Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19341
CASS
Sentenza 22 aprile 2009

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Massime1

L'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione. (Fattispecie concernente il reato di illecito reingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 13, comma tredicesimo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in relazione al quale l'imputato aveva allegato il conseguimento dell'autorizzazione "ex" art. 31, comma terzo, D.Lgs. n. 286 cit.).

Commentario1

  • 1Evasione dai domiciliari: uscire per comprare farmaci integra il reato se manca un pericolo attuale e inevitabile (Trib. Nola - Giudice Gemma Sicoli)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026

    Massima Integra il delitto di evasione l'allontanamento, anche di breve durata e per pochi metri, dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, quand'anche finalizzato all'acquisto di medicinali, se difetta la prova di una situazione di pericolo attuale, grave, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile idonea a fondare lo stato di necessità. Né rilevano, ai fini dell'esclusione del reato, la modesta distanza dall'abitazione, il successivo rientro o la sopravvenuta cessazione della pena, se al momento del fatto il soggetto era consapevole del proprio stato detentivo e dell'assenza di autorizzazione. Spiegazione La vicenda è lineare. L'imputato si trovava in regime di detenzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19341
Data del deposito : 22 aprile 2009

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