Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2014, n. 37254
CASS
Sentenza 14 aprile 2014

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In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, va applicata a chiunque non ottemperi a tale provvedimento, con la conseguenza che compete al proprietario del terreno, al fine di evitare di rendersi responsabile dell'inottemperanza in questione, l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità nell'abbandono dei rifiuti, onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2014, n. 37254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37254
    Data del deposito : 14 aprile 2014

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