Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
L'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione. (Fattispecie concernente il reato di illecito reingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in relazione al quale l'imputato aveva allegato il conseguimento dell'autorizzazione "ex" art. 31, comma terzo, D.Lgs. n. 286 cit.).
Commentario • 1
- 1. Evasione dai domiciliari: uscire per comprare farmaci integra il reato se manca un pericolo attuale e inevitabile (Trib. Nola - Giudice Gemma Sicoli)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026
Massima Integra il delitto di evasione l'allontanamento, anche di breve durata e per pochi metri, dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, quand'anche finalizzato all'acquisto di medicinali, se difetta la prova di una situazione di pericolo attuale, grave, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile idonea a fondare lo stato di necessità. Né rilevano, ai fini dell'esclusione del reato, la modesta distanza dall'abitazione, il successivo rientro o la sopravvenuta cessazione della pena, se al momento del fatto il soggetto era consapevole del proprio stato detentivo e dell'assenza di autorizzazione. Spiegazione La vicenda è lineare. L'imputato si trovava in regime di detenzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19341 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 389
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 5584/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IQ BD, n. il 13 aprile 1963;
avverso la sentenza 19 maggio 2008 - Corte di Appello di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Di Casola Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 19 maggio 2008, depositata in cancelleria il 20 maggio 2008, la Corte di Appello di Torino, confermava la sentenza 16 settembre 2005 del Tribunale di Torino che aveva dichiarato IQ BD, responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 28 del 1998, art. 13, comma 13 condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata il IQ, dopo essere stato espulso dal territorio dello Stato con decreto del questore di Macerata 4 settembre 2002 e successivo accompagnamento alla frontiera aerea di MA NO (visto partire il 28 febbraio 2003), rientrava senza giustificato motivo in Italia ove veniva rinvenuto in Torino il giorno 1 aprile 2005.
2. - Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione IQ BD, personalmente, chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte non aveva tenuto conto del fatto che il IQ avesse agito per stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p., giusta anche l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni che lo aveva autorizzato a permanere in Italia ai sensi D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3. Inoltre il giudice non aveva neppure vagliato l'assunto difensivo secondo cui la scriminante in parola sarebbe dovuta ritenere sussistente sotto il profilo putativo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso non è fondato e va respinto.
3.1. - Devono qui ribadirsi le affermazioni della costante giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo le quali l'art. 54 c.p. codifica il tradizionale principio necessitas non habet legem e la scriminante disciplinata dalla norma presuppone:
- una situazione di pericolo (la cui causa non sia voluta dall'agente), che deve consistere nella minaccia di un danno alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, impersonale;
- la necessità di salvarsi e la impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.
Non è da respingersi, in linea di principio, un'interpretazione estensiva che riconduca ai diritti personali tutelati (nella specie:
la libertà fisica e morale) anche a situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di accudire o di prestare assistenza ai propri figli. A parte però l'impossibilità di ritenere nella fattispecie che tale pericolo fosse attuale posto che i figli del ricorrente risulterebbero ex actis altrimenti seguiti quantomeno dall'altro genitore, si impone comunque, un rigoroso controllo degli altri requisiti della scriminante dianzi enunciati, sicché deve assolutamente escludersi nella fattispecie, onde validare l'operato dell'agente accedendo all'invocata scriminante, la sussistenza di altra concreta possibilità che fosse allo stato priva di disvalore penale e che avrebbe consentito di evitare il danno grave, tenuto anche conto delle esigenze di tutela della collettività (e dell'ordine pubblico), diritti che non possono essere compressi se non in situazioni eccezionali e chiaramente comprovate.
3.2. - Nella vicenda in esame, al contrario, il IQ, con il produrre l'autorizzazione ottenuta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 dal Tribunale per i Minorenni dopo il commesso reato ha dimostrato per tabulas che aveva altre alternative lecite alla violazione della norma contestatagli onde ovviare alle proprie esigenze. Correttamente poi la Corte ha sottolineato che la scriminante in parola non poteva nella fattispecie dirsi operante posto che il pericolo attuale di un danno grave alla persona era stato da lui volontariamente causato con il suo precedente ingresso clandestino nel nostro Paese.
3.3. - Da respingersi è anche il secondo motivo di appello. Alcun vizio di motivazione è dato cogliere nella sentenza gravata, posto deve osservarsi come il giudice di merito ha implicitamente disatteso gli assunti difensivi in considerazione delle argomentazioni prospettate. Inoltre è opinione di questa Corte che, in tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale situazione (Cass., Sez. 6, 05 giugno 2003, n. 28325, Basso, rv. 225761; Sez. 6,16 settembre 2004, n. 436, P.G. in proc. Cuccovia, rv. 230857). Nessuna allegazione è stata per vero operata dal ricorrente sul punto sicché l'assunto è privo di consistenza.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in MA, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009