Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia).
Commentari • 7
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La costituzione di parte civile costituisce espressione "tardiva" della volontà punitiva, dato che può avvenire solo dopo l'esercizio dell'azione penale: quando il reato era quindi in origine procedibile d'ufficio ed è divenuto, successivamente, procedibile a querela, deve ritenersi che la modifica del regime di procedibilità, con l'introduzione della necessità della querela, non osti al riconoscimento della sussistenza della volontà di punire quando la stessa, sia già stata espressa dall'offeso con la costituzione di parte civile o con una querela, apparentemente "tardiva", ma invero proposta quando non condizionava la procedibilità. Corte di Cassazione sez. II penale, ud. 9 gennaio …
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La massima La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione. Fonte: Ced Cassazione Penale 2023 Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/06/2022, la Corte di appello …
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La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, deve essere esclusa l'esimente del diritto di cronaca o di critica nel caso di pubblicazione, in uno scritto autobiografico di un personaggio di rilievo pubblico, di notizie diffamatorie sulla vita privata di un suo familiare (nella specie la ex moglie) non mediaticamente esposto, non rivestendo tali notizie oggettiva utilità ed interesse sociale (Cassazione penale sez. V - 03/06/2021, n. 32917). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. V - 03/06/2021, n. 32917 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di …
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Con la sentenza n.32917/21, la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste il reato di diffamazione a mezzo stampa, nel caso di pubblicazione, in un libro da parte di un personaggio di rilievo pubblico, di notizie diffamatorie sulla vita privata della sua ex moglie, non mediaticamente esposta, e ciò in quanto i fatti diffusi non rivestivano oggettiva utilità ed interesse sociale. La Corte ha affermato che devono ritenersi lesive della reputazione della persona offesa le dichiarazioni riportate in un libro dall'ex marito in cui ci si riferisce ad un isterismo di fondo della propria ex moglie, da cui la donna sarebbe stata affetta nel post -gravidanza e che aveva agito sul suo sistema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2019, n. 5193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5193 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
05193-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MATILDE CAMMINO -Presidente Sent. n. sez. 3112-2019 UP 05/12/2019 SERGIO DI PAOLA Relatore R.G.N. 3315/2019 PIERLUIGI CIANFROCCA LUCIA AIELLI GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/06/2018 della Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
Udito il P.m. in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello de L'Aquila con sentenza in data 6 giugno 2018, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 12 ottobre 2015, nei confronti di EO RI, concedeva il benefido della non menzione della condanna, confermando il giudizio di responsabilità per il delitto di appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11 cod. pen.
2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di norme processuali, in riferimento all'art. 10 d. lgs. 10 aprile 2018; la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della modifica intervenuta per effetto dell'abrogazione dell'originario art. 646, comma 3, cod. pen., omettendo di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale attesa l'assenza della necessaria querela.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di norme processuali, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per aver omesso la sentenza d'appello di dichiarare il ne bis in idem, in relazione al processo definito con sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, per il medesimo fatto contestato e per il quale era stata presentata querela dalla società Deutsche Bank.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 646 cod. pen., e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità mancando la prova della consegna all'imputato, da parte del querelante, della somma che doveva esser destinata all'estinzione del finanziamento erogato dalla società finanziaria.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte d'appello erroneamente negato la sussistenza del fatto di particolare tenuità, alla luce del modestissimo danno subito dalla persona offesa, dell'irrilevanza della contestazione della circostanza aggravante, della personalità dell'imputato, soggetto incensurato.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione di legge, in riferimento all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato sulla base dei medesimi elementi considerati per negare la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
3. Nell'odierna udienza la Corte ha rigettato la richiesta di rinvio formulata dal difensore per l'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria, perché proposta in violazione dell'art. 4.1., lett. A) del codice di autoregolamentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato;
dagli atti processuali (cui la Corte può aver accesso, trattandosi di atti indispensabili per l'esame della questione, rispetto alla quale la Corte di Cassazione accerta i fatti processuali necessari per la decisione: Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525), risulta che la costituita parte civile aveva riservato, all'atto della denuncia sporta, di formulare la richiesta di costituzione di parte civile, ciò che secondo la giurisprudenza di 2 legittimità equivale alla volontà di querelarsi («La sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e può, pertanto, essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae. Ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela»: Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557); sicché l'intervenuta modifica normativa non ha inciso sulla perseguibilità dell'azione penale e, pertanto, nessuna violazione delle norma processuale si è realizzata per effetto della pronuncia impugnata.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato;
il principio del ne bis in idem processuale, invocato dal ricorrente, a mente del quale non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità» trova applicazione esclusivamente nelle situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente» (Sez. Unite, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800); il che presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza definitiva o degli atti necessari per l'accertamento della identità del fatto, ragione per cui tale principio non può trovare applicazione in sede di legittimità ove è precluso «l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236259, nonché tra le più recenti Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015, Calo', Rv. 264096); quanto al caso in esame risulta, inoltre, che davanti alla Corte d'appello non è stata prodotta documentazione attestante l'epoca dell'esercizio dell'azione penale (avendo prodotto la difesa nel giudizio di primo grado unicamente l'avviso di conclusione delle indagini) nel diverso processo indicato dal ricorrente, sicché correttamente la sentenza impugnata aveva disatteso il relativo motivo di impugnazione.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato;
il ricorrente intenderebbe dedurre, dall'estinzione ad opera della 3 società emittente del primo finanziamento erogato alla parte civile (e per quale il querelante aveva consegnato al EO, su sua indicazione;
due assegni circolari per l'estinzione di quel finanziamento, in modo da accedere ad un nuovo finanziamento della stessa società finanziaria), la prova dell'insussistenza della condotta di indebita appropriazione delle somme ricevute dal querelante;
come indicato dalla sentenza impugnata, e da quella di primo grado, tale intervento fu determinato proprio dalla condotta illecita del EO che si era appropriato delle somme ricevute dal querelante senza versarle, per lo scopo convenuto, alla società finanziaria la quale, preso atto della situazione venutasi a determinare, aveva concluso una transazione con il querelante, rinunciando al credito residuo e surrogandosi nei diritti del querelante nei confronti del EO. Tali evenienze successive non incidono sulla già realizzata appropriazione, che si era consumata con l'interversione operata mediante la mancata destinazione delle somme riscosse all'estinzione del finanziamento della persona offesa. Del tutto generica e indimostrata, poi, la censura con cui si afferma la mancanza di prova della consegna delle somme dal querelante al EO, considerata la prova documentale (costituita dagli assegni circolari emessi a favore dell'imputato per un importo corrispondente al residuo debito da estinguere) indicata da entrambe le sentenze di merito.
1.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato;
pur se con motivazione sintetica, la Corte d'appello ha messo in rilievo sia il dato della modalità della condotta (rimarcando l'abuso della prestazione professionale da parte dell'imputato per conseguire l'illecita disponibilità delle somme ricevute dal querelante) sia quello del danno (inteso alla stregua dell'importo oggetto dell'appropriazione, non rilevando evidentemente il successivo intervento della società finanziaria che provvide ad estinguere il finanziamento, contenendo il pregiudizio subito dal querelante), individuando così gli elementi valutativi richiesti congiuntamente dall'art. 131 bis cod. pen.
1.5. Il quinto motivo di ricorso è anch'esso manifestamente infondato;
a fronte del motivo di appello con cui si invocavano le circostanze attenuanti generiche in forza del dato dell'incensuratezza, della buona posizione sociale e personale e della modesta gravità del fatto, nonché per adeguare la pena inflitta, la Corte d'appello ha indicato la ragione ostativa alla concessione delle attenuanti utilizzando legittimamente gli stessi indici valutativi considerati per negare la sussistenza dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità, trattandosi di elementi di certo negativi, stimati come prevalenti sui dati (obiettivamente generici) dedotti dal ricorrente.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i 4 profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/12/2019 Il Consigliere estensore La Presidente Sergio Di Paola Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE ILD 2020 IL D A M Il Caricelliere E R Il Funzi Giudiziario DE MARCO P U S Dott.ssa A 5