Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2025, n. 4767
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, emessa il 21 gennaio 2025. Le parti coinvolte nel procedimento sono il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno e l'imputata, accusata di furto di energia elettrica. Il Pubblico Ministero ha richiesto l'annullamento della sentenza di proscioglimento del Tribunale di Salerno, sostenendo che la circostanza aggravante del furto su cosa destinata a pubblica utilità fosse stata correttamente contestata e che la mancanza di querela non dovesse impedire la prosecuzione del processo.

La Corte ha accolto il ricorso, argomentando che la contestazione suppletiva della circostanza aggravante, effettuata dal Pubblico Ministero, era valida e doveva essere considerata per la procedibilità del reato. La Cassazione ha sottolineato che, nonostante la modifica normativa che ha reso il furto procedibile a querela, la contestazione della circostanza aggravante avrebbe potuto ripristinare la procedibilità d'ufficio. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso al Tribunale di Salerno per un nuovo giudizio, evidenziando l'importanza di garantire il diritto di difesa e l'obbligatorietà dell'azione penale.

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Massime2

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale il giudice di merito aveva escluso che la declaratoria di improcedibilità potesse essere impedita dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in presenza della quale il reato è rimasto procedibile d'ufficio anche a seguito della Riforma Cartabia).

In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di sottrazione, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2025, n. 4767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4767
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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