Sentenza 7 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2001, n. 10909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10909 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA1 09 09 / 01 IN NOME DEL POPOLO, JALLA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Esecuzione forzata;
SEZIONE TERZA CIVILE progetto di distribuzione del ricavato della vendita;
opposizione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4084/99Dott. Ang - Presidente elo GIULIANO Dott. Ugo FAVARA Consigliere - 23521 Cron. Dott. Francesco SABATINI Consigliere - 372:3 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Rep. Ud. 01/06/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 07 AGO 2001 CENTROBANCA BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE SPA, in persona del Presidente rag. Emilio Zanetti, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO TARZIA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
JOLLICERAMICA SPA, in persona del FALLIMENTO DELLA Umberto Giaquinto, elettivamente Curatore Avv. 2001 domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso 10 * 1229 studio dell'avvocato PAOLO VAIANO, difeso dall'avvocato 1 SEBASTIANO ARTALE, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
AN IO;
intimato avverso la sentenzan. 1364/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 10/03/98 e depositata il 18/07/98 (R.G. 118/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/06/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Salvatore PICCIONE (per delega Avv. S. ARTALE); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per la cassazione con rinvio al giudice di I grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nelle procedure esecutive immobiliari promosse in danno di CC IN, riunite e pendenti davanti al tribunale di Padova, il giudice dell'esecu- zione ha predisposto un progetto di distribuzione del ricavato della vendita, così formato: accantonamento di una somma in attesa delle precisazioni su un credito controverso del creditore Banco di Santo Spirito;
sod- disfacimento integrale dei crediti ipotecari e privile- giati;
pagamento in percentuale ridotta dei creditori 2 chirografari intervenuti tempestivamente;
incapienza dei creditori chirografari intervenuti tardivamente.
2. La spa CE CA, Centrale di credito popola- intervenuta nella procedura esecutiva, con atto del re, 21 febbraio 1991 ha proposto opposizione contro il pro- getto di distribuzione, assumendo che gli interventi dei creditori che si erano avuti dopo la prima udienza fissata per la vendita si dovevano considerare tardivi e che il ricavato della vendita, detratte le spese, i crediti ipotecari e privilegiati ed i crediti chirogra- fari dell'Istituto Fondiario delle Venezie e dell'Isti tuto Mobiliare Italiano, doveva essere ripartito tra tutti gli altri creditori chirografari intervenuti dopo la predetta udienza di fissazione della vendita. Nel giudizio si è costituito il fallimento della spa LL ER ed ha resistito all'opposizione.
3. L'opposizione è stata rigettata ed tribunale ha ritenuto che, ai fini della tempestività degli inter- venti, occorreva fare riferimento all'udienza nella quale effettivamente la vendita era stata disposta. La spa CE CA ha impugnato la decisione, ri- petendo che il termine per l'intervento tempestivo dei creditori è dato dalla prima udienza fissata per l'au- torizzazione della vendita, ed ha chiesto la modifica del progetto di distribuzione. 3 La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 18 luglio 1998, ha rigettato l'impugnazione. La Corte di appello ha considerato che il termine la tempestività degli interventi si riferisce alla pro- nuncia cui è finalizzata l'udienza di autorizzazione della vendita e, dunque, all'effettiva celebrazione di detta udienza;
per questa ragione, nel caso in cui sia- no tenute più udienze, quella che determina il limite oltre il quale l'intervento diventa tardivo è l'udienza che si conclude con la pronuncia dell'ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita.
4. Per la cassazione di questa sentenza la spa Cen- tro CA ha proposto ricorso, illustrato con memoria. Resiste con controricorso il fallimento della spa LL ER in liquidazione. L'altro intimato CC IN non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il giudizio di cui al ricorso ha per oggetto la contestazione del progetto di distribuzione predisposto dal giudice dell'esecuzione e, in definitiva, la con- troversia che è sorta tra i creditori chirografari cir- ca la distribuzione del residuo del ricavato della ven- dita forzata. Infatti, con l'opposizione la spa CE CA ha 4 sostenuto il proprio diritto a concorrere alla distri- buzione del residuo del ricavato della vendita al pari di altri creditori chirografari soddisfatti, sia pure in parte. Così inquadrata, l'opposizione della CA si qua- lifica come controversia disciplinata dall'art. 512 cod. proc. civ., nella parte in cui la norma si riferi- sce alle controversie "tra i creditori concorrenti .] di diritti di prela- ] circa la sussistenza zione".
2. Con riferimento alle controversie indicate nella norma ora citata, preliminarmente, occorre porsi il problema del rispetto del contraddittorio nel giudizio nel quale la controversia è stata risolta. La questione della non integrità del contradditto- rio, a causa di un limite originario del litisconsorzio necessario richiesto dall'art. 102 cod. proc. civ., può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo con l'unica preclusione che sul punto si sia formato il giudicato in maniera espressa o anche impli- citamente.
2.1. Infatti, nel giudizio sulla risoluzione della controversia insorta in sede di distribuzione del rica- vato della vendita forzata, quando non è sufficiente alla completa soddisfazione dei crediti, è interesse 5 degli creditori soddisfatti che quel ricavato sia cor- rettamente distribuito. Per quanto riguarda, in particolare, creditori chirografari soddisfatti parzialmente essi hanno inte- resse ad escludere dal riparto altri creditori chiro- grafari sia per incamerare quanto è stato loro attri- buito, sia per vedere esclusi altri creditori con essi concorrenti: Cass. 18 dicembre 1968, n. 3363; 18 di- cembre 1992, n. 13428; 14 ottobre 1998, n. 10179. 2.2. Dalla sentenza impugnata e dagli atti del pro- cedimento, che possono essere letti in ragione dell'in- dagine che si sta compiendo, si ricava che il giudizio sulla risoluzione della controversie insorta tra la CE CA e gli altri creditori chirografari è stato instaurato nei confronti solo di altro creditore chiro- grafario, il fallimento della LL ER in liqui- dazione, e non dei creditori chirografari Istituto Fon- diario delle Venezie ed Istituto Mobiliare Italiano, soddisfatti in parte, i quali non sono indicati neppure nella sentenza del tribunale ed in quella della Corte di appello.
2.3. Nella fattispecie concreta si trattava, quin- di, di causa inscindibile per le ragioni processuali indicate dagli artt. 512, 541 e 542 cod. proc. civ., secondo i quali la distribuzione del ricavato della 6 vendita deve avvenire con l'accordo di tutti i credito- ri concorrenti, oppure in contraddittorio tra questi ed il debitore esecutato e ciascuno di questi soggetti de- ve essere appositamente convenuto, indipendentemente dalla circostanza che abbia partecipato oppure no alla discussione del progetto di distribuzione. Questa condizione di inscindibilità di riferisce certamente ai creditori chirografari Istituto Fondiario delle Venezie ed Istituto Mobiliare Italiano, i quali, per essere stati soddisfatti in misura percentuale, hanno interesse ad interloquire in un giudizio che ten- de alla distribuzione del ricavato della vendita tra un numero maggiore di aventi diritto e sono litisconsorti necessari nel corrispondente processo.
3. Il tribunale di Padovat la corte di appello di Venezia non si sono posti questo problema ed entrambi hanno deciso la controversia, nonostante che al giudi- zio non avessero partecipato i creditori chirografari concorrenti. Eppure, nel giudizio proposto dalla CE CA essi avrebbero potuto prospettare le proprie tesi circa la tempestività di quegli interventi, con indubbi ri- flessi sulla loro posizione sostanziale di creditori parzialmente soddisfatti.
4. E' stato anticipato che la questione dell'inte- 7 grità del contraddittorio nel processo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in questa sede di legittimi- tà. Conseguenza della precisazione è che il giudizio di primo e di secondo grado, in quanto svolti in una si- tuazione di contraddittorio non integro, sono nulli per nullità del relativo procedimento. Infatti, quando si verifica la violazione delle litisconsorzio necessario, non rilevata né norme sul dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'inte- grazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi del primo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., si ha nullità dell'intero giudizio e la causa deve essere rimessa al primo giudice ai sensi dell'ultima parte dell'art. 383 cod. proc. civ.: sent. 7 luglio 1987, n. 5903. L'accertamento che l'intero giudizio si è svolto in una situazione di contraddittorio non integro comporta che la sentenza impugnata e quella di primo grado deb- bono essere cassate con rinvio al primo giudice ai sen- si dell'ultimo comma dell'art. 383 cod. proc. civ. Il nuovo giudice, individuato nello stesso tribuna- le di Padova, in composizione monocratica, provvederà a disporre l'integrazione del contraddittorio nei con- 8 fronti dei creditori Istituto Fondiario delle Venezie ed Istituto Mobiliare Italiano e, eventualmente, di al- tri creditori intervenuti, aventi diritto ad utile col- locazione in base al procedimento di esecuzione e che siano stati pretermessi dal giudizio sulla risoluzione della controversia insorta in sede di distribuzione del ricavato.
5. Questa conclusione impedisce l'esame dei motivi del ricorso, con i quali è stata sostenuta la tesi che la tempestività dell'intervento si determina in base alla prima udienza di autorizzazione della vendita for- zata.
6. La determinazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P. q. m.
La Corte, pronunciando sul ricorso dichiara la nul- lità dei giudizio di primo e secondo grado, cassa le relative sentenze con rinvio al tribunale di Padova, anche per la determinazione delle spese di questo giu- dizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- il la terza sezione civile della Corte di cassazione, 1° giugno 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Presidente ويل M 9 IL CANCE RE C1 Giovanni Giambattista Depositata Co lloria 7 A60, 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovann Giambattista 250.000 60000 TOT. 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 1.3 SET. 2001 Registrato in gole Serie 4 al.410653 verano 8. 310.000 trecentodecimila (lire p. i Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia O Responsabile Servizio Atti diziari (Dr. M. RACCION 1 9 0