Sentenza 21 marzo 2012
Massime • 1
In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato. (Nella specie, la S.C. ha reputato corretta la condanna di due coniugi, dei relativi genitori e di due parroci i quali, in concorso tra loro, avevano rifiutato di consegnare una bambina bielorussa ai responsabili dell'organizzazione che doveva curarne il rimpatrio, per evitare alla minorenne un trauma psicologico nel timore che, una volta tornata in Bielorussia, la stessa avrebbe subito violenze di cui aveva già narrato di essere restata vittima prima dell'affidamento temporaneo in Italia).
Commentario • 1
- 1. Evasione dai domiciliari: uscire per comprare farmaci integra il reato se manca un pericolo attuale e inevitabile (Trib. Nola - Giudice Gemma Sicoli)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 marzo 2026
Massima Integra il delitto di evasione l'allontanamento, anche di breve durata e per pochi metri, dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, quand'anche finalizzato all'acquisto di medicinali, se difetta la prova di una situazione di pericolo attuale, grave, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile idonea a fondare lo stato di necessità. Né rilevano, ai fini dell'esclusione del reato, la modesta distanza dall'abitazione, il successivo rientro o la sopravvenuta cessazione della pena, se al momento del fatto il soggetto era consapevole del proprio stato detentivo e dell'assenza di autorizzazione. Spiegazione La vicenda è lineare. L'imputato si trovava in regime di detenzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2012, n. 18711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18711 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/03/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 426
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 41147/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.A. N. IL (omesso) ;
2) B.M.C. N. IL (omesso) ;
3) G.B. N. IL (omesso) ;
4) BO.MA. N. IL (omesso) ;
5) D.M.E. N. IL (omesso) ;
6) GR.DA. N. IL (omesso) ;
7) DA.FR. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3939/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
udito il P.G. in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di G.A. e B.M.C.
e l'annullamento con rinvio per gli altri imputati;
udito il difensore avv. Ricco, che si è riportato al ricorso. FATTO
I coniugi A..G. e M.C..B. , unitamente a
M.E..D. , madre di M.C..B. , Bo.Ma. e
B..G. , genitori di A..G. , Don Gr.Da. ,
parroco del comune di Cogoleto e don Da.Fr. , responsabile della casa ospitaliera (omesso) sita in (omesso) , vennero tratti a giudizio, per avere, in concorso tra loro, trattenuto dal 7 al 27 settembre 2006, contro la volontà del tutore, la minore V..M. , nata in (omesso) , già temporaneamente affidata ai coniugi G. , rifiutando di consegnarla ai responsabili dell'organizzazione che doveva riportarla in (omesso) , e nascondendola, mercè l'intervento del Gr. e l'accompagnamento in macchina da parte di B..G. , insieme a Ma..Bo. e
D.M.E. , presso la suddetta struttura valdostana di cui era responsabile il Da. . Con sentenza del 18 febbraio 2009 il Tribunale di Genova, ricostruita la sequenza dei fatti e accertata la materialità della sottrazione, assolveva tutti gli imputati perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che i medesimi avevano agito in stato di necessità putativo, in quanto convinti che la piccola, ove ricondotta repentinamente in (omesso) , avrebbe subito un gravissimo trauma psicologico. In effetti, era accaduto che i coniugi G. , più volte temporanei affidatari della bambina, avevano raccolto le confessioni della stessa su presunti abusi e violenze subite nella casa di accoglienza (omesso) di V. in cui viveva, nonché espressioni di angoscia e disperazione della minore all'idea di ritornarvi. Questo stato di stress, accompagnato da asseriti propositi suicidiari, veniva verificato da esperti e sottoposto al Tribunale per i Minorenni di Genova, che sospendeva il rimpatrio della piccola. Si creava allora uno stato di tensione fra Italia e Bielorussia, finché, a seguito di assicurazioni fornite dal Paese slavo sulla destinazione della bambina e sulle modalità del suo accompagnamento in patria (contemplanti l'assistenza delle due psicologhe italiane che la stavano seguendo e l'eventuale presenza dei coniugi G. ), il Tribunale per i Minorenni di Genova, con provvedimento del 6 settembre 2006, dispose il rientro della piccola in (omesso) per il successivo 8 settembre. In tale data, però, la minore non fu presente all'appuntamento che la avrebbe dovuta riportare in patria con una trentina di altri ragazzi. Due giorni prima, infatti, i coniugi G. avevano deciso di nasconderla in una casa ospitaliera di (omesso) . Era il parroco di
(omesso), don Da..Gr. , a cui si erano rivolti, che li aveva messi in contatto con padre Fr..Da. , priore della struttura valdostana, dove la piccola venne accompagnata dai genitori di A..G. e dalla madre di M.C..B. , e dove verrà poi ritrovata
20 giorni dopo dai Carabinieri. Su appello del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, la Corte distrettuale ligure, con sentenza del 18 marzo 2010, riteneva gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e li condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno. Riteneva in particolare la Corte genovese che, a fronte della decisione assunta dal Tribunale per i Minorenni di Genova, sulla base delle ampie assicurazioni fornite dalle Autorità bielorusse, e visto anche il parere della neuropsichiatra dott.ssa S. , che si era interessata al caso, non poteva trovare ragionevole fondamento, nei coniugi G. e nei loro complici, il timore che la piccola V. , se riportata in (omesso) , sarebbe andata incontro a gravi pericoli per la propria vita o salute. Propongono ricorso a mezzo del difensore tutti gli imputati, deducendo che:
- tutto l'andamento dei fatti anteriori al 6 settembre 2006 giustificava la convinzione che il rientro di V. in (omesso) non poteva avvenire - al fine di evitare pericolosi traumi alla minore - se non previa sua adeguata preparazione;
- improvvisamente invece, nella data suddetta, il Tribunale per i Minorenni di Genova, giudicando idonee le garanzie fornite dalla Bielorussia dispose il rientro della bambina in quel Paese per il successivo 8 settembre e invitò la dott.ssa S. a comunicarlo ai coniugi G. ;
- questo repentino mutamento della situazione e l'intensa mobilitazione diplomatica attorno al caso non poteva non indurre i G. a supporre che la ragion di Stato stava prevalendo sull'interesse per la tutela della salute della minore;
- non è vero, come affermato nella sentenza impugnata, che la S. assicurò il G. che ormai non vi era più nessun pericolo per la bambina, in quanto la dottoressa prese semplicemente atto delle decisioni prese, pur nella convinzione che i residui giorni per preparare adeguatamente la minore erano pochi;
- nessuna specifica motivazione ha fornito la sentenza impugnata sulla posizione dei coimputati dei coniugi G. , e in particolare riguardo ai due sacerdoti che agirono in base a quanto fu loro riferito.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sede di merito emerge con chiarezza che:
- l'Autorità competente (Tribunale per i Minorenni di Genova) aveva valutato che, in forza delle garanzie fornite dalle Autorità bielorusse sulle modalità di accompagnamento, assistenza e destinazione in (omesso) della piccola V. , erano venute meno le ragioni che, allo scopo di evitare alla predetta pericolosi traumi psicologici, avevano in precedenza consigliato di sospendere tale rientro;
- tale valutazione, in una al correlato provvedimento che aveva disposto il rientro in (omesso) della minore, era nota ai coniugi G. e ai soggetti che, in uno spirito di solidarietà indotto dalla conoscenza della situazione dolorosa in cui detti coniugi si trovavano, accettarono di aiutarli nel porre in essere e protrarre (fino alla scoperta dei Carabinieri) la illecita sottrazione;
- il motivo che A..G. addusse, per giustificare le sue difficoltà a risolversi alla restituzione della piccola, parlando con la dott.ssa S. - che lo invitava a prendere atto della situazione e, pur nella critica della ristrettezza dei tempi, osservava che non c'erano ragioni per non fidarsi delle garanzie offerte - era che lui non si fidava delle Autorità bielorusse e che quindi "ci doveva pensare".
Alla stregua di tanto, deve ritenersi senz'altro corretta l'esclusione, da parte della Corte di merito, della esimente putativa dello stato di necessità. Le esimenti putative, com'è noto, non possono fondarsi su meri stati d'animo soggettivi ma devono comunque avere il supporto di dati di fatto concreti (Cass. Sez. 6, n. 28325/2003; Sez. 3 n. 3257/1991), tali da giustificare il formarsi di una compiuta convinzione dell'effettiva esistenza di una situazione non avente rispondenza nella realtà. Questi presupposti, dopo le valutazioni del Tribunale per i Minorenni e della dott.ssa S. , non sussistevano, e dalle stesse surriportate dichiarazioni rese alla dott.ssa S. , sulle difficoltà a risolversi alla restituzione della piccola, si ha la positiva conferma che il G. (e a fortiori gli altri imputati, che agirono di riflesso a quanto da lui rappresentato) non aveva realmente la convinzione certa e precisa che la piccola V. , se riconsegnata alle Autorità della
Bielorussia, sarebbe andata incontro al pericolo di un danno grave alla persona, ma nutriva al riguardo solo personali perplessità e dubbi (indotti evidentemente dalla partecipazione emotiva alla vicenda). E il dubbio, com'è noto, esclude la ravvisabilità dell'errore, perché suscita nella mente un conflitto di giudizi e uno stato di incertezza, che impedisce il formarsi della convinzione soggettiva caratteristica dell'errore scusante (Cass. Sez. 4, n. 15388/2005; Sez. 2, n. 69/1982; Sez. 2, n. 235/1981; Sez. 5, n. 6421/1974; Sez. 1, n. 488/1969) e lascia persistere la percezione del disvalore penale del fatto.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012