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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 15412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15412 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IU nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA TA la relazione svolta dal Consigliere RA CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 625, n. 7), cod. pen., con rigetto nel resto del ricorso;
letta la memoria depositata in data 13 febbraio 2026 dall’avvocato MARCO IELO, nell’interesse della imputata IU OL, che ha replicato alla requisitoria della Procura generale e ha chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza emessa il 17 giugno 2025, confermava quella del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva accertato la responsabilità penale di PP FO in relazione al delitto di furto aggravato, la cui imputazione val bene riportare, alla luce dei motivi di ricorso proposti: «reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, nella qualità di locataria ed effettiva utilizzatrice dell'abitazione sita in Reggio Calabria, in via vecchia Cimitero n. 11/A, nonché della relativa fornitura Penale Sent. Sez. 5 Num. 15412 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI RA Data Udienza: 27/02/2026 2 elettrica, si impossessava di un indeterminato e cospicuo quantitativo di flusso di energia elettrica, mediante la realizzazione di un allaccio abusivo al contatore del vano scala intestato al locatore, sottraendo l'energia elettrica a MO NZ. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nella manipolazione della rete elettrica. Acc.to in Reggio Calabria, in data 8.11.2017» 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di PP FO consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza in relazione all’aggravante dell’art. 625, n. 7) cod. pen. In particolare, la ricorrente rileva come l’aggravante della destinazione a pubblico servizio ritenuta dalla Corte di appello non risulti oggetto di contestazione nell’imputazione, ove generico è il richiamo all’art. 625, n. 7) cod. pen. Nonostante tale valutazione condivisa dalla Procura generale territoriale, la Corte di appello non ha tenuto conto delle censure e del conseguente difetto di procedibilità, per assenza della querela. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, in quanto l’allaccio abusivo risultava essere ad un contatore e in area interna al contesto condominiale, cosicché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’acquisizione dell’energia avvenisse attraverso la rete elettrica destinata a pubblico servizio, circostanza non risultante corretta in quanto il prelievo avveniva dopo il passaggio attraverso l’altrui contatore. 5. Il terzo motivo lamenta violazione di legge per non aver tenuto in conto la procedibilità a querela conseguente alla riforma dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale perché la denuncia non contiene istanza di punizione, cosicché non integra querela. 7. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non ha valutato i motivi aggiunti che contestavano la nullità della sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della aggravante dell’art. 625 n. 7) cod. pen., nonché l’eccezione di improcedibilità sopravvenuta. 3 8. Il sesto motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha dato atto – errando – che la Procura generale territoriale avesse chiesto la conferma della sentenza di primo grado. 9. Il settimo motivo lamenta violazione di legge quanto allo stato di necessità anche putativo, non valutato dalla Corte di appello. 10. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono. 2. Procedendo in ordine logico, partendo dalla sussistenza della condizione di procedibilità, vanno valutati il terzo e quarto motivo di ricorso. A riguardo in atti, come per altro rilevato anche dalla sentenza impugnata, risulta presente la denuncia-querela della persona offesa, NZ MO, vale a dire di colei che ha subito la sottrazione di energia elettrica in conseguenza dell’allaccio abusivo, il che rende infondati i motivi terzo e quarto. Principi consolidati in materia, in tema di reati perseguibili a querela, affermano che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae. Così si è espressa Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, Baia, Rv. 282648 – 01 nel caso in cui è stata ritenuta chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta. Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 – 01 ha desunto la volontà di proporre querela dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da 4 svolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del favor querelae (vedi anche Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 07/02/2020, Feola, Rv. 277801 – 01; conf. N. 15691 del 2014 Rv. 260557 - 01, N. 2293 del 2016 Rv. 266258 - 01, N. 43478 del 2001 Rv. 220259 – 01). Venendo al caso in esame, per altro, ove è stata effettuata una denuncia- querela, Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Scalise, Rv. 278034 – 01 ha affermato che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (conf.: N. 42994 del 2016 Rv. 268201 - 01, N. 1710 del 2014 Rv. 258682 – 01). Circostanze che nel caso in esame si riscontrano e che rendono infondati il quarto motivo e non consentito il terzo, che è subordinato all’assenza della condizione di procedibilità invece sussistente. 3. Il quinto e sesto motivo risultano infondati. 3.1 Quanto all’omessa valutazione del motivo di appello aggiunto – quinto motivo – per un verso si trattava di doglianza non decisiva, in quanto la ritenuta sopravvenuta improcedibilità era del tutto infondata per la sussistenza della querela. Quanto al difetto di contestazione dell’art. 625, n. 7) cod. pen., rispetto alla sentenza di primo grado, per genericità dell’imputazione, si tratta di doglianza tardiva. A ben vedere, infatti, la censura mossa con l’atto di appello in ordine alla genericità della imputazione non è stata- né è diversamente comprovato - proposta nella fase delle questioni preliminari al dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen. Si verte in tema di nullità relativa non eccepibile per la prima volta in appello. In sostanza, fermo restando che la doglianza non è formulata qui in modo specifico - in quanto non deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio - la nullità per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 - 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 01). Nel caso in esame, per altro, la doglianza è stata proposta per la prima volta con i motivi aggiunti, il che rende gli stessi sul 5 punto inammissibili, in quanto questi ultimi non possono che sviluppare doglianze già proposte con l’impugnazione principale, connessione inesistente nel caso in esame. In ordine al sesto motivo, come osserva la Procura generale, nessun rilievo ha la circostanza che le conclusioni del Pubblico ministero di appello siano erroneamente riportate in sentenza, in quanto non si verte in tema di materiale probatorio – dal che la natura ‘fuori fuoco’ della deduzione di travisamento operata – e comunque non si verte in un vizio di motivazione decisivo. Questa Corte ha precisato che l'errata indicazione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza non comporta alcuna nullità della sentenza ed è emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831 - 01). 3.2 Deve pertanto ribadirsi che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. 4. Il settimo motivo, in tema di stato di necessità anche putativo, è infondato e non consentito. Quanto allo stato di necessità la Corte di appello rende una congrua motivazione, sia in diritto che quanto alla omessa prova da parte dell’imputata del pericolo di attuale grave danno alla persona. La ricorrente lamenta che non sia stata valutata la sussistenza della scriminante putativa. La motivazione della Corte di appello considera comunque non comprovato l’errore sullo stato di pericolo da parte della imputata. Difatti, l'allegazione da parte dell'imputata dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955 – 01; conf. N. 18711 del 2012 Rv. 252636 - 01, N. 4114 del 2017 Rv. 269724 - 01, N. 19341 del 2009 Rv. 243777 - 01, N. 436 del 2005 Rv. 230857 – 01). Ma sul punto il motivo non deduce quali circostanze addotte, per comprovare l’errore, non siano state valutate, cosicché la doglianza è generica. 6 5. Quanto al primo motivo, invece, lo stesso è fondato, in quanto a fronte della contestazione ex art. 625 n. 7) cod. pen. genericamente effettuata, all’imputato non risultava evidente quale delle aggravanti fosse stata a lui attribuita e tale profilo veniva risolto dal Tribunale ritenendo sussistente l’esposizione alla pubblica fede. Diversamente, però, la Corte di appello ha virato verso la diversa aggravante - si tratta di norma che prevede plurime e diverse aggravanti - della destinazione a pubblico servizio, in ordine alla quale l’imputata non poteva difendersi in appello a fronte dell’opzione del giudice di primo grado, né tantomeno può ritenersi che sussista la prevedibilità della nuova contestazione, in quanto la stessa imputazione non riferiva, come lamenta la ricorrente, di un allaccio diretto alla rete di distribuzione pubblica. Tale ultimo criterio è stato certamente ritenuto decisivo ai fini di una contestazione in fatto dell’aggravante in esame da Sez. 5 Bevacqua. Infatti, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 – 01, nel caso, relativo al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"). D’altro canto, di recente, si è anche ribadito che la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615 - 01) Ma nel caso in esame l’aggravante ritenuta dalla Corte di appello non era contestata né in fatto – non era certamente un caso di univoca autoevidenza - né in diritto, cosicché sussiste sul punto la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. in relazione alla iniziativa del pubblico ministero. Infatti, il riconoscimento di una circostanza aggravante mai contestata viola le disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, e, pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento — della sentenza 7 nella parte relativa a tale statuizione (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 – 01). Rispetto al caso in esame, pertanto, la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 – 01). D’altro canto, come osserva Sez. 5 Torricelli, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 230 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso di omessa contestazione di una circostanza aggravante. In sostanza, la Consulta ha preso atto che non si verte in tema di "fatto diverso" o "fatto nuovo" e che il giudice non può rimediare all'omessa contestazione di un'aggravante da parte del Pubblico ministero, essendo tenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificato dall’aggravante, con impossibilità per il pubblico ministero di “recuperare” l'aggravante nei successivi gradi di giudizio, o tantomeno in un diverso giudizio, stante lo sbarramento del ne bis in idem. Non si tratta di una scelta manifestamente irragionevole, o addirittura arbitraria, osserva la Corte costituzionale, poiché, con essa, il legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e principi in gioco: la ragionevole durata del processo, la posizione di terzietà e imparzialità del giudice, il diritto di difesa. In sostanza, dalla pronuncia della Corte costituzionale si trae la considerazione che il principio di obbligatorietà dell’azione penale, ex art. 112 Cost., che motiva la disciplina di ‘recupero’ in caso di fatto nuovo o diverso e giustifica l’intervento del giudice, non trova applicazione per gli accidentalia delicti mai contestati, proprio perché questi ultimi sono inadeguati in sé a configurare una ipotesi di reato autonoma e a consentire, quindi, un nuovo l’esercizio dell’azione penale. 6. Il ricorso è pertanto parzialmente fondato. 6.1 La sentenza di condanna qui impugnata è nulla nella parte in cui riconosce sussistente una aggravante mai contestata, in fatto o in diritto, che va dunque eliminata da questa Corte, con la conseguente necessità della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 6.2 Va anche riaffermato il principio per il quale il riconoscimento di una circostanza aggravante, mai contestata, da parte del giudice viola le disposizioni 8 concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, e, pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento — della sentenza nella parte relativa a tale statuizione. 7. Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7), mentre va disposto l’annullamento con rinvio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricordo, complessivamente, va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen. che elimina. Annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco NA MI AN
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FABRIZIO VANORIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante dell’art. 625, n. 7), cod. pen., con rigetto nel resto del ricorso;
letta la memoria depositata in data 13 febbraio 2026 dall’avvocato MARCO IELO, nell’interesse della imputata IU OL, che ha replicato alla requisitoria della Procura generale e ha chiesto accogliersi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza emessa il 17 giugno 2025, confermava quella del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva accertato la responsabilità penale di PP FO in relazione al delitto di furto aggravato, la cui imputazione val bene riportare, alla luce dei motivi di ricorso proposti: «reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p. perché, al fine di trarne profitto, nella qualità di locataria ed effettiva utilizzatrice dell'abitazione sita in Reggio Calabria, in via vecchia Cimitero n. 11/A, nonché della relativa fornitura Penale Sent. Sez. 5 Num. 15412 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: CANANZI RA Data Udienza: 27/02/2026 2 elettrica, si impossessava di un indeterminato e cospicuo quantitativo di flusso di energia elettrica, mediante la realizzazione di un allaccio abusivo al contatore del vano scala intestato al locatore, sottraendo l'energia elettrica a MO NZ. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nella manipolazione della rete elettrica. Acc.to in Reggio Calabria, in data 8.11.2017» 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di PP FO consta di sette motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza in relazione all’aggravante dell’art. 625, n. 7) cod. pen. In particolare, la ricorrente rileva come l’aggravante della destinazione a pubblico servizio ritenuta dalla Corte di appello non risulti oggetto di contestazione nell’imputazione, ove generico è il richiamo all’art. 625, n. 7) cod. pen. Nonostante tale valutazione condivisa dalla Procura generale territoriale, la Corte di appello non ha tenuto conto delle censure e del conseguente difetto di procedibilità, per assenza della querela. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, in quanto l’allaccio abusivo risultava essere ad un contatore e in area interna al contesto condominiale, cosicché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’acquisizione dell’energia avvenisse attraverso la rete elettrica destinata a pubblico servizio, circostanza non risultante corretta in quanto il prelievo avveniva dopo il passaggio attraverso l’altrui contatore. 5. Il terzo motivo lamenta violazione di legge per non aver tenuto in conto la procedibilità a querela conseguente alla riforma dell’art. 624, comma terzo, cod. pen. 6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale perché la denuncia non contiene istanza di punizione, cosicché non integra querela. 7. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale non ha valutato i motivi aggiunti che contestavano la nullità della sentenza di primo grado quanto alla sussistenza della aggravante dell’art. 625 n. 7) cod. pen., nonché l’eccezione di improcedibilità sopravvenuta. 3 8. Il sesto motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha dato atto – errando – che la Procura generale territoriale avesse chiesto la conferma della sentenza di primo grado. 9. Il settimo motivo lamenta violazione di legge quanto allo stato di necessità anche putativo, non valutato dalla Corte di appello. 10. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono. 2. Procedendo in ordine logico, partendo dalla sussistenza della condizione di procedibilità, vanno valutati il terzo e quarto motivo di ricorso. A riguardo in atti, come per altro rilevato anche dalla sentenza impugnata, risulta presente la denuncia-querela della persona offesa, NZ MO, vale a dire di colei che ha subito la sottrazione di energia elettrica in conseguenza dell’allaccio abusivo, il che rende infondati i motivi terzo e quarto. Principi consolidati in materia, in tema di reati perseguibili a querela, affermano che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richieda formule particolari e, pertanto, possa essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae. Così si è espressa Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, Baia, Rv. 282648 – 01 nel caso in cui è stata ritenuta chiara espressione della volontà di punizione la richiesta, formulata in un atto di "denuncia querela" da parte della persona offesa dal reato in tale sua qualità, di essere informata della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, e del contemporaneo conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione alla suddetta richiesta. Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Rv. 287759 – 01 ha desunto la volontà di proporre querela dalla presentazione alle forze dell'ordine di una denuncia, accompagnata dall'allegazione, in funzione delle indagini da 4 svolgersi, di documentazione, fotografie e videoriprese utili all'individuazione dell'autore dell'azione criminosa, non richiedendo l'istanza punitiva l'utilizzo di formule sacramentali e dovendosi conformare l'interpretazione, nei casi dubbi, al principio del favor querelae (vedi anche Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 07/02/2020, Feola, Rv. 277801 – 01; conf. N. 15691 del 2014 Rv. 260557 - 01, N. 2293 del 2016 Rv. 266258 - 01, N. 43478 del 2001 Rv. 220259 – 01). Venendo al caso in esame, per altro, ove è stata effettuata una denuncia- querela, Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep. 2020, Scalise, Rv. 278034 – 01 ha affermato che ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (conf.: N. 42994 del 2016 Rv. 268201 - 01, N. 1710 del 2014 Rv. 258682 – 01). Circostanze che nel caso in esame si riscontrano e che rendono infondati il quarto motivo e non consentito il terzo, che è subordinato all’assenza della condizione di procedibilità invece sussistente. 3. Il quinto e sesto motivo risultano infondati. 3.1 Quanto all’omessa valutazione del motivo di appello aggiunto – quinto motivo – per un verso si trattava di doglianza non decisiva, in quanto la ritenuta sopravvenuta improcedibilità era del tutto infondata per la sussistenza della querela. Quanto al difetto di contestazione dell’art. 625, n. 7) cod. pen., rispetto alla sentenza di primo grado, per genericità dell’imputazione, si tratta di doglianza tardiva. A ben vedere, infatti, la censura mossa con l’atto di appello in ordine alla genericità della imputazione non è stata- né è diversamente comprovato - proposta nella fase delle questioni preliminari al dibattimento, ex art. 491 cod. proc. pen. Si verte in tema di nullità relativa non eccepibile per la prima volta in appello. In sostanza, fermo restando che la doglianza non è formulata qui in modo specifico - in quanto non deduce la nullità del decreto che dispone il giudizio - la nullità per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 – 01; mass. conf. N. 20739 del 2010 Rv. 247590 - 01, N. 50098 del 2013 Rv. 257910 – 01). Nel caso in esame, per altro, la doglianza è stata proposta per la prima volta con i motivi aggiunti, il che rende gli stessi sul 5 punto inammissibili, in quanto questi ultimi non possono che sviluppare doglianze già proposte con l’impugnazione principale, connessione inesistente nel caso in esame. In ordine al sesto motivo, come osserva la Procura generale, nessun rilievo ha la circostanza che le conclusioni del Pubblico ministero di appello siano erroneamente riportate in sentenza, in quanto non si verte in tema di materiale probatorio – dal che la natura ‘fuori fuoco’ della deduzione di travisamento operata – e comunque non si verte in un vizio di motivazione decisivo. Questa Corte ha precisato che l'errata indicazione delle conclusioni delle parti nell'intestazione della sentenza non comporta alcuna nullità della sentenza ed è emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 3585 del 13/11/2018, dep. 2019, F., Rv. 275831 - 01). 3.2 Deve pertanto ribadirsi che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. 4. Il settimo motivo, in tema di stato di necessità anche putativo, è infondato e non consentito. Quanto allo stato di necessità la Corte di appello rende una congrua motivazione, sia in diritto che quanto alla omessa prova da parte dell’imputata del pericolo di attuale grave danno alla persona. La ricorrente lamenta che non sia stata valutata la sussistenza della scriminante putativa. La motivazione della Corte di appello considera comunque non comprovato l’errore sullo stato di pericolo da parte della imputata. Difatti, l'allegazione da parte dell'imputata dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato (Sez. 4, n. 2241 del 16/10/2019, dep. 2020, Zito, Rv. 277955 – 01; conf. N. 18711 del 2012 Rv. 252636 - 01, N. 4114 del 2017 Rv. 269724 - 01, N. 19341 del 2009 Rv. 243777 - 01, N. 436 del 2005 Rv. 230857 – 01). Ma sul punto il motivo non deduce quali circostanze addotte, per comprovare l’errore, non siano state valutate, cosicché la doglianza è generica. 6 5. Quanto al primo motivo, invece, lo stesso è fondato, in quanto a fronte della contestazione ex art. 625 n. 7) cod. pen. genericamente effettuata, all’imputato non risultava evidente quale delle aggravanti fosse stata a lui attribuita e tale profilo veniva risolto dal Tribunale ritenendo sussistente l’esposizione alla pubblica fede. Diversamente, però, la Corte di appello ha virato verso la diversa aggravante - si tratta di norma che prevede plurime e diverse aggravanti - della destinazione a pubblico servizio, in ordine alla quale l’imputata non poteva difendersi in appello a fronte dell’opzione del giudice di primo grado, né tantomeno può ritenersi che sussista la prevedibilità della nuova contestazione, in quanto la stessa imputazione non riferiva, come lamenta la ricorrente, di un allaccio diretto alla rete di distribuzione pubblica. Tale ultimo criterio è stato certamente ritenuto decisivo ai fini di una contestazione in fatto dell’aggravante in esame da Sez. 5 Bevacqua. Infatti, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 – 01, nel caso, relativo al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica"). D’altro canto, di recente, si è anche ribadito che la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615 - 01) Ma nel caso in esame l’aggravante ritenuta dalla Corte di appello non era contestata né in fatto – non era certamente un caso di univoca autoevidenza - né in diritto, cosicché sussiste sul punto la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen. in relazione alla iniziativa del pubblico ministero. Infatti, il riconoscimento di una circostanza aggravante mai contestata viola le disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, e, pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento — della sentenza 7 nella parte relativa a tale statuizione (Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 – 01). Rispetto al caso in esame, pertanto, la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491 – 01). D’altro canto, come osserva Sez. 5 Torricelli, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 230 del 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero nel caso di omessa contestazione di una circostanza aggravante. In sostanza, la Consulta ha preso atto che non si verte in tema di "fatto diverso" o "fatto nuovo" e che il giudice non può rimediare all'omessa contestazione di un'aggravante da parte del Pubblico ministero, essendo tenuto a pronunciare condanna soltanto per il fatto contestato, non qualificato dall’aggravante, con impossibilità per il pubblico ministero di “recuperare” l'aggravante nei successivi gradi di giudizio, o tantomeno in un diverso giudizio, stante lo sbarramento del ne bis in idem. Non si tratta di una scelta manifestamente irragionevole, o addirittura arbitraria, osserva la Corte costituzionale, poiché, con essa, il legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra gli opposti interessi e principi in gioco: la ragionevole durata del processo, la posizione di terzietà e imparzialità del giudice, il diritto di difesa. In sostanza, dalla pronuncia della Corte costituzionale si trae la considerazione che il principio di obbligatorietà dell’azione penale, ex art. 112 Cost., che motiva la disciplina di ‘recupero’ in caso di fatto nuovo o diverso e giustifica l’intervento del giudice, non trova applicazione per gli accidentalia delicti mai contestati, proprio perché questi ultimi sono inadeguati in sé a configurare una ipotesi di reato autonoma e a consentire, quindi, un nuovo l’esercizio dell’azione penale. 6. Il ricorso è pertanto parzialmente fondato. 6.1 La sentenza di condanna qui impugnata è nulla nella parte in cui riconosce sussistente una aggravante mai contestata, in fatto o in diritto, che va dunque eliminata da questa Corte, con la conseguente necessità della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 6.2 Va anche riaffermato il principio per il quale il riconoscimento di una circostanza aggravante, mai contestata, da parte del giudice viola le disposizioni 8 concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, e, pertanto, produce la nullità assoluta — come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento — della sentenza nella parte relativa a tale statuizione. 7. Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dell’art. 625, primo comma, n. 7), mentre va disposto l’annullamento con rinvio dinanzi ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricordo, complessivamente, va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 625 n. 7 cod. pen. che elimina. Annulla la medesima sentenza quanto al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 27/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco NA MI AN