Sentenza 15 ottobre 2009
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 41 "bis" della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui - in presenza di un cumulo comprensivo di pene irrogate sia per reati legittimanti l'applicazione del regime indicato, sia per altri reati - consente l'applicazione del regime detentivo speciale al detenuto che abbia già espiato la parte di pena relativa ai primi reati, posto che l'istituto ha la funzione di impedire la commissione di reati per il futuro, in ragione del possibile mantenimento di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2009, n. 44007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44007 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 15/10/2009
Dott. BEVERE NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - N. 1314
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 9169/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE VE AN N. IL 27/10/1964;
avverso l'ordinanza n. 4238/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 28/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. A. Gialanella.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1 - LA UR NI ricorre contro provvedimento del Tribunale sorveglianza del distretto di Napoli che, quale giudice di rinvio, a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte della precedente ordinanza dello stesso Tribunale che aveva accolto suo il reclamo avverso Decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato di cui all'art. 41 bis, L.P., ha rigettato lo stesso reclamo.
Il ricorso (Avv. A. Abet) denuncia:
1 - violazione di legge (regole di astensione dalle udienze degli avvocati - art. 666 c.p.p., comma 4) - vizio di motivazione (della decisione di celebrare l'udienza); 2
- illegittimità costituzionale art. 41 bis L.P. in rapporto all'art.3 Cost., nella parte in cui consente l'applicazione della norma anche nel caso di pena rientrante in un cumulo per reati presupposto del regime differenziato, già interamente espiata alla data di emissione del D.M.; 3 - violazione art. 41 bis - vizio di motivazione per travisamento del fatto.
2 - Il ricorso, come spiegato dal P.G. in questa sede, è inammissibile.
I primi due motivi sono manifestamente infondati. Il 1^ travisa S.U. 32461/06, che afferma che il disposto dell'art. 420 ter c.p.p., per cui il legittimo impedimento del difensore può costituire causa di rinvio dell'udienza preliminare, non trova applicazione circa gli altri procedimenti camerali, ivi compresi quelli per i quali la presenza del difensore è necessaria, soccorrendo, in tali ipotesi, la regola dettata dall'art. 97 c.p.p., comma 4. Il 2^, nel proporre eccezione di illegittimità costituzionale, travisa che il dictum di questa Corte nella sentenza di annullamento c.r., va letto alla luce del rilievo che è mutata la disciplina dell'art. 41 bis o.p. in relazione ai reati di cui all'art. 4 bis.. La ratio dell'istituto ha assunto funzione preventiva di impedire la commissione di reati per il futuro, in particolare attraverso comunicazioni con i gruppi di criminalità organizzata sul territorio, tant'è che il detenuto non è sottoposto al regime differenziato per il solo fatto di aver commesso un determinato tipo di reato. Ed in questo senso si è formato diritto vivente (Cass., Sez. 1^, n. 1372/04; 2041/04; 2025/04), laddove da un lato l'art. 4 bis o.p., che è parametro di riferimento, non menziona solo l'art.416 bis c.p., ma anche i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o per agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso, e dall'altro è necessario far riferimento al principio di unicità della pena di cui all'art. 76 c.p., comma 1, (Cass., Sez. 1^, n. 15428/04, che trova seguito incondizionato). Nè, come spiega il P.G., è possibile ritenere la scindibilità del cumulo della pena, rifacendosi a Cass. Sez. 1^ n. 15030/04 (Cappello), posto che ha esaminato il caso di avvenuta espiazione (con formale escarcerazione) della pena inflitta per il reato associativo di mafia. Ne segue che non si ravvisa alcuna ingiustificata posizione di sfavore dei condannati destinatari di cumulo, rispetto a quelli per i quali vi siano plurime e distinte esecuzioni in corso.
Il 3^ motivo è ancora manifestamente infondato, laddove pone in campo questione di motivazione in punto di attuale pericolosità del ricorrente in sede di proroga L. n. 354 del 1975, ex art. 41 bis, comma 2 bis, u.p., come sostituito dalla L. n. 279 del 2002, art. 2.
Ma la stessa Corte Costituzionale, già prima della novella, con sentenza 376/97, aveva sottolineato la ratio della proroga nella verifica di attualità delle misure disposte. Su questa premessa, per diritto vivente, la permanenza del vincolo associativo è connaturata alle associazioni di stampo mafioso, di talché il regime detentivo è per se stesso inidoneo ad interrompere l'attività del sodale e la sua capacità di collegamenti con l'esterno. Tanto non inverte l'onere probatorio di assenza dei contatti associativi, ma significa che l'assenza deve emergere in maniera obiettivamente riconoscibile dall'autorità preposta, salvo appunto l'onere di proroga, sottoposto a controllo giurisdizionale, cui è possibile l'allegazione del reclamante (si veda all'uopo Cass., Sez. 1^, n. 8056/04, rv. 227117 che lo spiega nel ritenere manifestamente infondata eccezione di incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma 2 bis;
e, praticamente per ogni aspetto, l'analitica ordinanza n. 417/04 della Corte Costituzionale). Il motivo, posto che l'ordinanza, attenendosi ai principi indicati ha proprio risposto alle questioni, è oltre inammissibile anche per merito, in quanto ripetitivo di argomenti inverificabili in questa sede.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009