, riscontro nell'esame della sentenza impugnata l'affermazione difensiva secondo la quale il giudice di appello si sarebbe limitato a fare riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado. Tale assunto è confutato da quanto si legge alle pagg. 41-45. Nel ricorso si sostiene, genericamente, che i soggetti imputati del concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 25 chilogrammi sarebbero stati assolti, ma l'assunto rimane relegato a mera allegazione, laddove nelle sentenze di merito vengono indicati i nomi dei 20 concorrenti separatamente giudicati MA EL, IO LF, AC IO e TO LF. L'affermazione di responsabilità si fonda proprio sull'intercettazione ambientale effettuata all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf del 9 maggio 2010 ore 13:45 R.R. 2118-10 progr. n.824, in cui i colloquianti sono TO LF e MA EL, sull'intercettazione ambientale nella medesima autovettura progr. n. 37 del 17 aprile 2010 ore 15:01 RR2118-10, in cui i colloquianti sono MA EL e due interlocutori non identificati, nonché sulle intercettazioni n. 38 del 17 aprile 2010 ore 15:40 e n. 1718 del 17 giugno 2010 ore 00.29, in cui colloquianti sono MA EL e, nella prima, un uomo non identificato. 11.1. Dopo aver chiarito la certa l'identificazione di MA EL quale colloquiante in seguito a un'altra intercettazione avvenuta il 9 maggio 2010 in occasione di un controllo da parte di una pattuglia del NORM dei Carabinieri di Nocera Inferiore, il giudice di merito riporta le conversazioni intercettate il 17 aprile 2010, dalle quali emerge il riferimento alla presenza in un'altra autovettura, che viaggia al seguito, di tale «Mughi Mughi», pacificamente identificato in AC DO sulla base di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Di Nocera SE. 11.2. La motivazione fornita dalla Corte di appello in merito al reato di cui al capo c) si salda con l'ampia e dettagliata spiegazione rinvenibile alle pagg. 29-32 della sentenza di primo grado, in cui si dà conto del percorso logico seguito dal tribunale nella interpretazione del materiale intercettivo. La Corte, dando atto della contestazione del ragionamento logico-giuridico mossa dalla difesa nell'atto di appello, ha replicato non ignorando la pronuncia di insussistenza di gravità indiziaria espressa dal Tribunale del Riesame ma pervenendo, legittimamente (cfr. par.4.7), a confermare la sentenza di primo grado, ritenendola fondata su un rigoroso iter valutativo delle fonti probatorie e considerando il richiamo alle dichiarazioni dei collaboratore di giustizia funzionale all'individuazione dell'imputato e del suo ruolo nell'ambito del gruppo. 11.3. La Corte di appello ha, dunque, fornito riscontro al fatto che nelle intercettazioni ambientali riportate nella sentenza i colloquianti avessero fatto riferimento a tale «Mughi», indicato come soprannome del AC proprio dal collaboratore Di Nocera. 11.4L Il ricorrente lamenta che il giudice di appello non ha fornito congrua motivazione in replica ai motivi di appello, e tuttavia omette di indicare in dettaglio a quali argomentazioni il giudice di appello avrebbe omesso di replicare, laddove dalla lettura del provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli argomenti sollevati dalla difesa nell'atto d'appello sono stati espressamente presi in considerazione. 21 11.5. Con riguardo al reato di cui al capo D) della rubrica valgono le medesime considerazioni, essendo sufficiente richiamare quanto affermato alle pagg. 44-45 della sentenza impugnata circa la rilevanza probatoria delle assidue richieste avanzate dal AC alla IE in merito alla disponibilità di stupefacente del gruppo, della richiesta del AC di voler interloquire con «IO», da identificarsi con ragionevole verosimiglianza nel fratello AC IO, delle indicazioni da riportare ai membri del gruppo. La Corte territoriale non ha mancato di richiamare, a tale proposito, quali siano gli elementi sufficienti a distinguere il concorrente nel reato dal mero connivente, in coerenza con i principi affermati dalla Corte di legittimità secondo i quali la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). 12. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale ha applicato la disciplina del reato continuato valutando come più grave il delitto già giudicato con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Napoli n.540/13. Nel determinare l'aumento per la continuazione con i reati giudicati nel presente processo la Corte, tuttavia, si è limitata a dimezzare la pena riportata con la condanna in primo grado senza valutare separatamente l'aumento da apportare per ciascuno dei reati per i quali è intervenuta condanna. È corretta la censura svolta dalla difesa, che ha evidenziato la mancata indicazione del percorso motivazionale seguito nella determinazione della pena per ciascuno dei reati, non essendo corretto limitarsi a ridurre la pena complessivamente irrogata in primo grado, previa determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato considerato in quella fase più grave e ora ricondotto a reato satellite, senza oltretutto specificare il calcolo seguito per la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. 13. Conclusivamente: - all'accoglimento del secondo motivo del ricorso di DO AC segue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per 22 nuovo giudizio sul punto. Rigettato nel resto il ricorso, segue l'affermazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; - al rigetto del ricorso di CA UO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- all'inammissibilità del ricorso di SA NO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DO AC limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art.624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato. Rigetta il ricorso di UO CA e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NO SA e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il siglier estensore Il Pr 'dente
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso di UO CA, per l'inammissibilità del ricorso di NO SA e per l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per AC DO. udito il difensore Avv. GIUSEPPE DE GREGORIO in difesa di UO CA, anche in sostituzione dell'Avv. NICOLA QUATRANO per NO SA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 22105 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 02/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riconoscendo in favore di AC DO il vincolo della continuazione con precedente giudicato e rideterminando la pena irrogata nei suoi confronti in primo grado, e confermato nel resto la pronuncia di condanna emessa, a seguito di rito abbreviato, il 23/10/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di NO SA, UO CA e AC DO in relazione a plurime condotte criminose in materia di traffico di stupefacenti. 2. SA NO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione per avere il giudice di merito fondato il giudizio di responsabilità penale esclusivamente sulla scorta di alcune intercettazioni telefoniche, insufficienti ad attestarne la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La decisione di condanna si discosta dalle valutazioni operate dal Tribunale del Riesame, che aveva in precedenza annullato la misura cautelare emessa nei confronti del NO ritenendo il materiale indiziario insufficiente a identificare con certezza l'imputato. I giudici di merito hanno, al contrario, sottolineato che l'imputato, all'epoca dei fatti latitante, è figlio di NO CI, noto anche come «Ciruzzo a bucatura», storico esponente del clan GI. L'appartenenza di NO SA al clan GI è stata dimostrata richiamando pregressi provvedimenti giudiziari nonché le dichiarazioni del collaboratore di giustizia TE ES. I giudici di merito hanno ritenuto «sufficientemente provato» che NO SA, in qualità di esponente di vertice del clan GI, avesse assunto il ruolo di finanziatore per l'acquisto della partita di stupefacenti contestata al capo B), avvalendosi del sistema delle c.d. «puntate» e della struttura del gruppo criminale gestito dai fratelli TO. La difesa censura il giudizio di responsabilità fondato sulla sufficiente prova anziché sulla prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio, nonché sul risultato di intercettazioni recepite senza contestualizzazione. I giudici di merito hanno tratto conclusioni indebite, secondo la difesa, dal testo della conversazione con la quale AC DO, TO LF e IL SC commentavano il furto della partita di stupefacente, sovrapponendo e facendo coincidere i soggetti qualificati come «i figli della bucatura» con «quello che sta scappando». La sentenza impugnata ha decontestualizzato le espressioni usate nel corso delle conversazioni 2 intercettate, attribuendo ad esse un significato diverso da quello che avevano realmente, posto che nel corso delle conversazioni non si diceva affatto che una quota dello stupefacente appartenesse ai GI o a qualcuno della famiglia NO. La difesa ritiene che le intercettazioni avrebbero dovuto essere interpretate nel senso che IO LF, quando gli veniva sottratto lo stupefacente, avrebbe dovuto dire ai rapinatori che una quota apparteneva ai GI, circostanza che li avrebbe fatti desistere dal perfezionamento dell'azione furtiva. Peraltro, nell'intercettazione ambientale tra presenti effettuata all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf progr. n. 2020 del 25 giugno 2010 ore 17:28 R.R. 2118/10 non compaiono i GI nè i NO. Sia la sentenza di primo che quella di secondo grado hanno trasformato la recriminazione intercettata in una affermazione di verità ricorrendo a una generica informazione del collaboratore TE ES e a una vera e propria congettura secondo la quale i soggetti intercettati, in virtù del ruolo apicale ricoperto da NO nei ranghi del clan GI, mai avrebbero impunemente speso il suo nome o effettuato un riferimento non veritiero a un suo investimento nella partita di stupefacente. La difesa contesta la sussistenza dei requisiti della prova indiziaria disciplinati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per cui ritiene che i giudici di merito non abbiano preso in considerazione ipotesi alternative di ricostruzione del fatto altrettanto plausibili rispetto a quella sposata. La Corte di appello si è accontentata di una ricostruzione sufficientemente coerente omettendo di valutare attentamente i riscontri probatori offerti nelle conversazioni intercettate, non adottando un procedimento logico idoneo a condurre a una conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale. 3. CA UO propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell'art.533 cod. proc. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sul punto concernente l'identificazione dell'imputato quale soggetto protagonista delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a fondamento della pronuncia di condanna. La difesa evidenzia come lo stesso giudice di primo grado avesse emesso ordinanza con cui aveva disposto una perizia fonica, segno inequivoco della impossibilità di decidere allo stato degli atti;
non essendo stato rinvenuto il file audio relativo all'interrogatorio di garanzia che avrebbe dovuto fungere da saggio di comparazione, il giudice aveva interpellato l'imputato, che si era però dichiarato indisponibile al rilascio del saggio fonico. L'unico elemento accertato dal perito era stata, dunque, la medesimezza della voce della persona appellata «GianIù» in tutte le intercettazioni telefoniche acquisite. La motivazione è viziata laddove non chiarisce perché tale soggetto si identifichi nell'imputato, 3 non essendo sufficiente rinviare alle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, come peraltro attestato dal fatto che il giudice ha proceduto a disporre la perizia fonica, ed essendo in ogni caso non provato che l'interlocutore telefonico fosse anche la persona captata nelle intercettazioni ambientali, nè essendo certa l'identità della voce ascoltata. Secondo la difesa la sovrapponibilità del timbro vocale dell'imputato a quello della persona intercettata, sostenuta dagli agenti di polizia giudiziaria, si fonderebbe su un dato non certo e privo dei necessari riscontri, soprattutto ove si noti la non corrispondenza tra il brogliaccio delle conversazioni acquisite nell'anno 2010 e i verbali di trascrizione del 30 luglio 2012: dal confronto di tali atti si è potuta constatare una discrasia tra il soggetto utilizzatore dell'utenza telefonica, indicato in CA «Pocket Coffee», e il soggetto intercettato in ambientale, riconosciuto nel UO. La motivazione sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui, secondo i giudici, l'imputato sarebbe stato all'occorrenza appellato con una serie di soprannomi «Pocket coffee», «chiattone», «CA», «Lello», sintomo di totale incertezza in ordine all'identificazione del soggetto captato, come confermato dal fatto che, nel corso delle intercettazioni, la stessa polizia giudiziaria aveva indicato l'interlocutore come «uomo da identificare». I giudici sono incorsi in error in iudicando laddove hanno attribuito rilevanza probatoria alla condotta ostruzionistica del UO, concretata dal rifiuto di rilasciare un saggio fonico ai fini dell'indagine peritale. Tale valutazione viola il diritto di difesa in quanto nessuno può essere costretto ad agire a proprio danno e non potendo il giudice trarre un elemento di convincimento sfavorevole dal legittimo esercizio delle prerogative difensive. La corte territoriale, glissando sulle doglianze formulate dalla difesa, ha attribuito valore dirimente all'intercettazione ambientale n.229 del 24 maggio 2010 ove il soggetto intercettato parlerebbe di sé in terza persona definendosi genero di un tale «Tore 'o russo». La motivazione fornita dai giudici su tale punto, ritenuto riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE, si scontra con il fatto che quest'ultimo non fosse stato in grado di indicare il nome del UO in sede di riconoscimento fotografico e avesse affermato che nel 2004 quel soggetto era stato arrestato, sebbene UO CA risulti incensurato. La motivazione sarebbe carente in relazione alle doglianze difensive circa l'assenza di riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. A ciò la difesa aggiunge che, con ordinanza n.5161, il Tribunale del Riesame di Napoli aveva escluso la gravità indiziaria a carico del UO sulla base del limitato numero delle conversazioni e della loro genericità. La difesa aveva sollecitato un'esatta valutazione dei dati oggettivi a disposizione dell'autorità giudiziaria, senza tuttavia ricevere adeguata risposta. 4 3.1. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la partecipazione del UO al reato associativo, nonostante l'imputato non compaia nelle dichiarazioni di tutti gli altri collaboratori di giustizia, non sia oggetto delle conversazioni ambientali in carcere, non sia intercettato telefonicamente nè sia mai stato arrestato. I giudici di merito hanno ritenuto tali elementi ininfluenti, sebbene dall'analisi delle conversazioni ambientali non possa dirsi configurata in capo al UO la partecipazione all'associazione, non essendovi compiuta esposizione delle ragioni identificative dell'elemento psicologico del reato, dell'apporto fornito all'organizzazione, della stabilità del contributo. Affinché si possa accertare la partecipazione al sodalizio criminoso dalla commissione dei singoli episodi è necessario che tali condotte siano in grado di attestare al di là di ogni ragionevole dubbio un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione. Ove il giudicante avesse fatto uso dei principi giurisprudenziali in materia, avrebbe dovuto escludere la partecipazione del UO al reato associativo, considerato che la condotta accertata si sarebbe risolta in singoli acquisti effettuati relazionandosi esclusivamente con i fratelli TO entro un arco di tempo indefinibile e non dimostrativo di un apporto del ricorrente nel ruolo di stabile acquirente. 3.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione degli artt.192, comma 2, cod. proc. pen. e 73 T.U. Stup. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito all'accertamento dei reati - fine. Con riguardo a tutte le fattispecie la difesa evidenzia la genericità del capo di imputazione, che non consente di individuare l'effettiva data di commissione del reato, e l'attribuzione del valore probatorio a una sola intercettazione ambientale in assenza di qualsivoglia riscontro in ipotesi cosiddette di «droga parlata». La difesa ritiene che gli elementi sui quali si fonda l'affermazione di responsabilità per i reati-fine siano inconsistenti e privi del necessario riscontro, senza alcun vaglio da parte del giudice circa ipotesi ricostruttive alternative. Manca la motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, T.U. Stup. Con riferimento al capo F) non si rinviene la prova dell'effettivo acquisto, ritenendosi non superata, per stessa asserzione del giudice, la fase della mera trattativa. Si lamenta, con riferimento a tutti i capi di imputazione, la mancata individuazione del tempus commissi delicti. 3.3. Con il quarto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416 bis.1 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento alla circostanza aggravante in esame in quanto il giudice ha omesso di argomentare in ordine all'evidente discrasia emergente 5 dalla lettura dei capi di incolpazione in raffronto alle dichiarazioni di TE ES. Era contestato che l'associazione fosse finalizzata a commettere reati al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa GI mentre il propalante aveva dichiarato che il ricorrente risulterebbe inserito nel traffico di droga gestito dalla famiglia dei Gallo-Cavalieri, poi proseguendo nell'affermare che lo stesso «lavora da solo». 3.4. Con il quinto motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146 nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto, posto che le aggravanti in parola sono comunicate al ricorrente sulla base di una mera equazione derivante dal ruolo di stabile acquirente del gruppo senza qualsivoglia elemento fattuale, ma sulla base del fatto che non sia immaginabile prospettarne l'ignoranza circa l'operatività dell'associazione in Olanda, dunque sulla base di una mera congettura in assenza di dati certi che provino la consapevolezza del ricorrente in ordine alla fonte di approvvigionamento della sostanza. 3.5. Con il sesto motivo deduce inosservanza dell'art. 62 bis cod. pen. e dell'art. 81, comma 2, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assume la difesa, si pone in contrasto con i criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, è assistito da motivazione generica non afferente ai dati concreti emersi così negandosi al ricorrente la possibilità di ottenere un adeguamento della pena alla reale gravità del fatto. La difesa aveva posto in evidenza lo stato di incensuratezza del ricorrente, ma tale elemento non è stato tenuto nel debito conto. La sentenza è immotivata laddove si era chiesta una rivalutazione degli aumenti effettuati in ordine alla continuazione interna tra i diversi capi. Il giudice di appello ha omesso di motivare la mancata riduzione degli aumenti effettuati a titolo di continuazione. 4. DO AC propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per mancanza di motivazione. La difesa lamenta chegiudice di appello si sia riportato interamente alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, trascurando quanto espresso dal Tribunale del Riesame in merito all'insufficienza degli indizi riferibili ai reati di cui ai capi C) e D). Le considerazioni svolte dal tribunale nel giudizio cautelare, unitamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, anche sulla scorta del fatto che in ordine al capo C) il giudice di primo grado ha assolto i coimputati, avrebbero imposto una particolare valutazione probatoria, non potendo la Corte di appello limitarsi a riportare per relationem quanto sostenuto dal giudice di primo grado. Con 6 riferimento al capo D) il colloquio del 23 agosto 2010 intercorso tra l'imputato e la IE PP NN risultava del tutto vago nel suo contenuto secondo le valutazioni del Tribunale del Riesame e il difensore aveva allegato l'assoluzione della PP, nonostante nella costruzione della sentenza di condanna tale coimputata rappresentasse il mezzo attraverso il quale presumibilmente il AC comunicava con i correi. La motivazione sul punto risulta apparente. Del tutto mancante è la motivazione nella parte in cui, nel riconoscere il vincolo della continuazione, fa riferimento a una sentenza passata in giudicato mai emessa nei confronti del AC. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.81 cod. pen. La difesa lamenta la violazione della norma come interpretata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 47127/21 in quanto la Corte di appello, nella concreta determinazione della pena, si è limitata a dimezzare la pena irrogata dal giudice di primo grado senza specificare il quantum di pena inflitta per ciascun reato satellite e non procedendo alla necessaria, obbligatoria riduzione per il rito abbreviato. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso proposto da UO CA, per l'inammissibilità del ricorso proposto da NO SA e per l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per AC DO. 6. Il difensore di SA NO ha depositato memoria di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.SA NO è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, del seguente reato: - del reato di cui all'art. 81, comma 2, e 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, in concorso con AC DO e previo accordo tra loro e con altri per i quali si è proceduto separatamente, illecitamente acquistavano in territorio estero, per un corrispettivo pari a circa 300.000,00 euro, detenevano, trasportavano e introducevano nel territorio nazionale 35 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo hashish. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203 per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività 7 dell'associazione di stampo camorristico denominata clan GI, attiva sul territorio di Torre ZI e dei paesi limitrofi. Con l'aggravante di cui agli artt.3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146, essendo stato commesso il reato in più di uno Stato, ovvero in territorio olandese (dove la sostanza veniva acquistata) e italiano (dove la droga veniva introdotta, stoccata e occultata in vista di una sua cessione sul mercato della tossicodipendenza campana). Reato commesso in Torre ZI, Olanda e altre parti del territorio nazionale ed estero dal 16/06/2010 fino al 25/06/2010 (capo B). 2. L'unico motivo di ricorso proposto da tale imputato è inammissibile. 2.1. Secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, l'attenzione degli inquirenti si era concentrata sul clan GI, operante nel territorio di Torre ZI, in seguito a numerosi fatti di sangue e scontri tra esponenti di tale clan e del clan rivale Gallo-Cavalieri, da cui aveva tratto origine l'operazione «Alta Marea» con emissione di ordinanze cautelari a carico di 100 persone appartenenti al clan GI e con la chiusura di numerose piazze di spaccio. Il ruolo assunto all'interno del clan GI dall'imputato SA NO era stato cristallizzato in altro giudizio, definito con sentenza del Tribunale di Napoli del 23/05/2011, confermata con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Napoli n.540/13. Il coinvolgimento di SA NO nel traffico di droga oggetto del presente giudizio è stato ritenuto provato anche sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE, che era uno dei principali broker campani e punto di riferimento di tutte le principali organizzazioni criminali di Torre ZI. Il reato in relazione al quale è stata affermata la responsabilità del NO era stato già esaminato con riferimento all'intera operazione nella citata sentenza n.1328/2011 del Tribunale di Napoli. A tale sentenza i giudici hanno fatto riferimento anche per la responsabilità di AC DO, ritenendo di non dover procedere nel presente processo nei suoi confronti per tale fatto per il divieto di bis in idem, sottolineando come, invece, il coinvolgimento di NO SA nella medesima operazione fosse desumibile da diverse intercettazioni, che attestavano come anche i componenti del clan GI, dei quali il NO era esponente di vertice, avessero investito nell'operazione secondo il sistema delle c.d. «puntate». 2.2. Il motivo di ricorso risulta reiterativo di analoga censura sottoposta al giudice di appello, che alle pag.15-16 ha puntualmente replicato fornendo motivazione congrua e non manifestamente illogica, circa le emergenze poste a base della decisione, delle quali nel ricorso si propone un'inammissibile rivalutazione in fatto. La difesa propone, infatti, una reinterpretazione del significato delle intercettazioni ambientali del 25 giugno 2010 inidonea a mettere 8 in discussione il significato loro attribuito dai giudici di merito, i quali hanno avvalorato tale interpretazione facendo riferimento al fatto che il nome del clan GI fosse stato speso anche per costringere RB RI, ritenuto vicino ai rapinatori, a rivelare il nascondiglio della partita rubata. Tale motivazione integra e rafforza quanto già congruamente espresso nella sentenza di primo grado, sia per avvalorare la credibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia TE, sia per argomentare circa la partecipazione del NO all'operazione contestata al capo B) (pagg. 84-85 sentenza di primo grado), fornendo specifica e puntuale spiegazione anche delle ragioni per le quali non fosse condivisibile la tesi difensiva secondo la quale nel corso delle conversazioni intercettate in riferimento all'appartenenza della droga «ai Valentini», ossia al clan GI, fosse reale e non ipotetico. 2.3. Per quanto riguarda le pregresse valutazioni del Tribunale del Riesame si rimanda a quanto si dirà al par.4.7. 3. CA UO è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, dei seguenti reati: - del reato di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per avere partecipato ad un'associazione per delinquere, unitamente ad altri finalizzata ad acquistare all'estero (Olanda), trasportare, detenere e introdurre nel territorio nazionale ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish;
a rifornire, una volta importata la droga in Italia, le «piazze di spaccio» ubicate in Torre ZI e direttamente controllate e gestite dal sodalizio e in particolare la piazza di spaccio attiva in Largo Genzano dove venivano commercializzati al minuto quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. CA UO, in particolare, quale stabile acquirente unitamente a MA CI della sostanza stupefacente che ricevevano dall'organizzazione, di cui condividevano pienamente il programma e i relativi obiettivi e finalità criminali, per destinarlo ad ulteriore attività di commercializzazione e spaccio. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203 per avere commesso il fatto avvalendosi, in particolare per il controllo territoriale delle cosiddette piazze di spaccio, delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa GI, attraverso il reimpiego nel traffico di droga dei proventi derivanti dalle complessive attività illecite del clan e destinando, per converso, parte dei proventi acquisiti con la commercializzazione delle sostanze stupefacenti, alla stabile remunerazione degli affiliati all'organizzazione e al pagamento delle relative spese processuali. Con l'aggravante di cui agli artt.3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146, operando l'organizzazione criminale a livello transnazionale, 9 acquistando lo stupefacente in Olanda e introducendo e cedendo lo stesso in territorio nazionale. Fatto commesso in Torre ZI, Olanda e altre parti del territorio nazionale ed estero con condotta perdurante (capo A); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illecitamente acquistava, al fine di cederla, da persona allo Stato ignota, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente non meglio indicato in quanto non caduto in sequestro. Con le aggravanti sopraindicate. Accertato in Torre ZI e paesi limitrofi in data 26 aprile 2010 (capo E); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso e previo accordo con TO IE e TO LF, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava, al fine di cederla, da TO LF e TO IE sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack per un quantitativo imprecisato in quanto non caduto in sequestro. Con le aggravanti suindicate. Commesso in Torre ZI in data imprecisata (capo F); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso e previo accordo con TO IE e TO LF, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava, al fine di cederla a terzi, da TO LF e TO IE, e comunque illecitamente deteneva, sostanza stupefacente di tipo e quantitativo imprecisati in quanto non caduta in sequestro. Con le aggravanti suindicate. Accertato in Torre ZI paesi limitrofi in data 24 maggio 2010 (capo G); - del reato di cui all'art. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso con IL SC, TO IE e TO LF, previo accordo tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente cedevano e acquistavano (UO CA), al fine di cederIck a terzi, e comunque illecitamente detenevano, 30 grammi di sostanza stupefacente di tipo imprecisato perché non caduta in sequestro. Con le aggravanti sopra indicate. Reato commesso in Torre ZI in data imprecisata. 4. Il primo motivo di ricorso si incentra sull'assenza di adeguata dimostrazione della coincidenza tra la persona fisica dell'imputato UO CA e il protagonista dei colloqui intercettati. Tale motivo, depurato da quelle argomentazioni che tendono a ottenere una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, e che sono in quanto tali inammissibili, pone due questioni giuridiche di rilievo: la prima, concerne la possibilità per il giudice di 10 pervenire a un giudizio non contraddittorio circa l'identificazione dell'autore del reato «allo stato degli atti» dopo aver disposto perizia fonica, rimasta in parte senza utile esito, motivata dalla necessità della prova scientifica ai fini della decisione;
la seconda, concerne la possibilità di valutare quale argomento di prova sfavorevole all'imputato il rifiuto di fornire un saggio fonico al perito. 4.1. Al fine di meglio inquadrare la questione è bene puntualizzare che, diversamente da quanto asserito a pag.5 del ricorso circa l'antefatto dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado all'udienza del 12 maggio 2014, la necessità di disporre la perizia fonica per accertare la riconducibilità delle intercettazioni telefoniche all'imputato non risulta affermata sulla base della genericità del contenuto delle propalazioni del collaboratore di giustizia ES TE, né sulla base della incerta attribuzione delle conversazioni all'imputato, essendo piuttosto necessitata, secondo quanto si evince dalla sentenza di primo grado (pag.56), dalla focalizzazione della difesa sulla negazione dell'attribuibilità del compendio intercettivo al UO. Non va, pertanto, trascurato che la perizia disposta dal giudice di primo grado è stata disposta allorché la difesa, richiamando i dubbi espressi nell'ordinanza del Tribunale del Riesame in merito alla gravità indiziaria a carico del UO, aveva negato che l'imputato fosse l'interlocutore dei colloqui intercettati. Che poi il giudice di primo grado abbia analizzato gli elementi indiziari forniti dall'accusa pervenendo alla conclusione per cui gli stessi consegnassero la certezza dell'identità dell'interlocutore non contraddice la necessità di un approfondimento su tale argomento che, per come descritto nella sentenza, era funzionale, con evidenza, a dare spazio alla tesi difensiva. Tanto è vero che gli indizi dettagliatamente elencati alle pagg. 57-61 della sentenza di primo grado, arricchiti comunque dall'esito dell'esame peritale in merito all'attribuibilità della voce rilevata nelle intercettazioni telefoniche a un medesimo soggetto, risultano sostenere una motivazione legittima, non manifestamente illogica né contraddittoria. Supera definitivamente ogni censura circa l'asserita contraddittorietà tra la ritenuta necessità di disporre la perizia e la sufficienza degli indizi sin dall'origine disponibili la motivazione fornita dalla Corte territoriale, che ha attribuito al rifiuto dell'imputato di fornire il saggio fonico il valore di argomento di prova idoneo a suffragare la tesi accusatoria. 4.2. Giova, a questo punto, verificare come sia stato trattato e risolto, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, il tema della valutazione del comportamento processuale dell'imputato a fini istruttori. In alcune pronunce si è escluso che il giudice possa desumere dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova 11 grava sull'accusa (Sez. 6, n. 8958 del 27/01/2015, Scarpa, Rv. 262499 - 01), o che il giudice possa valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti, commissivi od omissivi, dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna (Sez. 5, n. 2337 del 22/12/1998, dep. 1999, Sica, Rv. 212618 - 01) In altre, si è precisato che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico, può fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova né sostanzialmente condizionare l'esercizio del diritto di difesa (Sez.4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 - 02). Sono numerose le pronunce nelle quali, pur ritenendosi legittimo, in applicazione del principio nemo tenetur se detegere, che l'imputato non risponda su fatti leggibili contra se e neghi la propria responsabilità anche contro l'evidenza, si è, tuttavia, consentito al giudice, nella formazione del suo libero convincimento, di valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica (Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381 - 01; Sez. 2, n. 16563 del 01/03/2017, Cazanave, Rv. 269507 - 01; Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010, Di Perna, Rv. 247426 - 01; Sez. 5, n. 12182 del 14/02/2006, Ferrara, Rv. 233903 - 01). Con specifico riguardo alla condotta silente, si è anche detto che il silenzio serbato dall'imputato in sede di interrogatorio non possa essere utilizzato come elemento di prova a suo carico, ma che da tale comportamento processuale il giudice possa comunque trarre argomenti utili per la valutazione di circostanze aliunde acquisite, senza che ciò possa determinare alcun sovvertimento del riparto dell'onere probatorio (Sez. 3, n.43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259 - 01). 4.3. Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che si debba pervenire al giudizio di infondatezza della censura, considerando legittima la decisione del giudice di appello di valutare come argomento di prova la scelta dell'imputato di non fornire un saggio fonico di comparazione al perito, ritenendolo un comportamento che, in mancanza di specifica e adeguata motivazione, fosse indicativo del rifiuto a consentire di svolgere un'attività non invasiva non costituzionalmente tutelata. La pretestuosità del rifiuto è stata, infatti, assunta dalla Corte territoriale quale ulteriore argomento, da aggiungere ai gravi indizi già esaminati da! giudice di primo grado a sostegno della identità soggettiva dell'interlocutore telefonico e ambientale, senza dunque sovvertire 12 l'onere probatorio gravante sull'accusa. L'attribuzione al UO dell'utenza telefonica, che il perito ha ritenuto riconducibile sempre al medesimo interlocutore, è avvenuta ad opera degli inquirenti all'esito di lunghe e complesse indagini, nel corso delle quali si è evidenziato come l'utilizzatore dell'utenza fosse appellato come «Gianlù», in assenza di altri soggetti indagati con tale nome, sulla base della sovrapponibilità del timbro vocale dell'interlocutore telefonico a quella di colui che, nel corso delle conversazioni ambientali, colloquiava con i fratelli TO. 4.4. Si è, peraltro, correttamente richiamato il principio interpretativo che riconosce l'utilizzabilità delle dichiarazioni degli ufficiali agenti di polizia giudiziaria che asseriscono di aver riconosciuto le voci degli imputati nel corso delle conversazioni intercettate (Sez. 5, n.20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02; Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478 - 01). Analitica replica è rinvenibile a pag. 23 della sentenza impugnata in merito alle deduzioni difensive concernenti la discrasia tra i nomi degli interlocutori indicati nel brogliaccio e quelli rinvenibili nelle successive trascrizioni, laddove la Corte territoriale ha ritenuto naturale la progressiva disvelazione dell'identità del protagonista delle conversazioni intercettate evidenziando come, dal punto di vista metodologico, non si debba confondere il piano contenutistico delle intercettazioni con il dato formale dell'attribuzione di un elemento ricognitivo degli interlocutori nel corso delle intercettazioni. Solo dopo aver proceduto all'ascolto di tutte le intercettazioni, e riconosciuto il timbro vocale del soggetto in altre circostanze identificato come «Gianlù», si legge nella sentenza, la polizia giudiziaria è stata in grado di risalire all'identità dell'interlocutore inizialmente appellato come «Pocket Coffee» o «Lello». La motivazione non risulta manifestamente illogica nel punto in cui i giudici hanno spiegato per quale ragione avessero ritenuto decisiva l'intercettazione ambientale n. 229 del 24 maggio 2010, in cui l'interlocutore parla in terza persona del genero di «Tore o' Russ» (pag.27 sentenza di appello e pag.59 sentenza di primo grado), essendo l'intercettazione inerente ad una conversazione nel corso della quale colui che parla sta riferendo ad LF TO una «vicenda d'onore» nel cui contesto ben si inserisce che l'interlocutore parti di se stesso in terza persona. Un ulteriore elemento indiziario è stato desunto dal soprannome abitualmente attribuito nel contesto criminale a UO CA, detto «chiattone». Alle pagg. 27-28 è rinvenibile ampia replica, pienamente congrua, alle doglianze difensive concernenti la credibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE. Anzi, aggiunge la Corte, che la stessa intercettazione ambientale n. 229 effettuata all'interno dell'autovettura in uso a TO IE il 24 maggio 2010 avrebbe fornito piene riscontro alla dichiarazione di scienza del 13 collaboratore, manifestando i colloquianti nel corso di quell'intercettazione viva preoccupazione per le possibili conseguenze delle propalazioni accusatorie del TE. Altrettanto logica è la replica fornita dalla Corte territoriale a pag. 29 a proposito delle dichiarazioni rese dal TE circa il vissuto del UO, verosimilmente inserito in un primo tempo nel sistema del traffico di droga gestito dal clan Gallo-Cavalieri, in quanto supportato dal legame di parentela con il suocero che ne era esponente, per poi, rafforzata la propria posizione nel mercato degli stupefacenti e a seguito degli arresti avvenuti nel corso dell'operazione cosiddetta «Alta Marea», iniziare a lavorare in proprio collaborando con gli esponenti del clan GI. La stessa affermazione del TE circa il precedente arresto del UO era stata fornita in termini dubitativi dal collaboratore. Aggiunge la Corte che l'incensuratezza di UO CA è elemento idoneo a corroborare la tesi accusatoria dell'identità dell'interlocutore nelle conversazioni ambientali con i fratelli TO, posto che proprio nella conversazione n. 229 del 24 maggio 2010 TO LF riconosce all'interlocutore di non essere stato coinvolto in cause né in alcun fermo. 4.5. Deve, dunque, escludersi che la conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito sia contraddittoria, posto che il ragionamento inferenziale circa la prova indiziaria avvalorata dalla libera valutazione del comportamento processuale dell'imputato risulta lineare, ovvero manifestamente illogica, posto che non è dato ravvisare nella valorizzazione delle dichiarazioni della polizia giudiziaria circa l'identità del soggetto ascoltato sull'utenza telefonica e in ambientale alcuna fallacia motivazionale: nelle sentenze si è, infatti, dato ampio conto dei plurimi riscontri acquisiti dagli inquirenti sia mediante il confronto tra le diverse conversazioni, sia mediante la correlazione con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES LA. Non è dato riscontrare nella struttura argomentativa della sentenza impugnata l'automatica e apodittica affermazione per cui l'esito della perizia avrebbe fornito la prova che la persona intercettata sull'utenza telefonica fosse la stessa intercettata in ambientale. Al contrario, come visto, sono presenti nella sentenza puntuali repliche ad ogni argomentazione difensiva tendente a sminuire la portata indiziaria delle acquisizioni investigative, avendo altresì i giudici di merito, sin dal primo grado, fotografato la progressione dell'attività di indagine che, muovendo dall'intercettazione dell'utenza di TO IE, ha via via consentito di identificare un conversante che chiaramente risultava essere uomo di fiducia del TO, condividendo con lui una serie di rapporti e la stessa attività di traffico di stupefacenti (pag.58 sentenza di primo grado). 4.6. Per altro verso, si è dato conto dell'insussistenza dell'asserito error in iudicando laddove, pur riconoscendosi il diritto dell'imputato a non essere 14 costretto a fornire il saggio fonico, si è escluso trattarsi di attività invasiva della libertà personale e si è riconosciuta, al contempo, la libertà valutativa del giudice in merito al raffronto tra gli elementi indiziari forniti dall'accusa e l'inconsistenza delle doglianze difensive. Il Collegio ritiene, in proposito, che il comportamento processuale dell'imputato, al quale la Corte distrettuale ha attribuito la valenza probatoria di argomento di prova, sia stato legittimamente preso in considerazione dal giudice, non essendosi tale valutazione risolta nell'inversione dell'onere probatorio in quanto non si è affermato che il rifiuto del UO di fornire il saggio fonico costituisse di per sè prova della verità del fatto dedotto dall'accusa, ma si è ritenuto tale dato idoneo a corroborare i molteplici elementi indiziari analiticamente esaminati e scrutinati (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192469 - 01). 4.7. Per quanto concerne l'incidenza delle valutazioni svolte dall'autorità giudiziaria nella fase cautelare sul giudizio di cognizione, va poi ricordato che è consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità il principio per cui, l'efficacia della pronunzia del tribunale del riesame che affermi la carenza dei gravi indizi di colpevolezza è limitata al procedimento incidentale de libertate ed è finalizzata alla sola eliminazione della misura;
tale pronuncia non vincola l'apprezzamento del pubblico ministero titolare delle indagini quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del giudice per le indagini preliminari ai fini del rinvio a giudizio o del giudice del dibattimento (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352 - 01; Sez. 3, n.36198 del 11/06/2021, C., Rv. 281972 - 03). 5. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto omette un adeguato confronto con la motivazione fornita alle pagg. 61-63 della sentenza di primo grado e alle pagg. 34-40 della sentenza di appello, in cui si è dato ampiamente conto degli elementi utili a pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato associativo nella qualità di stabile acquirente della sostanza stupefacente, segnatamente i contatti continui tra l'imputato e i vertici del clan, le collaudate forme organizzative utilizzate per l'acquisto e lo smercio di sostanze stupefacenti, la commissione di una pluralità di reati di rifornimento di droga direttamente dalla fonte apicale del gruppo, in assenza di prova dell'insussistenza di un preesistente vincolo con i correi. Tanto più a fronte di intercettazioni ambientali che hanno introdotto nel giudizio la prova dei colloqui tra il UO e i fratelli TO in merito alla strutturazione interna del gruppo e alle dinamiche di carattere assistenziale da disporsi nei confronti degli associati, oltre che a consolidate e reiterate modalità di acquisto di stupefacenti dai vertici associativi. 15 5.1. Il sodalizio criminale finalizzato al narcotraffico è ravvisabile anche laddove ricorra un vincolo durevole che accomuni i fornitori di droga e gli spacciatori acquirenti che, in via continuativa e stabile, la ricevono per immetterla nel mercato del consumo secondo regole predeterminate relative alle modalità di fornitura e di pagamento laddove emerga la consapevolezza, da parte di ciascuno, di contribuire, con i ripetuti apporti, alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga. In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli associati, sia i fornitori che i rivenditori abituali devono considerarsi parimenti partecipi dell'associazione anche se non conoscono personalmente tutti i soggetti che ne fanno parte (Sez. 6, n. 564 del 29/10/2015, dep. 2016, Barretta, Rv. 265763; n. 9927 del 05/02/2014, D'Affronto, Rv. 259114; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013). 5.2. Le argomentazioni sviluppate nelle sentenze di merito sul punto, non specificamente contestate, posseggono infatti una stringente capacità persuasiva e risultano immuni da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, risultando coerenti alle evidenze probatorie, mentre il tentativo del ricorrente di deprimere il significato probatorio di tali risultanze si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa a quella operata, in termini di asserita maggiore capacità esplicativa, attività questa che è preclusa alla Corte di Cassazione, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. Ed invero, con riferimento alla partecipazione del ricorrente al reato associativo in veste di stabile acquirente della sostanza stupefacente, ci si trova di fronte a sentenze, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni dando origine a esiti decisionali organici con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 6. Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile laddove tende a introdurre argomenti non devoluti al giudice di appello sui capi, relativi ai reati-fine di cui ai capi F) e G), per i quali la Corte territoriale risulta essere stata investita dalla difesa della sola contestazione dell'identificazione del «chiattone» con l'imputato. Con riguardo ai motivi non devoluti si rammenta che sono inammissibili i motivi di ricorso che censurano la motivazione della sentenza su punti non devoluti con il gravame. 6.1. La reiterazione della censura inerente alla genericità del contenuto delle intercettazioni viene, poi, a sovrapporsi al terna della incompletezza del capo 16 d'imputazione. sia con riguardo alla tipologia di sostanza stupefacente che con riferimento al tempus commissi delicti, per sfociare, tuttavia, nell'unica doglianza, infondata, secondo la quale mancherebbe la prova dell'identità dell'autore della condotta di acquisto di sostanza stupefacente, già esaminata al par.4, e la prova dei singoli reati •sarebbe stata valutata sulla base della c.d. «droga parlata» in violazione dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen. senza alcun vaglio di ipotesi ricostruttive alternative del significato delle conversazioni intercettate. 6.2. Una lettura parcellizzata dei capi della sentenza non consente di apprezzarne la complessiva struttura motivazionale. La costante disponibilità all'acquisto di droga, se agevola lo svolgimento dell'attività criminosa del gruppo organizzato e assicura la realizzazione del programma delittuoso, evidenzia anche come il singolo atto negoziale trascenda la sfera individuale per divenire un elemento della complessiva e articolata struttura organizzativa (Sez. 5, n. 51400 del 26/11/2013, Abbondanza, Rv. 257991; Sez. 2, n. 6261 del 23/01/2013, Scruci, Rv. 254498), inserendosi anche la valutazione della prova dei reati-fine nel più ampio complesso investigativo tendente all'accertamento del reato plurisoggettivo. Tali considerazioni spiegano per quale motivo la sentenza impugnata debba essere letta nel suo complesso per rinvenirvi le ragioni della decisione concernente i singoli reati-fine. Si legga, a tale proposito, pag.39 della sentenza impugnata, dove si spiega che è sufficiente il richiamo al «chiattone» perché un trafficante di droga sia reso edotto delle modalità di smercio della droga (capo E), oppure che «i rapporti tra i TO e il UO sono a tal punto consolidati che per procedere alla conclusione di un accordo relativo all'acquisto di una partita di droga non vi sia neppure il bisogno che l'acquirente avanzi una proposta, né che si discuta sul prezzo della sostanza, né che si esplichi la quantità (basta il riferimento generico a 'dieci pacchi'), né, ancora, che si domandi la disponibilità dei capigruppo all'assegnazione della quota di stupefacente» (capo G). 6.3. Con riguardo ai giudizio di responsabilità che si fondi su c.d. «droga parlata», va rammentato che la Corte di legittimità ha, in più occasioni, ammesso la piena validità della prova di reati in materia di stupefacenti qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente. E va anche ricordato che l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a «circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida», deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art.533, comma 1, 17 cod. proc, pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio». Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie derivanti da intercettazioni telefoniche, il giudice di merito, possa pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto remote interpretazioni alternative dei colloqui, pur astrattamente formulabili e prospettabili, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Giova evidenziare, sul punto, che nella sentenza impugnata (pag.31) si è sottolineato che la difesa si è astenuta dalla prospettazione di ipotesi ricostruttive del fatto diverse da quella effettuata dal giudice di primo grado. 6.4. E' ben vero, d'altro canto, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv.26371501). 6.5. Con riguardo alla genericità delle imputazioni, il Collegio ritiene tale profilo di censura aspecifico in quanto non è stato dedotto uno specifico motivo di nullità e non è dato comprendere in che termini l'omessa indicazione della tipologia • della sostanza o del tempus commissi delicti abbiano, nel caso concreto, inficiato la valutazione della prova. La generica indicazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione non determina alcun vizio, essendo funzionale all'applicazione di specifica disciplina quale ad esempio la prescrizione del reato, piuttosto , che alla generale validità dell'accusa e della correlata sentenza di cognizione (arg. ex Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093 - 01), come si evince peraltro dai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, tra i quali è prevista l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge (art.417 cod. proc. pen.). E' ben vero che l'enunciazione in forma chiara e precisa dell'imputazione rappresenta una prescrizione di rilievo non meramente formale, involgendo in modo diretto interessi di rilievo costituzionale, là dove è volta ad assicurare all'imputato la piena conoscenza delle accuse a lui contestate: si tratta di precetto funzionale a garantire l'effettivo rispetto del diritto di difesa e l'osservanza della garanzia del contraddittorio, tutelati dagli artt. 24 e 111 Cost. nonché dall'art. 6 par.
3.1 CEDU. Ma non è stato svolto, nel caso in esame, alcun rilievo in tal senso. Né sarebbe stato possibile per il giudice provvedere all'emenda della imputazione correggendo le imprecisioni o colmando le lacune 18 dell'atto d'accusa, là dove, nell'attuale assetto processuale, al giudice sono preclusi interventi a correzione o ad integrazione della imputazione, che travalicherebbero la funzione di garanzia e di controllo riservata all'organo giurisdizionale e comporterebbero un'indebita invasione di campo, su di un terreno di pertinenza della parte pubblica, cui spetta in via esclusiva l'esercizio dell'azione penale e, dunque, anche la precisazione dell'ambito della stessa (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep.2008, Battistella, Rv. 238240 - 01; Sez. 3, n.20003 del 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 01; Sez. 6, n. 9659 del 03/02/2015, Sarno, Rv. 262500 - 01). 7. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si richiama, sul punto, quanto già osservato al par.
4.4. circa le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ES TE. Vale la pena aggiungere che la motivazione sul punto trova una coerente premessa nella descrizione del contesto storico- criminale descritto alle pagg.11-12 della sentenza impugnata. 8. il quinto motivo di ricorso è inammissibile perchè non si confronta con l'accertato coinvolgimento a pieno titolo del ricorrente nell'organizzazione afferente alle attività dell'associazione criminosa contestata al capo A), e adduce la natura congetturale delle valutazioni espresse sul punto dalla Corte territoriale senza evidenziare se nell'atto di gravarne fossero state svolte doglianze che andavano oltre la mera richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti in esame. Tanto è sufficiente per richiamare le valide argomentazioni sviluppate, a sostegno, a pag.69 della sentenza di primo grado e a pag.41 della sentenza di appello. 9. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la difesa i giudici dell'appello avrebbero dovuto tenere conto della condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione del reato o del suo stato di incensuratezza, ma in tema di circostanze attenuanti generiche è consolidato l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è sufficiente che il giudice dia conto degli argomenti ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. 9.1. Nel caso in esame, il giudice di primo grado, a pag.119, aveva già dato conto delle ragioni che non consentivano di ritenere necessario adeguare la pena al fatto, ossia la gravità della condotta, maturata in un contesto di tipo camorristico, e la reiterazione delle condotte, tali da escludere l'occasionalità della spinta al delitto. Il giudice di appello, ulteriormente esaminando l'istanza 19 formulata dalla difesa, ha ritenuto che il ruolo e lo stretto legame dell'imputato con il gruppo camorristico non consentissero un'ulteriore riduzione della pena. 9.2. Contrariamente a quanto allegato dalla difesa nel ricorso, la Corte di appello non ha «glissato», sulla richiesta avanzata in merito alla riduzione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, avendo replicato espressamente a pag.46 nel senso di condividere la misura degli aumenti applicati dal giudice di primo grado per ciascuno dei reati-fine in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte. 10. DO AC è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito, dei seguenti reati: - del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso e previo 'accordo con MA EL, IO LF, TO IE e AC IO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistava, trasportava e deteneva, al fine di cederla, 25 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, quale finanziatore delle operazioni di acquisto e trasporto dello stupefacente. Con la recidiva infraquinquennale. Con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 12 luglio 1991, n.203 per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di stampo camorristico denominata clan GI, attiva sul territorio di Torre annunziata e dei paesi limitrofi. Con l'aggravante di cui agli artt.3 e 4 legge 16 marzo 2006, n.146, operando l'organizzazione criminale a livello transnazionale, acquistando lo stupefacente in Olanda e introducendo e cedendo lo stesso in territorio nazionale. Reato accertato in Torre ZI in data 17 aprile 2010 (capo C); - del reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva, al fine di cederla, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo hashish. Con le aggravanti di cui sopra. Reato accertato in Torre ZI e paesi limitrofi in data 23 agosto 2010 (capo D). 11. Il primo motivo di ricorso è infondato. Non trova, infatti, riscontro nell'esame della sentenza impugnata l'affermazione difensiva secondo la quale il giudice di appello si sarebbe limitato a fare riferimento alla motivazione della sentenza di primo grado. Tale assunto è confutato da quanto si legge alle pagg. 41-45. Nel ricorso si sostiene, genericamente, che i soggetti imputati del concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 25 chilogrammi sarebbero stati assolti, ma l'assunto rimane relegato a mera allegazione, laddove nelle sentenze di merito vengono indicati i nomi dei 20 concorrenti separatamente giudicati MA EL, IO LF, AC IO e TO LF. L'affermazione di responsabilità si fonda proprio sull'intercettazione ambientale effettuata all'interno dell'autovettura Volkswagen Golf del 9 maggio 2010 ore 13:45 R.R. 2118-10 progr. n.824, in cui i colloquianti sono TO LF e MA EL, sull'intercettazione ambientale nella medesima autovettura progr. n. 37 del 17 aprile 2010 ore 15:01 RR2118-10, in cui i colloquianti sono MA EL e due interlocutori non identificati, nonché sulle intercettazioni n. 38 del 17 aprile 2010 ore 15:40 e n. 1718 del 17 giugno 2010 ore 00.29, in cui colloquianti sono MA EL e, nella prima, un uomo non identificato. 11.1. Dopo aver chiarito la certa l'identificazione di MA EL quale colloquiante in seguito a un'altra intercettazione avvenuta il 9 maggio 2010 in occasione di un controllo da parte di una pattuglia del NORM dei Carabinieri di Nocera Inferiore, il giudice di merito riporta le conversazioni intercettate il 17 aprile 2010, dalle quali emerge il riferimento alla presenza in un'altra autovettura, che viaggia al seguito, di tale «Mughi Mughi», pacificamente identificato in AC DO sulla base di quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Di Nocera SE. 11.2. La motivazione fornita dalla Corte di appello in merito al reato di cui al capo c) si salda con l'ampia e dettagliata spiegazione rinvenibile alle pagg. 29-32 della sentenza di primo grado, in cui si dà conto del percorso logico seguito dal tribunale nella interpretazione del materiale intercettivo. La Corte, dando atto della contestazione del ragionamento logico-giuridico mossa dalla difesa nell'atto di appello, ha replicato non ignorando la pronuncia di insussistenza di gravità indiziaria espressa dal Tribunale del Riesame ma pervenendo, legittimamente (cfr. par.4.7), a confermare la sentenza di primo grado, ritenendola fondata su un rigoroso iter valutativo delle fonti probatorie e considerando il richiamo alle dichiarazioni dei collaboratore di giustizia funzionale all'individuazione dell'imputato e del suo ruolo nell'ambito del gruppo. 11.3. La Corte di appello ha, dunque, fornito riscontro al fatto che nelle intercettazioni ambientali riportate nella sentenza i colloquianti avessero fatto riferimento a tale «Mughi», indicato come soprannome del AC proprio dal collaboratore Di Nocera. 11.4L Il ricorrente lamenta che il giudice di appello non ha fornito congrua motivazione in replica ai motivi di appello, e tuttavia omette di indicare in dettaglio a quali argomentazioni il giudice di appello avrebbe omesso di replicare, laddove dalla lettura del provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli argomenti sollevati dalla difesa nell'atto d'appello sono stati espressamente presi in considerazione. 21 11.5. Con riguardo al reato di cui al capo D) della rubrica valgono le medesime considerazioni, essendo sufficiente richiamare quanto affermato alle pagg. 44-45 della sentenza impugnata circa la rilevanza probatoria delle assidue richieste avanzate dal AC alla IE in merito alla disponibilità di stupefacente del gruppo, della richiesta del AC di voler interloquire con «IO», da identificarsi con ragionevole verosimiglianza nel fratello AC IO, delle indicazioni da riportare ai membri del gruppo. La Corte territoriale non ha mancato di richiamare, a tale proposito, quali siano gli elementi sufficienti a distinguere il concorrente nel reato dal mero connivente, in coerenza con i principi affermati dalla Corte di legittimità secondo i quali la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 - 02). 12. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte territoriale ha applicato la disciplina del reato continuato valutando come più grave il delitto già giudicato con sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Napoli n.540/13. Nel determinare l'aumento per la continuazione con i reati giudicati nel presente processo la Corte, tuttavia, si è limitata a dimezzare la pena riportata con la condanna in primo grado senza valutare separatamente l'aumento da apportare per ciascuno dei reati per i quali è intervenuta condanna. È corretta la censura svolta dalla difesa, che ha evidenziato la mancata indicazione del percorso motivazionale seguito nella determinazione della pena per ciascuno dei reati, non essendo corretto limitarsi a ridurre la pena complessivamente irrogata in primo grado, previa determinazione del trattamento sanzionatorio per il reato considerato in quella fase più grave e ora ricondotto a reato satellite, senza oltretutto specificare il calcolo seguito per la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. 13. Conclusivamente: - all'accoglimento del secondo motivo del ricorso di DO AC segue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per 22 nuovo giudizio sul punto. Rigettato nel resto il ricorso, segue l'affermazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; - al rigetto del ricorso di CA UO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- all'inammissibilità del ricorso di SA NO segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DO AC limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art.624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità del predetto imputato. Rigetta il ricorso di UO CA e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NO SA e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 Il siglier estensore Il Pr 'dente