Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2024, n. 14890
CASS
Sentenza 14 marzo 2024

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Massime2

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. (Nella fattispecie, relativa al furto di energia elettrica, la Corte ha precisato che la citata circostanza aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantisce l'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza "pubblica").

In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentito al pubblico ministero, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha annullato la decisione di proscioglimento del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).

Commentario1

  • 1L’inerzia dell’amministrazione non rientra tra i fatti-indice dell’incertezza normativa oggettiva
    Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2024, n. 14890
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14890
Data del deposito : 14 marzo 2024

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