Sentenza 7 novembre 2019
Massime • 1
Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela".
Commentari • 2
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- 2. Reato divenuto procedibile a querela con la riforma “Cartabia” e persistenza della costituzione di parte civileRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 aprile 2023
Con la sentenza n. 16570 depositata il 19 aprile 2023, la Corte di cassazione ritorna sul tema del mutamento del regime di procedibilità previsto per alcune ipotesi criminose dal decreto legislativo n. 150/2022 (c.d. riforma “Cartabia”); è ormai noto che, ove per i reati dapprima procedibili d'ufficio e poi divenuti procedibili a querela in base alla novella legislativa non sussistesse sin dal principio una manifestazione di volontà di punizione del colpevole proveniente dalla vittima, quest'ultima avrebbe potuto sporgere querela nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa (e cioè fino all'ormai spirato termine del 30 marzo 2023). La Corte di legittimità si è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2019, n. 3733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3733 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2019 |
Testo completo
03733-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 2097/2019 GIACOMO FUMU UP 07/11/2019 SALVATORE DOVERE R.G.N. 18973/2019 ANDREA MONTAGNI -Relatore MAURA NARDIN DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IS IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito il difensore E' presente l'avvocato Cellamare Vincenzo del foro di Taranto in sostituzione dell'avv. ZAGARESE ETTORE FRANCESCO del foro di CASTROVILLARI in difesa di IS IN che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 marzo 2019 la Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza del Tribunale di Castrovillari con cui NO SE è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 99, 624 e 625, comma 1^, n. 4) cod. pen., escludendo l'aggravante e condannandolo alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 100,00 di multa, per aver compiuto atti diretti, in modo non equivoco, ad impossessarsi, al fine di trarne profitto, della borsa della persona offesa, intenta a seguire una celebrazione religiosa, prelevandola e cercando di dileguarsi, non riuscendo nell'intento per l'intervento del sacerdote celebrante.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando quattro motivi. la3. Con il primo fa valere ex art. 606, comma 1^, lett.re b) ed e) violazione della legge penale ed vizio di motivazione. Rileva che nonostante le conclusioni formulate in via principale dal Procuratore generale ed in via subordinata dal difensore dell'imputato, la Corte ha omesso di pronunciare l'estinzione del reato per prescrizione. Il tentato furto contestato, infatti, risale al 29 giugno 2008 ed essendo stata esclusa l'aggravante della destrezza ed applicata la recidiva in forza dell'art. 99, comma 4 cod. pen., la prescrizione si è compiuta il 29 giugno 2018, dopo la sentenza di primo grado e prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
4. Con il secondo si duole ex art. 606, comma 1^, lett.re b) ed e) della violazione della legge penale e processuale, nonché del vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza della querela, indispensabile per il legittimo esercizio dell'azione penale, essendo stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1^, n. 4), nonostante nella denuncia presentata dalla persona offesa non si potesse rinvenire la chiara ed in equivoca volontà di veder punito il colpevole.
5. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione, avendo la Corte inflitto una pena eccessiva, senza concedere le attenuanti generiche, in assenza di congrue argomentazioni 6. Con l'ultimo motivo si duole della violazione della legge processuale penale in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., in ordine a due ordinanze del giudice di prima cura, rispettivamente del 24 giugno 2015, relativa all'acquisizione della denuncia, e del 28 giugno 2016, relativa alla revoca dell'ordinanza ammissiva della testimonianza della persona offesa, sulla base della certificazione del medico curante, secondo cui la medesima soffriva di crisi ipoglicemiche e 'talora' coma. Osserva che la documentazione medica non consentiva, come ritenuto dal giudice, di ritenere impossibile per il futuro l'assunzione della prova e che la decisione ha compromesso le possibilità di difesa dell'imputato. Conclude per l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso debbono essere affrontati nel loto ordine logico, esaminando per prima la questione della procedibilità del reato.
2. Il ricorrente richiama, infatti, l'orientamento di questa Corte con il quale affermato che "Ai fini della validità della querela, la manifestazione della si volontà di perseguire l'autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorché senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficiente l'intestazione dell'atto come "querela" da parte degli agenti verbalizzanti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, viceversa, nel caso di atto proveniente direttamente dalla parte, assume rilievo decisivo l'espressa qualificazione della denuncia come "querela"). (Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, P.G. in proc. Martinez e altro, Rv. 266722; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Q, Rv. 258384). A siffatto orientamento, nondimeno, si contrappone una diversa interpretazione secondo cui "Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato, è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia querela". (Sez. 5, n. 42994 del 14/09/, P.C. in proc. C, Rv. 268201; - Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013 - dep. 16/01/2014, P.M., P.G. e P.O. in proc. Baldinotti, Rv. 258682).
3. Ora, questa seconda interpretazione appare, a questo Collegio, quella maggiormente conforme al dettato di cui agli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., letti attraverso la lente del disposto di cui all'art. 120 cod. proc. pen.. Invero se l'art. 120 cod. pen. espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, cioè all'attivazione della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore rimette alla parte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l'art. 337 chiarisce in quali forme della richiesta debba essere espressa. E lo fa rinviando alla disciplina della denuncia di cui all'art. 333, comma 2 cod. pen., cioè ad un atto -scritto od orale- dotato di specifica formalità, che può essere validamente presentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) e validamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di polizia giudiziaria. Si tratta di una 2 previsione che riconduce la richiesta di impulso dell'utilizzo del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa alla parte, proprio alla 'formalità' dell'espressione di volontà, distinguendo la denuncia, quale informazione dell'autorità intorno ad un fatto che può costituire reato, dalla querela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito. L'esercizio del diritto di querela, dunque, può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazione dell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine 'querela' di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., la manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto.
4. Nell'ipotesi in esame, dunque, deve ritenersi la procedibilità del reato avendo la parte offesa sottoscritto la dichiarazione "sporgo formale querela nei confronti dei responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti".
5. Ciò posto, il reato, commesso il 29 giugno 2008, deve essere dichiarato estinto per prescrizione, essendo il termine di cui all'art. 157 cod. pen. maturato il 29 giugno 2018. Trattandosi di data antecedente la pronuncia di riforma della primo sentenza di assoluzione, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la grado sussistenza della causa di estinzione. Non avendo la Corte provveduto in tal senso, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in assenza del presupposto applicativo dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di cause di assoluzione o di proscioglimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 07/11/2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Giacomo Maura Nardin CASSAZIO NE DI DEPOSITATO IN CANCELLERIA A oggi,29/04/2020 M E R 3180 P U S IL FUNZIONARIO IUDIZIARIO Dott.ssa Irene Caliendo 3