Sentenza 14 aprile 2014
Massime • 1
In tema di smaltimento dei rifiuti, la sanzione per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 1997, va applicata a chiunque non ottemperi a tale provvedimento, con la conseguenza che compete al proprietario del terreno, al fine di evitare di rendersi responsabile dell'inottemperanza in questione, l'onere di provare l'assenza di una propria responsabilità nell'abbandono dei rifiuti, onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2014, n. 37254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37254 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/04/2014
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 525
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 26777/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS RA N. IL 12/05/1953;
avverso la sentenza n. 252/2012 TRIBUNALE di TERAMO, del 11/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza deliberata l'11 dicembre 2012, condannava AS EL, ed altri soggetti non ricorrenti, alla pena di Euro 100,00 di ammenda, siccome colpevoli del reato di cui all'art. 650 c.p., per non aver ottemperato all'ordinanza n. 144 emessa il 21 ottobre 2009, per ragioni di igiene, dal sindaco di Roseto degli Abbruzzi.
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestiva impugnazione il difensore dell'imputato - con atto di appello, qualificato dall'adita Corte di appello di L'Aquila come ricorso per cassazione - con il quale si richiede l'assoluzione dell'imputato, perché il fatto non sussiste.
Nel ricorso si deduce, in primo luogo, l'illegittimità della condanna dell'imputato, relativamente alla ritenuta sussistenza di un'inosservanza "cosciente e volontaria" dell'ordinanza sindacale n. 144/2009, evidenziando, sul punto, che già in sede di interrogatorio il AS - asserito destinatario dell'ordinanza, in quanto proprietario di una porzione di un area più vasta (composta anche da terreni appartenenti ad altri soggetti imputati dello stesso reato), ubicata in località Beisito, sulla quale era stata accertata la presenza di una discarica di rifiuti di vario genere dei quali era stata ordinata, in via d'urgenza, la rimozione - aveva affermato di non ricordare che la suddetta ordinanza gli fosse stata mai notificata.
2.1 Orbene, si sostiene in ricorso, erroneamente il tribunale aveva ritenuto, sulla scorta della documentazione prodotta dal PM solo all'udienza di discussione, che l'ordinanza sindacale di cui trattasi sarebbe stata, in realtà, regolarmente notificata all'imputato. Ed invero dalla documentazione prodotta - secondo quanto è dato comprendere - emergerebbe soltanto che la notifica della predetta ordinanza, quanto al AS, sarebbe stata affidata al messo comunale di Bellante, ai sensi del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 9, (in quanto norma ritenuta applicabile anche alla notifica delle ordinanze sindacali in materia di inquinamento ambientale), ma non vi è affatto la prova che tale notifica sia stata validamente eseguita, in quanto la relazione di notificazione non contiene alcuna sottoscrizione del destinatario, sebbene la stessa sia espressamente prescritta dalla citata norma.
Nè può fondatamente sostenersi, si afferma in ricorso, che il AS avrebbe avuto comunque notizia dell'ordinanza, essendosi recato in loco con un geometra, (poi sentito come teste in dibattimento), per constatare l'eventuale presenza di rifiuti sul terreno, e ciò in quanto tale sopralluogo era stato effettuato nel mese di marzo, ossia dopo l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato.
2.2 La sussistenza del reato, per altro, viene contestata in ricorso anche in base ad ulteriori considerazioni, evidenziandosi: a) che intanto il sopralluogo effettuato per verificare l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza, era stato eseguito da agenti della polizia municipale diversi da quelli che avevano accertato la presenza dei rifiuti e l'esistenza della discarica, e che quindi non potevano accertare se, quanto presente sul terreno, corrispondeva effettivamente a quanto trovato in occasione del primo sopralluogo;
b) che manca una prova certa (rilievo catastale) che consenta di affermare che il terreno sul quale è stata accertata la presenza dei rifiuti, corrisponda effettivamente alle particelle di proprietà del AS, che le aveva acquistate anni prima, ad una vendita fallimentare, lasciandole incolte, (tant'è che il connesso procedimento penale promosso nei suoi confronti per costituzione di un deposito non autorizzato di rifiuti speciali era stato archiviato) sicché, senza un positivo accertamento in tal senso, l'autorità comunale non avrebbe potuto pretendere dall'imputato di bonificare l'area, invadendo i terreni di terze persone;
e) che la presenza dei rifiuti di cui trattasi, in quanto provenienti da attività edilizia, deve farsi risalire allo svolgimento di attività edificatoria alla quale il AS, residente altrove, è totalmente estraneo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il AS con il ricorso proposto personalmente solleva due questioni, che nell'ordine logico imposto dallo sviluppo motivazionale, si identificano: la prima, nell'asserita non conoscenza da parte dell'imputato dell'ordinanza sindacale n. 144/2009, in quanto a lui mai notificata (deduzione questa, invero, già prospettata in sede di merito, in termini, per altro, dubitativi: AS EL interrogato ...riferiva ... di non ricordare di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza, pag. 3 della sentenza impugnata); la seconda, nell'asserito travisamento del fatto o della prova, nel senso che difetterebbero, ad avviso del ricorrente, elementi certi per affermare l'effettiva presenza di rifiuti nella porzione di terreno di sua proprietà, sicché non si potrebbe pretendere da lui di bonificare l'area, invadendo porzioni di terreni appartenenti ad altri.
1.1 Ambedue gli argomenti difensivi dedotti risultano, però, privi di fondamento.
Quanto al primo, è agevole rilevare che dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza sindacale n. 144/2009 è stata notificata al AS in data 11 novembre 2009, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., sicché l'imputato non può fondatamente invocare a giustificazione della sua condotta omissiva, la non conoscenza del provvedimento. Quanto poi al secondo argomento, acclarato che il AS risulta il destinatario formale della ordinanza sindacale nonché il proprietario di uno dei terreni ove è stata riscontrata dall'Autorità comunale la presenza dei rifiuti, si rivela non deducibile in questa sede, in quanto priva di adeguato riscontro probatorio, la tesi del ricorrente secondo cui i rifiuti di cui trattasi, in realtà, non insistevano sulla porzione di terreno di sua proprietà e di non essere egli il responsabile della condotta di abbandono e, pertanto, di non avere violato lui il precetto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3, (oggi sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 3).
Spettava invero all'imputato, per evitare di dovere rispondere della inottemperanza dell'ordine sindacale (di cui non risulta aver chiesto l'annullamento in via amministrativa) di provare l'assenza di una propria responsabilità nell'abbandono, al fine di ottenere la disapplicazione della ordinanza illegittima (per carenza dei presupposti soggettivi). Onere dell'accusa era solo quello di provare l'esistenza della ordinanza sindacale (assistita da presunzione di legittimità) e l'inottemperanza dei suoi destinatari (in termini, ex multis, Sez. 3, n. 31003 del 10/07/2002 - dep. 17/09/2002, P.M. in proc. Viti M ed altro, Rv. 222421).
Sul punto il ricorrente solo in questa sede assume che il procedimento promosso nei suoi confronti (e degli altri proprietari) per il reato di deposito non autorizzato di rifiuti speciali (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 192 e 256) sarebbe stato archiviato, per la mancata identificazione in modo certo del responsabile del reato, ma a prescindere dalla novità della deduzione, non offre alcun elemento dimostrativo dell'effettività di tale assunto.
2. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2014